CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 giugno 2021
614.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 522 recante «Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale», quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente;

   preso atto con favore che il testo in esame si propone di contribuire al superamento delle asimmetrie in materia di pari opportunità tra uomo e donna e di aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

   sottolineato che l'articolo 3 del provvedimento modifica l'articolo 46 del codice delle pari opportunità che concerne il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, rendendolo obbligatorio per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e sottolineato, inoltre, che il medesimo articolo 3, lettera b), stabilisce che il rapporto possa essere redatto anche dalle aziende che occupano fino a cinquanta dipendenti, su base volontaria;

   preso atto con favore dell'articolo 4 che introduce nel codice delle pari opportunità l'articolo 46-bis con cui si istituisce la certificazione della parità di genere al fine di riconoscere le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in tema di parità salariale, progressione di carriera e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in piena coerenza con gli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e con il ruolo da esso attribuito al Ministro per le pari opportunità e per la famiglia;

   rilevato che l'articolo 6, estende l'applicazione della cosiddetta «legge Golfo-Mosca» sulla parità di genere negli organi di direzione delle aziende anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.