CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2021
624.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

   osservato che il provvedimento è volto a ridefinire la complessiva architettura nazionale in materia di sicurezza informatica, con la costituzione di un'Agenzia nazionale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla quale sono attribuite le principali funzioni specialistiche in materia;

   visto l'articolo 5, che prevede l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il cui modello segue, con gli opportuni adattamenti, quello definito dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);

   preso atto che l'organizzazione dell'Agenzia è disciplinata dall'articolo 6, che rinvia ad un successivo regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia stessa, prevedendo fino a un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale, nell'ambito delle risorse disponibili;

   considerato che, con riferimento alla disciplina del personale dell'Agenzia, l'articolo 12, ai commi 1 e 2, rinvia ad un apposito regolamento la disciplina del relativo ordinamento, del reclutamento e del trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, che il trattamento economico riconosciuto al personale sia pari a quello goduto dai dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito, e che l'equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico sia a quello previdenziale, produca effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia;

   osservato che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, in sede di prima applicazione, in 300 unità, delle quali fino a un massimo di 8 di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 di personale non dirigenziale, e che, successivamente, tale dotazione potrà essere rideterminata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;

   osservato che il provvedimento si inserisce nel quadro di una serie di iniziative legislative finalizzate a sostenere la funzione sociale delle famiglie e la genitorialità, con misure che incidono anche su ambiti materiali di competenza di questa Commissione;

   rilevato che l'articolo 3 reca la delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli e che uno specifico principio di delega prevede il riconoscimento di specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla protezione della relativa salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi;

   considerato che l'articolo 4 reca la delega al Governo per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità, recependo, in sostanza, la disciplina della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;

   visto che l'articolo 5 delega il Governo a provvedere al riordino e al rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

   osservato che l'articolo 5, comma 2, lettera f), stabilisce che, nell'attuazione di tale ultima delega, siano introdotti strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo appositi carnet di buoni orari con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali, con una previsione che, nell'attuale formulazione, sembra avere carattere generale e applicarsi a tutte le forme di lavoro accessorio;

   preso atto che l'articolo 6 reca una delega al Governo finalizzata all'introduzione di misure per il sostegno delle famiglie nella formazione dei figli e per il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani;

   tenuto conto che alla copertura degli effetti finanziari del provvedimento si provvede, ai sensi dell'articolo 8, a valere sulle risorse già stanziate e attualmente destinate a una serie di benefici, che, nel corso dell'attuazione delle deleghe, si intende abolire o modificare;

   osservato che la norma di copertura coincide parzialmente con quella prevista dall'articolo 3 della legge 1° aprile 2021, n. 46, che reca la delega al Governo per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

   considerato che, in caso di insufficienza delle risorse, il medesimo articolo 8 Pag. 160prevede che i decreti delegati che determinano nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse disponibili possono essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie;

   rilevato che, al fine di assicurare la più ampia attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti negli articoli 3, 4, 5 e 6, è necessario che, nel provvedimento in esame o in successivi provvedimenti legislativi adottati precedentemente o contestualmente ai relativi decreti legislativi, siano stanziate adeguate risorse finanziarie da destinare alla occorrente copertura finanziaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente: f) prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, a tal fine anche introducendo carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali

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ALLEGATO 3

5-06243 De Menech: Possibile declassamento delle sedi dell'INAIL di Belluno e Rovigo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante manifesta preoccupazione per la riduzione dei servizi delle sedi INAIL di Belluno e Rovigo che potrebbero essere declassate, determinando conseguenze penalizzanti per l'intero tessuto produttivo e sociale dei territori provinciali.
  L'INAIL, interpellato su tale questione, ha rappresentato che l'ipotesi di declassamento delle sedi di Belluno e Rovigo, attraverso la riconfigurazione dell'attuale assetto e il conferimento della responsabilità gestionale ad un funzionario apicale, non trova conferma in provvedimenti o progetti assunti dall'Istituto.
  Il rischio derivante dalla paventata riclassificazione della tipologia delle citate strutture, consistente nel depauperamento delle attività istituzionali e nell'erogazione dei servizi, in particolare a favore degli assistiti, non è – a giudizio dell'INAIL – coerente con gli interessi stessi dell'Istituto, in ragione del portafoglio di rendite e malattie professionali attualmente gestito e in ossequio al principio di capillarità di accesso alle sedi istituzionali, considerate anche le caratteristiche dei territori provinciali.
  Non sussiste, pertanto, alcuna ipotesi attualmente allo studio di rivisitazione del modello di erogazione dei servizi che implichi un intervento organizzativo di declassamento delle sedi locali di Belluno e Rovigo; infatti non è stata sottoposta da parte della Direzione regionale Veneto alcuna ipotesi di variazione dell'articolazione delle Direzioni territoriali di competenza, come espressamente previsto dall'articolo 44, comma 1, del Regolamento di organizzazione dell'Istituto.
  I modelli organizzativi e gestionali dell'Istituto tendono a ottimizzare le risorse assegnate alle singole Strutture territoriali, consentendo loro di operare ed evadere richieste degli assistiti a prescindere dalla competenza territoriale, mirando a servizi e prestazioni efficienti e aderenti alle attese dei clienti.
  L'INAIL pertanto, sollecitata dal Ministero che rappresento, ha confermato che – allo stato – non sussistono iniziative atte alla rivisitazione del modello organizzativo sui territori provinciali di Belluno e Rovigo.
  Concludo assicurando la massima attenzione e vigilanza del Ministero del lavoro sull'evoluzione della vicenda segnalata dall'interrogante, ritenendo che sia necessario garantire la completa funzionalità dei servizi offerti dalle sedi di Belluno e Rovigo indirizzati a soddisfare, attraverso l'erogazione delle prestazioni assicurative, sanitarie e socio educative, le esigenze e i bisogni dei lavoratori e delle imprese di quei territori.

