CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 luglio 2021
618.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 3179, adottata dalla Commissione Giustizia come testo base per il seguito dell'esame, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», e le abbinate proposte di legge;

   ricordato che il provvedimento è volto a tutelare il diritto dei professionisti a ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti professionali, regolati da convenzioni, con i contraenti cosiddetti forti;

   evidenziato che, ai sensi dell'articolo 2, le disposizioni del provvedimento si applicano, oltre che alle prestazioni svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione, anche a tutte le prestazioni in favore delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

   osservato tuttavia come l'articolo 3, mediante modifica dell'articolo 2233 del codice civile, stabilisca la nullità di qualsiasi clausola che non preveda un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, estendendo in tal modo di fatto a qualsiasi prestazione professionale le disposizioni in materia di equo compenso;

   evidenziato che, nei medesimi articoli 2 e 3 oltre che negli articoli 4, comma 3, 8 comma 3 lettera a) e 9, si fa riferimento a «convenzioni», termine che si intende per lo più con riferimento ad incarichi aventi ad oggetto attività professionali plurime, mentre nella realtà contrattuale tale normativa si ritiene applicabile anche a singoli accordi di incarico professionale;

   tenuto conto come, nel contesto italiano, le realtà produttive di medie e piccole dimensioni risultino essere prevalenti e assumano frequentemente il ruolo di contraenti forti rispetto ai professionisti che svolgono prestazioni in loro favore;

   ritenuto pertanto che i limiti dimensionali relativi a numero di lavoratori e ad ammontare dei ricavi, di cui al citato articolo 2, siano eccessivamente elevati, escludendo dall'ambito di applicazione del provvedimento numerosi rapporti professionali e lasciando privi di tutela un'ampia platea di professionisti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità – nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza – di applicare le disposizioni in esame a tutte le imprese, escludendo la sola categoria dei consumatori o, quantomeno, di ridurre i limiti dimensionali relativi al numero dei lavoratori e all'ammontare dei ricavi indicati dall'articolo 2 ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione del provvedimento;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i contenuti degli articoli 2 e 3, affinché l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame sia univocamente definito;

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   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di applicare le predette disposizioni oltre che alle convenzioni anche a tutti gli accordi relativi a singoli incarichi professionali, modificando il testo del provvedimento nel senso di sostituire, ovunque ricorra, l'espressione «le convenzioni» con l'espressione «le convenzioni o accordi».

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ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Nuovo testo unificato C. 522 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 522 e abb., recante «Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione in sede referente,

   ricordato che il provvedimento reca disposizioni volte a rafforzare gli strumenti per garantire le pari opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo e apporta modifiche ad alcuni articoli del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, prevedendo inoltre uno sgravio contributivo in favore delle aziende che siano in possesso della certificazione della parità di genere;

   ritenuto opportuno, al fine di verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi del presente provvedimento, introdurre nell'articolato della proposta di legge meccanismi idonei ad effettuare una valutazione – anche nel raffronto della situazione ex ante e ex post – del conseguimento della parità di genere in ambito lavorativo;

   rammentato che l'articolo 4 del provvedimento – nell'introdurre la certificazione della parità di genere al fine di riconoscere le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere – prevede l'istituzione di un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché da rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con apposito decreto;

   considerata l'opportunità di prevedere che anche nella composizione del suddetto Comitato tecnico sia rispettato il principio della parità di genere,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure volte a prevedere una valutazione degli effetti sulla parità di genere derivanti dall'attuazione del presente provvedimento;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nella composizione del Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, introdotto dall'articolo 4 del provvedimento, sia garantita la parità di genere.