CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 luglio 2021
633.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 149

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro e abbinate C. 3069 Cancelleri e C. 3081 Alessandro Pagano.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «, prestazioni professionali»;

   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle somme contenute in cartelle di pagamento e avvisi notificati successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione».

  2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è abrogato.
1.1. Marattin, Ungaro.

  Sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine di priorità, in relazione alle disponibilità liquide presenti nel conto corrente di tesoreria presso la Banca d'Italia»;

  Conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: si applicano, aggiungere le seguenti: con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014.
1.6. Cancelleri, Martinciglio.

  Sostituire la lettera b) con la seguente: b) le parole: «delle cartelle esattoriali» sono sostituite dalle seguenti: «dei debiti tributari».

  Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) le parole da: «qualora» a «vantato» sono soppresse.
1.5. Albano, Ferro, Osnato, Bignami.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche in fase di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi per i crediti risultati certi, liquidi ed esigibili al termine del periodo d'imposta al quale la dichiarazione stessa si riferisce.».
1.2. Baratto.

  Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La compensazione può operare anche se il contribuente risulta debitore per imposte, tasse, contributi previdenziali e assistenziali in carico presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione al momento della presentazione della dichiarazione».
1.3. Baratto.

Pag. 150

  Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In luogo della certificazione prevista dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2016, e 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in calce alla dichiarazione dei redditi attestante condizioni, esistenza e ammontare dei crediti. L'autocertificazione, in altro esemplare, deve essere contestualmente trasmessa all'amministrazione debitrice, che, entro centoventi giorni, ne verifica la veridicità, dandone comunicazione al creditore e all'Agenzia delle entrate competente per l'accertamento del tributo. La comunicazione non costituisce provvedimento né è oggetto di rapporto all'autorità giudiziaria. Nei successivi centoventi giorni, se la dichiarazione sostitutiva è stata indicata come mendace dall'amministrazione debitrice, l'Agenzia delle entrate invita il contribuente, con atto motivato, a presentare memorie scritte entro sessanta giorni. Nei successivi sessanta giorni l'Agenzia delle entrate informa il creditore dell'esito della verifica. Se il credito usato in compensazione è privo dei requisiti o reputato in tutto o in parte inesistente, l'Agenzia adotta atto di recupero motivato e, ricorrendone i presupposti, invia rapporto alla competente autorità giudiziaria.»
1.4. Baratto.