CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 258

ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (Nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 208 Fregolent e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 208 e abbinate, come risultante a seguito dell'esame, da parte della VII Commissione, delle proposte emendative, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca;

   osservato che l'articolo 2 del testo unificato, nell'introdurre una disciplina per le borse di ricerca conferite dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, prevede che ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute secondo la normativa vigente;

   rilevato che l'articolo 3, superando la normativa vigente relativa alla valutazione del titolo di dottore di ricerca nella procedura di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, precisa che la pertinenza di tale titolo debba essere valutata in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari e dispone il riconoscimento al titolo medesimo di un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale;

   osservato che l'articolo 5, che modifica la disciplina riguardante i ricercatori universitari a tempo determinato recata dall'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, introduce un'unica tipologia di contratto a tempo determinato, di durata complessiva di sette anni, non rinnovabile, incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, assegni di ricerca, anche presso altri atenei, borse di dottorato e borse di studio;

   rilevato che tale previsione supera la vigente disciplina, in base alla quale i contratti hanno durata triennale, prorogabile per ulteriori due anni, salva la possibilità di stipulare un nuovo contratto triennale per soggetti in possesso di determinati requisiti che abbiano già usufruito di un contratto;

   segnalato che, al comma 1, lettera f), del medesimo articolo 5 si prevede che, ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

   rilevato che il comma 9-ter dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, non modificato sul punto dal provvedimento in esame, prevede che i congedi obbligatori di maternità siano computati ai fini della durata del rapporto dei ricercatori a tempo determinato;

   rilevata l'opportunità di precisare la portata delle disposizioni dell'articolo 2, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 5, comma 1, lettera f), al fine di chiarire in modo univoco se i periodi, rispettivamente, di astensione dal lavoro o di aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute debbano essere computati nell'ambito della durata del rapporto, come attualmente previsto per i congedi obbligatori di maternità nei contratti dei ricercatori a tempo determinato, ovvero si Pag. 259debba prolungare la durata dei rapporti in misura corrispondente ai periodi di astensione o di aspettativa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 1, lettera f), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire in modo univoco la portata delle disposizioni secondo cui non rilevano ai fini della durata, rispettivamente, delle borse di ricerca e dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato, da un lato, i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute e, dall'altro, i periodi di aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, precisando in particolare se tali periodi debbano essere computati nell'ambito della durata del rapporto, come previsto a legislazione vigente per i congedi obbligatori di maternità nei contratti dei ricercatori a tempo determinato, ovvero si debba prolungare la durata dei rapporti in misura corrispondente a quella dei periodi di astensione dal lavoro o di aspettativa.

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ALLEGATO 2

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (Nuovo testo C. 2115, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2115, recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvata dal Senato della Repubblica;

   preso atto, per quanto attiene alle competenze di questa Commissione, che l'articolo 9 prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti delle piccole produzioni locali (PPL), con lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e alle buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.