CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2021
606.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VII)
ALLEGATO
Pag. 11

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché delle lauree magistrali in psicologia - classe LM-51, in scienze chimiche - classe LM-54, in scienze e tecnologie della chimica industriale - classe LM-71, in fisica - classe LM 17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo, di chimico e di fisico.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica, dopo la parola: psicologo aggiungere le seguenti: , chimico e fisico.
1.3. Bella.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché delle lauree magistrali in psicologia - classe LM-51, in fisica - classe LM-17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo e di fisico.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica, sostituire le parole: e psicologo con le seguenti: , psicologo e fisico.
1.10. Iovino

  Al comma 1, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del comma, con le seguenti: , della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 nonché della laurea in scienze e tecnologie erboristiche - classe L-29, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo e di chimico junior.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica, sostituire le parole: e psicologo con le seguenti: , psicologo e chimico junior.
1.11. Iovino.

  Al comma 1, sostituire la parola: veterinario con la seguente: medico veterinario
1.9. Iovino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM 51 e le parole: e di psicologo.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. L'esame finale per il conseguimento della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 e della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo;

   al comma 2, dopo le parole: per le classi di aggiungere le seguenti: laurea e;

   alla rubrica, dopo le parole: veterinario e aggiungere le seguenti: laurea e laurea magistrale abilitanti all'esercizio della professione di.
*1.12. Zanettin, Aprea.
*1.6. Ferri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità sono stabilite Pag. 12di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli ordini.
**1.13. Bella.
**1.14. Iovino

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. La verifica del corretto apprendimento dei contenuti delle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio è oggetto di uno specifico esame valutativo da parte di una Commissione composta da professionisti di comprovata esperienza designati dal competente Ordine o Collegio professionale o dalle relative Federazioni nazionali, di concerto con l'Università presso la quale lo studente è iscritto.
  2-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dello specifico esame di valutazione, nonché la composizione della Commissione giudicante di cui al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 1.
1.7. Mandelli, Saccani Jotti, Aprea, Zanettin, Pittalis, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Siracusano, Vietina, Rossello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per la laurea magistrale a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13, il tirocinio pratico-valutativo è svolto in una farmacia aperta al pubblico per un periodo di tempo corrispondente ad almeno la metà della durata del medesimo tirocinio.
1.8. Mandelli, Saccani Jotti, Aprea, Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Siracusano, Vietina, Rossello.

ART. 2.

  Sopprimere il comma 2.
2.1. Toccalini.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di laurea e di laurea magistrale con le seguenti: per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale.

  Conseguentemente al medesimo articolo:

   al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di laurea;

   al comma 1, sopprimere il terzo periodo;

   al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, è adeguata la disciplina delle classi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2, anche avuto riguardo alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio e alla composizione della commissione giudicatrice;

   al comma 3, sopprimere le parole da: , a decorrere dall'anno accademico fino alla fine del periodo.

   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi del presente articolo si applica a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di adozione del decreto rettorale di cui al comma 3.

Pag. 13

   sostituire la rubrica con la seguente: Adeguamento dell'esame finale dei corsi di studio e delle classi di laurea e di laurea magistrale.
3.4. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: d'intesa, per le professioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, con il Ministero dell'istruzione,
3.2. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: n. 400, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente,

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, dopo le parole: n. 127 inserire le seguenti: , di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente;

   all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: n. 400, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente,
3.6. I Relatori.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: n. 400, inserire le seguenti: su proposta dei Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali interessati, sentito il Ministero vigilante,
3.3. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Bruno Bossio.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: classi di laurea inserire la seguente: professionalizzanti.
3.7. Perantoni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: adeguata con le seguenti: riformata in base.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Riforma delle classi di laurea
3.5. Mandelli, Saccani Jotti, Aprea, Zanettin, Pittalis, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Siracusano, Vietina, Rossello.

  Al comma 3, dopo la parola: università aggiungere le seguenti: statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.
3.1. Bucalo, Mollicone.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4
(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti su richiesta delle rappresentanze delle professioni interessate o dei coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati.
  2. I titoli universitari, le corrispondenti professioni e le relative rappresentanze professionali Pag. 14 di cui al comma 1 sono elencate nell'Allegato I alla presente legge. Vige il principio delle corrispondenze biunivoche secondo cui una classe di laurea corrisponde a una sola professione e una professione corrisponde a una sola classe di laurea.
  3. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati i contenuti didattici minimi per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di due tirocini, uno a carattere pratico-applicativo e l'altro a carattere di ricerca scientifica, della durata minima, per ciascuno dei due tirocini, di duecentoquaranta ore per le lauree triennali, di centosessanta ore per le lauree magistrali e di quattrocento ore per le lauree quinquennali a ciclo unico. I tirocini di cui al precedente periodo non possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
  4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, ovvero sul registro professionale interessato e sentite le rappresentanze professionali interessate e i coordinamenti nazionali dei corsi di studio interessati, è adeguata la disciplina delle classi di laurea o di laurea magistrale di cui al presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.
  5. I coordinamenti nazionali di cui all'Allegato I alla presente legge sono composti da nove membri ciascuno, eletti a suffragio universale nell'ambito di collegi territoriali uninominali, composti da uno o più ordini territoriali, tendenzialmente di eguale numero di iscritti all'albo professionale interessato alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero in possesso dello specifico titolo universitario. Hanno diritto di voto attivo e passivo soltanto gli iscritti all'albo professionale interessato che siano iscritti alla specifica sezione e allo specifico settore ovvero che siano in possesso dello specifico titolo universitario. Nei casi in cui uno dei fattori discriminanti nella formazione dei coordinamenti nazionali è il titolo universitario, questo deve intendersi esteso ai titoli universitari equiparati ai sensi dei decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009.

  Conseguentemente dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente Allegato:

Allegato I
(Articolo 4, comma 2)

Tabella delle corrispondenze biunivoche tra classi di laurea e professioni e relative rappresentanze professionali di cui all'articolo 4, comma 2

Classe di laurea

Professione

Rappresentanze professionali

L-1 Biotecnologia

Biotecnologo agrario (BSc)

a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologo agrario dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.

L-13 Scienze biologiche.

Biologo (BSc)

a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.

Pag. 15

L-21 Scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale.

Pianificatore territoriale (BSc). Dizione alternativa equiparata: Urbanista (BSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale iscritti alla sezione B, settore pianificazione dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; b) Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali.

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali.

Dottore agronomo-forestale (BSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie agrarie e forestali iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.

L-26 Scienze e tecnologie agroalimentari.

Tecnologo alimentare (BSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie agroalimentari iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali

L-27 Scienze e tecnologie chimiche.

Chimico (BSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie chimiche iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei chimici.

L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

Esperto ambientale (BSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura iscritti a1) alla sezione B, settore pianificazione dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a2) alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei biologi, a3) all'albo professionale del collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, a4) all'albo professionale del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; b) Associazione italiana scienze ambientali.

L-34 Scienze geologiche.

Geologo (BSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze geologiche iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei geologi.

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

Zoonomo (BSc).

a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali

Pag. 16

L-39 Servizio sociale.

Assistente sociale.

a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali

L-41 Statistica.

Attuario (BSc).

a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione B dell'albo degli attuari.

LM-3 Architettura del paesaggio. A

Architetto del paesaggio.

a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A, settore paesaggistica dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; b) Associazione italiana architettura del paesaggio

LM-6 Biolo

Biologo (MSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in biologia iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.

LM-7 Biotecnologia agraria.

Biotecnologo agrario (MSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in biotecnologia agraria iscritti alla Sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.

LM-8 Biotecnologie industriali.

Biotecnologo industriale (MSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in biotecnologie industriali iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche.

Biotecnologo medico, veterinario e farmaceutico.

a) Coordinamento nazionale dei laureati in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.

LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali

Conservatore dei beni architettonici e ambientali.

a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A, settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

Pianificatore territoriale (MSc). Dizione alternativa equiparata: Urbanista (MSc).

a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A, settore pianificazione territoriale dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; b) Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali.

