CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 agosto 2021
639.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 115

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza (Nuovo testo C. 1494 Benamati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1494 Benamati, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, come risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione in sede referente;

   richiamati, per quanto di competenza della Commissione Finanze, i criteri e principi direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che prevede che requisito per l'iscrizione nell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza debba essere l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, e di cui alla lettera m) del medesimo comma, secondo la quale si dovrà prevedere che le società quotate sui mercati regolamentati possano essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in via provvisoria dal Ministro dello sviluppo economico, con contestuale nomina del Commissario straordinario;

   ricordato infine che il Governo ha inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, e che tra gli ambiti di intervento prioritario per il raggiungimento di tale obiettivo rientra una revisione del decreto legislativo n. 14 del 2019, cosiddetto Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

   segnalato che la revisione del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza dovrà avvenire in particolare mediante:

    l'attuazione della direttiva UE n. 1023/2019 relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione;

    la revisione degli accordi di risoluzione extragiudiziale, al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso;

    il potenziamento dei meccanismi di allerta;

    la specializzazione degli uffici giudiziari e delle autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali;

    l'implementazione della digitalizzazione delle procedure, anche attraverso la creazione di un'apposita piattaforma online;

   ritenuto opportuno che, nell'attuazione della delega, il Governo agisca in coerenza con i sopra richiamati obiettivi dell'intervento sul Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 116

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 267).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 267);

   rammentato che lo Schema in esame, nell'adeguare la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/1160 e al regolamento (UE) 2019/1156, si prefigge di ridurre gli oneri regolamentari non efficaci alla commercializzazione di strumenti di investimento a livello transfrontaliero; di semplificare le modalità di notifica alle Autorità di vigilanza; di predisporre e veicolare fonti di informazioni certe per gli operatori del settore e di raggiungere un maggior livello di armonizzazione, anche attraverso l'attuazione e il recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale;

   evidenziato che – come indicato dal Governo nell'analisi di impatto della regolazione allegata al presente Schema – le piccole e medie imprese beneficeranno indirettamente dell'iniziativa in quanto una maggiore distribuzione transfrontaliera dei fondi d'investimento dovrebbe accelerare la crescita dei fondi d'investimento UE e permettere loro di beneficiare di economie di scala;

   ritenuto che una maggiore distribuzione transfrontaliera dei fondi d'investimento potrà altresì aumentare la disponibilità di finanziamenti per le piccole e medie imprese offerti attraverso fondi di investimento, in particolare dai fondi di venture capital;

   osservato come lo Schema consenta inoltre un rafforzamento della competitività per i grandi e piccoli gestori per effetto dell'abbassamento dei costi, che renderebbe accessibile la distribuzione transfrontaliera anche agli operatori meno grandi, incentivando inoltre un nuovo avvio dell'operatività al di fuori dei confini nazionali;

   rilevato infine come una regolamentazione uniforme a livello europeo non crei restrizioni alle possibilità competitive dei gestori del risparmio collettivo, né effetti in termini di concorrenza sleale, ma garantisca viceversa la parità delle condizioni di concorrenza nell'Unione, evitando arbitraggi regolamentari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.