CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 luglio 2021
618.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

   rilevato che il decreto, agli articoli da 2 a 6, individua il sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, in particolare, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia, di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, di una Segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente, nonché di una Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, e l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Servizio centrale per il PNRR;

   osservato che, per quanto riguarda la fase attuativa, l'articolo 8 prevede l'individuazione, da parte di ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi, di una struttura dirigenziale di riferimento o l'istituzione di una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata in un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, stabilendo che tale struttura rappresenti il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo;

   rilevata l'esigenza di rafforzare gli strumenti finalizzati al coinvolgimento delle parti sociali nel sistema di coordinamento, gestione ed attuazione degli interventi previsti dal PNRR;

   considerato che, sulla base dell'articolo 9, la realizzazione operativa degli interventi previsti nel PNRR spetta alle amministrazioni centrali, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, che si avvalgono delle proprie strutture o di soggetti attuatori esterni, individuati dal PNRR, o secondo le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea;

   osservata, all'articolo 29, l'istituzione, presso il Ministero della cultura, della Soprintendenza speciale per il PNRR, costituita da un ufficio dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026, con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero, nonché da una segreteria tecnica, di cui fanno parte sia personale di ruolo del Ministero, sia esperti di comprovata qualificazione professionale;

   osservato che l'articolo 41 introduce una specifica procedura applicabile in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale, che rileva ai fini della valutazione della performance individuale e della responsabilità dirigenziale e disciplinare, nonché può comportare l'attivazione di poteri sostitutivi;

   considerato che l'articolo 45 dispone l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso Pag. 159il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un Comitato speciale, cui compete l'espressione dei pareri in relazione agli interventi infrastrutturali urgenti indicati nell'Allegato IV del decreto in esame, che si può avvalere di una struttura di supporto, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e che è composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni e collocate in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti;

   rilevato che l'articolo 47 reca misure per assicurare pari opportunità generazionali e di genere in relazione alle procedure di investimento pubblico finanziate in tutto o in parte dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

   considerato, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 47 dispone l'obbligo per le aziende pubbliche e private con più di cento dipendenti, che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti di presentare, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta;

   osservato che, analogamente, in base al comma 3 del medesimo articolo 47, le aziende che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a cento, sono tenute a presentare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, che è contestualmente trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità e deve riportare la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta;

   considerato che il comma 4 dell'articolo 47 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri volti a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi età;

   segnalato che, ai sensi del citato comma 4, costituisce requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo da parte dell'offerente di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

   preso atto che il comma 5 del più volte richiamato articolo 47 prevede la possibilità per la stazione appaltante di prevedere ulteriori misure premiali con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente nel caso in cui risultino rispettate le disposizioni che vietano discriminazioni; si utilizzino o ci sia un impegno ad utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro; ci si impegni ad assumere giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne oltre la percentuale obbligatoria; nell'ultimo triennio, siano stati rispettati i principi della parità di genere e siano state adottate specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere; sia stata presentata o ci sia un impegno a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario sulla Pag. 160sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi;

   considerate le modifiche introdotte dall'articolo 49 alla disciplina del subappalto, volte a un progressivo superamento della normativa attualmente vigente, con misure applicabili, da un lato, fino al 31 ottobre 2021 e, dall'altro, dal 1° novembre 2021;

   osservato che, tra le prime, l'articolo 49 prevede che il subappalto non possa superare la soglia del 50 per cento del valore complessivo del contratto, che non possa essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, stabilendosi espressamente l'obbligo per il subappaltatore di prevedere il riconoscimento ai lavoratori di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

   rilevato che, nell'ambito delle modifiche previste a regime, dal 1° novembre 2021, l'articolo 49 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare espressamente nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in relazione a determinate loro caratteristiche, tra le quali l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché stabilisce la responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, superando l'attuale previsione della responsabilità esclusiva del contraente principale;

   considerati gli elementi emersi nell'ambito delle audizioni informali svolte dalla Commissione sulle conseguenze occupazionali dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle parti sociali al sistema di coordinamento, gestione e attuazione degli interventi previsti dal PNRR, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

    1) rafforzare la partecipazione delle parti sociali alle attività della Cabina di regia, introducendo anche forme di confronto preventivo, con riferimento, in particolare, alle riforme di carattere organico e ai progetti di investimento con una ricaduta diretta o indiretta sulle politiche per il lavoro;

    2) prevedere che le amministrazioni centrali e territoriali titolari di interventi previsti nel PNRR valutino le ricadute economiche e sociali dei progetti di investimento e delle riforme settoriali, con particolare riferimento ai loro effetti diretti o indiretti sull'occupazione;

   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle disposizioni relative ai contratti pubblici, di cui al Titolo IV del decreto, modificazioni all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di escluderne l'applicazione, quantomeno, alle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alle attività svolte dal concessionari con mezzi o personale propri.