CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 luglio 2021
629.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore (Testo unificato C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , anche accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 2, comma 3, dopo le parole: presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, aggiungere le seguenti: anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

   all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: Tale disposizione si applica con le seguenti: La disposizione di cui al presente comma si applica.
2.101. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole: master con le seguenti: perfezionamento o master.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 2:

   sostituire il comma 2 con il seguente: 2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, o a un corso di dottorato di ricerca, o a un corso di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1, a un corso di dottorato di ricerca, o a un corso di perfezionamento o master, e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.

   al comma 3, sostituire le parole: fermo restando il possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso ai relativi corsi di studio nell'ordinamento nazionale con le seguenti: Resta fermo l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi.
2.100. Il Relatore.

  Al comma 6, dopo le parole: È consentita aggiungere le seguenti: nel limite di due iscrizioni.

  Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o presso le medesime istituzioni.
2.102. Il Relatore.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, continua ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, il decreto ministeriale 28 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole: Sino all'attuazione della disposizione di cui al presente comma continua ad applicarsi l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2.103. Il Relatore.

Pag. 68

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: le modalità della contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1 con le seguenti: le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: le modalità per consentire agli studenti con le seguenti: le modalità per facilitare agli studenti.
4.102. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui almeno una italiana con le seguenti: scuole o istituti superiore ad ordinamento speciale, di cui almeno un'istituzione italiana.
4.101. Il Relatore.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ferma l'autonomia delle università, i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.
4.100. Il Relatore.

ART. 6.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6.100. Il Relatore.