CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2021
624.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 101

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Nuovo testo C. 2561 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2561, recante delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione Affari sociali nel corso dell'esame in sede referente;

   rammentato che il provvedimento reca deleghe al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

   evidenziato, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, che – sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi individuati ai fini dell'esercizio delle deleghe conferite dagli articoli 3, 5 e 6 – è prevista l'adozione di misure di carattere fiscale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

   valutate positivamente, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), in tema di incentivazione del lavoro del secondo percettore di reddito, anche mediante strumenti fiscali che possano favorire il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

   osservato come in tal senso si sia già espressa la Commissione Finanze nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giugno 2021, che propone di valutare l'introduzione di specifici incentivi in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, quali l'applicazione di una tassazione agevolata per un periodo predefinito, il cui ammontare sia congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico;

   preso atto inoltre delle misure di agevolazione fiscale disposte dall'articolo 6, comma 2, lettera c), per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie con un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni;

   valutata positivamente l'estensione di tali misure agevolative anche ai giovani, singoli, al fine di favorire quanto più possibile l'autonomia abitativa delle giovani generazioni, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f);

   considerato infine che il provvedimento in esame prevede numerose nuove agevolazioni fiscali ed auspicato che a tali interventi normativi possa essere data attuazione in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Commissione Finanze nel citato Documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF Pag. 102e altri aspetti del sistema tributario, ovvero garantendo il riordino e la razionalizzazione del sistema delle spese fiscali, anche a tal fine favorendo il passaggio, completo o parziale, del complesso delle agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 103

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Nuovo testo C. 2561 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Pag. 104

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Nuovo testo C. 2561 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2561, recante delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione Affari sociali nel corso dell'esame in sede referente;

   rammentato che il provvedimento reca deleghe al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile;

   evidenziato, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, che – sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi individuati ai fini dell'esercizio delle deleghe conferite dagli articoli 3, 5 e 6 – è prevista l'adozione di misure di carattere fiscale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

   valutate positivamente, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), in tema di incentivazione del lavoro del secondo percettore di reddito, anche mediante strumenti fiscali che possano favorire il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

   osservato come in tal senso si sia già espressa la Commissione Finanze nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giugno 2021, che propone di valutare l'introduzione di specifici incentivi in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, quali l'applicazione di una tassazione agevolata per un periodo predefinito, il cui ammontare sia congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico;

   rilevato come all'articolo 3, comma 2, lettera e) e all'articolo 6, comma 2, lettere b) ed e) occorrerebbe utilizzare il termine «potenziare» anziché «prevedere», in quanto il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi già disciplina specifiche detrazioni per le spese di frequenza alle scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR), per le spese per la frequenza di corsi di studi universitari (articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR), nonché per i canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti fuori sede (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR);

   visti i contenuti delle disposizioni che riconoscono ai beneficiari contributi o erogazioni di denaro (articolo 3, comma 2, lettere c) ed f), articolo 5, comma 2, lettera b), ed articolo 6, comma 2, lettera a)) e ritenuto opportuno precisare – al fine di fugare possibili dubbi interpretativi in ordine alla qualificazione reddituale delle predette somme e al loro conseguente eventuale assoggettamento a tassazione – che tali contributi ed erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

   preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera o), che inseriscono Pag. 105 tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere per il riordino ed il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile, la promozione del sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici; ritenuto al riguardo opportuno specificare che tale formazione è destinata in particolare alle giovani imprenditrici, nella fase di avvio dell'attività;

   preso atto inoltre delle misure di agevolazione fiscale disposte dall'articolo 6, comma 2, lettera c), per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie con un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni;

   valutata positivamente l'estensione di tali misure agevolative anche ai giovani, singoli, al fine di favorire quanto più possibile l'autonomia abitativa delle giovani generazioni, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f);

   considerato infine che il provvedimento in esame prevede numerose nuove agevolazioni fiscali ed auspicato che a tali interventi normativi possa essere data attuazione in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Commissione Finanze nel citato Documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, ovvero garantendo la razionalizzazione del sistema delle spese fiscali, anche a tal fine favorendo il passaggio, completo o parziale, del complesso delle agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità – con riferimento alle disposizioni che riconoscono ai beneficiari contributi o erogazioni di una somma di denaro (articolo 3, comma 2, lettere c) ed f), articolo 5, comma 2, lettera b), ed articolo 6, comma 2, lettera a)) – di precisare che tali contributi ed erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 5, comma 2, lettera o), nel senso di specificare che la promozione del sostegno alla formazione in materia finanziaria è rivolta alle giovani imprenditrici.