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ALLEGATO 4

5-05963 Murelli: Ampliamento dei soggetti coinvolti nel confronto con le parti sociali in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo pone il tema della riforma degli ammortizzatori sociali, con particolare riguardo alle esigenze di semplificazione degli adempimenti che gravano sulle modalità di presentazione delle istanze per l'erogazione dei trattamenti, rivelatesi particolarmente onerose per lavoratori nel corso dell'emergenza sanitaria.
  La tutela di lavoratori e aziende nel lungo periodo dell'emergenza epidemiologica è stata assicurata, come noto, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
  Le diverse tipologie di trattamenti discendono dall'applicazione della disciplina che regolamenta – a regime – la materia, come da ultimo rivisitata dal decreto legislativo n. 148 del 2015, che ha previsto una modulazione delle misure in relazione alla diversa platea dei datori di lavoro richiedenti.
  In merito alle modalità di richiesta dei trattamenti, si evidenzia che in fase applicativa sono state introdotte alcune misure di semplificazione. In particolare, al fine di uniformare le relative tempistiche, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato previsto che le domande di accesso a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19 debbano essere presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
  Va, peraltro, ricordato che il regime decadenziale è stato più volte temperato da interventi legislativi finalizzati a introdurre differimenti dei termini di invio delle domande e dei dati necessari al pagamento diretto dei trattamenti.
  Parallelamente, sono state previste disposizioni speciali – quali deroghe ai limiti di durata complessiva dei trattamenti, esenzione dal versamento del contributo addizionale a carico delle aziende e semplificazioni procedurali.
  Il processo di semplificazione ha riguardato, tra l'altro, anche le modalità di pagamento diretto dei trattamenti; in tal senso è stata introdotta la possibilità, per i datori di lavoro, di richiedere l'erogazione di un'anticipazione della prestazione spettante ai lavoratori (40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo oggetto della richiesta) e sono state contemporaneamente rivisitate le modalità di gestione e compilazione dei modelli collegati al pagamento.
  Da ultimo è stato introdotto, con il decreto-legge «Sostegni», un nuovo flusso telematico di trasmissione dei dati da parte delle aziende denominato «UniEmens – Cig», utile a snellire e velocizzare il sistema dei pagamenti.
  Sempre in tema di semplificazioni degli adempimenti, si anticipa, infine, che l'INPS sta definendo la realizzazione un sistema informatico di trasmissione delle richieste di accesso ai trattamenti, finalizzato all'introduzione di una domanda unica per tutte le tipologie.
  Certamente l'esigenza manifestata dall'interrogante è meritevole della massima considerazione e sarà uno degli assi portanti della riforma degli ammortizzatori sociali che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sta condividendo in questi giorni con i Ministri competenti e che sarà sottoposta a breve all'attenzione delle parti sociali e del Parlamento. In particolare, come affermato in più occasioni dal Ministro, la riforma sarà orientata a estendere i trattamenti ai settori finora esclusi e alle piccole imprese, al fine di creare un sistema di tutele universale e il più possibile uniforme, capace però di adeguarsi con Pag. 163elasticità alle dinamiche dei diversi comparti produttivi.
  Nel condividere pienamente l'esigenza di coinvolgimento e informazione delle parti sociali manifestata dall'onorevole interrogante, ricordo che nei mesi scorsi è stato attivato un tavolo di confronto per discutere l'impianto della riforma, al quale hanno partecipato i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentativi. Assicuro pertanto che anche in questa fase finale prima della presentazione definitiva della riforma, sarà garantito il massimo confronto con le parti sociali, nel rispetto dei criteri fin qui adottati della rappresentatività e del pluralismo.

