CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 luglio 2021
633.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, riferita all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla durata delle pene accessorie; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla determinazione dell'ammontare della confisca facoltativa;.
0.1.501.32. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il n. 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere l'introduzione dell'obbligo di condotte riparatorie.
0.1.501.36. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento del Governo 1.501, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere la riduzione per il rito fino alla metà della pena in concreto, nel caso di richiesta presentata nel corso delle indagini preliminari, e in ogni caso per le contravvenzioni.
0.1.501.79. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere la riduzione per il rito fino alla metà della pena in concreto per le contravvenzioni.
0.1.501.80. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1 lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa possa avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare;.
0.1.501.33. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: e in altri casi con le seguenti: nonché nei giudizi civili, contabili, amministrativi e tributari.
0.1.501.28. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

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  All'emendamento 1.501, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) prevedere, all'articolo 438, comma 5, che l'imputato, ferma restando l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, possa subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; prevedere che il giudice, in tali casi, disponga il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili; prevedere che in tale caso il pubblico ministero possa chiedere l'ammissione di prova contraria, prevedere che resti salva l'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), al numero 2), sostituire la parola: sesto con la seguente: ventesimo.
0.1.501.78. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: e se il procedimento speciale fino alla fine del numero.
*0.1.501.11. Colletti.
*0.1.501.29. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere che la pena da cui il giudice deve partire per applicare i criteri di cui all'articolo 442, secondo comma, non possa essere superiore alla metà del massimo della pena edittale.
0.1.501.26. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 442, secondo comma, la pena base non possa essere superiore alla metà del massimo della pena edittale;.
0.1.501.27. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

    1-bis) prevedere la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento;.
0.1.501.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) prevedere che in caso di accesso al giudizio abbreviato non si applichi l'improcedibilità dell'azione penale prevista dalla presente legge.
0.1.501.17. Colletti.

  All'emendamento 1.501 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un ottavo.
*0.1.501.14. Colletti.
*0.1.501.35. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, Pag. 25comma 1, lettera b), dopo il n. 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) prevedere che lo sconto di pena sia condizionato alla riparazione del danno;.
0.1.501.37. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) abrogare tutte le preclusioni, oggettive e soggettive, per l'accesso al rito diverse dal superamento dei limiti di pena.
0.1.501.1. Conte.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) all'articolo 444 del codice di procedura penale, abrogare i commi 1-bis, 1-ter e 3-bis.
0.1.501.2. Conte.

  All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) prevedere che per i reati puniti con la reclusione fino a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, la riduzione della pena, in caso di condanna, debba essere della metà.
0.1.501.3. Conte.

  Al comma 1, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale,.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, al comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

    1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

    2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;

    3) prevedere il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina di cui all'articolo 6, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) in materia di giudizio abbreviato:

    1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

    2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;

    3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo Pag. 26 134 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale»;

   dopo la lettera d), inserire la seguente:

   «d-bis) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali»;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
1.501. Governo.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di misure cautelari reali,

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di sequestro preventivo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo fra i presupposti per l'applicazione della misura del sequestro preventivo, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e specificare la natura concreta e attuale del pericolo derivante dalla libera disponibilità della cosa. Specificare il nesso di strumentalità della cosa sequestrata con il fatto di reato;

   b) prevedere i termini della durata massima della misura cautelare e prevedere che la stessa sia proporzionale all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata;

   c) ferme restando le ipotesi in cui la legge prevede la confisca, vietare l'adozione della misura nelle ipotesi in cui la sentenza sia strutturalmente inidonea a eliminare il danno o il pericolo;

   d) prevedere che il pubblico ministero, a pena di inammissibilità, presenti al giudice competente per l'adozione della misura tutti gli elementi raccolti, inclusi gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate;

   e) prevedere che, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare procede all'interrogatorio della persona sottoposta con l'assistenza obbligatoria del difensore e del pubblico ministero;

   f) nelle ipotesi di cui all'articolo 322 del codice di procedura penale, prevedere, a pena d'inefficacia della misura, l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere gli atti al tribunale del riesame entro 5 giorni dalla richiesta;

   g) prevedere che il riesame sulle misure cautelari reali si svolga, per quanto compatibili, con le forme e le modalità di cui all'articolo 309 del codice di procedura penale;

   h) prevedere che l'appello ai sensi dell'articolo 323 del codice di procedura penale si svolga, per quanto compatibili, con le forme e le modalità previste dall'articolo 310 del codice di procedura penale.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di misure cautelari reali,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di misure cautelari reali,
1.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: alla lettera a) fino a: previsione di condanna con le seguenti: sopprimere la lettera a);

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  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, sostituire le parole: sostituire la lettera i) con le seguenti: fino alle parole: a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale., con le seguenti: sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale, al fine di escludere il rinvio a giudizio nei casi in cui gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio.
0.1.500.89. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: alla lettera a) fino alle parole: previsione di condanna con le seguente: sostituire la lettera a) con la seguente: a) prevedere accanto alla regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che il pubblico ministero possa chiedere l'archiviazione quando l'indagato, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione e dopo aver sentito la persona offesa, ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato; a-bis) prevedere che il pubblico ministero fissi un termine entro il quale dovrà effettuarsi il pagamento o la restituzione, riconoscendo all'indagato la possibilità di chiedere la proroga di tale termine una sola volta e la rateizzazione della somma offerta a titolo di risarcimento;
0.1.500.50. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: alla lettera a) fino alle parole: previsione di condanna con le seguenti: alla lettera a) sostituire le parole: «consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio», con le seguenti: «idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, lettera i-bis), sostituire le parole: non consentono una ragionevole previsione di condanna con le seguenti: non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
0.1.500.88. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo per i magistrati del pubblico ministero, tra i criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio.
0.1.500.67. Costa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che, durante le indagini preliminari, subito dopo la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possano chiedere al giudice per le indagini preliminari di subordinare l'archiviazione all'adempimento di una o più prestazioni a favore della vittima o della collettività, individuate tra quelle previste dalla legge, quando si procede per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

   a-ter) prevedere che il pubblico ministero, laddove ritenga sussistenti i presupposti, Pag. 28 sottoponga all'indagato e alla persona offesa una proposta di archiviazione meritata con l'avviso di conclusione delle indagini; stabilire che, nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero avvisi l'indagato della facoltà di chiedere l'ammissione all'archiviazione meritata;

   a-quater) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, sentiti il pubblico ministero, l'indagato e la persona offesa dal reato, ammetta la persona sottoposta alle indagini all'archiviazione meritata con la definizione delle misure prescritte e la fissazione di un termine per adempierle, laddove non risulti evidente l'infondatezza della notizia di reato, la mancanza di una condizione di procedibilità oppure che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato; prevedere che il giudice valuti la congruità delle prestazioni proposte rispetto al fatto e alle condizioni personali e patrimoniali dell'indagato; prevedere che il giudice verifichi la volontarietà del consenso dell'indagato;

   a-quinquies) prevedere le prestazioni all'adempimento delle quali può essere condizionata l'archiviazione, stabilendo che, nella definizione delle stesse possa essere coinvolto, laddove necessario, l'ufficio di esecuzione penale esterno;

   a-sexies) prevedere che il giudice, verificata l'esecuzione delle misure prescritte, pronunci archiviazione per estinzione del reato;

   a-septies) introdurre nel codice penale una causa di estinzione del reato destinata a operare per effetto del tempestivo adempimento delle prestazioni e coordinare l'introduzione dell'archiviazione meritata con l'istituto della sospensione del processo per messa alla prova di cui all'articolo 168-bis del codice penale, prevedendo che quest'ultima operi solo dopo l'esercizio dell'azione penale; coordinare l'archiviazione meritata con gli istituti della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dell'oblazione, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie; stabilire un numero massimo di volte per l'ammissione all'archiviazione meritata; prevedere che, nel periodo fissato per l'adempimento delle prestazioni, il corso della prescrizione resti sospeso; coordinare la disciplina del casellario giudiziario con l'istituto della archiviazione meritata.
0.1.500.79. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) modificare il primo comma dell'articolo 415-bis per prevedere che prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso della conclusione delle indagini preliminari.
0.1.500.45. Turri, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini.
*0.1.500.21. Colletti.
*0.1.500.90. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alla lettera e), dopo le parole: delle indagini preliminari aggiungere le seguenti: e tenuto conto dei reati di grave allarme sociale.
0.1.500.98. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

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  All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere la parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis).
*0.1.500.84. Colletti.
*0.1.500.153. Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

   e-bis.1) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera e) da parte del pubblico ministero comporti la nullità assoluta degli atti d'indagine compiuti;
0.1.500.81. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

   e-bis.1) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera e) da parte del pubblico ministero comporti la inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti;
0.1.500.80. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-ter), dopo le parole: giudice per le indagini preliminari aggiungere le seguenti: che, rilevata l'inerzia del pubblico ministero dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e delle relative proroghe, conceda un termine perentorio, non superiore a tre mesi, per notificare l'avviso di cui all'articolo 415-bis o per richiedere l'archiviazione. Scaduto inutilmente il termine, si determina la decadenza dell'azione penale.
0.1.500.69. Costa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera e-quater) con la seguente:

   e-quater) prevedere che, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il successivo decreto di citazione a giudizio venga emesso e notificato entro un termine e che l'omesso rispetto di tale termine costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;
0.1.500.55. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-quater), dopo le parole: azione penale inserire le seguenti: prevedendo che il giudice per le indagini preliminari conceda un termine perentorio non superiore a un mese, scaduto inutilmente il quale senza che il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione o esercitato l'azione penale, si determini la decadenza dell'azione penale.
0.1.500.70. Costa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere la parte conseguenziale relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h).
*0.1.500.9. Colletti.
*0.1.500.210. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, sostituire la parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), con le seguente: sopprimere la lettera h).
0.1.500.102. D'Orso, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

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  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, riferita all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre; prevedere che nell'elaborazione dei criteri di priorità il procuratore della Repubblica curi in ogni caso l'interlocuzione con il procuratore generale presso la corte d'appello e con il presidente del tribunale e tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti.
0.1.500.93. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) prevedere che l'esercizio dell'azione penale sia obbligatorio; prevedere che il mancato o ritardato esercizio dell'azione penale sia elemento di valutazione negativa per il magistrato; prevedere che sia il Parlamento, con legge a cadenza annuale, a stilare i criteri di priorità ed efficienza per l'efficace trattazione anche prioritaria delle notizie di reato nell'ambito dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte delle Procure della Repubblica;
0.1.500.211. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole: dell'azione penale aggiungere le seguenti: , al solo scopo di meglio fronteggiare i fenomeni criminali più gravi nel territorio di competenza,.
0.1.500.6. Piera Aiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire le parole: nell'ambito dei criteri con le seguenti: in conformità.
*0.1.500.2. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
*0.1.500.201. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire le parole: del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; con le seguenti: della specifica realtà criminale e territoriale, del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
0.1.500.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera i).
0.1.500.77. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) estendere il catalogo dei reati nei quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice penale prevedendo che si utilizzi il decreto di citazione a giudizio per tutti i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica.
0.1.500.38. Colletti.

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  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera i-bis), con la seguente:

   i-bis) prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
0.1.500.212. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), sostituire le parole: quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna con le seguenti: laddove emerga che gli elementi acquisiti non sono tali da determinare la condanna.
0.1.500.82. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alla lettera i-bis), sostituire le parole: non consentono una ragionevole previsione di condanna con le seguenti: non sono tali da determinare la condanna.
0.1.500.83. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), aggiungere infine, le parole: . Modificare l'articolo 429 del codice di procedura penale al fine di prevedere che il Giudice delle indagini preliminari motivi il decreto che dispone il giudizio con riferimento alla regola di giudizio di cui al periodo precedente.
0.1.500.73. Costa.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i), dopo la lettera i-bis) aggiungere la seguente:

   i-bis.1) prevedere che il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale rechi l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi di fatto e di diritto che se ne pongono alla base.
0.1.500.57. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-ter), aggiungere, in fine, le parole: intervenire sui contenuti minimi della richiesta di rinvio a giudizio sull'articolo 417 del codice di procedura penale sostituendo la lettera c) affinché si preveda l'indicazione delle specifiche fonti di prova acquisite, che si intendono indicare per sostenere l'accusa in giudizio, con riferimento ai singoli elementi costitutivi del reato contestato.
0.1.500.60. Vitiello.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera i-quater).
*0.1.500.86. Colletti.
*0.1.500.95. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3 comma 1, lettera i-quater), aggiungere, in fine, le parole: prevedere che salva una contraria volontà espressa della parte rappresentata, e fuori dai casi di mancanza di procura alle liti ex articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio della azione civile in sede penale ex articolo 122 del codice di procedura penale consenta al difensore di disporre della legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere si sottoscrivere Pag. 32l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile.
0.1.500.46. Turri, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera l-bis).
*0.1.500.87. Colletti.
*0.1.500.195. D'Orso, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-ter), sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza dell'interessato.
0.1.500.4. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alla lettera l-quater), sopprimere le parole: e amministrativo.
0.1.500.100. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, riferita all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater), aggiungere la seguente:

   l-quinquies) prevedere la modifica degli articoli 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 425 del codice di procedura penale nel senso di introdurre strumenti utili alle vittime di reato, costituende o costituite parti civili, introducendo la possibilità di depositare fino all'udienza preliminare, e non più con il termine di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, l'indicazione di nuove prove ulteriori e diverse rispetto a quelle raccolte dal Pubblico Ministero.
0.1.500.96. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, riferita all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater), aggiungere la seguente:

   l-quinquies) prevedere la soppressione del comma 3-bis dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
0.1.500.97. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater aggiungere la seguente:

   l-quinquies) prevedere criteri più stringenti ai fini del provvedimento di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.
0.1.500.78. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  Al comma 1, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale con le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 1, comma 3, dopo le parole: del codice di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale;

   all'articolo 3, al comma 1:

    alinea, dopo le parole: di udienza preliminare inserire le seguenti: e alle disposizioni Pag. 33 dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica;

    alla lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;

    alla lettera c):

     all'alinea, sostituire la parola: gravità con la seguente: natura:

     al numero 1), sostituire le parole: per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria con le seguenti: per le contravvenzioni;

    alla lettera d), sostituire le parole: tale termine, per un tempo non superiore a sei mesi; con le seguenti: tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;

    sostituire la lettera e) con le seguenti:

   «e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

   e-bis) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di ulteriori esigenze di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/13/UE;

   e-ter) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

   e-quater) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale»;

    sopprimere le lettere f) e g);

    sostituire la lettera h) con la seguente:

   «h) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti»;

    sostituire la lettera i) con le seguenti:

   «i) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei Pag. 34anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;

   i-bis) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

   i-ter) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione della imputazione, dichiari anche d'ufficio la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche di ufficio gli atti al pubblico ministero;

   i-quater) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale»;

    sostituire la lettera l) con le seguenti:

   «l) precisare i presupposti per l'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;

   l-bis) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione della iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

   l-ter) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

   l-quater) prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo»;

    al Capo I, rubrica, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale con le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.
1.500. Governo.

  All'emendamento 1.502 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1, lettera b), dopo le parole: pene detentive aggiungere le seguenti: dei reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a 5 anni.
0.1.502.39. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
0.1.502.139. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 35

  All'emendamento 1.502 del Governo, nella parte consequenziale, relativo all'Art. 9-bis, comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e) sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni; sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
0.1.502.32. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, alla lettera i), sopprimere le parole: ove possibili.
0.1.502.34. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sostituire le parole: 2.500 euro con le seguenti: 250 euro e le parole: 250 euro con le seguenti: 50 euro.
0.1.502.35. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera m), sopprimere le parole: grave o.
*0.1.502.27. Colletti.
*0.1.502.37. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: o reiterata.
0.1.502.36. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: o in altra pena sostitutiva.
0.1.502.38. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.502 del Governo, parte conseguenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

   n-bis) le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di reati di grave allarme sociale.
0.1.502.40. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle contravvenzioni con le seguenti: dei reati.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;

   b) prevedere come pene sostitutive delle pene detentive: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina prevista della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

Pag. 36

   c) prevedere che le pene sostitutive delle pene detentive possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;

   d) revisionare opportunamente la disciplina delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;

   e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità se non vi è opposizione del condannato;

   f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista per le omonime misure alternative alla detenzione dalla legge 26 luglio 1975, n. 354; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

   g) prevedere il coinvolgimento degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna al fine di consentire l'applicazione delle predette pene sostitutive nel giudizio di cognizione;

   h) prevedere che le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle pene sostitutive;

   i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

   l) prevedere quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la pena sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

   m) prevedere che la mancata esecuzione delle pene sostitutive, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della pena Pag. 37sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; far salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;

   n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: delle contravvenzioni con le seguenti: dei reati.
1.502. Governo.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: sono adottati aggiungere le seguenti: , anche in considerazione delle specifiche caratteristiche del processo penale minorile,.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale, relativa:

   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: persone legittimate con le seguenti: soggetti legittimati;

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'autore di reato aggiungere le seguenti: e, se possibile, della comunità di riferimento;

   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle con le seguenti: parenti fino al secondo grado;

   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del, con le seguenti: della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria della sussistenza dei presupposti di legge per l'accesso al;

   al comma 1, lettera d), dopo le parole: svolgimento includano: aggiungere le seguenti: la gratuità dell'intero programma;;

   al comma 1, lettera d), sostituire le parole: il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte con le seguenti: la facoltà di richiedere il supporto di un mediatore linguistico-culturale;

   al comma 1, lettera d), dopo la parola: alloglotte; aggiungere le seguenti: la facoltà di richiedere l'assistenza di un difensore iscritto in apposito elenco tenuto da ogni Ordine degli avvocati a seguito di specifica formazione e aggiornamento sui percorsi di giustizia riparativa;

   al comma 1, lettera e), dopo le parole: essere valutato aggiungere le seguenti: , senza previsione di automatismi,.
0.1.503.1. Dori, Conte.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), premettere alla parola: definire le seguenti: ai soli fini del presente articolo.
0.1.503.8. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché agli Enti e Associazioni che dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempre che l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, anche dunque se rappresentato da enti o da associazioni che rappresentino interessi di rilievo diffuso, perseguiti proprio grazie all'azione associativa, e che dunque sono legittimati all'azione risarcitoria, in sede penale ove risultino Pag. 38danneggiati, ossia quando dal reato abbiano ricevuto un danno a discapito di un interesse proprio.
0.1.503.4. Miceli.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), sostituire la parola: senza con la seguente: introducendo.
0.1.503.10. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, lettera e), sopprimere le parole da: prevedere che un esito fino alle parole: o in sede esecutiva.
0.1.503.7. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: o dell'autore e: o in sede esecutiva.
0.1.503.11. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: agli enti locali e convenzionate con il con la seguente: al.
0.1.503.12. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 1.503 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, aggiungere, infine, le seguenti lettere:

   h) prevedere nell'ambito dei servizi di giustizia riparativa, programmi di assistenza legale gratuita per le vittime di violenza domestica e maltrattamenti volti a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte;

   i) prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale degli avvocati esperti in programmi di giustizia riparativa come previsto alla lettera h) e disciplinare le modalità di accreditamento dei medesimi presso il Ministero della giustizia.
0.1.503.5. Giannone, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole del regime sanzionatorio delle contravvenzioni inserire le seguenti: , nonché per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 1, comma 2, sostituire le parole: e con il Ministro per la pubblica amministrazione, e sono successivamente trasmessi con le seguenti: , il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'istruzione, il Ministro della università e della ricerca, il Ministro degli affari regionali e delle autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, i pareri della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli stessi schemi sono successivamente trasmessi;

   dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Giustizia riparativa)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti una Pag. 39disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) introdurre, nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

   b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima;

   c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, a seguito di invio dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);

   d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione alla vittima del reato e all'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità in ogni momento del consenso; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

   e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato sia nel procedimento penale che in sede esecutiva; prevedere che un esito di non fattibilità di un programma di giustizia riparativa o un suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

   f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti distruttivi del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei medesimi presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

   g) individuare i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, Pag. 40 le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi, nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime da intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione ripetuta e secondaria.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 4.438.524 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: del regime sanzionatorio delle contravvenzioni inserire le seguenti: , nonché per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa;

   all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: oneri a carico della finanza pubblica, aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto per l'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: e in materia di giustizia riparativa.
1.503. Governo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

   b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

   c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i Pag. 41casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

