CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 agosto 2021
640.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 (Documento n. 15).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 agosto 2021)

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

   premesso che:

    con decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2021 sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 17 e 18 ottobre 2021;

    nelle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Sicilia sono previste nel periodo tra settembre e ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio;

   visti:

    a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

    b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

    c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

   vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

   visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

   vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;

   vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

   visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

   visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

   visto il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «Testo Pag. 435unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 85 del 22 dicembre 2014»;

   vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;

   vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e integrazioni;

   vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

   vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

   vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

   vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995»;

   vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»;

   visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

   vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

   vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

   visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana»;

   vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;

   vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»;

   vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;

   vista la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane»;

   vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

   vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali», come modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34, e dalla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18;

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   vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante «Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

   rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

   considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

DISPONE

   nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.
  2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma l.
  3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Art. 2.
(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

   b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

   c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma Pag. 437di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

   d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Art. 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.
  2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.
  4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

   a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

   b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
  6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
  7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie. Pag. 438
  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
  9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.
(Informazione)

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici. Pag. 439
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

  1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
  2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.
  3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Art. 6.
(Tribune elettorali)

  1. La Rai organizza e trasmette nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.
  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici Pag. 440 individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.
  4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.
  5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
  8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.
  11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

Art. 7.
(Messaggi autogestiti)

  1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
  3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 della presente delibera.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

   a) è presentata alle sedi regionali della Rai interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

   b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

   c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I Pag. 441messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali.
   5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
   6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
   7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.
(Programmi dell'Accesso)

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine di efficacia della presente delibera.

Art. 9.
(Trasmissioni per persone con disabilità)

  1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.
  2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
  3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
  4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

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Art. 11.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato)

  1. Il consiglio d'amministrazione e l'Amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 12.
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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ALLEGATO 2

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Calabria indette per il giorno .... (Documento n. 16).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 agosto 2021)

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

   premesso che:

    con decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale della Calabria n. ... del ... 2021, sono stati convocati per il giorno ... 2021 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Calabria;

   visti:

    a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

    b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

    c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

    d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

    e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;

    f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;

    g) la legge regionale della Calabria 7 febbraio 2005, n. 1, recante «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale», con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 6 febbraio 2010, n. 4, 12 febbraio 2010, n. 6, 28 maggio 2010, n. 12, 29 dicembre 2010, n. 34, 6 giugno 2014, n. 8, 12 settembre 2014, n. 19 e 19 novembre 202, n. 17;

    h) lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge statutaria regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

   vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

   vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione»;

   vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Pag. 444

   visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

   visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

   considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

DISPONE

   nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Calabria fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.
  2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.
  3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Art. 2.
(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

   b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

   c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di Pag. 445specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

   d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Art. 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Calabria trasmissioni di comunicazione politica.
  2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.
  4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

   a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

   b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.
  6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.
  8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4.
(Informazione)

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e Pag. 446ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali Pag. 447 squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.
(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

  1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
  2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.
  3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Art. 6.
(Tribune elettorali)

  1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.
  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.
  4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.
  5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di Pag. 448eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
  7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
  9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
  10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

Art. 7.
(Messaggi autogestiti)

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
  3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

   a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

   b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

   c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

   d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

  5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Pag. 449
  7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.
(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Calabria.
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
  3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 9.
(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 10.
(Programmi dell'Accesso)

  1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 11.
(Trasmissioni per persone con disabilità)

  1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.
  2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 12.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei Pag. 450sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
  3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
  4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

  1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 14.
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Pag. 451

ALLEGATO 3

Risoluzione in materia di una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai presentata dal deputato Capitanio dalla deputata Murelli, dal senatore Bergesio, dalla deputata Cavandoli dal deputato Coin, dal senatore Fusco, dalla deputata Maccanti e dalla senatrice Pergreffi.

