CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2021
619.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05674 Cenni: Sugli incentivi per la produzione di energia geotermica e sullo stato dell'iter del cosiddetto decreto Fer 2.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti si osserva che l'impegno del nostro Paese volto al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 ha trovato conferma ed espressione nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nella più recente Strategia di decarbonizzazione al 2050 (Long Term Strategy, LTS) pubblicata nel gennaio scorso.
  La prima fase del percorso di decarbonizzazione, per il periodo 2021-2030, è stata tracciata nel PNIEC che ha individuato obiettivi di crescita delle fonti rinnovabili (30 per cento sui consumi finali), di miglioramento dell'efficienza energetica (-43 per cento rispetto allo Scenario tendenziale) e di riduzione delle emissioni di gas serra, declinate tra settori «ETS» e «non-ETS» (rispettivamente almeno -43 per cento e -33 per cento rispetto al dato del 2005).
  La prossima approvazione in sede Europea dei nuovi target legati al Green Deal che impongono di passare dal 40 per cento al 55 per cento di riduzione delle emissioni di CO2 rispetto al 1990, vede avviato un aggiornamento del Piano stesso, considerate anche le ricadute degli investimenti – pubblici e privati – attivati con il PNRR e le riforme in esso contenute.
  Nello specifico, anche in virtù della recente approvazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) e del prossimo recepimento della Direttiva RED II, si evidenzia sia l'obiettivo di individuare aree e superfici idonee alla realizzazione degli impianti FER, sia la necessità di completare il meccanismo di sostegno alle FER a tecnologie meno mature o con costi di esercizio elevati.
  Il decreto FER 2, dunque, andrà a disciplinare il sostegno alle fonti e tecnologie non ancora pienamente mature o con costi elevati di esercizio, tra cui rientra sia la geotermia tradizionale a ridotte emissioni che la geotermia a emissioni nulle.
  Il FER II rappresenta anche l'occasione per ampliare la durata temporale del sistema di aste del decreto FER1, tenendo conto delle più recenti misure di semplificazione introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021.
  Al termine delle opportune valutazioni dell'Autorità politica, finalizzate ad assicurare la giusta coerenza tra il FER2, la RED II, le misure inserite nel PNRR e, più in generale, i nuovi obiettivi di decarbonizzazione, si passerà rapidamente a definire i residui temi di policy posti dal testo del decreto stesso e ad acquisire i pareri della Conferenza Unificata e di ARERA, in modo da procedere alla notifica del provvedimento alla Commissione Europea, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina UE in materia di Aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente.
  Posso quindi assicurare che il Ministero da me rappresentato sta profondendo ogni sforzo per la pronta definizione della situazione rappresentata.

