CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2021
611.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 167

ALLEGATO 1

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato);

   rilevato che il decreto-legge presenta ingenti stanziamenti di risorse nazionali funzionali ad integrare e completare il disegno di trasformazione economica del nostro Paese sviluppato nell'ambito del PNRR;

   preso atto dell'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del «superbonus» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che riguarda anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'opportunità di includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo delle flotte di bus, anche i veicoli destinati al trasporto turistico, i taxi, gli NCC, i veicoli dedicati alla sharing mobility e alla mobilità sostenibile;

   b) si valuti l'opportunità di ricomprendere nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza le opere, anche di natura preliminare, inerenti la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina come collegamento stabile, viario e ferroviario;

   c) si valuti l'opportunità di ricomprendere altresì nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza le opere connesse al completamento della tratta nazionale del TAV Torino-Lione;

   d) si valuti l'opportunità di prevedere, relativamente alle risorse assegnate agli impianti portuali e a quelle destinate ai collegamenti di ultimo-penultimo miglio ferroviario-stradale relativi ai porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona e Napoli, che successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge vengano adottati provvedimenti finalizzati a specificare le modalità di impiego delle risorse stanziate e il relativo cronoprogramma;

   e) si valuti l'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del «superbonus» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

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ALLEGATO 2

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (C. 3166 Governo, approvato dal Senato);

   rilevato che il decreto-legge presenta ingenti stanziamenti di risorse nazionali funzionali ad integrare e completare il disegno di trasformazione economica del nostro Paese sviluppato nell'ambito del PNRR;

   preso atto dell'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del «superbonus» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che riguarda anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'opportunità di includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo delle flotte di bus, anche i veicoli destinati al trasporto turistico, i taxi, gli NCC, i veicoli dedicati alla sharing mobility e alla mobilità sostenibile;

   b) si valuti l'opportunità di reperire adeguate coperture finanziarie per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina come collegamento stabile, viario e ferroviario e per il completamento della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione;

   c) si valuti l'opportunità di prevedere, relativamente alle risorse assegnate agli impianti portuali e a quelle destinate ai collegamenti di ultimo-penultimo miglio ferroviario-stradale relativi ai porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona e Napoli, che successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge vengano adottati provvedimenti finalizzati a specificare le modalità di impiego delle risorse stanziate e il relativo cronoprogramma;

   d) si valuti l'opportunità di prevedere un allungamento della proroga del «superbonus» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

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ALLEGATO 3

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DELLA RELATRICE

  La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali – digital services act, noto con l'acronimo DSA, a cui si farà anche riferimento di seguito) e che modifica la direttiva 2000/31/CE COM(2020)825;

   preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

   premesso che:

    una delle grandi sfide dei prossimi anni è rappresentata dalla necessità di un mercato digitale unico; è importante, a tal fine, che l'Unione europea si doti di una regolamentazione unitaria del settore che ne favorisca lo sviluppo industriale;

    il DSA intende rafforzare il mercato unico dei servizi digitali e contribuire a fornire alle imprese di tutte le dimensioni maggiore chiarezza giuridica e condizioni di concorrenza più eque (level playing field);

    in tal senso, il DSA è stato presentato in abbinamento con la proposta di regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), nella prospettiva di un quadro complessivo volto a garantire ai cittadini dell'UE di accedere a un'ampia gamma di prodotti e servizi sicuri online e alle aziende che operano in Europa di competere liberamente ed equamente online così come offline;

    la proposta sul DSA integra e sostituisce parzialmente l'attuale regime contenuto nella cosiddetta «direttiva e commerce» (direttiva 2000/31/CE), tra l'altro, in materia di servizi intermediari di base (accesso a internet, trasmissione e stoccaggio di informazioni);

    la proposta stabilisce il quadro delle responsabilità nell'ambito delle prestazioni dei servizi di intermediazione digitale, con l'obiettivo di stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea siano tutelati; in tale contesto rimangono fermi alcuni principi fondamentali su cui si fonda la direttiva vigente, in particolare il principio dell'assenza per il prestatore (provider) dell'obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;