LM-54 Scienze chimiche

Chimico (MSc)

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze chimiche iscritti alla sezione A dell'albo dell'ordine professionale dei chimici.

LM-61 Scienze della nutrizione umana

Nutrizionista (MSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze della nutrizione umana iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi.

Pag. 17

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie.

Agronomo (MSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie agrarie iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale.

Chimico industriale (MSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie della chimica industriale iscritti alla sezione A dell'albo dell'ordine professionale dei chimici.

LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali.

Dottore forestale (MSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie forestali e ambientali iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche.

Geologo (MSc)

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie geologiche iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei geologi.

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

Esperto ambientale (MSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio iscritti a1) alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, a2) alla sezione A, settore pianificazione territoriale dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a3) alla sezione A, settore paesaggistica dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a4) alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei biologi, a5) alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei geologi; b) Associazione italiana scienze ambientali

LM-79 Scienze geofisiche

Geofisico (MSc).

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze geofisiche iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei geologi

LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie.

Attuario (MSc).

a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A dell'albo degli attuari.

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

Zoonomo (MSc)

a) Coordinamento nazionale dei laureati in scienze zootecniche e tecnologie animali iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.

Pag. 18

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali.

Assistente sociale specialista

a) Coordinamento nazionale degli iscritti alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali

4.14. Moretto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.
4.19. Carbonaro.

  Al comma 1, dopo le parole: dottore forestale, aggiungere le seguenti: agrotecnico ed agrotecnico laureato e dopo le parole: della ricerca aggiungere le seguenti: e, per le professioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, su proposta del Ministro dell'istruzione.
*4.12. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*4.13. Toccafondi.

  Al comma 1, dopo le parole: dottore forestale, aggiungere le seguenti: agrotecnico laureato e dopo le parole: della ricerca aggiungere le seguenti: e, per le professioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, su proposta del Ministro dell'istruzione.
4.4. Loss.

  Al comma 1 sopprimere la parola: chimico.
4.8. Bella.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e geologo fino alla fine del comma, con le seguenti: , fisico, perito industriale laureato, ingegnere e geologo, possono essere resi abilitanti, su richiesta dei consigli nazionali degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni, con uno o più regolamenti da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentiti i consigli nazionali degli Ordini/Collegi e federazioni interessati.

  Conseguentemente al medesimo articolo:

   al comma 3, dopo le parole: con decreto rettorale aggiungere le seguenti: sentiti i consigli nazionali degli ordini, Collegi e Federazioni interessati.

   Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree triennali abilita all'esercizio delle professioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che abbiano sottoscritto le convenzioni quadro per lo svolgimento del tirocinio professionale all'interno dei percorsi universitari, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, sottoscritte dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro vigilante. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università Pag. 19 adeguano i regolamenti didattici di ateneo.
4.15. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Bruno Bossio.

  Al comma 1 dopo le parole: chimico e geologo, aggiungere le seguenti: , ingegnere e architetto,
4.1. Melicchio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A seguito dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, il conseguimento della laurea in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita altresì all'esercizio della professione di chimico.
4.16. Mandelli, Saccani Jotti, Aprea, Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Siracusano, Vietina, Rossello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A seguito dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, il conseguimento della laurea in biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche - classe LM 9 (9/S) abilita altresì all'esercizio della professione di biologo.
4.17. Mandelli, Saccani Jotti, Aprea, Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Siracusano, Vietina, Rossello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A seguito dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, abilitano all'esercizio della professione di agrotecnico laureato i titoli universitari che alla data di entrata in vigore della presente legge consentono l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione della medesima professione, previo superamento della prova pratica di cui al comma 2. Per le professioni di cui all'articolo 55 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con il Ministro dell'istruzione.
4.18. Vietina, Aprea, Zanettin, Saccani Jotti, Bartolozzi, Pittalis, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Siracusano, Rossello.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base dei seguenti princìpi:

   a) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;

   b) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera a);

   c) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

  2-ter. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili, individuate dai regolamenti medesimi.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: individuate ai sensi del presente articolo.
4.20. Carbonaro.