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ALLEGATO 2

5-05900 Zardini: Sulla metanizzazione dei comuni inseriti negli Atem in cui le gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale non sono ancora concluse.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti si ritiene innanzitutto di precisare che la riforma del settore della distribuzione del gas naturale, avviata a partire dal 2000 con il decreto legislativo n. 164 del 2000 (Decreto Letta), ha inteso liberalizzare tale segmento della filiera gas, prevedendo che la concessione comunale del servizio venisse affidata tramite gara pubblica ad operatori del settore, per periodi non superiori a 12 anni.
  Successivamente, con l'articolo 46-bis della legge n. 222 del 2007, il Legislatore ha previsto che tali gare fossero svolte in riferimento ad Ambiti Territoriali Minimi (cosiddetto ATEM) ossia in aggregazioni sovracomunali di dimensioni «ottimali» con riferimento a criteri di efficienza ed economicità del servizio.
  Il Ministero dello sviluppo economico (cui è subentrato, nel corso del 2021, il Ministero della transizione ecologica) ha emanato la normativa di attuazione dell'articolo 46-bis richiamato, con tre decreti che hanno stabilito il numero degli Ambiti (177), i comuni facenti parti di ciascun Ambito, nonché i criteri sulla base dei quali deve essere svolta la gara d'Ambito (regolamento criteri).
  Sono state, inoltre, poste le regole per la tutela occupazionale del personale coinvolto ed emanate delle Linee guida per assistere le stazioni appaltanti nella corretta valutazione economica degli asset coinvolti nel passaggio dell'affidamento ai nuovi operatori aggiudicatari della gara d'ambito.
  Anche l'ARERA ha emanato diversi provvedimenti relativi agli aspetti regolatori, principalmente tariffari, delle future gare.
  Per ciascuno dei 177 ATEM dovrà essere indetta una gara unica e, nel singolo ambito, le reti saranno gestite da un unico operatore a cui verrà trasferita la proprietà degli impianti, previa corresponsione ai gestori uscenti del rispettivo valore di rimborso, da determinarsi ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 12 novembre 2011 n. 226, il quale ha fissato anche le modalità e i termini entro cui dare avvio ai procedimenti.
  L'indizione delle gare d'ambito è stata posticipata più volte tramite provvedimenti normativi di proroga delle date limite fissate per la pubblicazione dei bandi di gara. L'ultima proroga è stata introdotta con il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 e 30 dicembre 2016, n. 244, quest'ultimo riguardante i comuni terremotati, individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  Negli anni sono stati pubblicati alcuni bandi di gara dalle stazioni appaltanti, per lo più incompleti e/o difformi dagli schemi tipo emanati dal MiSE.
  Dal 2016 al 2020 sono stati pubblicati vari bandi, ma sono andate a buon fine solo n. 4 gare d'ambito, riguardanti gli ATEM di Torino 2, di Belluno, di Aosta e di Napoli, non senza difficoltà e con la presenza di un complesso contenzioso amministrativo che ha interessato anche i provvedimenti emanati dal MiSE e le delibere dell'ARERA, rallentando negli anni ogni scelta regolatoria o amministrativa volta alla semplificazione delle procedure.
  A ciò si aggiunge la problematica riguardante il valore di trasferimento della rete di proprietà dell'Ente locale determinato secondo i metodi RAB o VIR, che negli anni ha causato molti malumori soprattutto negli enti locali concedenti, rallentando ulteriormente il processo di apertura alla concorrenza Pag. 140 del mercato della distribuzione del gas.
  È evidente che il processo di liberalizzazione del mercato dal gas non ha avuto, ad oggi, ancora gli esiti sperati, con un numero esiguo di gare di ambito concluse e con un contenzioso imponente che ha riguardato molte delle decisioni prese in tale ambito.
  Al fine di sbloccare tale impasse, questo Ministero intende riprendere i lavori della Cabina di regia, che ha visto il coinvolgimento sia degli operatori di settore che dell'ANAC, di ARERA e dell'Autorità Antitrust, così da individuare le soluzioni di semplificazione amministrativa e regolatoria necessarie per concludere il processo di liberalizzazione.
  Inoltre, è allo studio una proposta emendativa che possa risolvere la problematica della valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti locali, così da garantire un rilancio degli investimenti privati.
  Per quanto riguarda l'espansione della rete di metanizzazione in comuni non raggiunti dal servizio, con la circolare emanata dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico, oggi transitati nel Ministero della transizione ecologica, è stata data la possibilità di estendere la rete di metanizzazione dai comuni limitrofi, nelle more della conclusione delle gare d'ambito, rammentando altresì la vigenza della delibera del regolatore per la remunerazione degli investimenti. Da questo punto di vista resta fermo che solo un'analisi costi-benefici positiva può rendere l'investimento economicamente conveniente per l'operatore.
  La realizzazione di gare-ponte è invece una procedura, al momento non consentita dalla disciplina in vigore, che richiederebbe un intervento di modifica normativa.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: Governo, aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto disposto dai principi generali e dai criteri ispiratori contenuti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,.
2.1. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o uno stato di crisi, intendendosi per crisi uno stato di squilibrio economico e finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;.
2.6. Polidori.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 250 con la seguente: 800.