    in attuazione del principio generale che «ciò che è illecito offline deve essere illecito anche online», il nuovo regime, tuttavia, introduce un sistema graduato di obblighi in materia di dovere di diligenza per diversi tipi di prestatori di servizi digitali, in particolare le piattaforme online (come i social media e i mercati online), in funzione della natura dei servizi da essi prestati e delle dimensioni dei prestatori, per garantire che i loro servizi non siano usati in modo improprio per attività illegali e che i prestatori operino in maniera responsabile in modo effettivo;

    in particolare, per l'impatto delle piattaforme online di dimensioni molto Pag. 170grandi sull'economia e sulla società, la proposta fissa standard di trasparenza e responsabilità più rigorosi in relazione alle modalità di moderazione dei contenuti da parte dei fornitori di tali piattaforme, alla pubblicità e ai processi algoritmici;

    il nuovo regime integrerebbe, quale lex specialis, la normativa settoriale esistente a livello UE senza pregiudizio sull'applicazione delle normative dell'UE vigenti relativamente ai servizi della società dell'informazione (quali la direttiva 2018/1808/CE sui servizi di media audiovisivi e la direttiva 2019/790/CE sul copyright) e senza interferire con la disciplina antitrust; il DSA dovrebbe inoltre considerarsi norma complementare all'acquis comunitario anche in materia di protezione dei consumatori, protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni;

    è infine stabilito un quadro generale di applicazione della normativa, che in sostanza prevede: uno stretto coordinamento tra le autorità nazionali, che dovranno essere appositamente designate in qualità di coordinatori (Digital Services Coordinators); l'istituzione di un Comitato indipendente di coordinatori dei servizi digitali con ruolo consultivo; il conferimento alla Commissione europea di un ruolo speciale di supervisore per le piattaforme molto grandi;

    da ultimo, il meccanismo di attuazione del nuovo regime contempla un sistema di reazione alle violazioni del regolamento, in base al quale i coordinatori nazionali hanno, tra l'altro, il potere di imporre sanzioni pecuniarie e penalità di mora, specificate da ciascuno Stato membro nella rispettiva legislazione nazionale in linea con l'assetto normativo generale, e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione; per le piattaforme molto grandi, la proposta attribuisce altresì alla Commissione europea poteri di controllo diretto, nonché la facoltà di imporre sanzioni fino al 6 per cento del fatturato globale di un fornitore di servizi;

    la Commissione europea, attraverso obblighi differenziati per categorie di operatori dei servizi di intermediazione online, intende incentivare competitività, innovazione e investimenti: in tal senso, l'Esecutivo dell'UE prevede un effetto positivo sul mercato unico e sulla concorrenza, con un aumento del commercio digitale transfrontaliero stimato tra l'1 e l'1,8 per cento, con un equivalente incremento del fatturato a livello transfrontaliero compreso tra 8,6 miliardi e 15,5 miliardi di euro;

   considerato che:

    è apprezzabile l'intento della Commissione europea nell'aver adottato lo strumento del regolamento, in vista di una piena armonizzazione degli obblighi delle piattaforme, indipendentemente dal Paese di stabilimento, da un lato, considerando la natura sovranazionale delle dinamiche secondo le quali operano tali soggetti, dall'altro, ponendo un elemento di contemperamento rispetto al principio del Paese di origine finora rispettato dal quadro giuridico vigente;

    deve accogliersi altresì con favore l'utilizzo dell'approccio di regolamentazione orizzontale affinché ci sia un'applicabilità indipendentemente dal settore in esame; tale principio dovrebbe, tuttavia, essere coordinato ed armonizzato con le altre disposizioni settoriali come, ad esempio, la direttiva 2019/790/CE sul copyright e la direttiva 2018/1808/CE sui servizi media audiovisivi;