(Testo approvato nella seduta del 4 agosto 2021)

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

   premesso che:

    l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e gli articoli 1 e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

    l'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

    secondo le statistiche nazionali negli ultimi 40 anni sono triplicati i soggetti allergici e intolleranti ad alcuni tipi di alimenti. I dati Istat riferiscono che negli anni Ottanta ne soffriva solo il 2,9 per cento della popolazione, ad oggi il dato (fonte Istat 2019) è salito al 12,7 per cento, circa 7.000.000 di italiani;

    oltre 300.000 sono i cittadini allergici al latte, 1,1 milioni al lattosio, 3 milioni al glutine, oltre 300.000 sono i celiaci. Sono censiti anche 5 milioni di cittadini allergici al nichel, metallo contenuto in vari alimenti, e oltre 100.000 persone intolleranti agli additivi alimentari;

    la celiachia rappresenta l'intolleranza alimentare più frequente e colpisce circa l'1 per cento della popolazione. È stato calcolato che in Italia il numero teorico di celiaci si aggiri intorno ai 600.000 contro i 198.427 ad oggi diagnosticati (dati relazione annuale al Parlamento sulla celiachia – anno 2016) ed è più frequente tra le donne (138.902 casi tra le donne rispetto ai 59.525 negli uomini);

    la maggiore consapevolezza relativa alle intolleranze e allergie, in base all'analisi dell'Osservatorio Immagino di GS1 Italy, realizzata in collaborazione con Nielsen, ha rilevato un impatto economico nel settore del Free From pari a 6,9 miliardi di euro (giugno 2019-giugno 2020), in crescita del 2,2 per cento rispetto all'anno precedente;

    macro categoria molto dinamica è quella che comprende gli alimenti dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari, principalmente glutine e lattosio, le cui vendite dal 2016 al 2019 si sono mantenute su buoni livelli di crescita, con le migliori performance registrate nel 2017. Si tratta di un comparto la cui offerta a scaffale è in continua espansione con referenze che vantano un livello di penetrazione significativo e consolidato presso le famiglie italiane (35 per cento);

    a dominare il mercato dei prodotti per intolleranti – che generano 3,7 miliardi di euro di vendite (+2,6 per cento) – sono proprio gli alimenti per celiaci, sia in termini di numero di referenze sia di sell-out;

   considerato che:

    dal 2005 (legge n. 123 del 4 luglio 2005) la celiachia è considerata «malattia sociale», in quanto a incidere maggiormente sulla vita delle persone celiache, intolleranti e allergiche, oltre alla modifica Pag. 452del regime alimentare (nel caso dei celiaci è terapia permanente), è la relazione con gli altri in contesti che prevedono pasti fuori casa: dalla scuola al lavoro, dal viaggio ai momenti di svago con gli amici;

    i soggetti affetti da celiachia devono rispettare un regime alimentare estremamente rigoroso, escludendo dalla propria dieta tutti gli alimenti a base di cereali contenenti glutine (tra cui, ad esempio, pane, pizza, pasta e biscotti), compresi quelli nei quali il glutine è aggiunto come additivo durante i processi industriali di trasformazione;

    l'adolescenza è il periodo più critico per il rischio di esclusione sociale ma anche per il possibile rifiuto del regime alimentare, con gravi ripercussioni per la salute;

    uno studio dello psicologo Leonardo Sacrato dell'ospedale Sant'Orsola (giugno-dicembre 2020), ha fatto emergere la crescita del disagio psicologico tra gli adolescenti a Bologna a causa della pandemia e ha anche rilevato un aumento del 18 per cento di richieste di aiuto per disturbi alimentari;

    in televisione il tema della celiachia è trattato superficialmente o addirittura ignorato anche nei numerosissimi programmi dedicati alla cucina o alla cultura gastronomica;

    l'importanza dell'educazione alimentare, richiamata anche all'interno della legge recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica» (legge 20 agosto 2019, n. 92) rappresenta il primo ed efficace strumento di prevenzione a tutela della salute tanto come azione quanto come prevenzione; le abitudini nutrizionali si instaurano, infatti, molto presto nella vita dell'individuo ed hanno un chiaro effetto sul destino metabolico non solo del bambino ma anche dell'adulto;

    in questo settore si sente una fortissima necessità di fare divulgazione-informazione.

  Impegna il Consiglio di Amministrazione della Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. a:

   1. in tutti i canali generalisti e specializzati, radiofonici, televisivi, multimediali e sulle piattaforme web a provvedere alla definizione di spazi dedicati alla promozione della corretta educazione sulle intolleranze alimentari e sulla celiachia in particolare;

   2. nei programmi dedicati alla cultura gastronomica a informare il pubblico sulle forme di intolleranza alimentare e sulla celiachia in particolare;

   3. a produrre contenuti televisivi e multimediali dedicati all'approfondimento delle intolleranze alimentari, con particolare attenzione al pubblico degli adolescenti.

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ALLEGATO 4

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 399/1859 AL N. 406/1878)

  FORNARO - Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI
  Premesso che:

   recentemente la programmazione di Isoradio ha subito importanti cambiamenti, accantonando larga parte degli spazi dedicati alla sicurezza stradale, comprese le belle campagne «Motivi di sicurezza» e «La strada è di tutti» a favore di rubriche che poco o nulla hanno a che vedere con la mobilità e che non fanno che replicare quello che già fanno altre emittenti.
   Ter-Tavolo Editori Radio ha pubblicato i dati di audience del primo semestre 2021. Da questi dati si evince che i cambiamenti del palinsesto non hanno trovato l'apprezzamento del pubblico: se fino a qualche tempo fa Isoradio sfiorava un milione di ascoltatori giornalieri ora è scesa a 616.000, con un calo del 25 per cento rispetto al primo semestre del 2019.
   Isoradio è una emittente di servizio dedicata alla mobilità e alla sicurezza stradale, e i radioascoltatori si aspettano dall'ascolto delle sue rubriche di avere informazioni e consigli sui loro viaggi.
   Si chiede di sapere:

    Se non si ritenga opportuno riconsiderare la nuova programmazione di Isoradio, reintroducendo rubriche e servizi prevalentemente dedicati alla sicurezza stradale e alla mobilità.

(399/1859)

  RISPOSTA – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Isoradio.
  In primo luogo, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni sulla linea editoriale del canale radiofonico Isoradio, la cui programmazione, anche nei momenti di assenza di traffico, vede l'informazione sul traffico come asset principale. Gli slot da 5' circa che si inseriscono nel flusso dell'infomobilità non si possono certo considerare come «programmi» nel senso tradizionale del termine, ma si inquadrano in un flusso continuo di info sul traffico, musica, racconto che mai in nessun caso raggiunge il respiro del programma radiofonico vero e proprio. Il contenuto tematico dei suddetti slot è sempre riferito al racconto del territorio che la rete viaria attraversa da nord a sud dell'Italia. Un ingorgo, un casello autostradale, uno svincolo diventano l'occasione per raccontare le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio che attraversano. La rete viaria di cui Isoradio racconta la mobilità è anche l'occasione per raccontare l'Italia e gli italiani che la abitano e la attraversano.
  Tutto ciò premesso, entrando nel merito dei dati di ascolto, è certamente vero che i dati raccolti e pubblicati dal Consorzio Ter relativi al periodo gennaio-giugno 2021 fotografano per Isoradio un calo del 25 per cento di share. Ma è altrettanto vero che, se contestualizzato, questo dato non ha un significato allarmante.
  È infatti necessario tener presente che nel periodo in oggetto, tra chiusure parziali e totali nonché diffuso regime di smart working, il volume di traffico viario è letteralmente crollato: le stime non ancora ufficiali di Anas e di Autostrade parlano di una riduzione di circa il 75 per cento.
  In tale quadro, risulta di tutta evidenza che un canale dedicato all'infomobilità e al traffico viario ha ben poche notizie da fornire agli utenti. Inoltre, dal confronto con gli ascolti relativi all'ultimo semestre pre-pandemico – in presenza di un volume Pag. 454del traffico al 100 per cento – sarebbe stato logico aspettarsi un vero e proprio crollo degli ascolti pari a quello della viabilità.
  Pertanto, se adeguatamente contestualizzato, il calo di share del 25 per cento può essere interpretato come un successo editoriale insperato.

  ANZALDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai
  Premesso che:

   a quanto risulta allo scrivente, il capo di Staff dell'ex presidente Foa, Pierpaolo Cotone, avrebbe proceduto a far prolungare fino a ottobre il distacco della giornalista Fenesia Calluso dal Tg1 al ruolo di addetta stampa del presidente.
   Il ruolo di addetto stampa del presidente, in quanto incarico di diretta collaborazione del massimo rappresentante istituzionale dell'Azienda, ha un valore altamente fiduciario.
   Con il prolungamento del distacco fino a ottobre della giornalista Calluso, la nuova presidente Marinella Soldi si vedrebbe già scelta dal suo predecessore una delle sue più dirette collaboratrici, vedendosi quindi limitata nelle sue prerogative aziendali.
   Si chiede di sapere:

    Se risponda al vero che il capo di staff dell'ex presidente Foa, Pierpaolo Cotone, avrebbe proceduto a far prolungare fino a ottobre il distacco della giornalista Fenesia Calluso dal Tg1 al ruolo di addetta stampa del presidente.

    Qualora questa ricostruzione sia confermata, quali iniziative il nuovo amministratore e il nuovo Cda intendano prendere per ristabilire la tutela delle prerogative della presidente Soldi nella scelta del proprio staff.

(401/1871)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle Strutture competenti.
  In linea generale, si ritiene opportuno precisare che, in concomitanza con la nomina dei nuovi vertici aziendali, si rende necessario rispettare alcune esigenze operative legate all'avvicendamento delle figure apicali e porre la massima attenzione a garantire la continuità degli Uffici.
  In particolare, per quanto riguarda l'Ufficio di Presidenza, si informa che – su richiesta del Responsabile dello Staff del Presidente Pierpaolo Cotone – il distacco dal Tg1 della dott.ssa Fenesia Calluso è stato mantenuto in essere fino ad inizio settembre, in attesa delle autonome determinazioni della dott.ssa Soldi in qualità di neo Presidente.

  ROMANO, FEDELI, BORDO, VERDUCCI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI
  Premesso che:

   lo scorso 22 giugno è stato audito in Commissione di Vigilanza il Direttore di Canone e Beni Artistici Rai Nicola Sinisi;
   nel corso della seduta, rispondendo alle domande di un Commissario sul «Presepe Luminoso» di Marco Lodola, Sinisi ha affermato che l'ex Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini avrebbe affermato il falso nel rispondere per iscritto ad una interrogazione sul tema;
   che lo scorso 24 giugno Sinisi ha inviato alla Commissione di Vigilanza copia di una sua lettera indirizzata ai vertici Rai in data 16 marzo 2021 in cui circostanziava le affermazioni poi rese pubbliche in Vigilanza;
   che, come riportato dalla stampa, nei giorni successivi ai fatti a Rai ha avviato un provvedimento disciplinare nei confronti del dirigente in questione, sospendendolo dal servizio.
   Si chiede di sapere:

    se i nuovi vertici della Rai siano a conoscenza di questi fatti e come ritengano di procedere in merito

(402/1873)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi.
  In via preliminare si ritiene opportuno precisare che i nuovi Vertici aziendali sono informati di quanto accaduto e del procedimento Pag. 455 disciplinare aperto a carico di Nicola Sinisi, Direttore Canone e Beni Artistici Rai, per effetto delle affermazioni dallo stesso rese nel corso dell'audizione in Commissione di Vigilanza il 22 giugno scorso.
  Nei confronti del Dottor Sinisi è stata irrogata una sanzione disciplinare, il cui iter non risulta ad oggi concluso.