   d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

   e) modificare l'articolo 314 del codice di procedura penale, prevedendo tra le fattispecie risarcitorie anche ciascuna violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d).;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
1.29. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

   b) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

   c) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a) e b) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web Pag. 42entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

   d) prevedere che la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) comportino l'avocazione delle relative indagini da parte del Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto ove ha sede la procura competente.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
1.26. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

   b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

   c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

   d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti Pag. 43web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

   e) prevedere che ciascuna violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) costituiscano anche illecito disciplinare.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
1.27. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 2;

   dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'Art. 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

   b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

   c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

Pag. 44

   d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lett. a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado, resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

   e) prevedere che ciascuna violazione delle disposizioni di cui alla lett. a), b), c) e d) costituisca anche illecito disciplinare;

   f) modificare l'articolo 314 del codice di procedura penale, prevedendo tra le fattispecie risarcitorie anche ciascuna violazione delle disposizioni di cui alle lett. a), b), c) e d);

   g) prevedere che la violazione delle disposizioni di cui alle lett. a), b) e c) comportino l'avocazione delle relative indagini da parte del Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto ove ha sede la procura competente.;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con le seguenti: per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello aggiungere le seguenti: e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
1.24. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Ai fini della revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa è prevista l'istituzione di un tavolo di lavoro per le vittime del reato, quale organo di supporto per l'elaborazione di uno o più schemi di decreti legislativi da sottoporre al Ministero della Giustizia, secondo i principi e i criteri del presente Capo.
1.9. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di correzione dell'eccessiva dilatazione dei tempi processuali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la disciplina dei termini di durata del processo penale sono adottati nel rispetto del principio cardine di correzione delle disfunzioni del sistema che incidono sulle cause di rinvio del processo penale, con particolare riguardo a:

   a) omessa/irregolare notifica all'imputato;

   b) omessa/irregolare notifica al difensore;

   c) omessa/irregolare notifica alla persona offesa;

   d) mancata traduzione dell'imputato detenuto;

   e) assenza del Giudice titolare;

   f) assenza del Pubblico Ministero titolare;

   g) precarietà del Collegio per assenza di alcuni o tutti i membri titolari;

   h) problemi logistici (assenza trascrittori, orario sindacale del personale);

   i) eccessivo carico del ruolo;

   l) omessa citazione dei testi del Pubblico Ministero;

   m) assenza dei testi citati dal Pubblico Ministero.

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi Pag. 45recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) separazione delle carriere di giudici e di pubblici ministeri prevedendo, in particolare:

  1) due distinti organi di autogoverno della magistratura: uno per la magistratura requirente ed uno per la magistratura giudicante;
  2) la separazione formale dell'ordine giudiziario nelle due categorie della magistratura giudicante e della magistratura requirente con previsione di distinti concorsi per l'accesso in esse;

   b) modifica delle norme in materia di carriera, avanzamento e promozioni dei magistrati, bandendo ogni automatismo e istituendo rigorosi criteri meritocratici;

   c) modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati al fine di darvi concreta attuazione.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 14.
1.05. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

(Inammissibile
limitatamente al comma 2)

ART. 2.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: e reperibilità con le seguenti: , reperibilità e, ove occorra, segretezza.
0.2.500.2. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: prevedere che nei procedimenti penali di ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche con le seguenti: prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti venga effettuato anche con modalità telematiche. Nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, prevedere che venga garantita la possibilità del deposito anche cartaceo degli atti, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo;.
0.2.500.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), dopo le parole: consiglio nazionale forense, aggiungere le seguenti: e una rappresentanza qualificata del personale amministrativo.
0.2.500.40. Galizia, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere l'introduzione di un sistema di servizio unico nazionale telematico per l'accesso al fascicolo penale, omogeneo e per tutti i diversi gradi di giudizio e le sue fasi, per la consultazione dello stato delle pendenze, il deposito degli atti in modalità telematiche, la richiesta ed estrazione di copie, la prenotazione di appuntamenti con gli uffici, ivi compresi i giudizi in corso dinanzi al Giudice di Pace.
0.2.500.18. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: dei sistemi informatici Pag. 46aggiungere le seguenti: dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   «d-bis) prevedere che gli strumenti della notifica e dell'accesso al fascicolo, ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, siano possibili anche per la persona offesa dal reato.».
0.2.500.35. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: prevedere che, sin dal primo contatto, l'autorità procedente debba comunicare all'imputato non detenuto o internato che ha l'obbligo di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità e che, in mancanza di indicazioni, le comunicazioni e le notificazioni saranno eseguite presso il difensore e che potrà farsi luogo al processo in assenza.
0.2.500.6. Piera Aiello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: telefonici e.
0.2.500.28. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 2.500 del Governo, nella parte consequenziale, sopprimere l'articolo 2-ter.
0.2.500.39. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), in fine sopprimere le seguenti parole: e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.
*0.2.500.10. Piera Aiello.
*0.2.500.38. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, sopprimere la lettera c).
**0.2.500.29. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.
**0.2.500.52. Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera e) sostituire, le parole: sentenza inappellabile di non doversi procedere con le seguenti: ordinanza sospensiva della procedibilità.
0.2.500.17. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, sopprimere la lettera f).
0.2.500.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 2. 500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, alla lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: a tal fine prevedendo l'immediato recepimento della medesima direttiva per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
0.2.500.27. De Luca.

Pag. 47

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, sopprimere la lettera h).
0.2.500.33. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
0.2.500.20. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: dopo la pronuncia della sentenza.
0.2.500.31. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 2.500, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere il divieto di svolgere le udienze, le operazioni di formazione di ulteriore di documentazione dell'interrogatorio e l'acquisizione della prova dichiarativa mediante registrazione audiovisiva; rafforzare i principi di oralità, immediatezza e del contraddittorio nella formazione della prova;.
0.2.500.145. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire le parole: dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni con le seguenti: in materia di processo penale telematico.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne sia garantita la autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità; prevedere che nei procedimenti penali di ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica»;

   sostituire la lettera b) con le seguenti:

   «b) prevedere che, con decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a), assicurando il principio di idoneità del mezzo e quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; prevedere che le ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;

   b-bis) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:

    1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;

    2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;

Pag. 48

    3) coordinamento dell'attuazione della delega con la formazione del personale coinvolto;

   b-ter) prevedere che, con decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera a) per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione o notificazione»;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:

    1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;

    2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;

    3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici»;

   sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p);

   alla rubrica, sostituire la parola: notificazioni con le seguenti: processo penale telematico;

   dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di notificazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;

   b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato nel caso in cui questi sia assistito da un difensore di ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci;

   c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tal fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

   d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal Pag. 49mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

   e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;

   f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 2-ter.
(Processo in assenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole;

   b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;

   c) prevedere che, quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provata la conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole;

   d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione in assenza;

   e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza dei termini di cui all'ultimo periodo, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche di cui al periodo precedente, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione, con notifica all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente fra la definizione Pag. 50 del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;

   f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi;

   g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

   h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un allungamento del termine per impugnare;

   i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che non comparendo sarà ugualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g).

Art. 2-quater.
(Utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;

   b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;

   c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.
2.500. Governo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che, durante le indagini preliminari, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato equivalga ad elezione di domicilio per le successive notificazioni;
2.61. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere l'obbligo in capo a indagati e imputati di fornire un indirizzo Pag. 51di posta elettronica ordinaria presso il quale possono essere seguite le notificazioni;
2.20. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale sia aggiunto il comma 6-ter, disponendo che:

    1) siano vietate la pubblicazione e la diffusione a mezzo della stampa dei nomi e dell'immagine dei magistrati, inquirenti e giudicanti, relativamente ai procedimenti penali loro affidati, fino alla prima udienza dibattimentale, ove prevista.

    2) siano vietate la pubblicazione su qualsiasi organo di stampa, la diffusione via etere, la divulgazione sulla rete internet e sui social media, delle generalità, delle immagini o del soprannome e, comunque, di ogni elemento in grado di identificare la persona iscritta nel registro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 335, anche nelle ipotesi non più coperte del segreto istruttorio di cui all'articolo 329, comma 1, se non previa autorizzazione scritta del diretto interessato.

    3) i responsabili delle suddette violazioni sono soggetti ad azione risarcitoria in sede civile;
2.72. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che il procuratore capo tenga, in via esclusiva, ovvero tramite un suo espresso delegato, i rapporti con gli organi di informazione, stabilendosi che tutte le informazioni sull'attività degli uffici di procura vengano riferite impersonalmente allo stesso ufficio; prevedere il divieto per i magistrati della Procura della Repubblica di rilasciar dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio; disciplinare le forme di diffusione mediatica di informazioni che compromettano la credibilità personale, il prestigio e la reputazione dell'indagato o imputato ovvero che lo presentino come colpevole, fino a quando la sua colpevolezza non sia stabilita con sentenza definitiva, disponendo un'adeguata ed automatica sanzione disciplinare, in punto progressione di carriera, per chi favorisce tale diffusione;
2.73. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) adottare disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 anche mediante provvedimenti sanzionatori a carico di chi abbia concorso, con superficialità o negligenza, alla fuga di notizie durante le indagini preliminari del processo, ledendo l'immagine dell'indagato o imputato di cui non sia stata ancora legalmente provata la colpevolezza;
2.74. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Non rientrano nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, l'acquisizione di prove orali, la discussione delle udienze e camere di consiglio, le quali avvengono esclusivamente di persona.
2.23. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale garantiscano con appositi strumenti normativi il diritto alla verità spettante alle vittime di gravi violazioni di diritti umani ed ai loro familiari in attuazione delle risoluzioni 9/11 del 2008 e 12/12 del 2009 adottate dal consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il diritto alla verità autorizza la vittima ed i suoi parenti a cercare ed ottenere tutte le informazioni rilevanti relative alla commissione dell'allegata violazione, tra cui l'identità degli Pag. 52autori, il destino cui è andata incontro ed il luogo in cui si trova la vittima e, se del caso, il processo mediante il quale la suddetta violazione è stata ufficialmente autorizzata.
2.82. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure cautelari personali)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1) modificare l'articolo 279 del codice di procedura penale prevedendo che le misure cautelari personali di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale siano disposte dal giudice in composizione collegiale;

    2) modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale al fine di prevedere che, salvo che per i reati di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare possa essere prevista soltanto nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

    3) prevedere che, salvo che per i reati di cui all'articolo 51 comma 3 bis del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 274 comma 1 lettera b) del codice di procedura penale, l'esecuzione della misure cautelari personali di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale sia preceduta da una udienza in camera di consiglio davanti al giudice che procede in composizione collegiale nella quale si instaura un contraddittorio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche attraverso la valutazione di misure meno invasive di soddisfacimento delle stesse; prevedere che all'udienza l'indagato o l'imputato compaia in stato di libertà, salvo che sia detenuto per altra causa, e che all'esito dell'udienza il giudice deliberi definitivamente sull'esecuzione della misura.
2.01. Costa, Magi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Della prova)

  1. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1:

   a) prevedere di inserire le cosiddette intercettazioni indirette tra i casi per i quali si deve applicare la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, stabilendo che esse debbano sempre essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e aggiungere al comma 4 del medesimo articolo le seguenti parole: «, e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione»;

   b) prevedere una disciplina organica relativa all'utilizzo del captatore informatico precisando che tale strumento si possa impiegare esclusivamente per captare i cosiddetti flussi di comunicazione;

   c) impedire l'utilizzo, ai fini intercettativi, di sistemi software che non siano inoculati direttamente sul dispositivo-ospite, e, per altro verso, l'archiviazione mediante sistemi cloud; esplicitare il requisito della affidabilità, sicurezza ed efficacia dei software utilizzabili a fini captativi, garantendo così effettivamente la completezza della catena di custodia della prova informatica; prevedere l'utilizzabilità dei contenuti captati con ricorso a programmi informatici non conformi ai requisiti di sicurezza previsti;

Pag. 53

   d) nei casi di intercettazioni mediante captatore informatico, limitare il ricorso ai soli casi nei quali siano effettivamente indispensabili per la tutela di beni giuridici primari quali la vita o l'incolumità, con l'adozione di misure tali da circoscriverne l'impatto anche sui terzi;

   e) prevedere che il decreto che autorizza le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale mediante captatore informatico contenga:

    1) la specifica indicazione delle esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini;

    2) le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova;

    3) l'indicazione dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e di quelli in cui escluderla per ragioni di tutela della vita privata;

    4) l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto;

   f) prevedere che in materia di intercettazioni le cosiddette periferiche esterne alla Procura della Repubblica non possono in alcun caso registrare i dati captati, nemmeno temporaneamente;

   g) assicurare piena ed integrale applicazione del disposto di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale in conformità' alla sentenza del 17 dicembre 2020 CEDU che ha sancito che l'inviolabilità delle conversazioni tra avvocato e assistito rientra nel rapporto privilegiato intercorrente tra gli stessi, che non può essere oggetto di intromissioni indiscriminate, prevedendo adeguate ed automatiche sanzioni disciplinari;

   h) al capo VIII del titolo I del libro quarto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 315 è aggiunto il seguente:

«Art. 315-bis.
(Riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni)

   1. Chi è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato da un'imputazione formulata nell'ambito di un procedimento penale nel quale è stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni ha diritto a un'equa riparazione per l'intercettazione ingiustamente subita.
   2. Il diritto di cui al comma 1 spetta anche a coloro nei cui confronti sia stato pronunziato decreto od ordinanza di archiviazione, o sentenza di non luogo a procedere, nonché in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati intercettati occasionalmente; in quest'ultimo caso il diritto alla riparazione compete soltanto qualora le intercettazioni siano state divulgate, in quanto il pubblico ministero non abbia disposto il loro immediato oscuramento all'atto della ricezione delle relative trascrizioni.
   3. In ogni caso, anche a prescindere dall'oscuramento, l'avvenuta pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni deve essere valutata ai fini della quantificazione e dà diritto alla riparazione per l'ingiusta intercettazione anche in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati occasionalmente intercettati.
   4. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro un anno dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile, o l'interessato ha avuto conoscenza del decreto o dell'ordinanza di archiviazione.
   5. L'ingiusta intercettazione di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito deve essere ulteriormente valutata ai fini dell'entità della riparazione stessa.
   6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione»;

   i) prevedere che il Ministro della giustizia e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche su sollecitazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 Pag. 54dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, valutino la sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, definendo l'istruttoria predisciplinare con il promovimento dell'azione disciplinare, o con l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. L'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito è valutata quale circostanza aggravante dell'eventuale contestazione disciplinare;

  l) prevedere che la cancelleria della corte di appello competente per il procedimento di riparazione per l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni trasmette, entro venti giorni dal deposito, copia della relativa istanza al procuratore regionale presso la Corte dei conti.
2.05. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: risultano insufficienti fino alla fine della lettera, con le seguenti: non sono sufficienti a determinare una sentenza di condanna
3.114. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: e comunque non sono idonei a determinare una sentenza di condanna
3.113. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che nel corso delle indagini preliminari la perquisizione personale e domiciliare, l'ispezione personale, la ricognizione, l'individuazione, a confronto, l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni e il sequestro possano essere disposti previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari; prevedere che, qualora vi sia pericolo nel ritardo, l'autorizzazione sia data dal pubblico ministero e convalidata dal giudice per le indagini preliminari a pena di inutilizzabilità;
3.116. Annibali, Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) prevedere che dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato tutti i fatti e atti a lui imputabili, antecedenti a tale data e riferite a fatti per i quali è venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione siano inutilizzabili e la loro effettuazione costituisca illecito disciplinare;

   d-ter) prevedere che la violazione della prescrizione di cui alla lettera d-bis) da parte del pubblico ministero costituisca illecito disciplinare;
3.117. Ferri.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) prevedere, per il giudice per le indagini preliminari, il potere di verifica che l'iscrizione della notizia di reato nel registro disciplinato dall'articolo 335 del codice di procedura penale sia tempestiva, accompagnato da quello di retrodatare l'iscrizione nei casi in cui il sindacato sulla prontezza di questo adempimento sia negativo;

   f-ter) sancire espressamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza Pag. 55 del termine per le indagini, così come rideterminato dal giudice;

   f-quater) prevedere la possibilità di proporre la questione al giudice del dibattimento, in relazione alle prove lì utilizzabili;

   f-quinquies) prevedere che la inutilizzabilità per tardività dell'atto di indagine possa essere sanata a richiesta dell'imputato;
3.133. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale al fine di vietare la pubblicazione dell'ordinanza indicata dall'articolo 292 del medesimo codice; modificare l'articolo 329 del codice di procedura penale al fine di estendere il segreto a tutti gli atti di indagine fino alla conclusione delle indagini preliminari; conseguentemente modificare l'articolo 684 del codice penale innalzando l'ammenda da un minimo di 50.000 a un massimo 150.000 euro; modificare l'articolo 116 del codice di procedura penale prevedendo che il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti durante il procedimento sia limitata a chi abbia un interesse diretto nel procedimento; prevedere che le indagini relative alle fughe di notizie durante le indagini preliminari si radichino ex articolo 11 del codice di procedura penale;
3.31. Costa, Magi.

  Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) modificare l'articolo 45 del codice di procedura penale prevedendo che sia considerata grave situazione locale, non altrimenti eliminabile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'eccessiva esposizione mediatica attraverso la violazione della direttiva 2016/343/UE e del segreto istruttorio tale da compromettere il rispetto della presunzione di innocenza;
3.30. Costa, Magi.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere delle conseguenze sanzionatorie rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione in caso di violazione delle ipotesi di cui lettere c), e) e g) da parte del pubblico ministero;
3.123. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere la modifica dell'articolo 422 del codice di procedura penale nel senso che il giudice possa disporre l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere soltanto su richiesta di parte e quando la prova sia idonea a dare dimostrazione negativa di un elemento della fattispecie penale o a introdurre un accertamento positivo di un elemento negativo, ossia le scriminanti, o di cause di non punibilità;
3.127. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che, nei procedimenti con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale. La sentenza di non luogo a procedere dovrà avere forza preclusiva nel giudizio di danno, riguardo ai temi in essa affrontati, e comuni alla fattispecie aquiliana;
3.128. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 56

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che ogni atto di indagine limitativo delle libertà fondamentali dell'indagato o di terzi sia preventivamente autorizzato dal giudice per le indagini preliminari ovvero, in casi di urgenza, autorizzato dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari;
3.134. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) escludere che l'inammissibilità del ricorso per cassazione possa essere pronunciata per la manifesta infondatezza dei motivi, come oggi previsto dall'articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale;
3.125. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere che il mancato rispetto dei termini di cui alla lettera e) comporti l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei predetti termini;
3.162. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) prevedere che, nel caso di applicazione di misure cautelari, il decorso di tre mesi senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti comporti la decadenza dell'azione penale e costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

   g-ter) escludere l'ipotesi di decadenza di cui alla lettera g-bis) in relazione ai reati di cui all'articolo 157, comma sesto, del codice penale;
3.119. Annibali.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h)
*3.9. Schullian.
*3.38. Costa, Magi.
*3.62. D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*3.82. Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.
*3.124. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
*3.159. Annibali, Vitiello, Ferri.
*3.168. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli, Parisse.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'elaborazione dei criteri di priorità, selezioni le notizie di reato di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69;
3.110. Giannone, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) modificare il decreto che dispone il giudizio di cui all'articolo 429, del codice di procedura penale, al fine di prevedere che il dispositivo riporti anche l'indicazione delle motivazioni;
3.53. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 57

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

    1-bis) prevedere che il giudice applichi la pena su richiesta delle parti solo dopo aver verificato, allo stato degli atti, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 533 del codice di procedura penale per emettere una sentenza di condanna;