    è altresì condivisibile l'obbligo, posto a carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, di individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione;

    sono altresì apprezzabili gli obblighi supplementari in materia di trasparenza della pubblicità online, che prevedono in particolare che le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilino e rendano disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente una serie di informazioni, mantenute a Pag. 171disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità, tranne i dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata;

   rilevato che:

    le piattaforme online che distribuiscono contenuti hanno un ruolo nella diffusione e nell'amplificazione della disinformazione online; appare, pertanto, necessario promuovere azioni volte a garantire un ecosistema dell'informazione più responsabile, nonché una diffusa consapevolezza di tale preoccupante fenomeno;

    la pubblicità online si basa, tra l'altro, su caratteristiche e modelli distributivi di compravendita (soprattutto se fondati su meccanismi automatici), che offrono incentivi ai vari player nella distribuzione di contenuti informativi capaci di generare maggiore traffico;

    rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) appare opportuno un chiarimento in merito al coordinamento tra la normativa in esame configurata dalla Commissione europea come regime orizzontale e le discipline settoriali, considerate alla stregua di lex specialis; in particolare occorre precisare il meccanismo di armonizzazione con le disposizioni settoriali riconducibili alla direttiva 2019/790/CE (Copyright) e alla direttiva 2018/1808/CE (SMAV), quest'ultima in particolare per quanto concerne gli obblighi delle piattaforme per i minori;

   b) si ravvisa la necessità di ammodernare e aggiornare la tripartizione delle categorie «mere conduit», «caching» e «hosting», in quanto si registrano attualmente fattispecie in cui appare difficile una netta delimitazione dell'operato dei prestatori, nonché di prevedere una maggiore flessibilità, considerato che servizi come quelli del cloud sono suscettibili di essere ricondotti in categorie differenti;

   c) appare opportuno che ogni Stato membro riveda ed aggiorni la nozione di «contenuto illegale» senza creare frammentazioni giuridiche; in tal senso, si ravvisa altresì l'opportunità di stabilire un quadro normativo uniforme in tutta l'UE recante le definizioni di notifica e di rimozione fondate su procedure omogenee in tutta l'UE e contraddistinte da tempi e garanzie certi;

   d) merita valutare, per le piattaforme molto grandi, l'introduzione di maggiori obblighi proattivi, bilanciata, d'altro canto, da una maggiore considerazione per la protezione della libertà di espressione e di informazione, garantita anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; in tal senso, in sede di negoziato potrebbe essere opportuno introdurre l'obbligo di informare gli utenti circa l'illiceità o la pericolosità di alcuni contenuti con cui vengono a contatto le piattaforme stesse;

   e) è auspicabile che le norme sui codici di condotta fungano da base per un codice di buone pratiche sulla disinformazione rivisto e rafforzato, basato sugli orientamenti della Commissione, che potrebbero integrare tali norme;

   f) è opportuno che la Commissione, sia in sede di elaborazione degli orientamenti generali ai fini dell'adozione di misure per l'attenuazione dei rischi sistemici, sia nell'attività di incoraggiamento dei codici di buona condotta per la pubblicità on-line, tenga debitamente conto dei modelli pubblicitari basati su contenuti sensazionalistici e virali suscettibili di generare maggiore traffico;

   g) si ponga altresì l'accento sulla tracciabilità degli operatori e sull'importanza di meccanismi che evitino la ricomparsa dei contenuti illegali rimossi;

   h) si valutino inoltre le opportune modalità per assicurare il rispetto delle Pag. 172regole da parte dei fornitori di servizi che risiedono al di fuori dell'Unione europea, per i quali spesso non esiste la possibilità di un efficace enforcement delle norme in caso di violazione;

   i) appare altresì opportuna una precisazione circa l'assetto delle competenze di applicazione del regolamento, con particolare riguardo al coordinamento tra autorità nazionali, Digital services coordinator e Commissione europea, in particolare con riferimento al regime di supervisione e ai poteri di enforcement nei confronti delle piattaforme on line molto grandi; circa la concreta applicazione del regolamento sul piano nazionale, appare opportuno indicare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale organismo di diritto interno più idoneo a svolgere le funzioni di Digital services coordinator.

Pag. 173

ALLEGATO 4

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali – digital services act, noto con l'acronimo DSA, a cui si farà anche riferimento di seguito) e che modifica la direttiva 2000/31/CE COM(2020)825;

   preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

   premesso che:

    una delle grandi sfide dei prossimi anni è rappresentata dalla necessità di un mercato digitale unico; è importante, a tal fine, che l'Unione europea si doti di una regolamentazione unitaria del settore che ne favorisca lo sviluppo industriale;

    il DSA intende rafforzare il mercato unico dei servizi digitali e contribuire a fornire alle imprese di tutte le dimensioni maggiore chiarezza giuridica e condizioni di concorrenza più eque (level playing field);

    in tal senso, il DSA è stato presentato in abbinamento con la proposta di regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), nella prospettiva di un quadro complessivo volto a garantire ai cittadini dell'UE di accedere a un'ampia gamma di prodotti e servizi sicuri online e alle aziende che operano in Europa di competere liberamente ed equamente online così come offline;

    la proposta sul DSA integra e sostituisce parzialmente l'attuale regime contenuto nella cosiddetta «direttiva e commerce» (direttiva 2000/31/CE), tra l'altro, in materia di servizi intermediari di base (accesso a internet, trasmissione e stoccaggio di informazioni);

    la proposta stabilisce il quadro delle responsabilità nell'ambito delle prestazioni dei servizi di intermediazione digitale, con l'obiettivo di stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea siano tutelati; in tale contesto rimangono fermi alcuni principi fondamentali su cui si fonda la direttiva vigente, in particolare il principio dell'assenza per il prestatore (provider) dell'obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;

    in attuazione del principio generale che «ciò che è illecito offline deve essere illecito anche online», il nuovo regime, tuttavia, introduce un sistema graduato di obblighi in materia di dovere di diligenza per diversi tipi di prestatori di servizi digitali, in particolare le piattaforme online (come i social media e i mercati online), in funzione della natura dei servizi da essi prestati e delle dimensioni dei prestatori, per garantire che i loro servizi non siano usati in modo improprio per attività illegali e che i prestatori operino in maniera responsabile in modo effettivo;

    in particolare, per l'impatto delle piattaforme online di dimensioni molto Pag. 174grandi sull'economia e sulla società, la proposta fissa standard di trasparenza e responsabilità più rigorosi in relazione alle modalità di moderazione dei contenuti da parte dei fornitori di tali piattaforme, alla pubblicità e ai processi algoritmici;

    il nuovo regime integrerebbe, quale lex specialis, la normativa settoriale esistente a livello UE senza pregiudizio sull'applicazione delle normative dell'UE vigenti relativamente ai servizi della società dell'informazione (quali la direttiva 2018/1808/CE sui servizi di media audiovisivi e la direttiva 2019/790/CE sul copyright) e senza interferire con la disciplina antitrust; il DSA dovrebbe inoltre considerarsi norma complementare all'acquis comunitario anche in materia di protezione dei consumatori, protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni;

    è infine stabilito un quadro generale di applicazione della normativa, che in sostanza prevede: uno stretto coordinamento tra le autorità nazionali, che dovranno essere appositamente designate in qualità di coordinatori (Digital Services Coordinators); l'istituzione di un Comitato indipendente di coordinatori dei servizi digitali con ruolo consultivo; il conferimento alla Commissione europea di un ruolo speciale di supervisore per le piattaforme molto grandi;

    da ultimo, il meccanismo di attuazione del nuovo regime contempla un sistema di reazione alle violazioni del regolamento, in base al quale i coordinatori nazionali hanno, tra l'altro, il potere di imporre sanzioni pecuniarie e penalità di mora, specificate da ciascuno Stato membro nella rispettiva legislazione nazionale in linea con l'assetto normativo generale, e proporzionate alla natura e alla gravità della violazione; per le piattaforme molto grandi, la proposta attribuisce altresì alla Commissione europea poteri di controllo diretto, nonché la facoltà di imporre sanzioni fino al 6 per cento del fatturato globale di un fornitore di servizi;

    la Commissione europea, attraverso obblighi differenziati per categorie di operatori dei servizi di intermediazione online, intende incentivare competitività, innovazione e investimenti: in tal senso, l'Esecutivo dell'UE prevede un effetto positivo sul mercato unico e sulla concorrenza, con un aumento del commercio digitale transfrontaliero stimato tra l'1 e l'1,8 per cento, con un equivalente incremento del fatturato a livello transfrontaliero compreso tra 8,6 miliardi e 15,5 miliardi di euro;

   considerato che:

