CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 298

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (S. 2207, Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato il disegno di legge S. 2207 di conversione del decreto–legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

   rilevato che:

    gli interventi previsti a valere sul fondo complementare incidono su numerose materie, alcune di competenza esclusive dello Stato (perequazione delle risorse finanziarie e tutela dell'ambiente e tutela dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione); altre di competenza concorrente (governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, articolo 117, terzo comma) e residuale regionale (agricoltura, articolo 117, quarto comma);

    per queste ragioni, appare opportuno, prevedere l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto dall'articolo 1, comma 7, e chiamato ad individuare le procedure di monitoraggio degli interventi previsti dal fondo complementare; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata;

    sul provvedimento è pervenuta la posizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome che avanza richieste di integrazioni del testo con riferimento a tre specifici aspetti: gli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria al fine di dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha condannato l'Italia per il mancato rispetto della direttiva 2008/50/CE; l'inserimento nel programma di interventi relativi agli eventi sismici di misure relative al sisma del 2012; l'inserimento di una linea di intervento relativa al turismo,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   provveda la Commissione di merito:

    ad inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto dall'articolo 1, comma 7, prendendo ad esempio in considerazione l'ipotesi di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata;

    a tenere nella massima considerazione le richieste di integrazione del testo formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e richiamate in premessa.

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ALLEGATO 2

Disciplina della professione di guida turistica (S. 1921).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1921 e abbinate, recante disciplina della professione della guida turistica;

   rilevato che:

    le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento civile» di esclusiva competenza statale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia «professioni» di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); al riguardo, si ricorda anche che la sentenza n. 98 del 2013 della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'individuazione delle figure e dei titoli abilitanti mentre l'intervento legislativo regionale è ammesso negli aspetti che hanno un collegamento con le specifiche realtà regionali;

    il provvedimento prevede, all'articolo 3, comma 2, il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro dei beni culturali chiamato a disciplinare l'esame di abilitazione professionale delle guide turistiche;

    potrebbe risultare opportuno prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni anche ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dei beni culturali previsto all'articolo 4, comma 3, in materia di istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7, comma 1, in materia di disciplina delle attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    aggiungere, all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «da adottare» le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

    aggiungere, all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «e per il turismo» le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

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ALLEGATO 3

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (C. 208 e abb).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate recante Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

   rilevato che:

    la materia università non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione; in materia tuttavia l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; inoltre, in base alla sentenza n. 310 del 2013, le disposizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), Cost., affidata alla competenza esclusiva statale; alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 2115 recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «tutela della concorrenza» (in particolare con riferimento all'istituzione del logo «PPL – piccole produzioni locali»), alla materia di competenza concorrente «alimentazione» e alla materia di residuale competenza regionale agricoltura;

   a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: in particolare, l'articolo 4, comma 1, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare il logo «PPL» mentre l'articolo 11 richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto attuativo previsto dall'articolo,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE.