CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 agosto 2021
640.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3223, di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   preso atto della proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, disposta dall'articolo 1 in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

   considerato che l'articolo 2 proroga alla medesima data l'applicazione delle disposizioni dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2021 relative all'adozione di provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e modifica i parametri utilizzati per la classificazione delle regioni in base al rischio epidemiologico;

   rilevato che l'articolo 3 introduce modifiche alla disciplina della certificazione verde COVID-19, che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o l'esito negativo di test molecolari o antigenici, stabilendo che al possesso della certificazione sia subordinato l'accesso a una serie di attività e servizi, tra cui i concorsi pubblici;

   osservato che l'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione di una serie di disposizioni adottate per fare fronte alle conseguenze della pandemia, riportate nell'Allegato al provvedimento, e, in particolare, proroga l'applicazione dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che reca la disciplina transitoria relativa alla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;

   osservato che l'articolo 9 proroga al 31 ottobre 2021 la disciplina in base alla quale i lavoratori «fragili» possono svolgere la propria attività in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;

   considerato che il decreto-legge non prevede la proroga della disciplina transitoria che, fino al 30 giugno 2021, per i medesimi lavoratori «fragili» che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile ha riconosciuto, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;

   rilevata l'opportunità di precisare in modo univoco che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, continuano ad applicarsi le disposizioni ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione,

  esprime

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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria che permette ai lavoratori «fragili» di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile, attualmente prorogata fino al 31 ottobre 2021, al fine di allineare la durata della proroga a quella dello stato di emergenza;

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 9, al fine di prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, fino al 30 giugno 2021, hanno riconosciuto l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti, dalle competenti autorità sanitarie o dai medici di assistenza primaria, ai medesimi lavoratori «fragili», escludendo i medesimi periodi di assenza dal computo del periodo di comporto;

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione

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ALLEGATO 2

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3223, di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

   preso atto della proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, disposta dall'articolo 1, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

   considerato che l'articolo 2 proroga alla medesima data l'applicazione delle disposizioni dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2021 relative all'adozione di provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e modifica i parametri utilizzati per la classificazione delle regioni in base al rischio epidemiologico;

   rilevato che l'articolo 3 introduce modifiche alla disciplina della certificazione verde COVID-19, che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o l'esito negativo di test molecolari o antigenici, stabilendo che al possesso della certificazione sia subordinato l'accesso a una serie di attività e servizi, tra cui i concorsi pubblici;

   osservato che l'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione di una serie di disposizioni adottate per fare fronte alle conseguenze della pandemia, riportate nell'Allegato al provvedimento, e, in particolare, proroga l'applicazione dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che reca la disciplina transitoria relativa alla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;

   osservato che l'articolo 9 proroga al 31 ottobre 2021 la disciplina in base alla quale i lavoratori «fragili» possono svolgere la propria attività in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;

   considerato che il decreto-legge non prevede la proroga della disciplina transitoria che, fino al 30 giugno 2021, per i medesimi lavoratori «fragili» che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile ha riconosciuto, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;

   rilevata l'opportunità di precisare in modo univoco che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, continuano ad applicarsi le disposizioni ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione,

  esprime

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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 l'applicazione della disciplina transitoria che permette ai lavoratori «fragili» di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile, attualmente prorogata fino al 31 ottobre 2021;

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 9, al fine di prevedere la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 delle disposizioni dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, fino al 30 giugno 2021, hanno riconosciuto l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti, dalle competenti autorità sanitarie o dai medici di assistenza primaria, ai medesimi lavoratori «fragili», escludendo i medesimi periodi di assenza dal computo del periodo di comporto;

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.