CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05389 Carnevali: Sulla situazione dello stabilimento industriale della Novem car interior design spa sito nel comune di Bagnatica.

TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO

  Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.
  Con l'atto in parola, si evidenzia che la Novem Car interior design S.p.A., azienda bavarese specialista negli allestimenti di lusso nel segmento delle auto di lusso, starebbe riducendo lo stabilimento di Bagnatica (Bergamo) in favore di altri stabilimenti produttivi fuori dall'Italia (in particolare, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla Slovenia).
  A tal riguardo, tengo a precisare ancora una volta che il Governo sta cercando di contrastare in ogni modo il fenomeno della delocalizzazione, il quale comporta il trasferimento non solo degli impianti italiani in altri Paesi, ma anche del «know-how» accumulato negli anni con il concorso delle maestranze italiane.
  Le scelte aziendali di localizzare, delocalizzare o centralizzare le proprie attività sono sempre strettamente connesse ad una preliminare valutazione avente ad oggetto i costi attinenti alle componenti o ai fattori degenerativi della produzione commerciale. L'attuale Governo è in prima linea per combattere fenomeni di delocalizzazione agendo, da un lato, per sanzionare le aziende che delocalizzano (qualora abbiano usufruito di finanziamenti pubblici) e per difendere i marchi storici; dall'altro, per individuare politiche pubbliche tese ad incoraggiare le aziende che hanno già delocalizzato a reinvestire in Italia. L'impegno del Governo è di creare le condizioni per rendere meno oneroso lo svolgimento dell'attività d'impresa in Italia rispetto a quanto avviene in altri Paesi e di prevedere un quadro omogeneo di interventi, anche normativi, volti a difendere il nostro tessuto produttivo.
  Nello specifico dell'atto in parola, circa la possibilità di aprire un tavolo di crisi dedicato alla Novem Car Interior – nel precisare che i tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico vengono attivati a seguito di richiesta delle parti interessate e che attualmente non risulta pervenuta al Ministero dello sviluppo economico alcuna istanza – ove richiesto e ne sussistano le condizioni, si manifesta la disponibilità a convocare un tavolo di confronto per preservare anche la realtà produttiva di cui si discute.
  In generale, tenendo in considerazione che è l'intero settore automotive a rivestire rilevanza strategica per l'economia italiana e a meritare particolare attenzione da parte del Governo, che a breve ne riattiverà il tavolo di confronto.
  In conclusione, come già sottolineato dal Ministro Giorgetti, è necessario un monitoraggio costante e un ripensamento della politica industriale sull'automotive, che preveda al contempo il supporto alla domanda e all'offerta. Un adeguato supporto a tale sistema industriale rappresenta la premessa per evitare operazioni di delocalizzazione o acquisizione di realtà produttive italiane.

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ALLEGATO 2

5-05547 Romano: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Piombino di proprietà del gruppo Jsw steel Italy.

5-05815 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Piombino di proprietà del gruppo Jsw steel Italy.

TESTO DELLA RISPOSTA DEL GOVERNO

  Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.
  Rispondo congiuntamente agli atti in esame essendo gli stessi riferibili alle vicende dello stabilimento di Piombino del gruppo Jsw Italy. A riguardo rappresento quanto già riferito anche in altre sedi istituzionali.
  Com'è noto, in data 29 gennaio 2021, JSW ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico un primo Piano Industriale relativo alle Acciaierie di Piombino. Il documento, che ha ripercorso l'analisi storica e di mercato del sito siderurgico, ha offerto una rappresentazione delle condizioni di mercato in cui opera l'Azienda.
  Il progetto presentato, tuttavia, non chiarisce quale sia l'impegno finanziario assunto dalla Proprietà in riferimento ai costi per la progettazione e realizzazione degli impianti produttivi ed è stato ritenuto, pertanto, insufficiente.
  L'auspicio, con riferimento al sito in questione, è quello di acquisire maggiore competitività sui mercati internazionali attraverso l'incremento dei livelli di produttività, l'aumento dei volumi su base annua e il miglioramento della qualità dei prodotti, con interventi sia sul piano finanziario che sul piano socio-occupazionale.
  Per tale ragione, come emerso nel corso dell'ultimo incontro relativo alla situazione dell'Azienda JSW Piombino (svoltosi lo scorso 13 maggio), dovrà essere formalizzato a breve un nuovo Piano Industriale definitivo.
  In tale prospettiva, il Ministero dello sviluppo economico continuerà a seguire con la massima attenzione la vicenda, al fine di individuare le soluzioni più idonee per garantire la produttività di questo polo, che rappresenta uno dei poli principali della siderurgia italiana, nonché per tutelare i lavoratori coinvolti.

