CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 luglio 2021
618.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).

PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

   considerato che:

    il decreto-legge in esame contiene specifiche misure in favore del comparto agricolo e della pesca;

    in particolare, l'articolo 68 innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (commi 1 e 2); estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3); istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8); estende alle donne – a prescindere dall'età – l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9); prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12); interviene sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14); modifica la disciplina relativa al Fondo agrumicolo, per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie (comma 15);

   rilevato che:

    appare necessario introdurre ulteriori misure dirette a promuovere lo sviluppo del comparto agricolo, con particolare riferimento al settore apistico e a quello della birra artigianale;

    relativamente al settore apistico, dovrebbero essere previste, in particolare, agevolazioni di carattere fiscale nonché interventi di sostegno delle imprese che hanno subito un calo di produzione a causa di avversità climatiche, utilizzando a tal fine le risorse del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dalla legge di bilancio per il 2021 e rifinanziato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 4;

    per quanto concerne il settore della birra artigianale, dovrebbero essere introdotte disposizioni dirette a prevedere: a) l'esenzione dal pagamento delle accise di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative); b) l'estensione del regime forfettario di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo; c) la modifica, con finalità di semplificazione, delle caratteristiche analitiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498; d) contributi a Pag. 176fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354;

   rilevato altresì che:

    nel provvedimento in esame dovrebbero essere inseriti specifici interventi in favore dei concessionari di aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e loro pertinenze per l'esercizio delle attività di pesca e acquacoltura, prevedendo l'applicazione del canone a titolo ricognitorio di cui all'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca anche alle concessioni richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile, vale a dire diversi dalle società cooperative;

   evidenziato che:

    l'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021 di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, che viene rifinanziato – a tal fine – di 105 milioni di euro per il 2021;

    nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in commento prevede che le imprese agricole che abbiano subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (cosiddetto decreto Agosto), vale a dire contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004, agevolazioni previdenziali;

    per l'attuazione di tali interventi, secondo quanto stabilito dal comma 3, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 105 milioni di euro per l'anno 2021, provvedendosi ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto Agosto), relativa all'istituzione del Fondo per la filiera della ristorazione;

    occorrerebbe rafforzare ulteriormente gli strumenti di tutela economica e occupazionale delle imprese agricole danneggiate dalle predette avversità atmosferiche, che hanno interessato numerose regioni italiane, tra le quali, ad esempio, il Trentino (dove si sono verificati danni a meli e ciliegi), la Toscana (dove sono state colpite viti e piante ornamentali), l'Emilia Romagna (dove rilevanti sono stati i danni per la produzione ortofrutticola e vitivinicola), la Puglia (in cui si sono dimezzate le produzioni di ortofrutta) e il Lazio (ove sono state compromesse le coltivazioni di kiwi e vigneti);

    occorrerebbe estendere le misure in questione alle imprese agricole della Regione Calabria danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020;

   considerato che:

    con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, andrebbero inserite specifiche misure dirette a nonché interventi volti a potenziare i contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e i distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

    andrebbe, inoltre, specificato che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, connessa all'acquisto di beni strumentali nuovi, è fruibile da tutte le aziende Pag. 177agricole, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   si valuti l'opportunità di introdurre nel provvedimento disposizioni dirette a:

    a) promuovere lo sviluppo del settore apistico, prevedendo agevolazioni di carattere fiscale nonché interventi di sostegno delle imprese che hanno subito un calo di produzione a causa di avversità climatiche;

    b) sostenere il settore della birra artigianale, attraverso l'introduzione di contributi a fondo perduto nonché delle ulteriori misure specificamente indicate in premessa;

    c) prevedere specifici interventi in favore dei concessionari di aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e loro pertinenze per l'esercizio delle attività di pesca e acquacoltura, disponendo l'applicazione del canone a titolo ricognitorio di cui all'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca anche alle concessioni richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile;

    d) al fine di sostenere le imprese agricole che abbiano subìto danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi nello scorso mese di aprile nonché dagli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020, incrementare ulteriormente, all'articolo 71, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004;

    e) potenziare i contratti di filiera e di distretto nonché i distretti del cibo;

    f) sostenere progetti innovativi e l'impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola;

    g) specificare che l'agevolazione fiscale per l'acquisto di beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fruibile da tutte le aziende agricole, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito.

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ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Testo unificato C. 522 Ciprini e abb.).

PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 522 recante «Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale», quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato che:

    il testo unificato in titolo, composto di sei articoli, reca disposizioni volte a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire la parità retributiva tra i sessi, attraverso la previsione, tra l'altro, di agevolazioni contributive nonché di strumenti per favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro;

    sono previste, in particolare, una serie di modifiche al Codice delle pari opportunità, tra le quali, segnatamente, la definizione di discriminazione (articolo 2), la modifica delle modalità di redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (articolo 3), l'introduzione della certificazione della parità di genere (articolo 4), il riconoscimento, per le aziende che siano in possesso di tale certificazione, di sgravi di carattere contributivo (articolo 5);

    considerato che la parità di genere rappresenta una delle priorità trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    considerato altresì che il disegno di legge C.2561, cosiddetto Family Act, collegato alla manovra di finanza pubblica e attualmente all'esame della Camera, all'articolo 5, reca una delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

    valutato favorevolmente l'impianto complessivo del provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   sia valutata l'opportunità di coordinare le disposizioni del provvedimento in esame con il disegno di legge C. 2561, cosiddetto Family Act, e, in particolare, con l'articolo 5, che reca una delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.