CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 giugno 2021
614.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 125

ALLEGATO

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. (C. 2531 Gadda).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA)»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. L'allevamento e le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria del ciclo stesso, sono attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 1, del codice civile.
   1-ter. Le attività di seguito elencate, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e qualora svolte a favore di terzi ai redditi delle stesse derivanti si applica l'articolo 56-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917:

   a) l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione alla produzione del seme;

   b) la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli anche destinati allo sport e al diporto;

   c) la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso la gestione dei cavalli da corsa, le competizioni, le manifestazioni sportive, le manifestazioni ludiche e da diporto, nonché l'impiego per scuole di equitazione, in raduni di turismo equestre, per scopi, sociali e ippoterapia con personale qualificato, e agriturismo;

   d) la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere.

   1-quater. La formazione in materia di discipline equestri, nonché l'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e della intera filiera della ippicoltura.»;

   c) sopprimere il comma 2;

   d) al comma 3, dopo la parola: ippicoltura inserire le seguenti: di cui al comma 1-bis e dopo la parola: fiscali inserire le seguenti «amministrative, ambientali, urbanistiche»;

   e) al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 1-bis;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente Pag. 126riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.1. Gadda, Scoma.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA)»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. L'allevamento e le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria del ciclo stesso, sono attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 1, del codice civile.
   1-ter. Le attività di seguito elencate, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e, qualora svolte a favore di terzi ai redditi delle stesse derivanti, si applica l'articolo 56-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917:

   a) l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione alla produzione del seme;

   b) la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli anche destinati allo sport e al diporto;

   c) la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso la gestione dei cavalli da corsa, le competizioni, le manifestazioni sportive, le manifestazioni ludiche e da diporto, nonché l'impiego per scuole di equitazione, in raduni di turismo equestre, per scopi sociali e ippoterapia con personale qualificato, e agriturismo;

   d) la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere.

   1-quater. La formazione in materia di discipline equestri, nonché l'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e della intera filiera della ippicoltura.»;

   c) sopprimere il comma 2;

   d) al comma 3, dopo la parola: ippicoltura inserire le seguenti: di cui al comma 1-bis e dopo la parola: fiscali inserire le seguenti: amministrative, ambientali, urbanistiche;

   e) al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 1-bis;
*1.8. Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.
*1.20. Caretta, Ciaburro.
*1.21. Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA).
1.19. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera d), sostituire le parole da: la promozione a: autoctone e non autoctone con le seguenti: la promozione dell'allevamento, l'addestramento, e la valorizzazione Pag. 127 delle razze autoctone e non autoctone, indipendentemente dal luogo di nascita dell'equide;

   2) sostituire la lettera e) con la seguente:

    e) la gestione e il mantenimento degli equidi, anche da corsa, sportivi e/o da competizione, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi utilizzati a fini sportivi e/o di competizione, anche corse di cavalli;.
1.22. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: la promozione a: autoctone e non autoctone con le seguenti: la promozione dell'allevamento, l'addestramento, e la valorizzazione delle razze autoctone e non autoctone, indipendentemente dal luogo di nascita dell'equide.
1.14. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: allevamento aggiungere le seguenti: , dell'addestramento;

   b) dopo le parole: autoctone, inserire le seguenti: indipendentemente da dove siano nati i cavalli,.
1.9. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) la gestione e il mantenimento degli equidi, anche da corsa, sportivi e/o da competizione, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi utilizzati a fini sportivi e/o di competizione, anche corse di cavalli;.
1.16. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: equidi aggiungere le seguenti: e degli impianti e delle strutture a tal fine dedicate.
1.2. Critelli, Incerti, Cenni, Cappellani, Frailis, Avossa.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: L'allenamento finalizzato con le seguenti: L'allenamento e l'addestramento finalizzati.
1.10. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera f), dopo le parole: l'allenamento aggiungere le seguenti: e tutte le attività connesse;

   2) alla lettera h), dopo le parole: annesso maneggio aggiungere le seguenti: , di organizzazione e svolgimento delle prove di selezione e di competizione sportiva.
1.15. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo le parole: l'allenamento aggiungere le seguenti: e l'addestramento;

   2) dopo le parole: correlate aggiungere le seguenti: affiliate alle Federazioni sportive.
1.17. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: disciplina equestre, aggiungere le seguenti: , dette discipline sportive attribuite alle federazioni riconosciute dal CONI.
1.18. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   l) la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, Pag. 128la cura ed il lavoro con equidi, stage formativi in collaborazione con istituti scolastici e gli allevamenti presenti sul territorio e le cliniche veterinarie universitarie nonché lo sviluppo delle discipline equestri sul territorio anche attraverso la creazione di centri ippici.
1.5. Germanà, Bubisutti, Potenti, Lolini, Manzato, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   l) il mantenimento, lo studio e la creazione di aree e spazi e strutture adibite all'esercizio dell'ippica e delle sue arti nonché ogni azione di valorizzazione della storia militare e civile dell'ippicoltura.
1.4. Bubisutti, Potenti, Lolini, Manzato, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera i). aggiungere la seguente:

   l) l'addestramento finalizzato allo svolgimento di lavorazioni agricole.
1.11. Gallinella, Bilotti, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cadeddu.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   l) la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia.
1.3. Bubisutti, Potenti, Lolini, Manzato, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Tarantino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'allevamento e la gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento diretti alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria del ciclo stesso, sono attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Le seguenti attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e sono soggette alla determinazione del reddito a norma dell'articolo 56-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917:

   «1. L'esercizio e gestione di stazioni di fecondazione e l'assistenza e gestione alla produzione del seme;

   2. la promozione dell'allevamento e la valorizzazione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso competizioni equestri, manifestazioni sportive ludiche o da diporto o la partecipazione a fiere e a mostre;

   3. la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli anche destinati allo sport e al diporto.

   4. la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere è attività complementare all'attività agricola».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*1.7. Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.
*1.13. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l'aliquota IVA è allineata allo scaglione di imposta agevolata al 10 per cento.
1.12. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: Ai fini del miglioramento con le seguenti: Ai Pag. 129fini del rilancio e del riordino dell'intero settore ippico e del miglioramento e sostituire le parole: dell'ippicoltura con le seguenti: del settore ippico.

   b) al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere le seguenti:

   p) costituire un ente unico deputato al coordinamento delle azioni in materia di ippica sotto il controllo e coordinamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero politiche giovanili e lo Sport.

   q) introdurre una normativa che disciplini l'attività degli ippodromi, la loro gestione ed i criteri di attribuzione dei finanziamenti ministeriali e il loro rendiconto.
2.4. Bubisutti, Potenti, Lolini, Manzato, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Tarantino.

  All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: entro sei mesi.
2.11. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: dodici mesi.
2.8. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: a) adottare le iniziative legislative necessarie ad assicurare il raccordo della disciplina vigente con le disposizioni della presente legge.

   b) al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: 2014-2020;

   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. L'Agenzia di cui al comma 2, lettera o), ha natura di ente pubblico autonomo, è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ed è preposta al conseguimento degli obiettivi di rilancio del settore ippico ed equestre, dell'ippica e dell'allevamento del cavallo sportivo, da diporto e d'affezione. L'Agenzia promuove e regola le attività ippiche ed equestri sportive, ivi incluse le corse e la formazione delle figure professionali interessate e persegue i seguenti obiettivi:

    1) l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine (purosangue inglese, trottatore italiano, e al cavallo in generale definito come NON DPA sportivo, da diporto e d'affezione);

    2) l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di ricerca;

    3) la promozione del cavallo sportivo e della biodiversità;

    4) la disciplina tecnica e l'assistenza riferita alle razze e agli allevatori, così come l'eventuale creazione di appositi libri genetici per le razze allevate in purezza in Italia e non ancora riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

   All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie destinate all'ex UNIRE ASSI presso UNIRELAB, le risorse finanziarie destinate al settore ippico iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni competenti, nonché quota parte dei proventi delle corse. Le predette risorse sono gestite autonomamente dall'Agenzia, sentito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche per l'assegnazione di premi e provvidenze in favore di allevatori proprietari, allenatori e guidatori delle discipline del trotto, del galoppo e del cavallo da sella in generale NON DPA sportivo, da diporto e d'affezione.
   Il Ministero dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

   d) al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia Pag. 130espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni;

   e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2.1. Gadda, Scoma.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) adottare le iniziative legislative necessarie ad assicurare il raccordo della disciplina vigente con le disposizioni della presente legge;

   b) al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: 2014-2020;

