CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2021
634.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

   esaminata, per gli aspetti di competenza, limitatamente alle parti modificate dal Senato, la proposta di legge C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, cui la Commissione di merito non ha apportato cambiamenti,

   premesso che:

    finalità del provvedimento è la disciplina della produzione agricola biologica, intendendosi per «produzione biologica» – come chiarito dall'articolo 1 – un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali;

    l'articolo 1, comma 3, del testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura l'11 dicembre 2018 stabiliva che, ai fini del provvedimento in esame, al metodo dell'agricoltura biologica fosse equiparato quello dell'agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici e di specifici disciplinari, applicato nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica;

    il Senato ha rivisto la predetta disposizione, sostanzialmente ampliando l'ambito dei metodi equiparabili all'agricoltura biologica e stabilendo che «Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo»;

    a seguito di altra modifica apportata dal Senato, il comma 3 dell'articolo 9 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisca il parere del Ministro dell'università e della ricerca sulla determinazione della quota del Fondo per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica da destinare al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d);

    specifici finanziamenti per l'agricoltura biologica sono previsti dall'articolo 11, comma 1, lett. b), non modificata dal Senato, in base al quale una quota delle risorse del FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) deve essere destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, valuti la Commissione di prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali debba acquisire il concerto del Ministro dell'università e della Pag. 89ricerca ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto, per garantire il finanziamento di progetti di ricerca con base scientifica;

   b) valuti la Commissione di merito l'introduzione, nell'ambito delle misure volte a favorire la ricerca scientifica e tecnica nel settore, di interventi finalizzati ad accelerare i processi di transizione ecologica e di promozione dei servizi digitali per le imprese agricole, con specifico riferimento alle imprese dedite alla piccola produzione di origine locale.