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ALLEGATO 5

5-06125 Luciano Cantone: Riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale in favore dei lavoratori impiegati nei servizi aeroportuali di terra.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare l'Onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo il riconoscimento delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
  In base al decreto interministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016, il suddetto Fondo può erogare prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.
  Voglio preliminarmente sottolineare che, pur se all'inizio dell'emergenza i trattamenti in deroga non consentivano l'integrazione da parte del Fondo, il Ministero – consapevole delle difficoltà cui sarebbe andato incontro il settore – ha ugualmente assicurato la tutela dei lavoratori con diverse forme di CIGS.
  Una di queste forme è stata rappresentata dal decreto ministeriale n. 147 del 15 dicembre 2020, che, all'unico articolo, ha previsto che «per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e all'articolo 1 nel citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie è valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'articolo 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva».
  In merito alla problematica sollevata nell'atto, faccio presente per effetto di uno specifico intervento del legislatore, operato con l'articolo 1, comma 714, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e, poi, successivamente, con l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stata espressamente prevista l'estensione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 95269 del 2016, ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per quelli compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
  Proprio in queste ore, il Parlamento è intervenuto sulla questione in oggetto, al fine di mitigare ulteriormente gli effetti della crisi pandemica sui lavoratori del settore aeroportuale ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Come noto, presso la Camera dei deputati, nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge «Sostegni bis», è stata approvata una disposizione che stanzia 12 milioni di euro per l'anno 2021, per estendere le prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS, anche in relazione ai trattamenti di integrazione Pag. 165salariale in deroga destinati ai lavoratori del settore, con il riconoscimento delle spettanze arretrate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
  Inoltre, segnalo che, – sempre in sede di conversione del cosiddetto decreto «Sostegni bis» – è stata incrementata la dotazione del citato Fondo di solidarietà di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.
  Le misure adottate testimoniano pertanto la particolare attenzione delle istituzioni alla tutela dei lavoratori e dei settori produttivi che hanno maggiormente sofferto le conseguenze dell'emergenza sanitaria.

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ALLEGATO 6

5-06349 Frassinetti: Ritardi nella definizione degli importi delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto viene richiesto al Governo quale sia la tempistica per l'adozione del decreto ministeriale che fissa gli importi per l'anno 2021 relativi al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni, istituito nel 2007 con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), con lo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni.
  Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Sono quindi esclusi sia le malattie professionali che gli infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo a quella data.
  Le risorse destinate dal Ministero a questo Fondo vengono erogate ai soggetti beneficiari in forma di sussidio una tantum e aggiuntivo della somma erogata dall'INAIL, come rendita ai superstiti, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
  L'importo della prestazione è determinato in maniera crescente in relazione al numero dei componenti del nucleo dei familiari superstiti ed è fissato annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Relativamente all'emanazione del decreto, voglio rassicurare l'onorevole interrogante che con decreto ministeriale n. 130 del 10 giugno 2021, sono stati determinati – per l'anno 2021 – gli importi delle prestazioni del beneficio una tantum per ciascuna tipologia di nucleo familiare a carico del Fondo. Tali importi sono stati determinati – sulla base delle stime redatte dalla Consulenza statistico-attuariale dell'Inail, elaborate tenendo conto delle serie storiche, nonché sulla base delle risorse economiche disponibili – nel seguente modo:

   5 mila euro per nucleo familiare con un solo superstite;

   9 mila euro per nucleo familiare con due superstiti;

   13 mila euro per nucleo familiare con tre superstiti;

   19 mila euro per nucleo familiare con più di tre superstiti.

  Il decreto è stato quindi trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità e, contestualmente, all'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il previsto controllo di regolarità contabile.
  All'atto del perfezionamento del decreto, il Ministero del lavoro provvederà – ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69 del 2009 – a darne «pubblicità legale» nonché al contestuale trasferimento all'INAIL delle risorse necessarie per l'erogazione dei benefici in favore dei soggetti aventi diritto.
  Concludo sottolineando che è certamente una priorità per il Governo fornire un tempestivo sostegno ai familiari che perdono tragicamente il loro familiare per infortunio sul lavoro, congiuntamente ad un deciso, necessario rafforzamento delle politiche strutturali per la sicurezza sul lavoro.
  In queste settimane l'azione del Governo è stata orientata ad un più efficace coordinamento istituzionale delle attività di controllo svolte dai soggetti competenti e all'individuazione di misure più incisive in materia di prevenzione del rischio infortuni. Al riguardo, tra gli interventi più qualificanti del Governo, ricordo gli investimenti Pag. 167 e i progetti previsti dal PNRR per il rafforzamento dell'Ispettorato del lavoro e per l'attuazione di un piano straordinario di lotta al lavoro sommerso, nonché gli interventi per promuovere la regolarità dei rapporti di lavori, tra i quali la recente adozione del decreto ministeriale che introduce a livello nazionale il meccanismo di verifica della congruità della manodopera impiegata nel settore edile.