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ALLEGATO 3

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent e abb.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge recante «Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca» (Testo unificato C. 208 Fregolent e abb.);

   rilevato che la proposta di legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca e di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca, nonché di pubblicità delle procedure pubbliche di selezione;

   evidenziato che l'articolo 5 modifica la normativa riguardante i ricercatori riservando una quota di accesso in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando;

   rilevato che il medesimo articolo 5 rafforza, inoltre, la trasparenza delle procedure concorsuali, rimodula la durata del contratto di ricercatore universitario a tempo determinato e innova la disciplina riguardante la valutazione del ricercatore per la chiamata a professore associato;

   preso, altresì, atto con favore che l'articolo 6, che reca misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca, modifica la normativa concernente il ricercatore o tecnologo a tempo determinato armonizzandola con quella del ricercatore universitario e favorisce forme di mobilità tra università e enti di ricerca,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante «Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale» (nuovo testo C. 2115, approvato dal Senato, come modificato dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione),

   rilevato che il provvedimento all'esame prevede disposizioni che riguardano la valorizzazione della produzione, della trasformazione e della vendita in limitati quantitativi di prodotti alimentari, anche trasformati, ottenuti a partire da produzioni aziendali di imprenditori agricoli, apistici e ittici;

   preso atto con favore di quanto disposto all'articolo 1, comma 2, che precisa che i prodotti «PPL – Piccole produzioni locali» possono essere, tra l'altro, destinati, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta in ambito provinciale o di provincia confinante;

   sottolineato che l'articolo 2, commi 2 e 3, prevede che le aziende agricole che svolgono attività agrituristica possono in tale ambito avvalersi di prodotti PPL nonché che la produzione primaria deve essere svolta su terreni di pertinenza aziendale;

   preso altresì atto che l'articolo 3 dispone la facoltà di indicare in etichetta in maniera leggibile la dicitura «PPL- piccole produzioni locali»;

   evidenziato che l'articolo 4, integralmente sostituito durante la fase emendativa, al comma 1 prevede l'istituzione del logo «PPL – piccole produzioni locali» a seguito di apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto, tra gli altri, anche con il Ministro dello sviluppo economico;

   preso atto che ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, il logo PPL è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1, nonché che esso non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita;

   ricordato l'articolo 5, che detta norme specifiche in materia di consumo immediato e vendita diretta,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo);

   preso atto delle norme contenute nel titolo I a sostegno delle imprese, dell'economia e volte all'abbattimento dei costi fissi;

   ricordati, al riguardo, tra gli altri: l'articolo 1 che reca disposizioni in materia di contributi a fondo perduto; l'articolo 2 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021; l'articolo 4 che proroga, tra l'altro, al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator; l'articolo 5 che proroga la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici; l'articolo 7 che reca misure a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi; l'articolo 8 che, tra gli altri interventi, al comma 1 dispone misure urgenti per il settore tessile e della moda, modificando la disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti e, al comma 2, rifinanzia il fondo destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati; l'articolo 11 che reca misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, incrementando, al comma 1, la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri e, al comma 2, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri;

   preso atto, inoltre, delle norme contenute nel titolo II recanti misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese;

   ricordati, al riguardo, tra gli altri: l'articolo 12 che introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a PMI e imprese mid cap finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi di investimenti e che prevede alcune semplificazioni; l'articolo 13 che proroga e rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI; l'articolo 14 che esenta temporaneamente, a specifiche condizioni, da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative; l'articolo 15 che istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento; l'articolo 16 che proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti in essere a Pag. 242favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale; l'articolo 17 che interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato estendendo al 31 dicembre 2021 i suoi interventi effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal Temporary Framework; l'articolo 20 che consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire, a determinate condizioni, in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi; l'articolo 24 che, al comma 1, incrementa la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese che si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche e, al comma 2, prevede la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. di concedere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria; l'articolo 25 che reca interventi di sostegno alle imprese aerospaziali rinviando i versamenti, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi nell'ambito del sostegno del settore aeronautico;

   valutato favorevolmente quanto previsto nell'articolo 42 che riconosce un'indennità una tantum in favore di alcune categorie di lavoratori tra le quali quella dei dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori, nonché di altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

   sottolineato che l'articolo 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, a condizione che i datori abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;

   evidenziato che l'articolo 45 prevede la possibilità di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità;

   evidenziato con favore quanto recato nell'articolo 62 che modifica la normativa sul Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino al fine di renderla compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione e rende permanente l'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.