    1-ter) prevedere che, ove la verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 533 del codice di procedura penale abbia esito negativo, il giudice rigetta la richiesta con ordinanza;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) prevedere l'abrogazione di tutte le preclusioni oggettive e soggettive all'applicazione della pena su richiesta dalle parti;
4.1. Conte.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) in materia di giudizio abbreviato, prevedere, in caso di sentenza di condanna, una riduzione della pena progressiva in base alla gravità del reato, secondo le seguenti indicazioni: riduzione della metà della pena per i reati puniti con la reclusione non superiore, al massimo, a sei anni; riduzione di un terzo per i reati puniti con pena superiore, nel massimo, a sei anni; riduzione della pena a trent'anni per i reati puniti con l'ergastolo; riduzione della pena all'ergastolo semplice per i reati puniti con la pena dell'ergastolo con isolamento diurno;

   b-ter) in materia di giudizio abbreviato, abolire tutte le preclusioni, ivi compreso il divieto di accedere al rito speciale per i reati puniti con la pena dell'ergastolo;
4.3. Conte.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che il giudizio abbreviato subordinato alla richiesta di integrazione probatoria sia ammesso all'unica condizione che le prove richieste risultino rilevanti e non vietate dalla legge;
4.42. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2)
4.18. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, il pagamento della pena pecuniaria estingue immediatamente il reato, senza dover attendere i termini ivi previsti;
4.16. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le seguenti parole: , nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale
4.19. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quattordici giorni
4.4. Schullian.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire la parola: quinto con la seguente: terzo
4.2. Conte.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) prevedere che in caso di nuove contestazioni ai sensi del Libro settimo, Titolo II, Capo IV del codice di procedura Pag. 58penale, l'imputato possa richiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti, ovvero 458 e seguenti del codice di procedura penale. Tale facoltà può essere esercitata all'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione;
4.39. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: da fissare a scadenza non superiore ai quindici giorni
5.17. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che nel giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica la motivazione della sentenza sia contestuale alla decisione, salvo deroghe autorizzate dal capo dell'ufficio giudiziario e solo nei casi più complessi;
5.49. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e d)
5.1. Conte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b)
*5.50. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.
*5.59. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli, Parisse.
*5.3. Schullian.
*5.12. Costa, Magi.
*5.18. Maschio, Varchi, Lucaselli, Vinci.
*5.24. D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*5.30. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte principale, sostituire le parole: sostituire la lettera b) con la seguente con le seguenti: sopprimere la lettera b).
0.5.500.7. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi., Palmisano

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, sostituire la lettera e), con la seguente:

   e) prevedere che la regola di cui all'articolo 190-bis, comma 1, del codice di procedura penale sia estesa, nei procedimenti di competenza del tribunale, anche ai casi nei quali, a seguito del mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio, è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale e queste hanno già reso dichiarazioni nel dibattimento svolto innanzi al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate;.
0.5.500.8. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte conseguenziale, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere che il mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio per trasferimento o pensione possa avvenire solo al termine della trattazione dei processi assegnati;.
0.5.500.2. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte conseguenziale, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere che le parti abbiano sempre la facoltà di chiedere la riassunzione della prova, a prescindere dal modo in cui Pag. 59questa si sia formata, in caso di mutamento del giudice o del collegio;.
0.5.500.34. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, alla lettera e), dopo la parola: richiesta aggiungere la seguente: motivata.
0.5.500.11. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, sopprimere le parole: sopprimere la lettera f).
0.5.500.6. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   sopprimere la lettera c);

   alla lettera d), dopo le parole: prevedere, inserire le seguenti: ai fini dell'esame del consulente o del perito,;

   sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze»;

   sopprimere la lettera f).
5.500. Governo.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere che, in caso di ricorso per Cassazione, ad esclusione dei casi di declaratoria di inammissibilità pronunciata ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, al difensore venga sempre liquidato il compenso per l'attività professionale svolta;
5.22. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere la regola secondo la quale, nel caso di mutamento del giudice monocratico o di almeno due membri del collegio, le prove dichiarative già assunte debbano essere ripetute su richiesta motivata di una delle parti;
5.2. Conte.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) estendere la previsione di cui alla lettera e), in materia di rinnovazione prove dichiarative in caso di mutamento giudice, anche ai procedimenti davanti alla Corte d'Assise;
5.25. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Perantoni, Palmisano.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.2. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Pag. 60

*6.3. Costa, Magi.
*6.11. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.
*6.1. Conte.
*6.5. Delmastro Delle Vedove, Cirielli, Varchi, Maschio, Vinci.
*6.7. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.
*6.13. Annibali, Vitiello, Ferri.

  All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, sopprimere la lettera a).
**0.6.500.1. Conte.
**0.6.500.2. Colletti.
**0.6.500.6. Costa.
**0.6.500.8. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.
**0.6.500.9. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
**0.6.500.13. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
**0.6.500.32. Bartolozzi.

  All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, sopprimere la lettera a-bis).
*0.6.500.3. Colletti.
*0.6.500.10. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

   a-bis) prevedere che l'udienza di cui alla lettera a) si celebri limitatamente alla discussione degli ordini delle prove.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere a-quater) e a-quinquies).
0.6.500.34. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, dopo la lettera a-quater, aggiungere la seguente:

   a-quater.1) prevedere che, nei casi di citazione diretta a giudizio, di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il difensore depositi presso la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, richiesta di fissazione dell'udienza per la scelta del rito al fine di accedervi in quella sede, a pena di decadenza dalla facoltà di optare per i riti alternativi di cui ai Titoli I e II del Libro VI del codice di procedura penale; prevedere che il giudice in quella stessa udienza possa pronunciare preliminarmente sentenza, ai sensi degli articoli 129 e 469 del codice di procedura penale; conseguentemente, coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;.

   Nella parte conseguenziale, sostituire le parole da: alla lettera b) fino alla fine della parte conseguenziale con le seguenti: sopprimere le lettere b) e c).
0.6.500.11. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;

   a-bis) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), del codice di Pag. 61procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione della imputazione, dichiari anche d'ufficio la nullità e restituisca gli atti;

   a-ter) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche di ufficio gli atti al pubblico ministero;

   a-quater) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera seguente, il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

   a-quinquies) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni, tenuta di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera b), sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettera a-quater);

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere l'applicazione alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera a-quater) degli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e delle disposizioni del Titolo X del Libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica;».
6.500. Governo.

ART. 7.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da: sostituire la lettera a) fino a atto introduttivo del giudizio di impugnazione.
*0.7.500.9. Annibali.
*0.7.500.143. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza medesima.
0.7.500.43. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, alla lettera a) sopprimere le seguenti: fermo restando il criterio di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h) dettato per il processo in assenza,.
0.7.500.28. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: , a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio con le seguenti: l'elezione del domicilio si intende effettuata presso il difensore impugnante.
0.7.500.11. Annibali.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, sostituire le parole: sostituire la lettera a) con la seguente, con Pag. 62le seguenti: sostituire la lettera a) con le seguenti.

  Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) prevedere che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza medesima.
0.7.500.49. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con il deposito telematico.
0.7.500.12. Annibali.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere che, nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, venga garantita la possibilità di deposito anche cartaceo dell'atto di impugnazione, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo;.
0.7.500.2. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera c) sostituire le parole da: relative fino a: alternativa con le seguenti: relative a tutti i reati contravvenzionali.
0.7.500.50. Bartolozzi.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, lettera c), dopo le parole: o con pena alternativa aggiungere le seguenti: salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, secondo e terzo comma, 590-sexies e 604-bis, primo comma, del codice penale.
0.7.500.44. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) disciplinare i rapporti tra la improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata, assicurando una disciplina organica della materia.
0.7.500.144. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, comma 1, sopprimere le seguenti parole: sopprimere la lettera f).
0.7.500.47. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, sostituire le parole: sopprimere la lettera f) con la seguente:

   f) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni.
0.7.500.6. Colletti.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da: sostituire la lettera g) fino a: dell'imputato o del suo difensore.

Pag. 63

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: h-quater) fino a: previste per la celebrazione dell'udienza;
0.7.500.1. Conte.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, sopprimere le parole da: sostituire la lettera g) fino a: dell'imputato o del suo difensore.
0.7.500.29. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte conseguenziale, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) prevedere che il giudizio di appello si svolga con udienze pubbliche e partecipate salvo che l'imputato o il suo difensore chiedano che il giudizio d'appello si svolga con rito camerale non partecipato;
0.7.500.141. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale relativa al comma 1, alla lettera g), sostituire la parola: salva con la seguente: su.
0.7.500.33. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, alla lettera g), sostituire le parole: dell'imputato o del suo difensore con le seguenti: di una delle parti.
0.7.500.48. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) prevedere all'articolo 597 del codice di procedura penale l'abrogazione del comma 3.
0.7.500.7. Colletti.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1, sostituire le parole da: sostituire la lettera h) fino a: Articolo 599-bis, comma 2 del codice di procedura penale con le seguenti: dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:.
*0.7.500.41. Colletti.
*0.7.500.46. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera h-bis).
**0.7.500.13. Annibali.
**0.7.500.23. Vitiello.
**0.7.500.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.
**0.7.500.38. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere che l'inammissibilità dell'appello abbia effetti solo dal momento in cui essa viene dichiarata.
0.7.500.15. Annibali.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, al comma 1, sopprimere la lettera h-ter.)
*0.7.500.34. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.
*0.7.500.39. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, sopprimere la lettera h-quater).
0.7.500.31. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

Pag. 64

  All'emendamento 7.500 del Governo parte conseguenziale relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera h-quinquies).
*0.7.500.8. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*0.7.500.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte conseguenziale, al comma 1, lettera h-quinquies) sostituire la parola: fondato con la seguente: infondato.
0.7.500.36. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quinquies, sopprimere le parole da: prevedere che l'opposizione fino alle parole: gravi ragioni.
0.7.500.14. Annibali.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, alla lettera h-sexies), sopprimere le parole: non partecipata.
0.7.500.32. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera h-septies).
0.7.500.45. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di appello, inserire le seguenti: di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) fermo restando il criterio di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h) dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) abrogare l'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale e l'articolo 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento»;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»;

   sopprimere la lettera f);

   sostituire la lettera g) con la seguente:

   «g) prevedere la celebrazione del giudizio d'appello con rito camerale non partecipato, salva richiesta dell'imputato o del suo difensore»;

   sostituire la lettera h) con le seguenti:

   «h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;

   h-bis) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;

   h-ter) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Pag. 65 sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;

   h-quater) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;

   h-quinquies) estendere la procedura senza formalità di cui all'articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale a tutti i casi di inammissibilità del ricorso e di ricorso manifestamente fondato; prevedere un termine perentorio entro il quale le parti private e il procuratore generale possano presentare opposizione motivata avverso la decisione di inammissibilità o di accoglimento; prevedere che sull'opposizione decida l'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, la quale, se non conferma l'inammissibilità, rimette il ricorso alla sezione ordinaria; prevedere che l'opposizione non sospenda l'esecuzione della ordinanza di inammissibilità e che la Corte di cassazione possa disporre, su richiesta di parte, la sospensione in presenza di gravi ragioni;

   h-sexies) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio, possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio non partecipata; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

   h-septies) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale»;

   alla rubrica, sostituire la parola: Appello con la seguente: Impugnazioni.
7.500. Governo.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), f), g), e h)
7.1. Conte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a)
*7.2. Schullian.
*7.5. Costa, Magi.
*7.22. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.
*7.30. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.
*7.36. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.
*7.48. Vitiello, Annibali, Ferri.
*7.33. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.
*7.50. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli, Parisse.

Pag. 66

  Al comma 1, sopprimere la lettera e)
7.13. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale il pubblico ministero è legittimato ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
7.17. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale il procuratore generale presso la corte di appello può appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado.
7.16. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale è esclusa la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello incidentale.
7.21. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) prevedere l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato, prevedendo, altresì, la relativa disciplina transitoria.
7.18. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500, comma 1, sopprimere la lettera b).
*0.7.0500.12. Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.
*0.7.0500.2. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;

Pag. 67

   b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.
7.0500. Governo.

ART. 8.

  All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte consequenziale, lettera a-bis), sostituire le parole: a due anni con le seguenti: a un anno.
0.8.500.3. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 8.500 del Governo, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

   a-ter) prevedere la procedibilità d'ufficio nei casi di delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis se il fatto è commesso nei confronti del coniuge anche legalmente separato ovvero divorziato, nei confronti dell'altra parte dell'unione civile, anche cessata, o nei confronti delle persone legate al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, anche cessate.
0.8.500.4. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: gravi inserire le seguenti: o gravissime.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   dopo la lettera a), inserire la seguente:

   «a-bis) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità»;

   alla lettera b), sostituire le parole: l'indirizzo di posta elettronica certificata con le seguenti: idoneo recapito telematico;

   alla lettera c), sopprimere la parola: dibattimentale.
8.500. Governo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , fatte salve cause di forza maggiore con diritto del querelante di richiedere il proseguimento del giudizio con relativa fissazione di udienza nel termine di 30 giorni dall'udienza andata deserta
8.3. Silvestroni, Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 9.

  All'emendamento 9.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) rivedere l'istituto della conversione della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva nel senso di introdurre un criterio di proporzionalità per tassi rapportato alla capacità contributiva del reo.
0.9.500.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi complementari in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;

Pag. 68

   b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;

   c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.
9.500. Governo.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire le parole: a due anni con le seguenti: a un anno.
0.9.0500.6. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), dopo le parole: di particolare tenuità; aggiungere le seguenti: La presente disposizione non si applica nei casi di reati di grave allarme sociale.
0.9.0500.8. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in considerazione dell'avvenuto risarcimento dei danni, o alla comunicazione di informazioni investigative utili alla azione preventiva e repressiva di contrasto agli illeciti, tali da far ritenere sussistere una effettiva ed interiore consapevolezza del disvalore sociale della pregressa condotta.
0.9.0500.3. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

   b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.
9.0500. Governo.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) diminuire l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.
0.9.0501.2. Colletti.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.
*0.9.0501.7. Colletti.
*0.9.0501.46. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a) dopo la parola: riparatori aggiungere le seguenti: o risarcitori.
0.9.0501.40. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Pag. 69

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), dopo le parole: compatibili con l'istituto; aggiungere le seguenti: la presente disposizione non si applica nei casi di reati di grave allarme sociale.
0.9.0501.47. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento del Governo 9.0501, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) ridefinire i contenuti del programma di trattamento di messa alla prova, prevedendo specifiche prestazioni risocializzanti e comunque idonee a eliminare l'interesse pubblico alla celebrazione del processo; prevedere che, per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, il programma di trattamento di messa alla prova possa non essere subordinato alla prestazione obbligatoria di lavoro di pubblica utilità;

   b-ter) ridefinire la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, prevedendo che il giudice per le indagini preliminari, in caso di esito positivo della prova, pronunci archiviazione per estinzione del reato.
0.9.0501.88. Bazoli, Morani, Bordo, Verini, Miceli, Zan.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che la concessione della messa alla prova dell'imputato sia subordinata, in ogni caso, all'integrale risarcimento del danno, nonché all'integrale ristoro delle conseguenze dannose del reato.
0.9.0501.43. Pittalis, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 l'imputato possa chiedere nella prima udienza utile la messa alla prova di cui al presente articolo.
0.9.0501.42. Vitiello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, ad ulteriori specifici reati, puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;

   b) prevedere che la richiesta di messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.
9.0501. Governo.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche Pag. 70 al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere una fusione in un'unica sedes normativa dell'oblazione, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ex articolo 162-ter del codice penale, della messa alla prova per adulti e del patteggiamento infrabiennale;

   b) introdurre, per le finalità di cui alla lettera precedente, un istituto, l'archiviazione condizionata, la cui attivazione vada affidata al pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, fase del procedimento in cui quest'ultimo, una volta considerata sostenibile l'accusa in giudizio, compie una seconda valutazione tecnica, legata all'opportunità di attivare la misura alternativa alla formulazione dell'imputazione, nel caso in cui l'indagato possa compensare l'interesse pubblico derivante dal fatto di reato, ponendo in essere una serie di condotte positive nei confronti della collettività, quali il pagamento di una somma di denaro allo Stato, lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, oppure la frequenza di corsi di formazione lavorativa o d'istruzione, e/o nei confronti della vittima, quali ad esempio il risarcimento del danno o l'attività di mediazione;

   c) prevedere che, superato tale vaglio preliminare, l'accusa presenti una proposta formale all'indagato, il quale, sempre assistito da un difensore e dopo essere stato informato dei propri diritti processuali, sia tenuto a scegliere se accettarla o meno o se richiedere una modifica parziale della stessa e che, in caso di rifiuto della proposta, il pubblico ministero eserciti l'azione penale, mentre ove sia effettivamente concluso un formale accordo tra le parti, si attiva una fase di controllo giudiziale; il giudice per le indagini preliminari dovrebbe, invero, compiere una triplice valutazione:

    1) una preliminare sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio in virtù degli elementi raccolti dall'accusa;

    2) una di garanzia sulla natura informata e libera del consenso prestato dall'indagato;

    3) una legata all'effettiva idoneità del programma trattamentale a compensare l'interesse pubblico incrinato dall'illecito penale;

   d) ove il decisore si pronunci favorevolmente circa l'applicazione della misura, il pubblico ministero deve vigilare, anche tramite la polizia giudiziaria, sull'effettivo svolgimento da parte dell'indagato delle misure promesse entro un lasso di tempo normativamente definito. Una volta terminata tale fase «esecutiva», l'accusatore dovrebbe richiedere la definitiva archiviazione del caso per essere il resto estinto dal comportamento del prevenuto.

   e) prevedere che la disciplina di cui al presente articolo sia collocata:

    1) nel codice penale, con la previsione generale dell'estinzione del reato;

    2) nel codice procedura penale subito dopo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

   f) prevedere che, durante il periodo di sospensione del procedimento per archiviazione meritata il corso della prescrizione del reato sia sospeso, e che non applichino le disposizioni del primo comma dell'articolo 161 del codice penale;

   g) prevedere che il positivo adempimento delle prestazioni di cui al presente articolo estingua il reato per cui si procede e che l'estinzione del reato non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
10.2. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari o subito dopo la chiusura delle stesse, nel termine di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, per effetto del tempestivo adempimento di apposite Pag. 71 prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
10.3. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: contravvenzioni aggiungere le seguenti: e dei reati

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: salvo che concorrano con delitti;

   al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) prevedere come causa di estinzione dei reati che offendono il patrimonio il risarcimento del danno prima del giudizio e, quando con l'interesse della persona offesa privata concorra un interesse della collettività, prevedere che l'estinzione consegua anche all'effettuazione di lavori di pubblica utilità per un periodo di tempo determinato e congruo;

   alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: e dei reati
10.1. Conte.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in una frazione con le seguenti: nei 4/5
10.4. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;
10.5. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e salvo quelle in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e di animali
10.6. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione o di convalida della perquisizione, anche quando ad essa non consegua un provvedimento di sequestro con le seguenti: il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.
11.500. Governo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 380, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: m-quinquies) «delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».

   b) all'art. 381, al comma 2, è soppressa la lettera f-bis).

   c) all'articolo 383, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».
11.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 72

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12.500. Governo.
*12.29. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.
*12.2. Schullian.
*12.1. Colletti.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13.500. Governo.
*13.4. Cirielli, Maschio, Varchi.
*13.12. Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazione della sentenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di comunicazione della sentenza, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che l'articolo 154-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale venga integrato nel senso di prevedere che il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione venga comunicata al Garante per la protezione dei dati personali e che tali atti costituiscano titolo per l'emissione senza indugio di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti relativi al procedimento penale contenenti i dati personali degli indagati o imputati.
13.02. Costa, Magi.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
*14.59. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli, Parisse.
*14.2. Verini, Bazoli, Bordo, Morani, Miceli, Zan.
*14.7. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.
*14.12. Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, D'Orso, Palmisano.
*14.14. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) all'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito col seguente: «Per i delitti con pena edittale inferiore, nel massimo, a sei anni e per le contravvenzioni con pena edittale inferiore, nel massimo, a quattro anni la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumento di un quarto. Per gli altri reati la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati punti con la sola pena pecuniaria si applica il termine di due anni».
0.14.500.37. Annibali, Vitiello.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) all'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Quando Pag. 73per il reato la legge stabilisce la sola pena pecuniaria, il termine è di due anni».
0.14.500.38. Vitiello, Annibali.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il termine per la prescrizione decorre dal momento nel quale la notizia di reato è pervenuta all'ufficio del pubblico ministero o ad autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire con rapporto. Tuttavia, eccetto che per i delitti puniti con l'ergastolo, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dichiara non doversi procedere se al momento in cui perviene la notizia di reato sono trascorsi quindici anni dalla data della sua commissione.».
0.14.500.1. Piera Aiello.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma primo, dopo il numero 3-ter) è aggiunto il seguente:

    «3-quater) sentenza di primo grado e decreto di condanna per la durata di due anni e sentenza di secondo grado per la durata di un anno.»;

    2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere.»;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La presente disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2024.

   alla lettera b), prima delle parole: e il decreto di condanna, inserire le seguenti: la sentenza di primo grado.
0.14.500.7. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti:

  «Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
  Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno. Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
  I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione.
  Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti.
  Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica Pag. 74una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa.»;

  Conseguentemente:

   alla lettera b) dopo le parole: il decreto di citazione a giudizio aggiungere le seguenti: la sentenza di condanna;

   sopprimere la lettera c).
*0.14.500.6. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.
*0.14.500.27. Varchi, Maschio.
*0.14.500.4. Lupi.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al secondo comma, dopo le parole: «dalla pronunzia della sentenza» sono inserite le seguenti: «di condanna»;

    2) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

   «La prescrizione riprende il suo corso e i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione, quando la sentenza di appello proscioglie l'imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne dichiara la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 o 5-bis, del codice di procedura penale.