    è apprezzabile l'intento della Commissione europea nell'aver adottato lo strumento del regolamento, in vista di una piena armonizzazione degli obblighi delle piattaforme, indipendentemente dal Paese di stabilimento, da un lato, considerando la natura sovranazionale delle dinamiche secondo le quali operano tali soggetti, dall'altro, ponendo un elemento di contemperamento rispetto al principio del Paese di origine finora rispettato dal quadro giuridico vigente;

    deve accogliersi altresì con favore l'utilizzo dell'approccio di regolamentazione orizzontale affinché ci sia un'applicabilità indipendentemente dal settore in esame; tale principio dovrebbe, tuttavia, essere coordinato ed armonizzato con le altre disposizioni settoriali come, ad esempio, la direttiva 2019/790/CE sul copyright e la direttiva 2018/1808/CE sui servizi media audiovisivi;

    è altresì condivisibile l'obbligo, posto a carico delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, di individuare, analizzare e valutare eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione;

    sono altresì apprezzabili gli obblighi supplementari in materia di trasparenza della pubblicità online, che prevedono in particolare che le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilino e rendano disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente una serie di informazioni, mantenute a Pag. 175disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità, tranne i dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata;

   rilevato che:

    le piattaforme online che distribuiscono contenuti hanno un ruolo nella diffusione e nell'amplificazione della disinformazione online; appare, pertanto, necessario promuovere azioni volte a garantire un ecosistema dell'informazione più responsabile, nonché una diffusa consapevolezza di tale preoccupante fenomeno;

    la pubblicità online si basa, tra l'altro, su caratteristiche e modelli distributivi di compravendita (soprattutto se fondati su meccanismi automatici), che offrono incentivi ai vari player nella distribuzione di contenuti informativi capaci di generare maggiore traffico;

    rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) appare opportuno un chiarimento in merito al coordinamento tra la normativa in esame configurata dalla Commissione europea come regime orizzontale e le discipline settoriali, considerate alla stregua di lex specialis; in particolare occorre precisare il meccanismo di armonizzazione con le disposizioni settoriali riconducibili alla direttiva 2019/790/CE (Copyright) e alla direttiva 2018/1808/CE (SMAV), quest'ultima in particolare per quanto concerne gli obblighi delle piattaforme per i minori;

   b) appare opportuno garantire la tutela del consumatore e della proprietà intellettuale secondo il principio know your business customer già riconosciuto dal Parlamento europeo;

   c) si ravvisa la necessità di ammodernare e aggiornare la tripartizione delle categorie «mere conduit», «caching» e «hosting», in quanto si registrano attualmente fattispecie in cui appare difficile una netta delimitazione dell'operato dei prestatori, nonché di prevedere una maggiore flessibilità, considerato che servizi come quelli del cloud sono suscettibili di essere ricondotti in categorie differenti;

   d) appare opportuno che ogni Stato membro riveda ed aggiorni la nozione di «contenuto illegale» senza creare frammentazioni giuridiche; in tal senso, si ravvisa altresì l'opportunità di stabilire un quadro normativo uniforme in tutta l'UE recante le definizioni di notifica e di rimozione fondate su procedure omogenee in tutta l'UE e contraddistinte da tempi e garanzie certi;

   e) merita valutare, per le piattaforme molto grandi, l'introduzione di maggiori obblighi proattivi, bilanciata, d'altro canto, da una maggiore considerazione per la protezione della libertà di espressione e di informazione, garantita anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; in tal senso, in sede di negoziato potrebbe essere opportuno introdurre l'obbligo di informare gli utenti circa l'illiceità o la pericolosità di alcuni contenuti con cui vengono a contatto le piattaforme stesse;

   f) è auspicabile che le norme sui codici di condotta fungano da base per un codice di buone pratiche sulla disinformazione rivisto e rafforzato, basato sugli orientamenti della Commissione, che potrebbero integrare tali norme;

   g) è opportuno che la Commissione, sia in sede di elaborazione degli orientamenti generali ai fini dell'adozione di misure per l'attenuazione dei rischi sistemici, sia nell'attività di incoraggiamento dei codici di buona condotta per la pubblicità on-line, tenga debitamente conto dei modelli pubblicitari basati su contenuti sensazionalistici e virali suscettibili di generare maggiore traffico;

   h) si ponga altresì l'accento sulla tracciabilità degli operatori e sull'importanza Pag. 176di meccanismi che evitino la ricomparsa dei contenuti illegali rimossi;

   i) si valutino inoltre le opportune modalità per assicurare il rispetto delle regole da parte dei fornitori di servizi che risiedono al di fuori dell'Unione europea, per i quali spesso non esiste la possibilità di un efficace enforcement delle norme in caso di violazione;

   l) appare altresì opportuna una precisazione circa l'assetto delle competenze di applicazione del regolamento, con particolare riguardo al coordinamento tra autorità nazionali, Digital services coordinator e Commissione europea, in particolare con riferimento al regime di supervisione e ai poteri di enforcement nei confronti delle piattaforme on line molto grandi; circa la concreta applicazione del regolamento sul piano nazionale, appare opportuno indicare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale organismo di diritto interno più idoneo a svolgere le funzioni di Digital services coordinator.

Pag. 177

ALLEGATO 5

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) COM(2020)842;

   preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;

   premesso che:

    la proposta di regolamento, a cui si fa anche riferimento con l'acronimo DMA (digital markets act), introduce una nuova regolamentazione ex ante, volta a garantire la contendibilità e condizioni concorrenziali eque del settore digitale e dei servizi di piattaforma di base, tenuto conto della progressiva espansione della cosiddetta economia digitale e del ruolo di controllori dell'accesso ai mercati digitali (gatekeeper) assunto dalle piattaforme digitali;

    la nuova disciplina, che è stata presentata dalla Commissione insieme alla proposta di legge sui servizi digitali (DSA), è coerente con tale iniziativa legislativa e ne condivide la ratio di prevedere regole omogenee per il mercato unico digitale europeo;

    apprezzato che la Commissione proponga una disciplina specifica per neutralizzare una serie di criticità che sono registrate nell'ambiente digitale: la debole contendibilità dei mercati delle piattaforme e la debole concorrenza su tali mercati; il verificarsi di pratiche commerciali sleali nei confronti degli utenti commerciali; l'emergere di quadri di regolamentazione e di vigilanza frammentati per quanto riguarda gli operatori commerciali attivi in tali mercati;

   considerato che:

    la proposta di regolamento attribuisce alla Commissione europea un potere regolatorio di ampia portata, che delinea un modello centralizzato di applicazione della nuova disciplina riservando le competenze in via esclusiva alla Commissione stessa, che le esercita anche attraverso l'adozione di atti delegati e atti di esecuzione;

    oltre a un richiamo generale – all'articolo 1, paragrafo 7 – all'esigenza di stretta collaborazione e coordinamento tra Commissione e Stati membri nell'ambito delle azioni di esecuzione, il ruolo dei rappresentanti degli Stati membri si svolge nell'ambito del Comitato consultivo per i mercati digitali istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011;

    tale approccio è differente rispetto al modello di governance alla base della proposta di legge sui servizi digitali, che affida la funzione consultiva nei confronti della Commissione a un organismo composto dai rappresentanti delle autorità nazionali competenti;

    pur reputando ragionevole una centralizzazione delle decisioni, in considerazione della dimensione sovranazionale dell'ambito di operatività dei gatekeepers, potrebbe essere opportuno definire un modello istituzionale di governance più articolato prevedendo un rafforzamento della cooperazione con gli Stati membri e del coinvolgimento delle competenti autorità Pag. 178 nazionali nell'applicazione delle nuove regole, che potrebbe potenziare l'efficacia del nuovo strumento normativo;

    l'articolo 1, paragrafo 6, precisa che il regolamento lascia impregiudicata l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), recanti le regole di concorrenza applicabili alle imprese, e lascia altresì impregiudicata l'applicazione delle norme europee e nazionali in materia di concorrenza, citando esplicitamente il regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni;

    l'articolo 3 disciplina il meccanismo attraverso il quale la Commissione provvede a designare preventivamente un fornitore di servizi di piattaforma di base come gatekeeper, individuando una serie di requisiti qualitativi e criteri quantitativi sulla base dei quali si fonda l'analisi della Commissione;

    la disposizione consente alla Commissione di designare gatekeeper anche imprese che è prevedibile che acquisiscano una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività nel prossimo futuro;

    l'impianto regolamentare definito dalla proposta del DMA si basa sull'applicazione ai gatekeeper di una serie di divieti e di obblighi elencati agli articoli 5 e 6;

    a differenza dell'articolo 5, che elenca una serie di obblighi direttamente applicabili, l'articolo 6 stabilisce ulteriori obblighi, soggetti a specifica (da parte della Commissione europea), a carico dei gatekeeper;

    l'articolo 7 stabilisce un quadro per un eventuale dialogo tra il gatekeeper designato e la Commissione in relazione alle misure che il gatekeeper ha attuato o intende attuare per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 6;

    i mercati interessati dall'applicazione della nuova disciplina sono complessi, in quanto caratterizzati da un ampio spettro di servizi e modelli di business molto diversi fra loro, e dinamici a motivo della forte evoluzione degli ecosistemi digitali;

   rilevato che:

    il potere di adottare atti delegati da parte della Commissione soggiace all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo;

    l'articolo 10 della proposta, concernente l'aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper, in quanto suscettibile di individuare pratiche vietate analoghe a quelle già codificate, andrebbe valutato alla luce del perimetro delle competenze stabilito dalla citata disposizione;

    rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) appare opportuno in generale un rafforzamento della cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e del coinvolgimento delle competenti autorità nazionali, al fine di assicurare un'applicazione più coerente ed efficace degli strumenti previsti dal regolamento;

   b) all'articolo 3, potrebbe essere opportuna una migliore specificazione dei criteri adottati dalla Commissione per la designazione dei gatekeeper, sia con riguardo alla portata degli indici qualitativi, sia relativamente ai requisiti quantitativi, anche tenuto conto della possibilità di indicare come tali le attività che, pur non rispondendo alle soglie quantitative, soddisfano tuttavia i requisiti qualitativi;

   c) a tal fine, occorrerebbe definire anche il riferimento agli «utenti finali attivi» e agli «utenti commerciali attivi», di cui alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo Pag. 179 3, attesa la rilevanza di tale requisito nel meccanismo di designazione dei gatekeeper;

   d) si valuti l'opportunità di una maggiore chiarezza circa il coordinamento tra il nuovo regime e la normativa applicata a livello nazionale ed europeo in materia di concorrenza, sia laddove l'articolo 12 dispone un obbligo del gatekeeper di informare la Commissione in merito alle concentrazioni a prescindere dal fatto che siano notificabili ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004, sia più in generale nell'applicazione della nuova disciplina che potrebbe avvalersi di moduli collaborativi tra Commissione e autorità nazionali competenti ormai consolidati nella disciplina generale antitrust;

   e) sarebbe altresì opportuna maggiore chiarezza con riferimento al coordinamento tra il nuovo regime e la disciplina in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto del carattere integrativo di talune disposizioni del regolamento in tale ambito rispetto alla disciplina generale vigente;

   f) il dialogo normativo tra la Commissione e le parti coinvolte potrebbe consentire di tenere conto della diversità dei soggetti coinvolti e della continua evoluzione delle dinamiche di mercato e degli scenari tecnologici nell'adozione delle misure volte a garantire l'osservanza di taluni obblighi e divieti;

   g) si valuti l'opportunità di determinare i criteri per l'adozione degli atti delegati volti ad aggiornare l'elenco degli obblighi dei gatekeeper di cui all'articolo 10;

   h) all'articolo 38, che disciplina il meccanismo di riesame del regolamento, si valuti se includere, oltre all'eventualità di stabilire se sono necessarie norme aggiuntive, anche la possibilità di modificare o rimuovere le regole adottate.

Pag. 180

ALLEGATO 6

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) (C. 544 ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato recante ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) (C. 544 ed abb.),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.