CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. C. 2115, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza la proposta di legge AC 2115 di iniziativa del Sen. Vallardi e altri, approvata dal Senato;

   premesso che:

    il provvedimento è volto a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale. La loro caratteristica è quella di provenire da produzioni aziendali riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei princìpi di «localizzazione» – intesa come possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria –, di «limitatezza» – ossia la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti – e di «specificità», come possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente alcune specifiche tipologie di prodotti;

    in questo contesto si introduce la dizione «PPL – piccole produzioni locali» e il relativo logo;

   rilevato che:

    a) quanto al principio di limitatezza, potrebbe risultare opportuno all'articolo 1, comma 1 lettera a) e al comma 2, definire più precisamente il principio di limitatezza e il concetto di «limitate quantità», almeno fissando un tetto massimo in unità di peso o di volume, al fine di dare un ordine di grandezza oggettivo;

    b) all'articolo 2, che specifica l'ambito di applicazione della legge, anche prevedendo che gli agriturismi, così come gli enti del terzo settore aventi fra le finalità statutarie l'agricoltura sociale possano adottare l'etichettatura PPL a determinate condizioni, potrebbe essere opportuno estendere l'ambito di applicazione della legge anche agli enti del terzo settore aventi negli obiettivi statutari la valorizzazione delle produzioni agricole locali, conformemente all'articolo 2 del decreto legislativo n. 141 del 2015 sull'agricoltura sociale;

    c) sarebbe altresì utile assicurare che l'offerta formativa erogata dalle regioni e dalle province autonome di cui all'art. 9 si coordini con altra attività eventualmente già prevista,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   al fine di rafforzare il principio di «localizzazione» di cui all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire in senso restrittivo la possibilità riconosciute all'articolo 2 secondo cui, nel caso non si possa garantire la produzione locale, si possa ricorrere a produzioni in ambito regionale; ciò al fine di non consentire di fatto di vendere anche prodotti di origine potenzialmente sconosciuta purché siano passati attraverso un intermediario con sede nella regione o nelle province contermini a quella nella quale ha sede il piccolo produttore.

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ALLEGATO 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 73 del 2021, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

   premesso che:

    l'articolo 6 stanzia 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzati alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari;

    l'articolo 9, comma 3 differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta plastic tax ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego;

    il medesimo articolo 9, al comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione di alcune sanzioni tributarie riferite a fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017;

    l'articolo 72 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione sulle strade trasferite ad ANAS dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, nonché risorse per incrementare l'organico;

    l'articolo 77, comma 9, prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nelle ultime settimane del 2020 nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

   evidenziato che:

    l'articolo 64 estende il fondo di garanzia per la prima casa ai «giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età» e che tale limite potrebbe essere aumentato almeno a quaranta anni, tenendo conto che le difficoltà di accesso alla prima casa di proprietà investe anche persone di età superiore,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare il provvedimento con una disposizione che possa garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate e la possibilità di verifica del corretto utilizzo dei correttivi «gesso di defecazione da fanghi» e «carbonati di defecazione» ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

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ALLEGATO 3

5-06184 Fregolent: Incentivi per la riqualificazione idrica degli edifici, con particolare riguardo al riutilizzo delle acque grigie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante relativa agli incentivi finalizzati a promuovere l'istallazione nelle abitazioni di impianti idrici atti a ridurre i consumi di acqua pro-capite si fa presente che con la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) è stato istituito il cosiddetto bonus idrico.
  In particolare l'articolo 1, comma 61 ha istituito presso il Ministero dell'ambiente oggi della transizione ecologica il «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione per l'anno 2021 di 20 milioni di euro.
  Il bonus in questione ha l'obiettivo di sostituire progressivamente gli apparecchi che regolano il flusso dell'acqua con altrettanti più efficienti per un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica.
  Al momento i soggetti che possono accedere ai benefici del bonus sono i proprietari di immobili. Il flusso delle domande verrà gestito tramite una apposita applicazione web, mentre è prevista una azione di monitoraggio da parte del Ministero anche ai fini di una valutazione dell'efficacia dello strumento.
  Il provvedimento che darà definitiva attuazione a questo nuovo incentivo è nella fase finale di elaborazione e a breve verrà emanato da questa Amministrazione.
  È bene sottolineare che i risultati che otterrà il bonus idrico verranno attentamente valutati al fine di potenziarne eventualmente in futuro la portata, anche valutando interventi nella direzione auspicata dalla presentatrice analogamente finalizzati al risparmio idrico, in accordo con le diverse misure già esistenti che riguardano la riqualificazione degli edifici, specie quella energetica.