   Quando viene proposta impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento e almeno uno dei reati per cui si procede si prescrive entro un anno dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione, il corso della prescrizione è altresì sospeso:

    1) per un periodo massimo di un anno e sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il giudizio di appello;

    2) per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.

   I periodi di sospensione di cui al quarto comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione quando la sentenza che definisce il giudizio in grado di appello, anche se emessa in sede di rinvio, conferma il proscioglimento.

   Se durante i termini di sospensione di cui al quarto comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».
0.14.500.8. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il secondo e il quarto comma sono abrogati sono sostituite dalle seguenti: il quarto comma è abrogato.
0.14.500.2. Lupi.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e il quarto comma sono abrogati, con le seguenti: comma è abrogato.
0.14.500.9. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 159 capoverso, è aggiunto il seguente comma: «la sospensione Pag. 75del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale».
0.14.500.32. Colletti.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, sopprimere la lettera c).
0.14.500.3. Lupi.

  All'emendamento (nuova versione) 14.500 del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», sopprimere il secondo periodo.
*0.14.500.10. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*0.14.500.30. Colletti.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente Articolo non si applicano al soggetto che non sia formalmente indagato.
0.14.500.5. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;

   b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna»;

   c) dopo l'articolo 161, è aggiunto il seguente:

   «Art. 161-bis. (Cessazione del corso della prescrizione). Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».
14.500. (Nuova versione) Governo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi con i seguenti:

   Nel caso di pronunzia della sentenza di condanna, se il giudizio di appello o di legittimità non viene definito nei termini di durata del processo previsti dall'articolo 12, la pena irrogata viene ridotta di 45 giorni per ogni semestre di ritardo. Nel giudizio di legittimità la riduzione della pena viene applicata direttamente dalla Corte di Cassazione.

   Nel caso di pronunzia della sentenza di assoluzione in primo grado se il giudizio di appello non viene celebrato nei termini previsti, il processo si estingue e resta confermata la pronunzia liberatoria, fatta salva l'azione civile. Ugualmente anche nel caso di sentenza di assoluzione pronunziata nel processo di appello, se il giudizio avanti alla Corte di cassazione non viene definito nei termini previsti.
14.1. Conte.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, lettera a) capoverso «Art. 344-bis», al comma 1, premettere il seguente:

  01. La mancata definizione del giudizio di primo grado entro tre anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

  Conseguentemente al medesimo articolo aggiuntivo, lettera a), capoverso «Art. 344- Pag. 76bis», al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 01, 1 e 2.
0.14.0500.336. Vitiello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola impugnazione con la seguente parola: Cassazione.
0.14.0500.92. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per il giudizio di appello il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il procedimento per decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza dell'impugnazione, analogamente a quanto disposto per il rito civile dagli articoli 380-bis e seguenti del codice di procedura civile.;

   alla rubrica, sostituire la parola impugnazione con la seguente: Cassazione.
0.14.0500.91. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 1, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: sette anni.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, comma 2, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: sei anni.
0.14.0500.16. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 314-bis:

   al comma 2, sostituire le parole un anno con le seguenti: due anni;

   al comma 3, sostituire le parole da dal novantesimo giorno successivo fino a motivazione della sentenza con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza;

   al comma 4, sostituire le parole da possono essere prorogati fino alle parole non superiore a con le seguenti: con ordinanza del giudice procedente sono prorogati di e sostituire le parole a sei mesi, con le seguenti: di sei mesi;

   al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

   al comma 7, sostituire le parole da dal novantesimo giorno fino alle parole: previsto dall'articolo 617, con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza;

   al medesimo articolo aggiuntivo:

   comma 2, sostituire la parola 2020 con la seguente: 2025.

   sopprimere il comma 3.
0.14.0500.20. D'Orso, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 1, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: quattro anni.

Pag. 77

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito in un tempo inferiore ai tre anni previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine residuo si somma a quello di cui al primo comma.

   al comma 2, sostituire le parole un anno con le seguenti: due anni;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis Qualora la sommatoria dei tempi di definizione dei giudizi di primo grado e secondo grado sia inferiore a cinque anni, il tempo residuo si somma a quello di cui al comma 2.

   al comma 3, sostituire le parole da dal novantesimo giorno successivo fino a motivazione della sentenza con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza;

   al comma 4, sostituire le parole da possono essere prorogati fino alle parole non superiore a con le seguenti: con ordinanza del giudice procedente sono prorogati di e sostituire le parole a sei mesi, con le seguenti: di sei mesi;

   al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

   al comma 7, sostituire le parole da dal novantesimo giorno fino alle parole: previsto dall'articolo 617, con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza;

   al capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire la parola 2020 con la seguente: 2025;

   sopprimere il comma 3.
0.14.0500.33. D'Orso, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
*0.14.0500.97. Colletti.
*0.14.0500.3. Piera Aiello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito in un tempo inferiore ai tre anni previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine residuo si somma a quello di cui al primo comma.
0.14.0500.28. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito in un tempo inferiore ai tre anni previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine residuo si somma a quello di due anni di cui al primo comma.
0.14.0500.98. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 2, sostituire le parole un anno con le seguenti due anni.
*0.14.0500.104. Colletti.
*0.14.0500.4. Piera Aiello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Qualora la sommatoria dei tempi di definizione dei giudizi di primo grado e secondo grado sia inferiore a cinque anni, Pag. 78il tempo residuo si somma a quello di cui al comma 2.
0.14.0500.30. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal momento in cui pervengono al giudice dell'impugnazione gli atti previsti dall'articolo 590 e, in ogni caso, dal novantesimo giorno successivo al deposito dell'atto di impugnazione. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'ultimo atto di impugnazione.
0.14.0500.82. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla notifica del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 601 del codice di procedura penale. I termini di cui al comma 2 decorrono dalla notifica dell'avviso di fissazione della trattazione del ricorso ai sensi dell'articolo 610, comma 3, del codice di procedura penale.
0.14.0500.102. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis:

   al comma 3, sostituire le parole da dal novantesimo giorno successivo fino a motivazione della sentenza con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, comma 7, sostituire le parole da dal novantesimo giorno fino alle parole: previsto dall'articolo 617, con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza.
0.14.0500.11. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'emendamento del Governo 14.0500, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Nel caso in cui il giudizio di impugnazione risulti particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, nel caso in cui il giudizio risulti particolarmente complesso, sulla base dei parametri indicati, i termini di durata massima del processo possono essere ulteriormente prorogati con ordinanza del giudice procedente, per un periodo non superiore a sei mesi.
0.14.0500.86. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4, con il seguente:

  4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o Pag. 79della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità e, nel caso di condanna in primo grado, per un periodo non superiore a due anni per il giudizio di appello e a un anno per il giudizio di legittimità.
0.14.0500.2. Conte.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, sopprimere le parole da: nei procedimenti per i delitti fino a: 322-bis del codice penale.
0.14.0500.78. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, sopprimere le seguenti parole: , comma 2, lettera a).
0.14.0500.12. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, sopprimere le parole: e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: del codice penale con le seguenti: del codice di procedura penale.
0.14.0500.327. Annibali.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», numero 4, sopprimere le seguenti parole: e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale.
*0.14.0500.5. Lupi.
*0.14.0500.333. Costa.
*0.14.0500.10. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 452-ter.
0.14.0500.202. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), «Art. 344-bis» comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 452-quaterdecies.
0.14.0500.205. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 624-bis.
0.14.0500.224. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis del codice penale aggiungere le seguenti: nonché per il delitto previsto dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
0.14.0500.162. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 14-bis», comma 4, sostituire le parole da: possono essere prorogati fino a: non superiore a con le seguenti: con ordinanza del giudice procedente sono prorogati di; sostituire le parole: a sei mesi con le seguenti: di sei mesi.
0.14.0500.13. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nel caso di giudizio particolarmente Pag. 80 complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare,.
0.14.0500.23. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni e le parole: sei mesi con le seguenti: un anno
0.14.0500.14. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 344-bis», al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159, per la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di durata massima del processo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche dell'imputato e la data in cui la notifica è effettuata.
0.14.0500.334. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», al comma 7, sostituire le parole: novantesimo giorno fino alla fine con le seguenti: momento in cui pervengono al giudice che deve procedere al nuovo giudizio gli atti previsti dall'articolo 625 e, al più tardi, dal trentesimo giorno successivo al deposito della motivazione della sentenza di annullamento.
0.14.0500.83. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo la parola: delitti aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 407, nonché per quelli.
0.14.0500.32. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo le parole: circostanze aggravanti, inserire le seguenti: , nonché per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
0.14.0500.19. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale.
0.14.0500.128. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 600-ter, commi 1 e 2, del codice penale.
0.14.0500.140. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate previste dagli articoli 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale.
0.14.0500.144. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo Pag. 81il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 628, comma 3, del codice penale.
0.14.0500.147. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 629, comma 2, del codice penale.
0.14.0500.148. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, sopprimere la lettera b).
0.14.0500.335. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 129 comma 2, dopo le parole: «estinzione del reato» sono aggiunte le seguenti «o di improcedibilità dell'azione penale».
0.14.0500.330. Vitiello.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 576 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impugnazione della parte civile e del querelante. Competenza nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione»;

    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale».
0.14.0500.34. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, sopprimere i commi 2 e 3.
0.14.0500.6. Lupi.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
0.14.0500.36. Bartolozzi.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire la parola 2020 con la seguente 2025.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
0.14.0500.15. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi Per i giudizi conseguenti alle impugnazioni presentate in tali procedimenti nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, sono rispettivamente di tre anni per l'appello e di un anno e sei mesi per il ricorso per cassazione; lo stesso termine di tre anni si applica nel giudizio conseguente ad annullamento con Pag. 82rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2025.
0.14.0500.90. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

  All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai delitti di cui al Titolo VI-bis del codice penale «Dei delitti contro l'ambiente» di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 e successive modifiche.
0.14.0500.1. Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo, Fusacchia, Braga, Ferraresi, Micillo, Zolezzi, Maraia, Varrica, Traversi, Licatini, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 344, è inserito il seguente:

«Art. 344-bis.
(Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione)

   1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
   2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
   3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, per il deposito della motivazione della sentenza.
   4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità.
   5. I termini di durata massima del processo sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il periodo di sospensione fra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere i sessanta giorni.
   6. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.
   7. Le disposizioni di cui al comma 1 e ai commi da 4 a 6 si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.
   8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.»;

   b) all'articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità Pag. 83 per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.»;

    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.».

