CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 agosto 2021
640.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 417

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (C 3223 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3223 di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

  rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

   il provvedimento appare volto ad integrare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (in proposito si richiamano ad esempio i protocolli e le linee guida per lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali che, ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, devono essere adottati d'intesa con le regioni);

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 418

ALLEGATO 2

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo (T.U. S. 1231 e abbinate – nuovo testo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato dei disegni di legge S. 1231 e abbinate;

  rilevato che:

   il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di «promozione e organizzazione di attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); a tale competenza, infatti, la Corte costituzionale (con la sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto la disciplina dello spettacolo; con riferimento a singole disposizioni assumono anche rilievo le competenze esclusive statali (articolo 117, secondo comma, lettere e), l), n), o) della Costituzione) in materia di ordinamento civile (articoli 4 e 5 in materia di contratti di lavoro nel settore artistico e 16 e 17 in materia di compensi per gli agenti e per l'artista); previdenza (articoli da 6 a 10 in materia di tutele previdenziali nel settore); norme generali per l'istruzione (articolo 18 in materia di istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo); sistema tributario (articolo 19 in materia di credito d'imposta per le produzioni teatrali) e, nuovamente, quella concorrente (articolo 117, terzo comma) in materia di professioni (articoli da 11 a 15);

   l'articolo 14 istituisce presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'inserimento nella Commissione di rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti;

   l'articolo 20 prevede l'istituzione di un Tavolo permanente per il settore artistico e creativo; con decreto del Ministro della cultura sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'inserimento nel tavolo di rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti; andrebbe inoltre valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio attraverso un parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  Con le seguenti osservazioni:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    a) prevedere l'inserimento di rappresentanti degli enti territoriali tra i componenti della Commissione istituita dall'articolo 18;

    b) prevedere l'inserimento di rappresentanti degli enti territoriali nel Tavolo permanente istituito dall'articolo 20;

    c) prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio attraverso un parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo previsto dall'articolo 20.

Pag. 419

ALLEGATO 3

Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni. (S 1217).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1217 recante modifica al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni;

  rilevato che:

   il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia «professioni» di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma); al riguardo, si ricorda anche che la sentenza n. 98 del 2013 della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'individuazione delle figure e dei titoli abilitanti mentre l'intervento legislativo regionale è ammesso negli aspetti che hanno un collegamento con le specifiche realtà regionali;

   gli aspetti oggetto di disciplina nel provvedimento attengono a quei profili della materia professioni che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto ai princìpi generali da definire con norma statale;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 420

ALLEGATO 4

Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari. (S. 869).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 869 recante norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

   rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione).

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 421

ALLEGATO 5

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. (C. 3044, approvato dal Senato Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato il disegno di legge C. 3044, approvato dal Senato, recante «Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009»;

   evidenziato come il Protocollo acceda alla Carta europea delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439, e sia volto a garantire il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE