CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2021
611.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo);

   espresso particolare apprezzamento per alcune disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto che recepiscono sostanzialmente il contenuto di pareri espressi dalla XII Commissione in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti nonché di atti di indirizzo approvati dalla Commissione medesima, quali l'articolo 27, volto ad assicurare la presa in carico, omogenea su tutto il territorio nazionale, dei pazienti ex COVID-19, l'articolo 29, che prevede la possibilità del riconoscimento di incentivi in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, e l'articolo 33, concernente il rafforzamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e il reclutamento straordinario degli psicologi;

   valutata altresì l'opportunità di apportare alcune integrazioni al testo del provvedimento in esame con riferimento alle parti concernenti la salute e le politiche sociali, nei termini riportati nelle osservazioni di cui al presente parere,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    a) introdurre misure, nell'ambito del Titolo III del decreto-legge, volte a dare piena applicazione alla legge n. 38 del 2010, sulle cure palliative e la terapia del dolore, vincolando a tal fine una quota del Fondo sanitario nazionale superiore a quella prevista dalla normativa vigente e definendo le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle relative prestazioni in ambito domiciliare, residenziale-hospice e ospedaliero;

    b) integrare l'articolo 50 del decreto-legge in titolo, recante «Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro», al fine di consentire il reclutamento straordinario non solo di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, ma anche di assistenti sanitari, i cui compiti hanno una diretta attinenza con le funzioni svolte dai dipartimenti di prevenzione che tale disposizione intende potenziare;

    c) introdurre una disposizione volta ad incrementare, nell'ambito delle norme in materia di politiche sociali, la dotazione dei Fondi per le non autosufficienze e per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al fine di attuare compiutamente il modello di vita indipendente proposto dalla legge 22 giugno 2016, n. 122 (cosiddetta Dopo di noi) e sostenere gli enti locali nell'erogazione delle prestazioni, in modo da superare le criticità determinate dalla pandemia da COVID-19;

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    d) introdurre una disposizione volta a sostenere, nell'attuale fase di ripresa e ripartenza delle attività economiche, il diritto al lavoro delle persone con disabilità, incrementando le risorse all'uopo stanziate dal Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

    e) inserire disposizioni volte, rispettivamente, a sostenere gli enti del Terzo settore che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria presso persone non autosufficienti e con disabilità e a realizzare il pieno riconoscimento del ruolo socio-sanitario degli assistenti sociali, dei sociologi e degli operatori socio-sanitari;

    f) con riferimento alle politiche vaccinali, prevedere misure finalizzate a: implementare il monitoraggio sulle varianti di Sars-Cov2 e sulle risposte immunologiche, favorendo l'inserimento nella rete sanitaria degli Istituti di ricerca con competenze avanzate di genomica medica e comprovata esperienza nel campo del sequenziamento di nuova generazione (Next Generation Sequencing); garantire la gratuità dei test molecolari e dei test antigenici rapidi ai fini dell'ottenimento del certificato verde Covid o del certificato COVID digitale UE; introdurre misure volte ad esentare i bambini di età inferiore ai sei anni dall'obbligo di sottoporsi ai test molecolari e ai test antigenici rapidi sia per motivi di viaggio che per la partecipazione a riti religiosi e civili; raggiungere la più ampia copertura vaccinale possibile, comprendendo anche le persone senza fissa dimora e le persone comunque presenti sul nostro territorio, a prescindere dallo stato giuridico, al fine di garantire la massima prevenzione collettiva;

    g) con riferimento al tema della presa in carico omogenea dei pazienti post COVID, valorizzare lo strumento del Piano diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) nazionale, di concerto con le regioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi di Digital Health e di Telemedicina.

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ALLEGATO 2

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo);

   espresso particolare apprezzamento per alcune disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto che recepiscono sostanzialmente il contenuto di pareri espressi dalla XII Commissione in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti nonché di atti di indirizzo approvati dalla Commissione medesima, quali l'articolo 27, volto ad assicurare la presa in carico, omogenea su tutto il territorio nazionale, dei pazienti ex COVID-19, l'articolo 29, che prevede la possibilità del riconoscimento di incentivi in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, e l'articolo 33, concernente il rafforzamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e il reclutamento straordinario degli psicologi;

   valutata altresì l'opportunità di apportare alcune integrazioni al testo del provvedimento in esame con riferimento alle parti concernenti la salute e le politiche sociali, nei termini riportati nelle osservazioni di cui al presente parere,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    a) introdurre misure, nell'ambito del Titolo III del decreto-legge, volte a dare piena applicazione alla legge n. 38 del 2010, sulle cure palliative e la terapia del dolore, vincolando a tal fine una quota del Fondo sanitario nazionale superiore a quella prevista dalla normativa vigente e definendo le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle relative prestazioni in ambito domiciliare, residenziale-hospice e ospedaliero;

    b) integrare l'articolo 50 del decreto-legge in titolo, recante «Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro», al fine di consentire il reclutamento straordinario non solo di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, ma anche di assistenti sanitari, i cui compiti hanno una diretta attinenza con le funzioni svolte dai dipartimenti di prevenzione che tale disposizione intende potenziare;

    c) introdurre una disposizione volta ad incrementare, nell'ambito delle norme in materia di politiche sociali, la dotazione dei Fondi per le non autosufficienze e per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al fine di attuare compiutamente il modello di vita indipendente proposto dalla legge 22 giugno 2016, n. 122 (cosiddetta Dopo di noi) anche attraverso strumenti quale il budget di salute, e a sostenere gli enti locali nell'erogazione delle prestazioni, in modo da Pag. 228superare le criticità determinate dalla pandemia da COVID-19;

    d) introdurre una disposizione volta a sostenere, nell'attuale fase di ripresa e ripartenza delle attività economiche, il diritto al lavoro delle persone con disabilità, incrementando le risorse all'uopo stanziate dal Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

    e) inserire disposizioni volte, rispettivamente, a sostenere gli enti del Terzo settore che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria presso persone non autosufficienti e con disabilità e a realizzare il pieno riconoscimento del ruolo socio-sanitario degli assistenti sociali, dei sociologi e degli operatori socio-sanitari;

    f) con riferimento alle politiche vaccinali, prevedere misure finalizzate a: implementare il monitoraggio sulle varianti di Sars-Cov2 e sulle risposte immunologiche, favorendo l'inserimento nella rete sanitaria degli Istituti di ricerca con competenze avanzate di genomica medica e comprovata esperienza nel campo del sequenziamento di nuova generazione (Next Generation Sequencing); garantire la gratuità dei test molecolari e dei test antigenici rapidi ai fini dell'ottenimento del certificato verde Covid o del certificato COVID digitale UE; introdurre misure volte ad esentare i bambini di età inferiore ai sei anni dall'obbligo di sottoporsi ai test molecolari e ai test antigenici rapidi sia per motivi di viaggio che per la partecipazione a riti civili e religiosi, recependo in tal senso la proposta della Commissione europea di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione nell'Unione europea; raggiungere la più ampia copertura vaccinale possibile, comprendendo anche le persone senza fissa dimora e le persone comunque presenti sul nostro territorio, a prescindere dallo stato giuridico, al fine di garantire la massima prevenzione collettiva;

    g) con riferimento al tema della presa in carico omogenea dei pazienti post COVID, valorizzare lo strumento del Piano diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) nazionale, di concerto con le regioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi di Digital Health e di Telemedicina.

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ALLEGATO 3

DL 59/2021 recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 59 del 2021, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato);

   rilevato che l'articolo 1, comma 2, lettera e) prevede una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute con riferimento a programmi e interventi denominati: «salute, ambiente, biodiversità e clima», «verso un ospedale sicuro e sostenibile» e «ecosistema innovativo della salute»;

   rilevato, altresì, che la lettera i) del richiamato comma 2 reca uno stanziamento complessivo di 500 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per gli anni dal 2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.