CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2021
628.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare (S. 1346).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1346 recante introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare;

   rilevato che:

    il provvedimento è riconducibile prevalentemente alla materia di competenza concorrente tutela della salute; a questa si intrecciano la materia di competenza concorrente professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia di esclusiva competenza statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m);

    a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente;

    con riferimento alla materia «professioni» si ricorda che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 98 del 2013) ha inoltre chiarito che spetta comunque allo Stato, nell'ambito di tale competenza, garantire un'uniforme regolamentazione a livello nazionale con riferimento a profili privi di specifici collegamenti con la realtà regionale quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti;

    appare opportuno, alla luce dell'intreccio di competenze sopra richiamato, prevedere l'inserimento nel testo di rinvii ad una disciplina attuativa che consenta, ai fini della sua adozione, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 3 dell'articolo 2, laddove si afferma che le cure domiciliari in quanto sostitutive del ricovero ospedaliero sono gratuite e non soggette a ticket, indipendentemente dal reddito, andrebbe previsto un decreto del Ministro della salute per individuare le modalità di attuazione di questo principio, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

    andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere, in raccordo con il sistema delle autonomie territoriali, un coordinamento dell'attività degli infermieri di famiglia con i servizi territoriali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta al fine di creare una rete territoriale di gestione coordinata e integrata delle cure domiciliari secondo principi di appropriatezza, uniformità, gestione integrata, coordinamento delle cure domiciliari, disponendo sistemi di valutazione, monitoraggio e controllo finalizzati ad accertare l'efficienza e la qualità delle cure nonché il corretto impiego delle risorse economiche finanziarie, al fine di rilevare eventuali criticità e predisporre azioni di miglioramento;

    andrebbe infine valutata l'opportunità di prevedere, sempre in raccordo con il sistema delle autonomie territoriali, un'adeguata Pag. 57 formazione per gli infermieri di famiglia; in particolare dovrebbero disciplinarsi percorsi formativi definiti, adeguati e uniformi su tutto il territorio nazionale; sul punto andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere un'eventuale formazione post-laurea volta ad abilitare il professionista a gestire i processi sanitari e socio-assistenziali; merita infine attenzione anche il tema del reclutamento degli infermieri di famiglia, considerata la carenza di infermieri che si è manifestata durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito ad introdurre nel testo rinvii ad una disciplina attuativa che consenta, ai fini della sua adozione, il necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio inserendo, all'articolo 2, comma 3, in fine, il seguente periodo: «Le modalità attuative di quanto previsto dal primo periodo sono definite con decreto del Ministro della salute da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere, in raccordo con il sistema delle autonomie territoriali:

    un coordinamento dell'attività degli infermieri di famiglia con i servizi territoriali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta al fine di creare una rete territoriale di gestione coordinata e integrata delle cure domiciliari secondo principi di appropriatezza, uniformità, gestione integrata, coordinamento delle cure domiciliari, disponendo sistemi di valutazione, monitoraggio e controllo finalizzati ad accertare l'efficienza e la qualità delle cure nonché il corretto impiego delle risorse economiche finanziarie, al fine di rilevare eventuali criticità e predisporre azioni di miglioramento;

    un'adeguata formazione per gli infermieri di famiglia con percorsi formativi definiti, adeguati e uniformi su tutto il territorio nazionale.

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ALLEGATO 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (S. 2320 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2320 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

   richiamato il parere reso nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 23 giugno 2021;

   rilevato che:

    il provvedimento, che ha la finalità unitaria di fornire misure di sostegno nell'ambito dell'emergenza pandemica, appare riconducibile a una pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali dell'istruzione; previdenza, profilassi internazionale e tutela dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, tutela della salute, governo del territorio, sostegno all'innovazione dei settori produttivi, coordinamento della finanza pubblica, valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali; articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale (trasporto pubblico locale, agricoltura, commercio; articolo 117, quarto comma);

