CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2021
619.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 77/21: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il decreto-legge in titolo reca disposizioni in tema di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

   rilevato che:

    l'articolo 18 novella il Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), eliminando le disposizioni volte a disciplinare l'emanazione di un apposito D.P.C.M. finalizzato all'individuazione delle tipologie di interventi necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) nonché delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi medesimi; in luogo di tali disposizioni (non più necessarie, in quanto l'individuazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge in esame, avviene direttamente con il nuovo allegato I-bis) viene previsto che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell'allegato I-bis, e le opere connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;

    il numero 2) della lettera a) del comma 1 del predetto articolo dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 2-ter dell'art. 7-bis del Codice dell'ambiente (inserito dall'art. 50, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 76/2020), che disciplina i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;

    l'articolo in questione presenta alcuni profili di criticità, dal momento che la dichiarazione di pubblica utilità, nonché quella di indifferibilità ed urgenza, costituiscono il presupposto di eventuali procedure espropriative e/o di occupazione d'urgenza, che potrebbero determinare un rilevante consumo di suolo agricolo;

    appare, pertanto, opportuno, relativamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, limitare la dichiarazione di pubblica utilità alle sole opere infrastrutturali, come, ad esempio, la realizzazione di strade e cavidotti, e non anche alla posa dei pannelli, che dovrebbe, invece, essere rimessa alla privata contrattazione;

    appare altresì opportuno ripristinare la disciplina di cui all'articolo 7-bis, comma 2-ter, del Codice dell'ambiente, che demanda allo stesso D.P.C.M. finalizzato a definire le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;

   considerato che:

    l'articolo 30 del provvedimento, al comma 1, interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, disponendo che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), nonché nelle aree contermini Pag. 179 ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo;

    ai sensi del comma 2 del predetto articolo, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante; decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, prevedendo la disposizione che, in tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente (art. 14-quinquies della legge n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza;

    la disposizione di cui al comma 2 andrebbe soppressa, poiché sensibilmente riduttiva delle garanzie di tutela ambientale e paesaggistica previste dal Codice dei beni culturali; non appare, inoltre, chiaro in quale misura la natura non vincolante della posizione espressa dal Ministero della cultura faccia venir meno i poteri sostanziali previsti dal predetto Codice in capo allo stesso Ministero;

   osservato che:

    l'articolo 31 del provvedimento contiene disposizioni volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone;

    in particolare, al comma 5, viene introdotta una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali, in riferimento agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli;

    al fine di salvaguardare, quanto più possibile, l'attività agricola ed i terreni ad uso agricolo, la disposizione in questione andrebbe opportunamente riformulata, prevedendo l'emanazione di linee guida interministeriali finalizzate alla individuazione delle soluzioni tecnologiche idonee a garantire la continuità produttiva dei terreni e alla definizione delle misure di valutazione e monitoraggio degli impianti agrovoltaici;

   rilevato altresì che:

    l'articolo 36 del provvedimento, che reca semplificazioni in materia di economia montana e forestale, al comma 1, esenta dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, mentre, al comma 2, esenta i medesimi interventi dall'autorizzazione paesaggistica, purché non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica, da attuare nei boschi e nelle foreste aventi le caratteristiche previste dalla normativa in materia di beni culturali e del paesaggio; lo stesso articolo, al comma 3, assoggetta, inoltre, al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi;

    le fattispecie di cui al comma 2 e quelle di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sembrerebbero già ricomprese nelle esenzioni di cui, rispettivamente, all'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che non prevedono in tali casi l'autorizzazione paesaggistica;

    le disposizioni dell'articolo 36 dovrebbero, conseguentemente, essere riformulate in modo più coerente con il quadro normativo di riferimento, in particolare con la disciplina contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nel DPR n. 31 del 2017; ciò al fine di chiarire, entro Pag. 180un'ottica di semplificazione, il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività ivi richiamate e fornire, al contempo, un valido strumento di governance alle Regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 18, si valuti l'opportunità, relativamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, di limitare la dichiarazione di pubblica utilità alle sole opere di carattere infrastrutturale, come ad esempio la realizzazione di strade e cavidotti, escludendo la posa dei pannelli, che dovrebbe, invece, essere rimessa alla libera contrattazione; si valuti altresì l'opportunità, al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, di sopprimere il numero 2), ripristinando la disciplina di cui all'articolo 7-bis, comma 2-ter, del Codice dell'ambiente, concernente l'individuazione delle aree non idonee agli interventi attuativi del PNIEC;

   2) all'articolo 30, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 2;

   3) all'articolo 31, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 5 con il seguente:

  «5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

  1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio dei moduli in grado di garantire la continuità delle attività di coltivazione agricola e di consentire l'applicazione degli strumenti di agricoltura digitale.
  1-quinquies. Ai fini della individuazione delle soluzioni tecnologiche idonee a garantire la continuità produttiva dei terreni e alla definizione delle misure di valutazione e monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali adottano specifiche Linee guida.
  1-sexies. Qualora dall'attività di monitoraggio ex post di cui al comma 1-quinquies risulti che l'impianto agrovoltaico compromette l'attività di coltivazione cessano i benefici di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28»;

   4) si valuti l'opportunità di sostituire l'articolo 36 con il seguente:

«ART. 36.
(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

  1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, e successive norme regionali di recepimento.
  2. Gli interventi di lieve entità di cui al successivo comma 3 da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ed espressamente indicati nel provvedimento amministrativo di vincolo, sono assoggettati al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente e, ove adottati, nel rispetto di quanto previsto dai Piani di cui all'articolo 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 2018, n. 34.
  3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2, si definiscono di lieve entità, poiché non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non prevedono costruzioni edilizie ed altre opere civili e non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, se eseguiti secondo le norme Pag. 181regionali attuative degli articoli 1,7,8 del R.D. 3267 del 1923:

   a) pratiche selvicolturali, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e riforestazione;

   b) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi di incendio o di dissesto idrogeologico secondo un piano di tagli o strumento equivalente;

   c) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate, danneggiate o distrutte da eventi climatici estremi, da fitopatie o da altri fatti dannosi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica che ne consentano la ricostituzione e il miglioramento;

   d) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei casi previsti all'art. 7 comma 12 del D lgs. 34/2018 ovvero in presenza di piani paesaggistici regionali, o di specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che hanno individuato gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  5. Ai boschi compresi nel perimetro degli atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma non puntualmente individuati nel provvedimento amministrativo sono estese le previsioni di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente.
  6. In caso di trasformazione boschiva di cui all'articolo 8 del D.lgs. 34/2018, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali. A tal fine le competenti commissioni sono integrate con idonee professionalità, ferma restando la necessità di assicurare l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche. Gli eventuali procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza assolvono alla verifica del danno ambientale per la trasformazione di aree boscate e comprendono, nel provvedimento finale, la previsione delle opportune misure di compensazione forestale, secondo le vigenti disposizioni regionali.»