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ALLEGATO 4

5-06185 Foti: Modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante relativa alle iniziative adottate per rendere corretto il ciclo di smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) si osserva che, durante l'emergenza COVID-19, è stato necessario operare la classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei rifiuti da DPI (in particolare: mascherine e guanti).
  A questo proposito, l'ISPRA il 16 maggio 2020 ha pubblicato il rapporto «rifiuti costituiti da DPI usati», nel quale ha fornito le indicazioni sul corretto smaltimento degli stessi in base alla diversa tipologia di utenza e di attività che li ha generati.
  Nel documento, si chiarisce che le istruzioni sono state impartite nella fase di lockdown per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze produttive e commerciali i cui rifiuti sono assimilati agli urbani.
  Durante la «Fase 2» dell'emergenza, le stesse indicazioni hanno trovato applicazione anche per le ulteriori utenze produttive e commerciali, i cui rifiuti sono assimilati agli urbani.
  Per le utenze i cui rifiuti non sono assimilati agli urbani, l'attribuzione del codice resta in capo al produttore secondo la procedura di classificazione illustrata nel citato rapporto ISPRA, e le modalità gestionali dovranno essere valutate sulla base delle caratteristiche dei rifiuti medesimi.
  Inoltre, ISPRA ha ribadito che, per le utenze sanitarie, si applica quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, che individua la corretta codificazione dei rifiuti sia ai fini della classificazione che per le relative modalità di gestione, nonché ha stimato che la potenziale produzione di rifiuti di DPI nell'arco del 2020, ha avuto un valore medio di 300.000 tonnellate.
  Fra i principali provvedimenti del Governo per far fronte a questa emergenza, si segnala l'articolo 229-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, riguardante proprio lo smaltimento dei DPI, che ha previsto che il Ministero dell'ambiente oggi della transizione ecologica emanasse linee guida, sentiti ISPRA e ISS, per l'individuazione delle modalità di raccolta dei DPI usati. Tali linee guida sono ancora in corso di redazione.
  Ai sensi dei decreto-legge n. 18 del 2020, inoltre, questo Ministero ha il compito di definire, tramite decreto, specifici criteri ambientali minimi (CAM), in raccordo con il Ministero della salute, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti derivanti dall'uso di mascherine filtranti nonché, dove possibile, di altri dispositivi medici e DPI. L'adozione del decreto ha lo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.
  In particolare, i CAM relativi alle mascherine filtranti, prodotte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, prevedono che le mascherine «di comunità», ovvero destinate al personale non sanitario, siano riutilizzabili.
  Il requisito di riutilizzabilità sarà obbligatorio per tutte le forniture pubbliche di Pag. 227mascherine di comunità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 («Codice dei contratti pubblici»).
  Considerando che le mascherine riutilizzabili possono essere adoperate in media 50 volte, senza arrecare alcun limite alla sicurezza dei lavoratori, risulta evidente che si registrerà un consistente riduzione del volume dei rifiuti derivante dall'utilizzo di questi prodotti.
  Allo stato attuale lo schema di decreto di definizione dei CAM ha già acquisito il parere del Ministero della salute ed è in fase di perfezionamento per la successiva emanazione.