  BARACHINI – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai
  Premesso che:

   sono in corso a Tokyo i Giochi della XXXII Olimpiade che, già nelle prime competizioni, hanno fatto registrare significativi successi e riconoscimenti per gli atleti italiani;
   la RAI, che pur sta seguendo l'evento con programmi ed approfondimenti, ha tuttavia predisposto un palinsesto che complessivamente appare frammentario e disarticolato, rendendo spesso ardua per gli utenti la visione delle gare, a causa di interruzioni e passaggi alla trasmissione diretta di altre discipline;
   in particolare risulta grave l'impossibilità di seguire i Giochi sulla piattaforma RAIPlay, tramite dispositivi mobili ed in streaming, a causa della mancata acquisizione dei diritti da parte della Società concessionaria, senza trascurare inoltre che la stessa copertura radiofonica su Rai Radio 1 è resa difficoltosa a causa dell'impiego delle vecchie frequenze FM o Dab;
   risulta altresì discutibile la decisione di collocare su Rai2 – scelta come «rete olimpica» – eventi live, differite, repliche, highlights, TG Olimpici, commenti, interviste e rubriche dedicate, in un'alternanza spesso disorganica e spezzettata che si sarebbe potuto evitare se si fosse fatto ricorso anche ad una rete tematica;
   si chiede di sapere, a nome dell'intera Commissione, le motivazioni che hanno condotto a questa impostazione nella trasmissione delle gare olimpiche e le eventuali iniziative, di carattere immediato, che potrebbero essere adottate per ovviare alle problematiche segnalate;
   si richiede altresì una valutazione attenta nella prospettiva di una programmazione maggiormente adeguata dei futuri eventi sportivi, affinché questi possano essere oggetto di una copertura informativa completa e più organica, anche tramite piattaforme ed in streaming.

(406/1878)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.
  In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che nel maggio 2019 il CDA Rai, dopo attenta valutazione, decise di acquisire da Discovery un pacchetto di diritti relativi alle Olimpiadi estive che si stanno tenendo a Tokyo così composto: massimo 200 ore di dirette + 200 ore di repliche, senza possibilità di simulcast e di sfruttamento diritti web.
  In tale quadro, il palinsesto olimpico proposto su Rai 2 sembra rappresentare la migliore offerta editoriale che si possa confezionare con i diritti a disposizione, pur nella consapevolezza che, con immagini provenienti in diretta da ben 48 venue, il prodotto possa apparire frammentario.
  D'altronde, l'apertura di uno o più canali tematici per seguire in contemporanea più gare non è consentito contrattualmente e si è dunque obbligati a uno snodo continuo tra le varie discipline con particolare attenzione a quello che stanno facendo gli atleti italiani.
  Così come occorre sottolineare l'impossibilità – per indisponibilità dei relativi diritti – di utilizzare la piattaforma Rai Play.
  Tutto ciò premesso, e nonostante queste limitazioni contrattuali, si ritiene necessario evidenziare che con grande sforzo si è riusciti a coprire tutte le fasce orarie e a trasformare Rai 2 nel Canale Olimpico. Il nuovo giorno comincia con la rubrica Go Tokyo che introduce alle dirette delle gare, proposte dall'1 di notte alle 16.30 ore italiane, con edizioni cadenzate dei Tg Olimpici. Inoltre, sempre in diretta, seguono gli approfondimenti Tokyo Best Of e Il Circolo degli Anelli. In chiusura di giornata e al termine delle dirette dai campi trova spazio la rubrica Record, storytelling sulle imprese memorabili sia olimpiche che paralimpiche.
  In aggiunta, proprio con lo scopo di garantire la massima copertura possibile Pag. 456delle gare senza soluzione di continuità, si è deciso che in casi particolari venga ritardato l'inizio del TG2 delle 13:00 o ne venga ridotta la durata.
  Presentati questi dovuti chiarimenti, è bene sottolineare che si sta facendo anche in questi giorni ogni sforzo per migliore organicità e continuità dell'offerta di palinsesto.