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
  3. Per i procedimenti di cui al comma 2 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini massimi di durata del processo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
14.0500. Governo.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», ai commi 1, 2, 3 e 4, ove ricorrano, sostituire le parole: di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea con le seguenti: di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.
0.14.0501.48. Bazoli, Verini, Zan, Bordo, Morani, Miceli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di compiuta identificazione della persona sottoposta ad indagini e dell'imputato)

  1. All'articolo 66 del codice di procedura penale, al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso.».
  2. All'articolo 349 del codice di procedura penale, al comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tal caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini». Pag. 84
  3. All'articolo 431 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera g), dopo le parole: «articolo 236», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo.»;
  4. All'articolo 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero, pur essendo un cittadino dell'Unione europea, è privo del codice fiscale o è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice.».

  Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
14.0501. Governo.

  All'articolo aggiuntivo 14.0502. del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 14-bis, comma 1, dopo le parole: 56,575, inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: , 570, 609-bis, 612-bis.
0.14.0502.5. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e al codice penale in materia di tutela della vittima del reato)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati,»;

   b) all'articolo 362, comma 1-ter, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati,»;

   c) all'articolo 370, comma 2-bis, le parole: «di uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «del delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o di uno dei delitti, consumati o tentati,»;

   d) all'articolo 659, comma 1-bis, le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per uno dei delitti, consumati o tentati,».

  2. All'articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole: «in relazione ai reati» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o ad uno dei delitti, consumati o tentati,».
  3. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati,».

  Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
14.0502. Governo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Pag. 85

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie dei detenuti)

  1. All'articolo 123 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato».
14.042. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di valutazione della prova)

  1. All'articolo 192 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».
14.045. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1».
14.048. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di ingiusta detenzione)

  1. All'articolo 314 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole «o colpa grave» sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il diritto all'equa riparazione non può essere negato se chi è stato prosciolto si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64».
14.055. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il provvedimento che accoglie la domanda di riparazione è trasmesso agli Pag. 86organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza».
14.03. Costa, Magi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

  1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera l-ter) è sostituita dalla seguente:

   «l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale».

  Conseguentemente, al Capo II, alla rubrica, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale
14.035. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

  1. Dopo l'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

   «Art. 380-bis. – 1. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis e seguenti e 612-bis l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche al di fuori dei casi di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione anche se denunciato dalla persona offesa».

  Conseguentemente, al Capo II, alla rubrica, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale
14.037. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di fermo di indiziato)

  1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 384-ter.(Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori). 1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
  2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 384, comma 2, e 3, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
  3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 2».

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale.
14.036. Annibali, Vitiello, Ferri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al Codice di procedura penale)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 3 dell'articolo 606, le parole: «Il ricorso è inammissibile se è Pag. 87proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati» sono sostituite con le seguenti: «Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per motivi manifestamente infondati»;

   b) Al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase»;

   c) all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma: «2-bis) L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex articolo 614, comma 3, c.p.p. ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso»;

   d) l'articolo 616 è sostituito con il seguente: «1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, la parte privata potrà essere condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso;

  2. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  3. Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla stessa Corte di cassazione
  4. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
14.04. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del codice penale)

  1. All'articolo 62, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

    7) l'avere il pubblico ufficiale, prima del giudizio per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, versato all'amministrazione di appartenenza il triplo di quanto ricevuto ovvero il doppio di quanto accettato come promessa e l'avere il privato, prima del giudizio per il reato di cui all'art. 321 c.p., versato all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale corrotto la somma data o quanto accettato come promessa.
14.016. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 314 del codice penale)

  All'articolo 314 del codice penale dopo le parole: «o comunque la» è inserita la seguente: «autonoma» e dopo le parole: Pag. 88«se ne appropria,» sono inserite le seguenti: «salvo che tale distrazione si verifichi nell'ambito di procedimento normato da legge o regolamento e appartenga alla sua competenza,».
14.017. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 314 del codice penale)

  1. All'articolo 314 del codice penale è aggiunto in fine, il seguente comma: «Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni quando l'appropriazione non supera la cifra di euro mille ed il colpevole abbia proceduto alla restituzione della somma definitivamente accertata».
14.018. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 316-bis del codice penale)

  All'articolo 316-bis, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

   «Se il fatto è commesso da soggetto intraneo alla pubblica amministrazione, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
   La pena edittale è ridotta di un terzo di quanto stabilito ai commi precedenti se il colpevole ha provveduto alla restituzione delle somme per cui sia stata accertata la malversazione.».
14.015. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 323-ter del codice penale)

  1. L'articolo 323-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 323-ter.
(Cause di non punibilità)

   Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione indebita ivi indicati, 323, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, entro sei mesi dalla notifica del primo atto che gli rende nota la pendenza di un procedimento a suo carico, lo denuncia volontariamente, fornisce concreti elementi di prova, dichiarativi o documentali, in ordine alla sussistenza del reato e a tutti i responsabili dello stesso e restituisce all'amministrazione di appartenenza l'importo percepito o accettato come promessa o l'equivalente dell'utilità percepita, nel caso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ovvero versa, all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, la somma data o accettata come promessa, nel caso del privato.
   Ove l'autorità giudiziaria accerti la falsità delle accuse o delle indicazioni concernenti la partecipazione di uno o più soggetti al reato, ovvero la strumentalità rispetto alla realizzazione di vantaggi a favore proprio o di terzi da parte del dichiarante, la causa di non punibilità non potrà essere riconosciuta e resterà ferma l'eventuale responsabilità per il reato di calunnia. L'applicazione della causa di non Pag. 89punibilità sarà comunque posposta all'esito definitivo del procedimento contro le persone indicate quali corresponsabili dei reati in oggetto. A tal fine e limitatamente a tale caso il decorso della prescrizione sarà sospeso fino alla conclusione di detto procedimento.
   Non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia, e previa autorizzazione della Direzione Distrettuale Antimafia competente per territorio, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai reati di cui agli articoli 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater e 320, 323, 353, 453, 454, 455, 460, 461, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altre utilità, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità ove richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio».
14.019. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche dell'articolo 323 del codice penale)

  1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 323.
(Abuso di ufficio)

   Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, omettendo di astenersi in presenza dell'interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
   La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».
14.021. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Introduzione dell'articolo 335-bis del codice penale)

  Dopo l'articolo 335-bis del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 335-ter.
(Ripetizioni di fatti di reato)

Pag. 90

   In tutti i reati contro la pubblica amministrazione, ogni singola azione delittuosa è da considerarsi autonoma. Deve escludersi la particolare tenuità del fatto per somme superiori ad euro cinquanta».
14.020. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

ART. 15.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: pendenti presso le corti di appello.
15.500. Governo.

  All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, dopo le parole: processo, nonché aggiungere le seguenti: della tutela delle vittime del reato, di certezza della risposta della giustizia e di.
0.15.0500.1. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

  1. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria quale organismo di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato tecnico-scientifico si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (Sistan) e delle altre banche dati disponibili in materia; il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti istituzionali.
  2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato e dura in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.
15.0500. Governo.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore, parte principale, capoverso Art. 15-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole da: Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, fino a: presso i tribunali e le corti d'appello con le seguenti: In via eccezionale, per far fronte all'arretrato penale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1:

    alla lettera a), sostituire la parola: compiuta con la seguente: temporanea;

    sopprimere le lettere c), d), e) ed f);

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino al 1° gennaio 2023.»;

Pag. 91

   nella parte conseguenziale, alla rubrica, sostituire le parole: disciplina organica con le seguenti: disciplina temporanea.
0.15.0501.1. Varchi, Maschio, Vinci, Delmastro Delle Vedove.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore, parte principale, capoverso Art. 15-bis, comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: , sulla base dei progetti tabellari fino alla fine, con le seguenti: . Prevedere che entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente disegno di legge, il Ministero della giustizia verifichi, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di unità necessarie da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale.
0.15.0501.9. Colletti.

  All'articolo aggiuntivo 15.0501 del Relatore, parte principale, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: , alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.
*0.15.0501.13. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
*0.15.0501.14. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.
(Ufficio per il processo penale)

   1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge nonché ad ulteriori professionalità da individuarsi, in relazione alle attribuzioni e alla eventuale specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari, progetti organizzativi o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari;

   b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

    1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

    2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e ai fini del monitoraggio dei fascicoli più datati o della verifica delle comunicazioni e delle notifiche;

    3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare, quelle aventi un rilevante grado di “serialità”, e con la creazione di una “banca dati” dell'ufficio giudiziario di riferimento;

    4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

   c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo” presso la Corte di cassazione, Pag. 92individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di legittimità;

   d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

    1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notifiche;

    2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici; lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio; l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione; lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

    3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

    4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

    5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

   e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di Cassazione;

   f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli Avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

    1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

    2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

    3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

    4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.»

  Conseguentemente, al Capo I, rubrica, dopo le parole: del regime sanzionatorio delle contravvenzioni, inserire le seguenti: e Pag. 93per l'introduzione di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale.
15.0501. Il Relatore Vazio.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16.500. Governo.

  All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 16-bis, comma 1, dopo le parole: del processo civile e penale, aggiungere le seguenti: compresi i giudizi di fronte ai giudici di pace, e dopo le parole: il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari, aggiungere le seguenti: la digitalizzazione delle cancellerie e degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP),.
0.16.0500.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

Art. 16-bis.
(Piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia)

  1. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici ed informatici del ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari, nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano nel settore giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ed il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia.
  2. Il piano, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

Art. 16-ter.
(Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo)

  1. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato un Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.
  2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.
16.0500. Governo.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17.500. Governo.

ART. 18.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , salvo quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 17.
18.500. Governo.