  Conseguentemente, al medesimo numero 3) sostituire la parola: 800 con la seguente: 1.000.
2.7. Polidori.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 250 con la seguente: 200.
2.14. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero operare in uno dei settori di rilevanza strategica per l'economia nazionale, da individuare nello svolgimento delle attività imprenditoriali nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, ovvero in ulteriori settori rilevanti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze;.
2.5. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi, Soverini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

   3-bis) una rilevanza strategica per l'economia nazionale, da individuare nello svolgimento delle attività imprenditoriali nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, ovvero in ulteriori settori rilevanti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze;.
2.13. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

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  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

   5) svolgimento di attività di interesse nazionale per l'economia, sul piano produttivo e occupazionale, nonché relativamente a settori di rilevanza strategica nei settori Difesa, Sicurezza nazionale, Energia, Trasporti, Comunicazioni, Digitalizzazione e Innovazione tecnologica;.
2.15. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

   5) un rilevante indebitamento da quantificare in riferimento agli ultimi tre esercizi;.
2.8. Polidori.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) stabilire i criteri di riferimento al fine di individuare le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, di cui alla precedente lettera b), numero 4);.
2.16. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dichiari lo stato di insolvenza aggiungere le seguenti: o accerti lo stato di crisi.
*2.9. Polidori.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dichiari lo stato di insolvenza aggiungere le seguenti: o accerti lo stato di crisi.
*2.24. Galli, Cavandoli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: l'albo dei commissari straordinari fino alla fine della lettera con le seguenti: un elenco in cui annotare, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, gli incarichi conferiti ai commissari straordinari;.
2.25. Polidori.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: prevedere tra i requisiti per l'iscrizione all'albo aggiungere le seguenti: l'essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, con esperienza almeno quinquennale in gestione crisi di impresa, ovvero.
2.17. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) annotare, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, gli incarichi conferiti ai commissari straordinari;.
2.10. Polidori.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: di eccezionale complessità aggiungere le seguenti: e dimensione dello stato patrimoniale.
2.3. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
2.18. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: previa acquisizione del parere favorevole del con le seguenti: sentito il.

  Conseguentemente, alla medesima lettera l) sostituire le parole da: ovvero, ove lo Pag. 143ritenga fino a: amministrazione straordinaria con le seguenti: come attestata da un professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e indipendenza;.
2.26. Polidori.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: , per le società quotate in mercati regolamentati,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera m):

   sostituire le parole: nonché per le imprese con le seguenti: nonché per le società quotate in mercati regolamenti e le imprese;

   sostituire le parole: possa direttamente disporre con le seguenti: possa conferire a un professionista iscritto nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera f) l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di disporre.
2.12. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: possa direttamente disporre, in via provvisoria l'ammissione con le seguenti: a fronte di ragioni d'urgenza e sulla base di una relazione tecnica attestante le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, possa disporre l'immediata ammissione.
2.19. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , determinando requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità dei componenti.
2.11. Polidori.

  Al comma 1, lettera q), dopo le parole: il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza aggiungere le seguenti: e i creditori.
2.20. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera s), dopo le parole: trovino applicazione aggiungere le seguenti: il principio dell'economicità della procedura di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,.
2.4. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi.

  Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:

   t) prevedere che non siano soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 700.000 euro o ricavi lordi non superiori a 500.000 euro annui, nonché avere un ammontare di debiti non superiore a un milione di euro;

   u) prevedere, per il quinquennio 2021-2026, che il credito relativo all'IVA certo, liquido ed esigibile possa essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di procedura concorsuale o esecutiva, ovvero nelle more di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di rientro.
2.21. Bitonci, Centemero, Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   t) prevedere che le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree Pag. 144terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non siano soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati; prevedere, altresì, che le risorse e i contributi di cui al primo periodo non siano da ricomprendersi nel fallimento e siano comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.
2.23. Patassini, Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   t) prevedere che le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 non siano revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; prevedere che il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; prevedere, altresì, che il pagamento possa essere eseguito nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
2.22. Centemero, Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.