   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. L'Agenzia di cui al comma 2, lettera o), ha natura di ente pubblico autonomo, è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ed è preposta al conseguimento degli obiettivi di rilancio del settore ippico ed equestre, dell'ippica e dell'allevamento del cavallo sportivo, da diporto e d'affezione. L'Agenzia promuove e regola le attività ippiche ed equestri sportive, ivi incluse le corse e la formazione delle figure professionali interessate e persegue i seguenti obiettivi:

    1) l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine (purosangue inglese, trottatore italiano, e al cavallo in generale definito come NON DPA sportivo, da diporto e d'affezione);

    2) l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di ricerca;

    3) la promozione del cavallo sportivo e della biodiversità;

    4) la disciplina tecnica e l'assistenza riferita alle razze e agli allevatori, così come l'eventuale creazione di appositi libri genetici per le razze allevate in purezza in Italia e non ancora riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

   All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie destinate all'ex UNIRE ASSI presso UNIRELAB, le risorse finanziarie destinate al settore ippico iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni competenti, nonché quota parte dei proventi delle corse. Le predette risorse sono gestite autonomamente dall'Agenzia, sentito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche per l'assegnazione di premi e provvidenze in favore di allevatori proprietari, allenatori e guidatori delle discipline del trotto, del galoppo e del cavallo da sella in generale NON DPA sportivo, da diporto e d'affezione.
   Il Ministero dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

   d) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine Pag. 131 venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
*2.6. Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.
*2.22. Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) adottare le iniziative legislative necessarie ad assicurare il raccordo della disciplina vigente con le disposizioni della presente legge;.
2.19. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire la lettera h) con la seguente:

    h) garantire l'accesso degli allevatori degli equidi a misure di sostegno nazionali specifiche previste dal Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune a valere nei PSR;

   2) alla lettera i) sostituire le parole: nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 con le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune a valere nei PSR;

   3) sostituire la lettera l) con la seguente:

    l) favorire l'inserimento degli allevamenti degli equidi tra i beneficiari delle misure di cooperazione e per il benessere animale previste nell'ambito del Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune a valere nei PSR;

   4) alla lettera m) sostituire le parole: ai fini delle misure previste dai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 con le seguenti: ai fini di specifiche misure individuate nell'ambito del Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune a valere nei PSR;

   5) alla lettera n) sostituire le parole: nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 con le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune a valere nei PSR.
2.9. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire la lettera h) con la seguente: h) garantire l'accesso degli allevatori degli equidi ai Programmi di sviluppo rurale e alle misure di sostegno previste per il settore agricolo in generale, nonché a ricomprendere lo sviluppo del settore ippico tra gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale 2021-2027.;

   2) sostituire le parole: Programmi di sviluppo rurale 2014-2020, ovunque ricorrenti, con le seguenti: Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027;

   3) dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

   n-bis) prevedere l'inserimento nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027 di misure per la promozione delle attività di ippoturismo e scuderie didattiche privilegiando reti di imprese settoriali a livello regionale e nazionale e misure per l'informazione e la formazione di tecnici, operatori, addetti alle scuderie, guide equestri e imprenditori del settore dell'ippoturismo;

   n-ter) prevedere l'inserimento nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027 di misure per la partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni del mondo equestre che promuovano l'allevamento, l'integrazione tra territori e mondo equestre e la diffusione dei valori di sostenibilità economica, sociale e stili di vita sostenibili;.
2.15. Ciaburro, Caretta.

Pag. 132

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) garantire l'accesso degli allevatori degli equidi ai Programmi di sviluppo rurale e alle misure di sostegno previste per il settore agricolo in generale, nonché a ricomprendere lo sviluppo del settore ippico tra gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale 2021-2027.
2.12. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, sopprimere le parole: 2014-2020, ovunque ricorrano.
2.20. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, sostituire le parole: Programmi di sviluppo rurale 2014-2020, ovunque ricorrenti, con le seguenti: Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027.
2.13. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera l) sostituire le parole da: di cooperazione a fine periodo con le seguenti: della programmazione di sviluppo rurale;

   b) alla lettera n) sopprimere le parole: 2014-2020.
2.5. Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;
2.17. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti;

   n-bis) prevedere l'inserimento nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027 di misure per la promozione delle attività di ippoturismo e scuderie didattiche privilegiando reti di imprese settoriali a livello regionale e nazionale e misure per l'informazione e la formazione di tecnici, operatori, addetti alle scuderie, guide equestri e imprenditori del settore dell'ippoturismo;

   n-ter) prevedere l'inserimento nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027 di misure per la partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni del mondo equestre che promuovano l'allevamento, l'integrazione tra territori e mondo equestre e la diffusione dei valori di sostenibilità economica, sociale e stili di vita sostenibili.
2.14. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, alla lettera o) dopo le parole: in Italia aggiungere le seguenti: anche con il coinvolgimento delle Associazioni Nazionali di Razza riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2.10. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   p) promuovere ogni forma di associazionismo di settore finalizzato a valorizzare l'ippicoltura ed il valore sociale e ricreativo di questa attività.
2.3. Bubisutti, Potenti, Lolini, Manzato, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Tarantino.

  Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto Pag. 133 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
2.21. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2.016. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Agenzia per il Rilancio del Settore Ippico, ARSI)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio del settore ippico ed equestre, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi nonché di favorire la ripresa delle attività economiche a esso correlate e di assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita l'Agenzia per il Rilancio del Settore Ippico (ARSI), sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), che lo esercita, per le materie di competenza, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
  2. L'Agenzia ha piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine con particolare riferimento al purosangue inglese, al trottatore italiano e al cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione; programma il settore riguardo agli aspetti allevatoriali e agonistici, nelle varie componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali, per il continuo miglioramento di avanzati livelli di qualità dell'intero settore dell'ippicoltura.
  3. È trasferita all'ARSI la titolarità esclusiva del segnale televisivo per la trasmissione delle corse. L'Agenzia assicura la diffusione della trasmissione televisiva delle corse in regime di concessione onerosa a soggetti terzi, in funzione della massimizzazione della circolazione delle immagini, anche all'estero, al fine di promuovere il prodotto italiano e di incrementare gli introiti. Le somme riscosse a tale titolo, dedotto il rimborso delle spese eventualmente sostenute per le riprese televisive ed il miglioramento qualitativo delle stesse, sono destinate a integrazione del montepremi ordinario delle corse e a provvidenze per l'allevamento.
  4. Sono attribuite all'ARSI, in funzione del continuo miglioramento delle razze e della selezione e strumentalmente alle competenze di cui al successivo comma 6, le seguenti competenze:

   a) l'organizzazione delle corse dei cavalli, ivi compresa la loro programmazione, tecnica e economica, in ottica pluriennale in modo da assicurare stabilità all'intero settore favorendo la programmazione degli investimenti degli operatori privati;

   b) la formazione, anche attraverso la stabile collaborazione con gli enti pubblici territoriali, delle professionalità a vario titolo operanti nel settore ippico ed equestre, al fine di ottenere, per mezzo della qualificazione professionale delle diverse figure, il sensibile miglioramento dei rispettivi standard qualitativi e la creazione di nuovi posti di lavoro;

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   c) la formazione, l'aggiornamento e la selezione dei giudici di gara, la loro nomina, la disciplina e l'organizzazione della loro attività, ispirandosi ai criteri di economicità, di riconoscimento e promozione delle qualità professionali dei singoli soggetti e di efficienza del sistema;

   d) la titolarità della partecipazione rappresentativa dell'intero capitale della società «Unirelab s.r.l.»;

   e) anche in funzione dell'attuazione di principi e regole, a livello nazionale e europeo, in materia di tutela del benessere animale, la vigilanza e il controllo delle strutture destinate alle gare ippiche di qualunque genere e la loro selezione, in funzione dello svolgimento delle competizioni sportive, in ragione delle caratteristiche strutturali e infrastrutturali degli impianti, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche delle piste e dei tracciati di gara e alla esistenza e al buon funzionamento di dotazioni e idonei impianti che assicurino il benessere degli animali e degli uomini;

   f) il coordinamento delle attività degli ippodromi e, di concerto con gli enti pubblici territoriali, l'adozione di ogni misura che persegua l'obiettivo del miglioramento delle strutture in funzione del loro migliore impiego anche al fine di assicurarne la fruibilità ricreativa alle comunità territoriali locali;

   g) la vigilanza e il controllo delle strutture destinate all'allenamento e all'addestramento dei cavalli, al fine di giudicarne l'idoneità allo scopo anche in funzione dell'attuazione di principi e regole, a livello nazionale e europeo, in materia di tutela del benessere animale;

   h) la promozione di ogni misura volta a favorire la dignità del percorso di vita del cavallo, con riferimento particolare alla fase di «fine carriera» e, in ogni caso, l'assunzione di iniziative volte a favorire l'utilizzazione del cavallo come strumento di riabilitazione fisica e psichica dell'uomo, assumendo ogni iniziativa affinché a tanto non sia d'ostacolo la carriera sportiva pregressa del cavallo;

   i) la lotta all'utilizzo di trattamenti dopanti, applicati sia all'uomo sia al cavallo, nell'allevamento, nell'allenamento, nell'addestramento e nello svolgimento delle competizioni ippiche;

   l) il pagamento di premi e provvidenze (in qualunque modo definiti o definibili) in favore di allevatori, proprietari, allenatori, addestratori, guidatori, fantini e cavalieri, nonché la remunerazione dei servizi prestati dagli ippodromi e la prestazione, in loro favore, di sovvenzioni – nella forma del rimborso, totale o parziale, degli investimenti strutturali effettuati e documentati – nei limiti delle norme tempo per tempo vigenti ed entro i limiti delle risorse complessive a tanto specificamente destinate. In considerazione della necessità di semplificare le procedure relative alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, TARSI effettuerà le operazioni di pagamento mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi di legge e dei vigenti provvedimenti e orientamenti emanati dallo Stato, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

  5. Sono attribuite, altresì, all'ARSI, oltre a tutte le competenze già spettanti al MIPAAF ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 – sebbene limitatamente alle razze equine del trottatore italiano e del cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione fermo restando il potere di vigilanza del detto Ministero –, le seguenti ulteriori competenze:

   a) l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione con particolare riferimento al purosangue inglese, al trottatore italiano e al cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il Pag. 135consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione;

   b) l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università e istituti, nazionali e esteri, specializzati nel settore;

   c) la promozione dell'allevamento e la valorizzazione delle razze del purosangue inglese, del trottatore italiano e del cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione; la cura e la tutela della biodiversità delle dette razze anche per mezzo dello sviluppo di piani di programmazione pluriennali;

   d) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti, tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;

   e) l'assistenza tecnica a favore delle imprese di allevamento e, nei limiti delle disponibilità finanziarie e patrimoniali, il supporto costante all'attività allevatoriale, da considerarsi come l'attività principale dell'intera filiera essendo tutte le competizioni sportive, anche a premio, funzionali al continuo e costante miglioramento delle razze equine del purosangue inglese, del trottatore italiano e del cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione.

  6. Anche al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le attività di tenuta, aggiornamento e implementazione dei Libri Genealogici del Cavallo Trottatore Italiano e del cavallo da sella italiano e delle altre razze allevate in Italia, sono svolte, per quanto di rispettiva competenza, dalle rispettive associazioni di razza, riconosciute espressamente con questa stessa disposizione di legge Enti. Selezionatori ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 e sue successive modifiche e/o integrazioni, senza necessità di ulteriori formalità. Al fine di dare attuazione a questa disposizione, alle dette associazioni di razza, per quanto di rispettiva competenza, con criterio proporzionale tenuto conto del numero dei prodotti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nei rispettivi libri genealogici – e, con lo stesso criterio, annualmente –, sono attribuite risorse patrimoniali adeguate per lo svolgimento delle indicate attività, ulteriori rispetto a quelle attualmente spettanti alle medesime associazioni in base alle vigenti disposizioni di legge per premi e provvidenze comunque definiti e denominati negli atti normativi e regolamentari e nei provvedimenti della pubblica amministrazione. Tali risorse sono pari almeno a quelle attualmente a disposizione, per lo svolgimento delle medesime attività, del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal bilancio di tale Ministero sottratte per essere destinate all'ARSI.
  7. Sono attribuite all'ARSI tutte le risorse economiche destinate nel bilancio pubblico del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'entrata in vigore della presente legge, per la Missione «Interventi a favore del settore ippico» comprensiva di tutti i capitoli di bilancio in cui essa è articolata alla data di entrata in vigore della presente legge fatta eccezione per quelli incompatibili con le attribuzioni assegnate all'ARSI con questa legge. Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di attribuzione di risorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. Restano ferme, altresì, tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di attribuzione di risorse, comunque denominate e in qualunque forma erogate, per la determinazione delle somme da destinare a montepremi per le corse ippiche e, in generale, al pagamento di premi e provvidenze (comunque definite e definibili) in favore di allevatori, proprietari, allenatori e guidatori delle discipline del trotto, del galoppo e del cavallo da sella in generale definito come non destinato alla produzione Pag. 136 di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione. A tale scopo, ogni riferimento fatto dall'ordinamento vigente all'UNIRE, all'ASSI o al MIPAAF e riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica, nonché di premi e provvidenze allevatoriali, comunque definiti e denominati negli atti normativi e regolamentari e nei provvedimenti della pubblica amministrazione, deve intendersi riferito all'ARSI, ferme restando competenze e attribuzioni dell'Aams ovvero dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane.
  8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 2022, l'Amministrazione Statale competente versa all'ARSI, in unica soluzione, oltre alle somme occorrenti all'ordinario funzionamento dell'Agenzia tutte le altre somme dovute ai sensi del comma precedente. Versa inoltre, immediatamente dopo la sua definitiva quantificazione e comunque appena disponibile, la parte del PREU, di cui all'articolo 30-bis, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinata in forza di detta norma all'UNIRE. L'ARSI gestisce tutte le somme complessivamente ricevute destinandole, per ciascun anno di riferimento, alle dette finalità costituendo gestendo, all'uopo, attraverso le sezioni di cui al successivo comma 9, i rapporti giuridici attivi e passivi con le singole componenti del comparto.
  9. L'ARSI esercita tutte le attività e competenze di cui ai commi precedenti e ogni altra che le fosse attribuita articolandosi in tre diverse sezioni (ciascuna dotata di propria autonomia decisionale e gestionale) dedicate, in via esclusiva, rispettivamente: al trotto, al galoppo e al cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione. Le sezioni sono dotate di autonomia patrimoniale nella gestione dei fondi a esse destinati dall'ARSI – che costituiscono, tra loro, patrimoni separati di ciascuna sezione – e negli impegni di spesa relativi al singolo settore di riferimento. L'ARSI annualmente, ricevute le risorse ai sensi del superiore comma 8, le destina, con specifico vincolo, a ciascuna sezione secondo criteri oggettivi e verificabili fissati con propria deliberazione, valida fino a modifica, vigilando sul loro impiego mediante la predisposizione di specifiche forme di periodica rendicontazione.
  10. I poteri di indirizzo e vigilanza nelle materie di competenza dell'ARSI sono esercitati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) o da un suo delegato, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 3, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
  11. Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o persona dallo stesso designata, sentito il presidente del consiglio direttivo, potrà dettare linee di indirizzo e orientamento per le attività dell'ARSI.
  12. I poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 1, comprendono:

   a) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

   b) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

   c) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

   d) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

   e) la predisposizione di sistemi di controllo, verifica e rendicontazione degli impieghi effettuati dall'Agenzia.

  13. L'Agenzia persegue il fine di sviluppare e sostenere, sotto il profilo tecnico e patrimoniale, l'intero comparto ippico anche nell'ottica di favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali del settore e della creazione di nuovi posti di lavoro, della stabilizzazione e della regolarizzazione di quelli esistenti. Essa favorisce la commercializzazione Pag. 137 dei cavalli italiani in Italia e all'estero, promuovendo l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti a essa affidati, promuovendo la cooperazione tra le imprese operanti nel settore e i lavoratori a esso addetti.
  14. Tramite apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e l'agenzia saranno determinati:

   a) i particolari obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione a essa affidata dalla legge;

   b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

   c) l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa;

   d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

   e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

   f) le modalità necessarie ad assicurare al MIPAAF la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

  15. È finalità dell'Agenzia, altresì, l'adozione di ogni iniziativa utile a favorire le imprese agricole di allevamento operanti nel settore ippico, nell'ottica di massimizzarne le capacità produttive di reddito, e a favorire la diffusione della cultura ippica ed equestre su tutto il territorio nazionale al fine di attrarre al settore nuove risorse private che ne consentano il rilancio e l'affermazione sul piano nazionale e estero.
  16. L'Agenzia promuove e sostiene l'attività dell'intero settore ippico, anche perseguendo l'obiettivo di accrescerne l'attitudine produttiva, la capacità di redditività e l'autonomia imprenditoriale sul mercato. A tal fine essa promuove in modo particolare, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la stipula di contratti con le amministrazioni pubbliche, anche a livello locale, per offrire, contro corrispettivo, prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione. Gestisce, inoltre, in via esclusiva, i rapporti, con Aams e i soggetti concessionari per le scommesse ippiche in funzione della ottimizzazione delle risorse da queste rinvenibili in funzione dell'attuazione delle finalità di cui all'Articolo 1.
  17. Sono organi dell'Agenzia:

   a) il Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;

   b) il Consiglio Direttivo, composto da cinque: membri, di cui uno con funzioni di presidente;

   c) il Direttore Generale;

   d) il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e un supplente, tutti revisori legali dei conti.

  18. Le singole sezioni, nelle quali è articolata l'Agenzia, istituiscono, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, commissioni permanenti consultive – stabilendone con proprio atto la disciplina –, garantendo la partecipazione a esse di tutti gli operatori del settore come individuati nei rispettivi Regolamenti. Le commissioni formulano pareri obbligatori, sebbene non vincolanti, è elaborano linee di indirizzo e orientamento per le attività di competenza della singola sezione entro i limiti di quelli fissati dalla Pubblica Amministrazione.
  19. Il Consiglio Direttivo è composto: dal presidente pro tempore dell'ANACT per il trotto, dal Presidente pro tempore dell'ANAC/ANG per il galoppo, da un rappresentate nazionale del settore cavallo non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione da identificarsi a cura di una consulta pubblica delle razze sportive, di affezione e diporto dei cavalli allevati in Italia, da un rappresentante eletto su base nazionale con procedura pubblica dei proprietari di trotto e galoppo, da un rappresentante delle società di gestione degli Ippodromi eletto su base nazionale con procedura pubblica. Il consiglio nomina al suo interno il Presidente nella prima seduta di insediamento.
  20. I membri del Consiglio Direttivo devono, in ogni caso, essere persone fisiche Pag. 138dotate di indiscussa moralità, alta e riconosciuta professionalità, dotate di competenza nel settore. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con incarichi politici elettivi.
  21. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei Revisori, di cui due effettivi e un supplente designati dal MIPAAF e un effettivo e un supplente designati dal Consiglio di Amministrazione, tutti nominati con deliberazione consiliare.
  22. I membri del Consiglio Direttivo, come quelli del Collegio dei Revisori durano in carica per tre esercizi e sono rinnovabili per una sola volta.
  23. Con decreto ministeriale è nominato, per un periodo di quattro esercizi rinnovabile, il Direttore Generale che svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Egli formula, d'intesa con il presidente, proposte al Consiglio Direttivo, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal Consiglio Direttivo e alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere legale, tecnico-amministrativo e fiscale relativi alle attività dell'Agenzia e al perseguimento delle sue finalità istituzionali.
  24. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, adotta lo statuto e, successivamente, gli eventuali regolamenti attuativi. Delibera, inoltre, sulla dotazione organica del personale, nel limite massimo di 20 unità; predispone i bilanci di ciascun esercizio secondo le modalità e nei tempi fissati in statuto. Detti atti sono trasmessi e approvati dal MIPAAF, che può formulare i propri rilievi entro trenta giorni dalla ricezione per lo statuto e i bilanci ed entro quindici giorni dalla ricezione per i restanti atti; decorsi senza rilievi tali termini, gli atti inviati si intendono definitivamente approvati e perciò efficaci. Il piano di attività, almeno annuale, è definito tenuto conto delle proposte provenienti dalle singole sezioni.
  25. I compensi spettanti a tutti i soggetti che ricoprono incarichi organici nell'agenzia sono determinati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Può essere previsto che la carica di consigliere direttivo non dia diritto a compensi, fermo il rimborso delle spese sostenute per la carica e documentate.
  26. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, per il periodo di competenza, e, successivamente, per ciascun anno solare, sono destinate all'ARSI, oltre alle risorse di cui ai precedenti commi 7 e 8, le risorse patrimoniali e finanziarie occorrenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e a far fronte alle sue spese obbligatorie sebbene nei limiti delle risorse complessivamente impiegate, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, dal MIPAAF per l'attuazione della Missione «Interventi a favore del settore ippico» comprensiva di tutti i capitoli di bilancio in cui essa è articolata alla data di entrata in vigore della presente legge fatta eccezione per quelli incompatibili con le attribuzioni assegnate all'ARSI con questa legge.
  27. A partire dall'anno successivo alla istituzione dell'agenzia è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi di legge, e un apposito capitolo per il finanziamento delle spese occorrenti ad assicurare il perseguimento di tutti i fini istituzionali dell'Agenzia.
  28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le situazioni soggettive attive facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti le funzioni, le attività e le competenze di cui al comma 1 sono trasferite all'ARSI.
  29. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dalle risorse individuate in questa legge e da quelle per legge destinate, anno per anno, al comparto ippico che restano tutte invariate e destinate all'ARSI Pag. 139nello stesso modo in cui lo erano all'UNIRE, all'ASSI e oggi al MIPAAF, da: a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati, parzialmente o integralmente dall'Unione europea; b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate; d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
  30. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività istituzionali nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento.
  31. Il personale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, assegnato alle funzioni di cui al comma 1, compreso il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; transita, a domanda, presso TARSI, nel limite di un contingente massimo di 20 unità, conservando almeno il medesimo trattamento economico e previdenziale.
  32. Alla copertura dell'organico dell'agenzia, si potrà provvedere, nell'ordine:

   a) mediante l'inquadramento del personale, che ne abbia fatto domanda, trasferito dal MIPAAF;

   b) mediante le procedure di mobilità di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento, anche superando le 20 unità qualora comprovate esigenze lo rendano necessario.

  33. Al termine delle procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'agenzia.
  34. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

   a) per il personale trasferito, mediante le risorse finanziarie trasferite ai sensi del precedente comma 3;

   b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

   c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del MIPAAF e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

  35. Con riferimento alle risorse finanziarie per qualunque finalità occorrenti, il trasferimento opera relativamente a quelle afferenti alle funzioni di cui al comma 1 anche soltanto stanziate e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, sono dettate le disposizioni di attuazioni del presente comma.
  36. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 26-decies.
  37. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.
2.01. Gadda, Scoma.

Pag. 140

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione dell'Agenzia per il rilancio del settore ippico – ARSI –)

  1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'organizzazione e del potenziamento dello sport nazionale anche con l'obiettivo di semplificare le pertinenti procedure è istituita l'Agenzia per il rilancio del settore ippico a cui sono trasferite le seguenti funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

   a) l'organizzazione delle corse dei cavalli e la definizione, della programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, unitamente alla predisposizione del calendario delle manifestazioni ippiche;

   b) la nomina dei giudici di corsa provvedendo alla organizzazione del settore coerentemente con l'ordinamento sportivo nazionale;

   c) la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento;

   d) il concorso al finanziamento delle società di corse gestori degli ippodromi per la gestione dei servizi resi purché essi siano dotati di un sistema di gestione integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza ai sensi delle vigenti normative di riferimento UNI-ISO;

   e) il coordinamento delle attività degli ippodromi;

   f) il pagamento dei premi e delle provvidenze;

   g) la titolarità di concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicurandone la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.

  2. Restano attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le seguenti funzioni:

   a) la promozione dell'incremento e del miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano;

   b) il finanziamento delle azioni finalizzate allo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti;

   c) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;

   d) la tutela della biodiversità della razza equina con la predisposizione di piani di sviluppo anche pluriennali;

   e) la tutela dell'incolumità e del benessere dei cavalli attraverso la gestione del passaporto dei cavalli e dei relativi registri, nonché delle attività di Unirelab s.r.l.

  3. Al fine di garantire la più efficace attuazione delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Autorità di Governo competente in materia di sport costituiscono, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'istituzione di un Comitato paritetico permanente assicurando anche la partecipazione dell'Agenzia per il rilancio del settore ippico.
  4. L'Agenzia per il rilancio del settore ippico, coerentemente con le disposizioni del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e dello statuto, organizza le funzioni trasferite ai sensi del comma 1.
  5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia attribuzione di risorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. A tale scopo; ogni riferimento, contenuto nell'ordinamento vigente, fatto all'U.N.I.R.E. o al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica deve intendersi fatto all'Agenzia per il rilancio del settore ippico.
  6. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'Agenzia per il rilancio del settore ippico si Pag. 141avvale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  7. Con riferimento alle risorse umane, il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assegnato alle funzioni di cui al comma 1, compreso il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transita a domanda presso l'Agenzia per il rilancio del settore ippico, nel limite di un contingente di 20 unità. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera relativamente a quelle afferenti alle funzioni di cui al comma 1 stanziate e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto dei Ministri della Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle Politiche giovanili e dello Sport e della Funzione Pubblica sono dettate le disposizioni di attuazioni del presente comma.
  8. Sino al 31 dicembre 2021 la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni di cui al comma 1, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui di competenza e di giacenze di cassa.
  9. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti le funzioni di cui al comma 1, transitano in capo al l'Agenzia per il rilancio del settore ippico.
  10. Al fine di semplificare il riordino dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il pertinente regolamento di organizzazione è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con invarianza delle posizioni dirigenziali della dotazione organica del Ministero.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.014. Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione dell'Agenzia per il rilancio del settore ippico – ARSI –)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio e sviluppo del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi offerti, di garantire la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, di favorire la ripresa delle attività economiche a esso correlate, il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'istituzione dell'Agenzia per il rilancio del settore ippico.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) attribuzione del potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

   b) autonomia gestionale e sottoposizione al controllo della Corte dei conti;

   c) promozione, miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine destinate a competizioni sportive;

   d) piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, Pag. 142 nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore;

   e) tenuta e gestione dei libri genealogici;

   f) organizzazione delle corse;

   g) revisione dei meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni, dei piani e dei programmi allevatoriali;

   h) affidamento esclusivo, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse attraverso le reti nazionali ed interregionali;

   i) formazione, anche attraverso la stabile collaborazione con gli enti pubblici territoriali, delle professionalità a vario titolo operanti nel settore ippico per il riconoscimento e la promozione delle qualità professionali dei singoli soggetti;

   l) formazione, aggiornamento e selezione dei giudici di gara, nomina, disciplina e organizzazione dell'attività, nel rispetto dei criteri di efficienza e economicità del sistema;

   m) vigilanza e controllo delle strutture destinate alle gare ippiche e loro selezione, in funzione dello svolgimento delle competizioni sportive, in ragione delle caratteristiche strutturali e infrastrutturali degli impianti, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche delle piste e dei tracciati di gara, all'esistenza e al buon funzionamento di dotazioni e impianti idonei, al fine di assicurare il benessere degli animali e degli uomini;

   n) coordinamento delle attività degli ippodromi, di concerto con gli enti pubblici territoriali, per l'adozione di misure eventi l'obiettivo del miglioramento delle strutture, in funzione del loro migliore impiego, anche al fine di assicurarne la fruibilità ricreativa alle comunità territoriali locali;

   o) vigilanza e controllo delle strutture destinate all'allenamento e all'addestramento dei cavalli, al fine di giudicarne l'idoneità allo scopo, in attuazione di principi e norme di rango nazionale e europeo, in materia di tutela del benessere animale;

   p) promozione di misure volte a favorire la dignità del percorso di vita del cavallo, in particolare di quelli destinati alla carriera sportiva, con riferimento alla fase finale della carriera stessa e per l'assunzione di iniziative volte a favorire l'utilizzazione del cavallo come strumento di riabilitazione fisica e psichica dell'uomo, assumendo le iniziative necessarie per la rimozione di eventuali ostacoli;

   q) contrasto all'utilizzo di trattamenti dopanti, applicati all'uomo e al cavallo, nell'allevamento, l'allenamento, l'addestramento, finalizzati allo svolgimento delle competizioni ippiche;

   r) pagamento di premi e provvidenze in favore di allevatori, proprietari, allenatori, addestratori, guidatori, fantini e cavalieri, nonché remunerazione dei servizi prestati dagli ippodromi e prestazione, in loro favore, di sovvenzioni per gli investimenti strutturali effettuati e documentati, nei limiti delle norme vigenti ed entro i limiti delle risorse complessive a ciò destinate;

   s) semplificazione delle le procedure relative alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici;

   t) uniformazione delle aliquote applicate alle scommesse ippiche con raccolta su rete fisica, a distanza e quelle a quota fissa su eventi simulati;

   u) previsione di una quota parte del gettito derivante dalle scommesse ippiche sportive, non inferiore al 2 per cento, da destinarsi al finanziamento dell'Agenzia;

   v) attribuzione all'Agenzia delle competenze spettanti al MIPAAF ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 e delle seguenti ulteriori competenze:

    1) incremento e miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione con particolare riferimento Pag. 143al purosangue inglese, al trottatore italiano e al cavallo da sella italiano;

    2) elaborazione e sviluppo di programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale, in collaborazione con università e istituti, nazionali e esteri, specializzati nel settore;

    3) promozione dell'allevamento e valorizzazione delle razze del purosangue inglese, del trottatore italiano e del cavallo da sella italiano;

    4) cura e tutela della biodiversità delle razze di cui al punto 3), anche mediante l'adozione di piani di programmazione pluriennali;

    5) programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti, tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;

    6) assistenza tecnica in favore delle imprese di allevamento e, nei limiti delle disponibilità, fornitura di supporto all'attività allevatoriale, funzionale al continuo e costante miglioramento delle razze equine del purosangue inglese, del trottatore italiano e del cavallo da sella italiano;

   z) trasmissione annuale al Parlamento d'una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

  3. All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie destinate all'ex UNIRE ASSI presso UNIRELAB, le risorse finanziarie destinate al settore ippico iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni competenti, nonché quota parte dei proventi delle, corse. Le predette risorse sono gestite autonomamente dall'Agenzia, sentito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche per l'assegnazione di premi e provvidenze in favore di allevatori proprietari, allenatori e guidatori delle discipline del trotto, del galoppo e del cavallo da sella in generale NON DPA sportivo, da diporto e d'affezione. Il Ministero dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui al presente articolo.

  Conseguentemente sopprimere all'articolo 2 la lettera o).
2.012. Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione di un'agenzia di promozione, sviluppo e tutela dell'ippica nazionale)

  1. Al fine di garantire le necessarie caratteristiche gestionali, imprenditoriali, educative, sostenibili, tecniche ed economiche del comparto ippico, nonché per le altre motivazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Governo, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi Pag. 144recante disposizioni per l'istituzione di un'agenzia nazionale di promozione, sviluppo e tutela del comparto ippico nazionale.
  2. L'Agenzia di cui al comma 1 è posta sotto la vigilanza ed il controllo dell'attività amministrativa, gestionale e contabile del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per le questioni di competenza.
  3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Il Governo in ogni caso recepisce i pareri delle Commissioni che siano stati approvati all'unanimità dei loro componenti.
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a) assicurare l'iscrizione all'Agenzia, mediante tesseramento, degli allevatori e dei proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, le società di gestione degli ippodromi e le figure professionali degli allenatori e dei driver/fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella;

   b) garantire la gestione dei tesserati di cui alla lettera a) mediante un registro degli iscritti;

   c) assicurare l'operato dell'Agenzia secondo i criteri di cui al comma 1, ed in particolar modo garantendo adeguata copertura per gli aspetti legati alla formazione nel settore dell'ippicoltura nonché il rispetto di criteri di trasparenza di gestione;

   d) assicurare un ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esclusivamente di supervisione sull'operato dell'Agenzia, con possibilità dell'Agenzia medesima di considerare adottati i propri atti dopo trenta giorni di inazione da parte del MIPAAF secondo principio di silenzio-assenso;

   e) dotare l'Agenzia di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile;

   f) assicurare la definizione dello Statuto dell'Agenzia, del relativo regolamento di amministrazione e contabilità con annessi criteri di formazione;

   g) prevedere la possibilità per l'Agenzia di accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine in relazione al settore ippico nazionale, relativamente a finalità di piani di marketing mediatico;

   h) fissare l'importo d'iscrizione all'Agenzia da parte degli iscritti delle categorie ippiche, prevedendo Che il contributo obbligatorio sia differenziato nel valore e costituisca parte del fondo di dotazione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia;

   i) assicurare l'alimentazione del fondo di dotazione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia anche con le quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, dal gettito in quota del 4 per cento, derivante da altri giochi e scommesse operate da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche, dalla cessione dei diritti televisivi degli eventi ippici, dalle sanzioni disciplinari, nonché dai servizi logistici resi dall'Agenzia medesima, come il rilascio ed il rinnovo di licenze, permessi o certificati;

   j) garantire in capo all'Agenzia la definizione di piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell'allevamento ippico nazionale, nonché l'approvazione dei regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche, del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antidoping) ed alla loro corretta vigilanza ed applicazione;

Pag. 145

   k) attribuire in capo all'Agenzia la definizione e redazione del Codice etico dell'ippica nazionale, è delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria e vincolo di giustizia obbligatori per i componenti del settore;

   l) assicurare, ai sensi della lettera i), la validità e l'esecuzione dei provvedimenti disciplinari;

   m) attribuire, in capo all'Agenzia, la vigilanza sulla corretta gestione dell'anagrafe degli equidi, dei libri genealogici di razza, nonché sull'emissione dei passaporti-libretti segnaletici per l'identificazione dei cavalli sportivi;

   n) provvedere all'istituzione dell'Albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell'Agenzia, dei componenti delle giurie, degli ispettori di corsa, di campo ed antidoping;

   o) garantire la collaborazione dell'Agenzia con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la Federazione nazionale ordine dei veterinari italiani (FNOVI), per l'individuazione, aggiornamento ed applicazione delle norme di sanità animale, dei requisiti di benessere del cavallo e della prevenzione e contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto dei principi di bioetica e di sanità animale;

   p) disporre il trasferimento del laboratorio antidoping e di genetica (UNIRELab), attualmente costituito presso il Ministero di cui alla lettera m), e delle relative funzioni presso l'Agenzia;

   q) articolare l'Agenzia in un Collegio nazionale dell'ippica, di cui devono far parte tutti i soggetti di cui alla lettera a), un Collegio sindacale, un Comitato direttivo ed un Presidente, garantendo in ogni caso che siano presenti articolazioni dedicate alla rappresentanza istituzionale, con terzi ed alla formazione e garantendo in capo al Comitato direttivo le competenze gestionali in materia di relazioni internazionali;

   r) prevedere un ruolo di centralità del Collegio di cui alla lettera q) nell'attività di indirizzo dell'Agenzia, prevedendo che questo sia composto dal Presidente dell'Agenzia medesima, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico;

   s) assicurare che i dodici rappresentanti di cui alla lettera r) siano eletti dalle varie associazioni di rappresentanza delle categorie di cui alla lettera a), garantendo in ogni caso che un componente sia designato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) e che ciascuna categoria possa esprimere un numero di componenti equivalente alla propria rilevanza curricolare, economica e logistica nel comparto ippico;

   t) garantire che, in ogni caso, i membri delle articolazioni di cui alla lettera q), al momento di accettazione del proprio incarico presso l'Agenzia, non siano membri di alcuna associazione di rappresentanza delle categorie di cui alla lettera a), prevedendo un meccanismo di incompatibilità tra le due posizioni;

   u) prevedere la costituzione di un comitato di esperti trotto, un comitato di esperti galoppo, un comitato esperti sella, prevedendo che ciascuno di essi sia composto da cinque membri, eletti dal Comitato direttivo di cui alla lettera q), sulla base delle candidature presentate dalle relative associazioni di rappresentanza settoriale;

   v) prevedere la costituzione di una commissione scientifica antidoping e per il benessere animale, di cinque membri, di cui tre esperti nelle materie scientifiche di chimica analitica e laboratorio, patologia medica e farmacologia, un medico veterinario, designato dal Collegio di cui alla lettera q), e dal dirigente responsabile, o suo delegato, del Dipartimento centrale dei servizi veterinari, benessere animale, antidoping. In ogni caso si deve assicurare che ai rappresentanti dei comitati e commissioni di cui alla lettera u) ed alla presente lettera spetti esclusivamente il rimborso delle spese documentate;

Pag. 146

   w) assicurare che il Presidente dell'Agenzia, di cui alla lettera q), sia nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su designazione del Collegio, scelto tra persone dotate di significativa e comprovata esperienza nel settore dell'ippicoltura, di doti manageriali e di indipendenza ed equilibrio rispetto alle componenti del settore ippico nazionale, inclusi i concessionari di giochi. In ogni caso il mandato del Presidente ha durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta;

   x) assicurare che il Comitato direttivo di cui alla lettera q) sia composto dal Presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri, di cui uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri dal Collegio di cui alla lettera q), garantendo, ove possibile, una proporzionata rappresentazione di tutti i settori. Garantire che membri del Comitato durino in carica quattro anni e siano rieleggibili una sola volta, in ogni caso assicurando che ai membri del Comitato spetti esclusivamente il rimborso delle spese documentate;

   y) garantire che il Collegio sindacale sia formato da cinque membri effettivi e due supplenti, regolarmente iscritti all'Albo dei revisori contabili, garantendo altresì che dei cinque revisori effettivi, due siano designati dal Collegio, uno dalla Corte dei conti, che funge da presidente del collegio, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dai Ministero dell'economia e delle finanze;

   z) garantire l'articolazione dell'Agenzia in un dipartimento nazionale corse al trotto, un dipartimento nazionale del galoppo e sella, un dipartimento nazionale società di corsa, marketing e trasmissioni televisive, un dipartimento dei servizi veterinari, antidoping, addetto alla disciplina e regolarità delle manifestazioni ippiche, un dipartimento amministrativo generale, un dipartimento per la programmazione dei giochi ippici, la gestione e monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse, un laboratorio antidoping e genetica.

  5. In merito al criterio direttivo di cui al comma 4, lettera z), spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Presidente dell'Agenzia, la nomina di un direttore generale, mentre spetta al Comitato direttivo la nomina dei dirigenti responsabili per le aree tecnico-amministrative. Spetta al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, designare il dirigente responsabile in materia di programmazione dei giochi ippici, gestione e monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse.
  6. Spetta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la nomina, su proposta del Comitato direttivo dell'agenzia, dei membri di rappresentanza del settore ippico nelle organizzazioni, commissioni tecniche ed enti di competenza sovranazionali ed internazionali, comunque denominati.
  7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, da adottarsi contestualmente ai decreti di cui al comma 1, al riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia di cui al presente articolo, stabilendo:

   a) la percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l'80 per cento, da destinare al pagamento delle vincite (payout);

   b) l'unificazione dei totalizzatori (totalizzatore unico) al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, prevedendone l'ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari;

   c) l'estensione dell'applicazione della «quota fissa» nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse «Quarte» e «Quintè», l'introduzione del sistema jackpot e, di conseguenza, dei premi di consolazione;

   d) la riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al Pag. 147massimo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse, offerte anche online, sul territorio nazionale, al fine di rendere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche alla filiera.

  8. Nella fase di prima costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, tutti i componenti sono individuati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base alle candidature inoltrate dalle associazioni rappresentanti gli allevatori e proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, le società di gestione degli ippodromi e le figure professionali degli allenatori e dei driver/fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è libero, in questa fase costituente, di avvalersi di consulenze tecniche esterne, nel limite di spesa 5 milioni di euro. La fase costituente di cui al presente comma dura un anno e mezzo dalla nomina dei componenti, al termine della quale, mediante le procedure elettive di cui al comma 4, sono individuata nuovi componenti dell'Agenzia.
  9. I componenti individuati ai sensi del comma 8 non possono, in ogni caso, fare parte dell'Agenzia una volta terminata la fase costitutiva.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per il settore ippico (ASSI), soppressa ai sensi dell'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  11. Tra le risorse dell'Agenzia sono ricomprese anche ogni forma di finanziamento percepito dal settore ippico, anche sulla base di quanto disposto in materia per il settore dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, equivalenti a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 11, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.08. Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione di un'agenzia di promozione, sviluppo e tutela dell'ippica nazionale)

  1. Al fine di garantire le necessarie caratteristiche gestionali, imprenditoriali, educative, sostenibili, tecniche ed economiche del comparto Ippico, nonché per le altre motivazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Governo, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recante disposizioni per l'istituzione di un'agenzia nazionale di promozione, sviluppo e tutela del comparto Ippico nazionale.
  2. L'Agenzia di cui al comma 1 è posta sotto la vigilanza ed il controllo dell'attività amministrativa, gestionale e contabile del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per le questioni di competenza.
  3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate del necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Il Governo in ogni caso recepisce Pag. 148 i pareri delle Commissioni che siano stati approvati all'unanimità dei loro componenti.
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene al seguenti principi e criteri direttivi:

   a) assicurare l'iscrizione all'Agenzia, mediante tesseramento, degli allevatori e dei proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, le società di gestione degli ippodromi e le figure professionali degli allenatori e dei driver/fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella;

   b) garantire la gestione dei tesserati di cui alla lettera a) mediante un registro degli iscritti;

   c) assicurare l'operato dell'Agenzia secondo i criteri di cui al comma 1, ed in particolar modo garantendo adeguata copertura per gli aspetti legati alla formazione nel settore dell'ippicoltura, nonché il rispetto di criteri di trasparenza di gestione;

   d) assicurare un ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esclusivamente di supervisione sull'operato dell'Agenzia, con possibilità dell'Agenzia medesima di considerare adottati I propri atti dopo trenta giorni di Inazione da parte del MIPAAF secondo principio di silenzio-assenso;

   e) dotare l'Agenzia di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile;

   f) assicurare la definizione dello Statuto dell'Agenzia, del relativo regolamento di amministrazione e contabilità con annessi criteri di formazione;

   g) prevedere la possibilità per l'Agenzia di accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine in relazione al settore Ippico nazionale, relativamente a finalità di piani di marketing mediatico;

   h) fissare l'importo d'iscrizione all'Agenzia da parte degli iscritti delle categorie ippiche, prevedendo che il contributo obbligatorio sia differenziato nel valore e costituisca parte del fondo di dotazione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia;

   i) assicurare l'alimentazione del fondo di dotazione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia anche con le quote di raccolta progressive delle scommesse Ippiche, dal gettito in quota del 4 per cento, derivante da altri giochi e scommesse operate da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche, dalla cessione dei diritti televisivi degli eventi ippici nonché dalle sanzioni disciplinari;

   j) garantire in capo all'Agenzia la definizione di piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell'allevamento ippico nazionale, nonché l'approvazione dei regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche, del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antidoping) ed alla loro corretta vigilanza ed applicazione;

   k) attribuire in capo all'Agenzia la definizione e redazione del Codice etico dell'ippica nazionale, e delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria e vincolo di giustizia obbligatori per i componenti del settore;

   l) assicurare, ai sensi della lettera i), la validità e l'esecuzione dei provvedimenti disciplinari;

   m) attribuire, In capo all'Agenzia, la vigilanza sulla corretta gestione dell'anagrafe degli equidi, dei libri genealogici di razza, nonché sull'emissione dei passaporti-libretti segnaletici per l'identificazione dei cavalli sportivi;

   n) provvedere all'istituzione dell'Albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell'Agenzia, dei componenti delle giurie, degli ispettori di corsa, di campo ed antidoping;

   o) garantire la collaborazione dell'Agenzia con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la Federazione nazionale ordine dei veterinari Pag. 149 italiani (FNOVI), per l'individuazione, aggiornamento ed applicazione delle norme di sanità animale, dei requisiti di benessere del cavallo e della prevenzione e contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto dei principi di bioetica e di sanità animale;

   p) disporre il trasferimento del laboratorio antidoping e di genetica (UNIRELab), attualmente costituito presso il Ministero di cui alla lettera m), e delle relative funzioni presso l'Agenzia;

   q) articolare l'Agenzia in un Collegio nazionale dell'ippica, di cui devono far parte tutti i soggetti di cui alla lettera a), un Collegio sindacale, un Comitato direttivo ed un Presidente, garantendo in ogni caso che siano presenti articolazioni dedicate alla rappresentanza istituzionale, con terzi ed alla formazione e garantendo in capo al Comitato direttivo le competenze gestionali in materia di relazioni internazionali;

   r) prevedere un ruolo di centralità del Collegio di cui alla lettera q) nell'attività di indirizzo dell'Agenzia, prevedendo che questo sia composto dal Presidente dell'Agenzia medesima, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico;

   s) assicurare che i dodici rappresentanti di cui alla lettera r) siano eletti dalle varie associazioni di rappresentanza delle categorie di cui alla lettera a), garantendo in ogni caso che un componente sia designato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) e che ciascuna categoria possa esprimere un numero di componenti equivalente alla propria rilevanza curricolare, economica e logistica nel comparto ippico;

   t) garantire che, in ogni caso, i membri delle articolazioni di cui alla lettera q), al momento di accettazione del proprio incarico presso l'Agenzia, non siano membri di alcuna associazione di rappresentanza delle categorie di cui alla lettera a), prevedendo un meccanismo di incompatibilità tra le due posizioni;

   u) prevedere la costituzione di un comitato di esperti trotto, un comitato di esperti galoppo, un comitato esperti sella, prevedendo che ciascuno di essi sia composto da cinque membri, eletti dal Comitato direttivo di cui alla lettera q), sulla base delle candidature presentate dalle relative associazioni di rappresentanza settoriale;

   v) prevedere la costituzione di una commissione scientifica antidoping e per il benessere animale, di cinque membri, di cui tre esperti nelle materie scientifiche di chimica analitica e laboratorio, patologia medica e farmacologia, un medico veterinario, designato dal Collegio di cui alla lettera q), e dal dirigente responsabile, o suo delegato, del Dipartimento centrale dei servizi veterinari, benessere animale, antidoping. In ogni caso si deve assicurare che ai rappresentanti dei comitati e commissioni di cui alla lettera u) ed alla presente lettera spetti esclusivamente il rimborso delle spese documentate;

   w) assicurare che il Presidente dell'Agenzia, di cui alla lettera q), sia nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su designazione del Collegio, scelto tra persone dotate di significativa e comprovata esperienza nel settore dell'ippicoltura, di doti manageriali e di indipendenza ed equilibrio rispetto alle componenti del settore ippico nazionale, inclusi i concessionari di giochi: In ogni caso il mandato del Presidente ha durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta;

   x) assicurare che il Comitato direttivo di cui alla lettera q) sia composto dal Presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri, di cui uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri dal Collegio di cui alla lettera q), garantendo, ove possibile, una proporzionata rappresentazione di tutti i settori. I Pag. 150membri del Comitato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. In ogni caso si deve assicurare che ai membri del Comitato spetti esclusivamente il rimborso delle spese documentate;

   y) garantire che il Collegio sindacale sia formato da cinque membri effettivi e due supplenti, regolarmente iscritti all'Albo dei revisori contabili, garantendo altresì che dei cinque revisori effettivi, due siano designati dai Collegio, uno dalla Corte dei conti, che funge da presidente del collegio, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   z) garantire l'articolazione dell'Agenzia in un dipartimento nazionale corse al trotto, un dipartimento nazionale del galoppo e sella, un dipartimento nazionale società di corsa, marketing e trasmissioni televisive, un dipartimento dei servizi veterinari, antidoping, addetto alla disciplina e regolarità delle manifestazioni ippiche, un dipartimento amministrativo generale, un dipartimento per la programmazione dei giochi ippici, la gestione e monitoraggio del flussi economico-finanziari sulle scommesse, un laboratorio antidoping e genetica.

  5. In merito al criterio direttivo di cui al comma 4, lettera z), spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Presidente dell'Agenzia, la nomina di un direttore generale, mentre spetta al Comitato direttivo la nomina dei dirigenti responsabili per le aree tecnico-amministrative. Spetta al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, designare il dirigente responsabile in materia di programmazione dei giochi ippici, gestione e monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse.
  6. Spetta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la nomina, su proposta del Comitato direttivo dell'Agenzia, di membri di rappresentanza del settore ippico nelle organizzazioni, commissioni tecniche ed enti di competenza sovranazionali ed internazionali, comunque denominati.
  7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, da adottarsi contestualmente ai decreti di cui al comma 1, al riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia di cui al presente articolo, stabilendo:

   a) la percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l'80 per cento, da destinare al pagamento delle vincite (payout);

   b) l'unificazione dei totalizzatori (totalizzatore unico) al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, prevedendone l'ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari;

   c) l'estensione dell'applicazione della «quota fissa» nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse «Quartè» e «Quintè», l'introduzione del sistema jackpot e, di conseguenza, dei premi di consolazione;

   d) la riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al massimo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse, offerte anche online, sul territorio nazionale, al fine di rendere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche alla filiera.

  8. Nella fase di prima costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, tutti i componenti sono individuati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base alle candidature inoltrate dalle associazioni rappresentanti gli allevatori e proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, le società di gestione degli ippodromi e le figure professionali degli allenatori e dei Pag. 151driver/fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella. La fase costituente di cui al presente comma dura un anno e mezzo dalla nomina dei componenti, al termine della quale, mediante le procedure elettive di cui al comma 4, sono individuati i nuovi componenti dell'Agenzia.
  9. I componenti individuati ai sensi del comma 8 non possono, in ogni caso, fare parte dell'Agenzia una volta terminata la fase costitutiva.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per il settore ippico (ASSI), soppressa ai sensi dell'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  11. Tra le risorse dell'Agenzia sono ricomprese anche ogni forma di finanziamento percepito dal settore ippico, anche sulla base di quanto disposto in materia per il settore dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2.09. Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riorganizzazione del settore ippico)

  1. Al fine di razionalizzare la gestione delle attività agonistiche legate al cavallo sono attribuite alla Federazione Italiana Sport Equestri FISE le funzioni già trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero» a norma dell'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Conseguentemente, la FISE assume la natura di ente di diritto pubblico con la denominazione di Federazione Italiana Ippica e Sport Equestri FIISE di seguito denominata «Federazione». La Federazione è altresì federazione sportiva nazionale delle attività sportive ippiche ed equestri riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. Le funzioni proprie già esercitate dalla FISE continuano ad essere esercitate in maniera autonoma, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, dalla Federazione. Alla Federazione è attribuita la titolarità del segnale televisivo per la trasmissione delle corse. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di attribuzione delle risorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. Ai fini di cui al presente articolo ogni riferimento all'U.N.I.R.E. e all'ASSI riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica, nonché ogni riferimento riguardante le attività di cui al presente comma deve intendersi riferito alla Federazione.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un Commissario ad acta, nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ed un Sub-commissario ad acta, nominato dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport su proposta del CONI, provvedono alla stipula dello Statuto della Federazione prevedendo, tra l'altro. Una adeguata rappresentanza degli operatori ippici all'interno degli organi della Federazione nonché l'istituzione di enti tecnici relativi alle diverse discipline. Lo Statuto è approvato con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CONI.
  3. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, nonché la ripartizione, tra il Ministero e la Federazione, delle risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi in essere Pag. 152alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Il Ministero continua a svolgere le funzioni oggetto di trasferimento di cui al presente articolo fino dalla data di entrata in vigore dello Statuto della Federazione. Dalla predetta data sono abrogati: l'articolo 12, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 8327 del 1° agosto 2019.
  5. A decorrere dall'anno 2021 al finanziamento necessario per l'esercizio delle funzioni in precedenza esercitate dal Ministero si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, sulla base delle somme iscritte nel 2020 nel bilancio del Ministero stesso e destinate alle funzioni trasferite, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. All'onere derivante dalle spese connesse al trasferimento di funzioni e risorse di cui al presente articolo, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.04. L'Abbate, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cadeddu.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio del settore ippico e di favorire la ripresa delle attività economiche del settore a esso correlate, agevolando in particolare la cessione diretta del puledro da parte dell'allevatore, rendendo meno oneroso l'acquisto al consumatore:

   a) il punto 1) della Tabella A – parte prima – allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente «Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, fatta eccezione per quanto stabilito al numero 1), della parte terza di questa Tabella»;

   b) il punto 1) della Tabella A – parte terza – allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostituito dal seguente: «cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; ceduti direttamente dall'allevatore per i quali, prima della cessione, la Dichiarazione di Destinazione Finale già registrata al momento della denuncia di nascita con indicazione che l'animale è destinato alla produzione alimentare per il consumo umano, non sia stata modificata con indicazione che l'animale non è destinato alla produzione alimentare per il consumo umano». La Dichiarazione di Destinazione Finale già registrata al momento della denuncia di nascita con indicazione che l'animale è destinato alla produzione alimentare per il consumo umano può essere comunque modificata dal nuovo proprietario dell'animale e fino alla registrazione di tale dichiarazione modificativa, l'animale vivo è considerato bene normalmente utilizzato per la produzione agricola purché esso conservi il legame con il fondo. Fino alla registrazione della dichiarazione modificativa di cui al comma precedente, l'allevatore e il proprietario – se diverso dal primo, ma che presenti identica qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto – dovranno osservare nell'allevamento e nel mantenimento dell'animale tutte le disposizioni di legge vigenti applicabili ai cavalli, asini, muli e bardotti destinati alla produzione alimentare per il consumo umano. Restano salve tutte le disposizioni di legge recate dall'art. 20, Regolamento CE 504/2018.
*2.02. Gadda, Noja.
*2.03. Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.

Pag. 153

*2.07. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*2.013. Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.
*2.011. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia inquadramento previdenziale professionisti dell'ippica)

  1. Al fine di assicurare maggiore funzionalità e tutela agli operatori del settore dell'ippica, ovvero alle categorie professionali degli allenatori e dei guidatori/fantini dei settori del trotto, del galoppo, del sella e agli addetti al controllo disciplinare e veterinario delle corse, è istituito presso la Federazione il Registro Nazionale degli operatori ippici, formato di tante sezioni quante sono le predette categorie nonché le diverse qualifiche. Per l'esercizio delle qualifiche di cui al periodo precedente è obbligatoria l'iscrizione degli interessati al suddetto Registro. Le modalità di iscrizione e di gestione del Registro sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della Federazione sono trasmessi e iscritti al Registro di cui al presente comma gli elenchi degli operatori ippici come risultanti dall'anagrafe presente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Gli operatori del settore dell'ippica di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assoggettamento all'iscrizione alla predetta gestione separata è necessaria per le erogazioni effettuate in favore degli operatori del settore dell'ippica aventi importi superiori a 10.000 euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
2.06. L'Abbate, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione nel settore scommesse)

  1. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito nella misura del 20 per cento, per la rete fisica, e del 24 per cento per il gioco a distanza. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
2.05. L'Abbate, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cadeddu.

Pag. 154

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione in materia di aliquote di prelievo delle scommesse ippiche a quota fissa)

  1. Al fine di semplificare la tassazione nel settore delle scommesse sportive e di sostenere la filiera ippica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito nella misura del 20 per cento, per la rete fisica, e del 24 per cento per il gioco a distanza. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
2.015. Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per il riordino della disciplina sulle scommesse ippiche)

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, stabilendo:

   1. La percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l'80 per cento, da destinare al pagamento delle vincite (payout);

   2. L'unificazione dei totalizzatori (totalizzatore unico) al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, prevedendone l'ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari;

   3. L'estensione dell'applicazione della «quota fissa» nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse «Quartè» e «Quintè», l'introduzione del sistema jackpot e, di conseguenza, dei premi di consolazione;

   4. La riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al massimo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse, offerte anche online, sul territorio nazionale, al fine di rendere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche alla filiera.
2.010. Ciaburro, Caretta.