CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 luglio 2021
623.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

DIS. 1.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  1-ter. Il Governo fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR.
  1-quater. Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.
  1-quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese di cui al comma 1-septies, le Commissioni parlamentari competenti:

   a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

   b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

  1-sexies. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS».
  1-septies. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.
Dis.1.1. (Nuova formulazione) Ceccanti.

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ART. 38.

  Al comma 2, lettera a), premettere il seguente numero:

    01) al comma 1-bis, dopo la parola: «eleggere» sono inserite le seguenti: «o modificare».
*38.13. (Nuova formulazione) Ceccanti, Navarra, Bruno Bossio, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*38.25. (Nuova formulazione) Carabetta.

  Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «servizi in rete» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, mediante esposizione di interfacce applicative, tramite interfaccia web e».
**38.16. Navarra, Ceccanti, Bruno Bossio, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
**38.28. Carabetta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale».
38.34. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Giannone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

   «2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche».
38.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Giannone.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni)

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;

   b) all'articolo 25:

    1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «entro il venerdì precedente l'elezione,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,»;

    2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata Pag. 13da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata».

  2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;

   b) all'articolo 32, settimo comma:

    1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;

    2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata»;

   c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune,» sono sostituite dalle seguenti: «giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,».

  3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.
  4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.
  5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.
  6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Pag. 14
  7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

   «14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà»;

   b) al comma 15, primo periodo, le parole: «certificato penale» sono sostituite dalle seguenti: «certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,» e le parole: «dal casellario giudiziale» sono soppresse.

  8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, Pag. 15 i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
   2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

  9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, sono inseriti seguenti:

   «3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

   a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;

   b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;

   c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

   3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 627, dopo le parole: «politiche» sono inserite le seguenti «regionali, amministrative»

   b) al comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzarsi entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022».

  11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle relative disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
38.026. (Nuova formulazione). Baldino, Ceccanti, Gregorio Fontana, Fornaro, Gebhard, Iezzi, Brescia, Prisco, Ferro.

Pag. 16

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali)

  1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»
38.07. (Nuova formulazione) Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.

ART. 39.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti».
39.35. (Nuova formulazione) Giuliodori, Forciniti, Colletti, Sapia, Spessotto, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «15 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi 1 e 4, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese».
39.022. (Nuova formulazione) Iezzi, Magi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica)

  1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi».
39.012. Ferrari, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 40.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «proprietà pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi,»

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo le parole: comma 1, inserire la seguente: alinea,
*40.11. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.52. Ceccanti, Bruno Bossio, Navarra, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
*40.42. Capitanio, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Pag. 17Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*40.65. Liuzzi.
*40.72. Cortelazzo, Tartaglione.

  Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo».
**40.5. (Nuova formulazione) Pizzetti.
**40.16. (Nuova formulazione) Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
**40.25. (Nuova formulazione) Paita, Fregolent, Marco Di Maio.
**40.37. (Nuova formulazione) Lucchini, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**40.60. (Nuova formulazione) Stumpo, Fornaro, Timbro.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «con un preavviso di almeno quindici giorni» aggiungere le seguenti: «e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri»;

   c) al quarto periodo, sostituire la parola: proposte con la seguente: stabilite.
*40.17. Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*40.26. Paita, Fregolent, Marco Di Maio.

  Al comma 5, dopo le parole: «di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,» aggiungere le seguenti: «e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,» e sostituire le parole: «purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati» con le seguenti: «purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati».
**40.13. (Nuova formulazione) Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.

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**40.44. (Nuova formulazione) Capitanio, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
**40.54. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
**40.74. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Tartaglione.