    a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

    per alcune disposizioni andrebbe approfondito l'eventuale inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei previsti provvedimenti attuativi; in particolare, l'articolo 1-ter prevede contributi per complessivi 60 milioni di euro per l'anno 2021 per ristorare le perdite subite dalle imprese operanti nel settore delle feste, comprese quelle matrimoniali, dell'intrattenimento e del catering; alla definizione delle modalità di riparto si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico; al riguardo, andrebbe valutata una forma di coinvolgimento quale, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza residuale regionale e delle attribuzioni Pag. 59 comunali in materia di commercio; il comma 2 dell'articolo 2 prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell'epidemia; al riguardo, potrebbe essere considerato l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio; l'articolo 7-bis istituisce presso il Ministero del turismo un fondo di 5 milioni di euro per il 2021 per il sostegno delle attività delle strutture ricettive alberghiere a carattere non imprenditoriale; al riguardo, andrebbe valutata una forma di coinvolgimento quale ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata; ciò alla luce del concorso, nella misura della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, della competenza residuale regionale in materia di turismo e delle attribuzioni comunali relative alle strutture ricettive; i commi da 2-bis a 2-sexies dell'articolo 8 istituiscono un fondo di 10 milioni di euro per il 2021 per il sostegno dell'industria conciaria, con riferimento, tra le altre cose, all'innovazione tecnologica nel settore; al riguardo andrebbe valutata una forma di coinvolgimento quale ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza concorrente in materia di sostegno all'innovazione nei settori produttivi; l'articolo 10, ai commi 4 e 7, prevede DPCM per il riparto di risorse di rimborso delle spese sanitarie sostenute (comma 4) e di ristoro (comma 7) alle associazioni sportive; anche in questo caso, potrebbe essere considerato per il comma 4 l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordinamento sportivo; per il comma 7 andrebbe invece considerata l'opportunità dell'inserimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata alla luce del coinvolgimento della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo; l'articolo 10-bis prevede un DPCM per il riparto delle risorse stanziate per le associazioni e società sportive iscritte al CONI che gestiscono impianti sportivi; al riguardo andrebbe valutata una forma di coinvolgimento quale ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo; l'articolo 11-septies prevede la ripartizione, con decreto del Ministro della cultura, di risorse per l'effettuazione di spettacoli pirotecnici da parte di privati; al riguardo, andrebbe valutata una forma di coinvolgimento quale, ad esempio, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni; ciò alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (promozione e organizzazione di attività culturali); il comma 6-ter dell'articolo 33 prevede un decreto del Ministro della salute per la ripartizione del fondo di 10 milioni di euro istituito dal precedente comma 6-bis per l'accesso alle cure psicologiche; al riguardo, si ritiene opportuna una forma di coinvolgimento quale ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute); l'articolo 43-bis prevede contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva; al riguardo, andrebbe valutata una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, della competenza residuale regionale in materia di commercio e delle attribuzioni comunali relative agli esercizi di ristorazione; l'articolo 58, ai commi 4 e 5, prevede il riparto con decreti del Ministro dell'istruzione, di risorse da destinare alle scuole statali (comma 4) e alle scuole primarie e secondarie paritarie (comma 5) per l'acquisto di beni e servizi Pag. 60per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico; anche in questo caso, potrebbe essere valutato l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che l'intervento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (che appare prevalente) e, dall'altro lato, alla competenza concorrente in materia di istruzione; il comma 1 dell'articolo 61 prevede un decreto ministeriale di riparto del fondo italiano per la scienza; al riguardo, andrebbe valutata una forma di coinvolgimento quale ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica);

    l'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al riguardo, si ricorda che province e città metropolitane non hanno più, a seguito della legge n. 56 del 2014, le giunte tra i loro organi;

    l'articolo 43-ter consente alle regioni e alle province autonome di stipulare polizze assicurative per il rimborso delle spese sanitarie di turisti stranieri che siano colpiti, nel corso del loro soggiorno in Italia, da COVID-19; è altresì previsto, un decreto ministeriale attuativo da adottare con il parere della Conferenza Stato-regioni; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere piuttosto l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente (tutela della salute) e residuale (turismo) delle competenze legislative coinvolte;

    dal punto di vista della formulazione, all'articolo 58, comma 1, lettera a), le parole: «d'intesa con» andrebbero sostituite con quelle «previa intesa in sede di»;

    l'articolo 68 prevede, al comma 7, un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero; il decreto sarà adottato «previa comunicazione» alla Conferenza Stato-regioni; al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale ad esempio, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa a:

    1) inserire all'articolo 10, comma 7, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale attuativo;

    2) inserire all'articolo 33, comma 6-ter, e all'articolo 61, comma 1, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei previsti decreti ministeriali attuativi;

    3) sostituire, all'articolo 58, comma 1, lettera a), le parole: «d'intesa con» con le seguenti: «previa intesa in sede di»;

    4) prevedere, all'articolo 68, comma 7, una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    a) inserire, all'articolo 1-ter; all'articolo 2, comma 2; all'articolo 7-bis; all'articolo 10, comma 4; all'articolo 43-bis, comma 2; all'articolo 58, commi 4 e 5; forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata, nel Pag. 61procedimento di adozione dei previsti decreti ministeriali;

    b) inserire all'articolo 8, comma 2-quater; all'articolo 10-bis; all'articolo 11-septies; forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione dei previsti decreti ministeriali attuativi;

    c) approfondire l'articolo 21, comma 3;

    d) prevedere, all'articolo 43-ter, l'intesa, anziché il parere, in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale attuativo;

    e) prevedere agli articoli 63 e 64 (che stanziano risorse per il contrasto della povertà educativa e del disagio giovanile) un tavolo di coordinamento con regioni ed enti locali sul tema dell'accompagnamento verso l'età adulta nella fascia di età tra 18 e 25 anni, al fine di prevenire il disagio giovanile e l'abbandono scolastico.

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ALLEGATO 3

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori (C. 3201 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3201 di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori;

   richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 7 luglio 2021;

   rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il coordinamento della misura stabilita dal provvedimento con altre eventuali misure di sostegno decise dagli enti territoriali e di far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

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ALLEGATO 4

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (S. 728-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge S. 728-B recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale;

   richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 9 giugno 2021;

    il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in particolare con riferimento all'istituzione del logo «PPL – piccole produzioni locali»), alla materia di competenza concorrente «alimentazione» (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale agricoltura (articolo 117, quarto comma);

    a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: in particolare, l'articolo 4, comma 1, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare il logo «PPL» mentre l'articolo 11 richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento attuativo della legge previsto dall'articolo;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE