CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 luglio 2021
629.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06395 Grimaldi: Chiarimenti in ordine alle tariffe del canone unico patrimoniale applicate dai comuni

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) che hanno previsto, a decorre dal 2021, l'introduzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
  Il successivo comma 837 dispone, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione da parte dei comuni e le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
  L'Onorevole interrogante rileva che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nasce dall'esigenza di ridurre l'onere della tassazione sulle occupazioni di suolo pubblico a carico degli operatori commerciali, onere segnatamente aumentato negli anni per un'errata o distorta applicazione delle norme da parte di molti comuni italiani.
  Tuttavia, l'Onorevole segnala come nei regolamenti già emanati molti comuni italiani prevedano nuove e più elevate tariffe di fatto realizzando un ingiustificato e spropositato aumento delle tariffe da applicare dal 1° gennaio 2022, dopo il periodo di esonero fino al 31 dicembre 2021 disposto dai provvedimenti adottati dal Governo per il periodo di emergenza.
  Tanto premesso l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare iniziative normative che introducano una disciplina univoca per tutti i comuni anche al fine di superare situazioni di contrasto tra fonti secondarie di livello locale e la legge istitutiva del canone unico patrimoniale.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente precisare che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, a norma del comma 838 dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 del medesimo articolo 1, il quale sostituisce diverse entrate comunali e il cui presupposto riguarda l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
  Pertanto, il canone di cui al comma 837 delle legge di bilancio 2020 è caratterizzato da principi e regole chiaramente enunciati e diversi rispetto a quelli che ispirano le disposizioni relative al canone patrimoniale di cui al comma 816 della legge di bilancio 2020.
  Detto canone è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
  I commi 841 e 842 fissano le tariffe di base annuali per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e le Pag. 60tariffe di base giornaliere per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare rapportandole alla dimensione demografica dei comuni.
  I comuni e le città metropolitane applicano le predette tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe, riduzioni ed esenzioni, fino all'azzeramento del canone stesso.
  Sulla base delle considerazioni esposte, quindi, non si ravvisano ulteriori iniziative legislative da intraprendere al fine di disciplinare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di tariffazione del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019.
  È opportuno altresì evidenziare che, vista la natura patrimoniale dell'entrata in discorso il Dipartimento delle finanze non può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 52, comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale «Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa».
  L'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze alle sole delibere regolamentari e tariffarie relative alle «entrate tributarie dei comuni».

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ALLEGATO 2

5-06450 Fragomeli: Chiarimenti in ordine agli oneri documentali relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, ricordano come, a partire dall'anno d'imposta 2020, la detrazione del 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente è riconosciuta solo qualora le spese siano effettuato con strumenti di pagamento tracciabili fatta eccezione per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal SSN.
  Conseguentemente, molti CAF e professionisti, ai fini dell'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi 2021, chiedono ai contribuenti di fornire la documentazione comprovante il pagamento secondo modalità tracciabile introducendo, così, un ulteriore onere a loro carico.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se «si ritenga utile fornire un chiarimento volto ad evitare l'ulteriore onere documentale a carico dei contribuenti per i dati già acquisiti dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della dichiarazione precompilata che specifichi il controllo formale e la responsabilità dei professionisti abilitati, solo per le modifiche apportate alla precompilata».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.
  Dall'anno d'imposta 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge bilancio 2020, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR ed in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
  Ai sensi del successivo comma 680, la disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).
  Per «altri sistemi di pagamento» devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
  Ad esempio, si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Tale sistema di pagamento può infatti essere definito «tracciabile» essendo collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato.
  Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento «tracciabili» mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento «tracciabili» può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). Pag. 62
  L'estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento «tracciabile», opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento «tracciabili».
  In caso di pagamento con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto e la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell'istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l'operazione. Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire l'estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.
  I CAF e i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità, nonché gli uffici dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di assistenza e di controllo documentale, nel caso in cui l'utilizzo di sistemi di pagamento «tracciabili» sia dimostrato mediante documenti ulteriori rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l'estratto conto della carta di credito, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie all'apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.
  Infine, è opportuno segnalare che, in data 25 giugno 2021, è stata pubblicata la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7/E, che fornisce chiarimenti su come effettuare le spese per avere diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020.