CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 luglio 2021
618.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituire gli articoli 1 e 2 e 3 con i seguenti:

Art. 1.
(Definizione e ambito di applicazione)

  1. Per le finalità della presente legge si considera equo il compenso che non sia manifestamente sproporzionato all'opera professionale e che, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché all'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste, risulti conforme ai parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  2. La presente legge disciplina il compenso per i rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di tutte le imprese commerciali.
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 2.

Art. 2.
(Disciplina delle clausole vessatorie per le prestazioni dei professionisti)

  1. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

   a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

   b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

   c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

   d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

   e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

   f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

   g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

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   h) nella previsione che, in ipotesi di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

   i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

  2. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
  3. Le clausole di cui al presente articolo si presumono vessatorie in via assoluta, anche se oggetto di trattativa.
  4. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
  5. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi da 1 a 4 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista. Il giudice, altresì, accertato il carattere vessatorio di una clausola ai sensi del presente articolo, dichiara la nullità della stessa.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.
1.5. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nelle seguenti modalità:

    1) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

    2) per tutti gli altri professionisti, come definiti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della citata legge n. 4 del 2013, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nelle seguenti modalità:

    1) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

    2) per tutti gli altri professionisti, come definiti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con cadenza biennale, sentito Pag. 51il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
*1.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*1.4. Zanettin, Bartolozzi, Giannone, Pittalis, Rossello.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche non organizzati in ordini o collegi, determinato da decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 2, primo periodo dopo le parole: 24 marzo 2012, n. 27 aggiungere le seguenti: , nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge;

   all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: o al collegio professionale aggiungere le seguenti: e da parte dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

   all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: rispettivi ordini aggiungere le seguenti: o dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

   all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: Consigli nazionali degli ordini professionali aggiungere le seguenti: e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4
1.3. Di Sarno, Ascari, Cataldi, D'Orso, Ferraresi, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

  1. L'equo compenso, costituendo parametro generale di remunerazione di tutti i professionisti, anche non iscritti in albi, ordini o collegi, si applica a prescindere dall'utilizzo di convenzioni, predisposte unilateralmente o meno. Le seguenti disposizioni sono volte a garantire l'equità del compenso delle professioni regolamentate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nei confronti di qualsiasi committente e costituiscono parametro di riferimento anche per la quantificazione del compenso delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
  2. Ai fini della presente legge, si considera equo il compenso pattuito, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e conforme ai parametri stabiliti con apposito decreto dal Ministro competente.
  3. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, applicano sempre il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in esecuzione di incarichi comunque denominati e conferiti da eseguire successivamente all'entrata in vigore della presente legge, salvi i rapporti già instaurati se già retribuiti. La previsione, anche nell'ambito di procedure competitive, di forme di remunerazione dell'attività dei professionisti con modalità tali o aventi un effetto tale da violare, eludere o falsamente applicare in tutto o in parte il presente articolo è, di per sé, nulla ed inefficace. Ai fini della presente legge Pag. 52per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutti i soggetti indicati nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Fermo l'obbligo diretto di applicare le previsioni di cui al presente articolo, il Ministero competente è autorizzato ad adottare apposito regolamento.
2.1. Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Rossello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

  1. La disciplina dettata dalla presente legge si riferisce ai rapporti professionali comunque regolati aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali in favore di qualsivoglia committente, pubblico o privato, a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie convenzioni, predisposte unilateralmente o meno.
2.2. Zanettin, Bartolozzi, Cristina, Giannone, Pittalis, Ferraioli, Rossello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: convenzioni aventi ad oggetto fino alla fine del comma con le seguenti: ogni forma di contratto o accordo, aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di qualsiasi prestazione professionale svolta nei confronti di soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di natura pubblica o privata.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, sopprimere il comma 2;

   all'articolo 3, comma 1, ottavo capoverso, sostituire le parole da: nelle convenzioni fino a: ricavi annui superiori a 10 milioni di euro con le seguenti: negli accordi intercorrenti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge;

   all'articolo 4:

    al comma 1, sostituire le parole: le imprese con le seguenti: i soggetti;

    al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'impresa con le seguenti: i soggetti

    al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: alle convenzioni con le seguenti: agli accordi;

   all'articolo 9:

    al comma 1, sostituire le parole: alle convenzioni sottoscritte con le seguenti: agli accordi sottoscritti;

    al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le convenzioni sottoscritte con le seguenti: gli accordi sottoscritti e le parole: dalle medesime convenzioni con le seguenti: dai medesimi accordi.
2.8. Zanettin, Cristina.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché delle imprese con le seguenti: , delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   al comma 2, sopprimere le parole da: , le cui clausole sono unilateralmente fino alla fine del comma;

   al comma 3, dopo le parole: in favore della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , delle società partecipate dalla pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2.5. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché delle imprese con le seguenti: , delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese

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  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: in favore della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , delle società partecipate dalla pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2.3. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Al comma 1, sostituire le parole: imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro con le seguenti: altre imprese e delle Pubbliche Amministrazioni

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, al comma 2, sostituire le parole: dalle imprese con le seguenti: dai soggetti;

   all'articolo 4:

    al comma 1, sostituire le parole: le imprese con le seguenti: i soggetti;

    al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'impresa con le seguenti: i soggetti.
2.6. Cristina.

  Al comma 2 sopprimere le parole da: , le cui clausole sono fino alla fine del comma.
2.4. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Dopo il comma 3 aggiungere, il seguente:

  3-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a qualsiasi rapporto professionale avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile.
2.7. Zanettin, Cristina.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disciplina delle clausole vessatorie per le prestazioni dei professionisti)

  1. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

   a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

   b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

   c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

   d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

   e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

   f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

   g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate Pag. 54 siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

   h) nella previsione che, in ipotesi di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

   i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

  2. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
  3. Le clausole di cui al presente articolo si presumono vessatorie in via assoluta, anche se oggetto di trattativa.
  4. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
  5. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi da 1 a 4 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista. Il giudice, altresì, accertato il carattere vessatorio di una clausola ai sensi del presente articolo, dichiara la nullità della stessa.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.

  Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 2.
3.15. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

  Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: ai sensi del secondo comma.
3.10. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: ordini o ai collegi professionali, aggiungere le seguenti: e di tutti gli altri professionisti non iscritti ad ordini o collegi,
*3.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*3.9. Zanettin, Bartolozzi, Giannone, Pittalis, Rossello.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: della gara, aggiungere le seguenti: l'affidamento,
3.11. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: dal professionista con le seguenti: nell'interesse del professionista
3.12. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Al comma 1, terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto con le seguenti: al consulente tecnico

  Conseguentemente:

   al comma 1, terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo;

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   all'articolo 5:

    al comma 1, sostituire le parole: dall'ordine o dal collegio professionale con le seguenti: dal consulente tecnico di cui si è avvalso il giudice;

    sopprimere il comma 2.
3.2. Ferri, Annibali.

  Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.
3.3. Ferri, Annibali.

  Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: del servizio reso fino a: vessatorie le clausole che consistono con le seguenti: del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, ancorché contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, incarico o affidamento tra il cliente e il professionista, che consistono

  Conseguentemente:

   al quinto capoverso:

    sopprimere la lettera d);

    alla lettera e) sopprimere la parola: direttamente;

    sopprimere la lettera f);

    alla lettera g), dopo le parole: corrisposte o recuperate dalla parte aggiungere le seguenti: , ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto in convenzione sia maggiore;

    alla lettera h) sopprimere le parole: definiti o;

    dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   i-bis) l'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio il cui utilizzo o la cui fruizione nell'espletamento dell'incarico sia richiesto dal cliente.

   sopprimere il sesto capoverso;

   sopprimere il settimo capoverso;

   all'ottavo capoverso, premettere le seguenti parole: Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2;

   sostituire il nono capoverso con il seguente: La nullità prevista dal settimo comma opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

   all'articolo 4, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il giudice, altresì, accerta e dichiara le nullità di cui all'articolo 2233 del codice civile.
3.13. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: del servizio reso fino a: vessatorie le clausole che consistono: con le seguenti: del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, ancorché contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, incarico o affidamento tra il cliente e il professionista, che consistono:

  Conseguentemente:

   sopprimere il sesto capoverso;

   sopprimere il settimo capoverso;

   sostituire il nono capoverso con il seguente: La nullità prevista dal settimo comma opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;

   all'articolo 4, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il giudice, altresì, accerta e dichiara le nullità di cui all'articolo 2233 del codice civile.
3.14. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Al comma 1, sopprimere il quinto, sesto, settimo, ottavo e nono capoverso.

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  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 2233 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 2233-bis.
(Clausole vessatorie)

  Si considerano vessatorie le clausole che consistono:
  a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
  e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
  f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
  h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

   Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

   Le clausole di cui al primo comma si presumono vessatorie in via assoluta, anche se oggetto di trattativa.

   Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni, contenute nelle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

   Le clausole considerate vessatorie ai sensi del presente articolo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista».

   all'articolo 4, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: articolo 3 con le seguenti: articolo 3-bis.
3.16. La Relatrice.

  Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere la lettera g).
3.4. Ferri, Annibali.

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  Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere la lettera h).
3.5. Ferri, Annibali.

  Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere la lettera i).
3.6. Ferri, Annibali.

  Al comma 1, sopprimere l'ottavo capoverso.
3.7. Ferri, Annibali.

  Sostituire il nono capoverso con il seguente: È viziata da nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice, ogni clausola, condizione o patto vessatorio stipulati ai sensi del presente articolo. Il contratto rimane valido ed efficace per la parte restante. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.
3.8. Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Rossello.

ART. 4.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con i seguenti:

  I suddetti parametri sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali delle professioni di cui ai commi precedenti e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. Il giudice, accertato il carattere vessatorio della clausola ai sensi della presente legge, dichiara la nullità della stessa.
4.5. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano, in ogni stato e grado, ai giudizi aventi ad oggetto la declaratoria di nullità di pattuizioni o l'accertamento della natura vessatoria di clausole concernenti il compenso dei professionisti, pendenti alla data del 6 dicembre 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere le seguenti parole: L'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
4.4. Zanettin.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: prestazioni rese a seguito di un unico incarico aggiungere le seguenti: , convenzione, contratto, esito della gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento,
4.2. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati automaticamente ogni due anni secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT. Le Amministrazioni vigilanti sugli ordini e collegi professionali sono obbligate ad aggiornare ogni due anni l'elenco delle prestazioni erogate dai professionisti ed i relativi parametri di riferimento.
  3-ter. I Consigli nazionali delle professioni sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni alle disposizioni vigenti in materia di equo compenso da parte di qualsivoglia committente.
  3-quater. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e in applicazione dei parametri o delle tariffe ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli Pag. 58rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri fissati dalle disposizioni di cui alla presente legge.
4.1. Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Rossello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi del comma 2 è trasmessa al Consiglio dell'ordine professionale a cui è iscritto il professionista ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale, valutata la gravità della condotta, anche in relazione alla serialità e reiterazione della stessa, commina all'impresa una sanzione amministrativa in misura variabile tra il 100 per cento ed il 500 per cento del valore della prestazione professionale, come stabilito dal giudice. In ogni caso, la sanzione non può essere minore dell'1 per cento o maggiore del 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio.
4.3. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I consigli nazionali degli ordini professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione della presente legge da parte dei professionisti iscritti ai rispettivi Albi di appartenenza.
4.6. Zanettin, Cristina.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regolamenti di attuazione)

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro vigilante, su proposta degli ordini professionali rappresentativi delle professioni vigilate, provvede ad adottare con proprio decreto, per ogni professione, un regolamento che stabilisce parametri specifici per l'applicazione dell'equo compenso da parte del giudice, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi o, in mancanza di accordo, da parte dei soggetti interessati.
  2. I parametri indicati nei decreti di cui al comma 1 devono essere aggiornati almeno ogni due anni, su proposta di ciascun ordine professionale.
4.03. Zanettin, Cristina.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disciplina dell'equo compenso e delle clausole vessatorie per le prestazioni dei professionisti a favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione)

  1. La pubblica amministrazione e gli agenti della riscossione applicano, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, le disposizioni in materia di equo compenso stabilite dalla presente legge. Trovano integrale applicazione le disposizioni dell'articolo 2 in materia di clausole vessatorie.
4.02. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Presunzione di equità)

  1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini professionali.
  2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.
4.01. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

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ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: , ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, con le seguenti: . L'opposizione si propone nelle forme di cui all'articolo 645 del codice di procedura civile,

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: per materia e
5.1. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.2. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

  Al comma 1, dopo le parole: decorre dal giorno del compimento della aggiungere la seguente: prima
6.1. Ferri, Annibali.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.3. Gribaudo.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi dell'articolo 140-bis fino a: legge 12 aprile 2019, n. 31,
7.1. La Relatrice.

  Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: , individuate dai rispettivi ordini
7.2. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sanzioni disciplinari a carico del professionista)

  1. I Consigli nazionali degli ordini professionali stabiliscono le sanzioni disciplinari a carico del professionista che accetti compensi in violazione della presente legge. A tal fine, i Consigli nazionali degli ordini professionali prevedono le modalità di esercizio, da parte dei Consigli territoriali, di poteri di ispezione e vigilanza in relazione al rispetto della presente legge da parte degli iscritti.
7.01. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

ART. 8.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da dieci rappresentanti individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra le associazioni di professionisti, anche non iscritti a ordini e collegi, più rappresentative sul piano nazionale, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
8.2. Gribaudo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.
8.1. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la parola: svolte con la seguente: concluse

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  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.
9.1. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.
9.2. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con le seguenti: L'articolo 13, comma 1, ultimo periodo, e l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
10.1. Zanettin, Cristina.