  Al comma 3 sostituire le parole: le università con le seguenti: le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.
*4.2. Frassinetti, Mollicone.
*4.3. Rospi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ambito di applicazione)

  1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, si applica a tutte le Pag. 20università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.
4.01. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.
*4.07. I Relatori.
*4.03. Toccalini.
*4.06. Saccani Jotti, Aprea, Nevi, Zanettin, Bartolozzi, Casciello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Marin, Palmieri, Pittalis, Siracusano, Vietina, Rossello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Trasferimento di titolarità di sede farmaceutica)

  1. All'articolo 12, ottavo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, le parole: «, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente» sono soppresse e il nono e decimo comma sono abrogati.
4.08. Melicchio.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: conseguito la laurea inserire la seguente: professionalizzante e sostituire le parole: e 2 con le seguenti: , 2 e 4.
5.10. Perantoni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pratico-valutativo inserire le seguenti: in coerenza, per le professioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, con le disposizioni e i regolamenti relativi ai previgenti tirocini professionali, evitando duplicazioni e, al secondo periodo, dopo le parole: della ricerca, inserire le seguenti: reso d'intesa, per le professioni di cui al medesimo articolo 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, con il Ministro dell'istruzione.
5.5. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: le università inserire le seguenti: statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche
*5.2. Frassinetti, Mollicone.
*5.3. Rospi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel periodo post-lauream.
5.1. Colletti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in particolare quelle svolte in base alle convenzioni previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nonché dall'articolo 6, comma 4, del regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
*5.4. Loss, Colmellere.
*5.6. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente alla laurea in Psicologia - classe LM-51 e precedenti ordinamenti, sono abilitati all'esercizio della professione anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano concluso il periodo di tirocinio di Pag. 21pratica professionale in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato, di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 13 gennaio 1992, n. 239.
5.11. Iovino.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al comma 2, dell'articolo 1-septies, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»
  1-ter. Le lauree triennali conseguite da coloro che si siano iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno 2020, costituiscono titolo di studio valido ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei Chimici e Fisici.
  1-quater. Gli iscritti alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei Chimici e Fisici, potranno iscriversi alla sezione A, previa acquisizione di ulteriori 120 CFU di livello magistrale, conseguiti con la frequenza di specifici corsi universitari, ovvero mediante la valorizzazione dei titoli formativi e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, e riconosciuti in conformità ai regolamenti all'uopo approvati dai rispettivi Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e delle relative federazioni nazionali, previo parere del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero vigilante.
  1-quinquies. Con regolamento adottato dai Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e delle relative federazioni nazionali sono stabiliti i princìpi e i criteri di corrispondenza tra le classi di laurea abilitanti e le rispettive specializzazioni professionali.
5.9. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite in base ai previgenti ordinamenti, sono altresì valide per l'iscrizione ad albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio posseduto come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo.
5.7. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la parola: veterinario con la seguente: medico veterinario.
1.9. Iovino.

(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche – classe L-24, che è a tal fine adeguato ai sensi dell'articolo 3.
*1.12. (Nuova formulazione) Zanettin, Aprea.
*1.6. (Nuova formulazione) Ferri.

(Approvato)

ART. 2.

  Sopprimere il comma 2.
2.1. Toccalini.

(Approvato)

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

  1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di Pag. 23ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di cui agli articoli 1 e 2.
3.4. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini.

(Approvato)

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.
4.19. (Nuova formulazione) Carbonaro.

(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

   a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;

   b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;

   c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;

   d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

   e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);

   f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. con le seguenti: dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo.
4.20. (Nuova formulazione) Carbonaro.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti)

  1. La professione di chimico, fisico e biologo è esercitata previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.
  2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1, nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministero vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite Pag. 24le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.
4.0100. I Relatori.

(Approvato)

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 4-bis si applica, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 4-bis, e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di laurea di cui alla presente legge, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.
  3. Alle università che non adeguano i regolamenti didattici, entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 3, i finanziamenti previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.
5.100. I Relatori.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo)

  1. Gli studenti che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.
  2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, si abilitano all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione-paritetica della commissione giudicatrice.
5.11. (Nuova formulazione) Iovino.

(Approvato)