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ALLEGATO 5

5-06186 Pezzopane: Bonifica del SIN di Bussi sul Trino (PE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle attività poste in essere da Edison S.p.A. nelle aree site a monte dello stabilimento industriale di Bussi sul Tirino, in cui ricadono le due discariche 2A e 2B e le aree ad esse limitrofe, si osserva che Edison è da tempo impegnata a svolgere attività idonee a superare definitivamente le gravi criticità ambientali che da decenni interessano le predette aree inquinate.
  Edison sta inoltre intervenendo sulle criticità conoscitive del Progetto commissariale posto a base di gara, quali la mancanza di adeguate informazioni circa i materiali presenti nell'area, tra cui la distinzione fra terreni, materiali di riporto e rifiuti, mediante congrue modalità di caratterizzazione/classificazione.
  Il Ministero che rappresento aveva deciso di annullare l'intera procedura di gara, sussistendone le condizioni di legge.
  La Società Edison, nel febbraio scorso, quindi in epoca successiva all'atto di sindacato ispettivo del 2 dicembre 2020, ha trasmesso al Ministero la «Relazione lavori aggiornata al 15 febbraio 2021», unitamente ad una nota di riscontro ai pareri resi, nello stesso mese, rispettivamente da ARTA in cui, peraltro, l'Agenzia aveva espressamente lamentato ritardi nei lavori di ultimazione della copertura e da ISPRA.
  Nella nota di riscontro ad ARTA, Edison evidenzia che, nel rispetto del cronoprogramma e fatti salvi eventuali eventi imprevisti, oltre quelli che si erano già verificati, quale il rinvenimento di materiali contenenti amianto, condizioni meteorologiche avverse e limitazioni legate all'emergenza sanitaria in corso, i lavori di posa del pacchetto di copertura si concluderanno entro il mese di marzo 2021.
  Quanto, infine, al rinvenimento di «numerosi superamenti delle CSC» nelle acque sotterranee, richiamati nel parere ARTA, si rappresenta che detti superamenti si riscontrano nei piezometri già in emungimento, a dimostrazione del funzionamento del sistema «Pump & Stock».
  In merito alle indagini integrative e ai campionamenti di rifiuti, materiali di riporto e terreni, Edison ha altresì rappresentato che «in linea con quanto previsto dal cronoprogramma, attualmente sono state completate le analisi di laboratorio e sono state avviate le prove di trattabilità, i cui risultati saranno resi disponibili nell'ambito della documentazione che sarà presentata a corredo del Progetto Operativo di rimozione dei rifiuti».
  Nel marzo scorso la Società ha comunicato, altresì, l'intenzione di ampliare le misure di prevenzione per la falda, mediante la messa in emungimento di ulteriori n. 2 piezometri, oltre a fornire il report di monitoraggio della falda eseguito a gennaio 2021.
  In particolare, con nota dell'8 marzo 2021 Edison ha trasmesso la «Relazione lavori aggiornata al 26 febbraio 2021» con il cronoprogramma, che prevede espressamente il completamento dei lavori entro il 31 marzo 2021.
  Il 1° aprile 2021 Edison ha comunicato al Ministero di aver completato le operazioni di copertura e di aver implementato anche le misure di prevenzione nei confronti della falda, aumentando il numero di piezometri messi in emungimento, e di conseguenza Pag. 229 la portata di acque di falda emunte e stoccate.
  Nello stesso mese, Edison ha trasmesso al Ministero sia il «Progetto operativo di rimozione rifiuti» e sia l’«Aggiornamento del Piano di indagine», finalizzati alla successiva elaborazione dell'analisi di rischio e del Progetto di bonifica delle aree, sui quali il Ministero ha chiesto il parere istruttorio degli Enti tecnici.
  Posso in conclusione assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a seguire con tutta l'attenzione del caso la rilevante questione posta dagli Onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 6

5-06187 Plangger: Tutela dell'area verde della Timpa di Leucadia (CA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, secondo quanto riferito dalla Regione Sicilia si osserva che l'iter del progetto è iniziato come demolizione e ricostruzione di un edificio già esistente e non trattasi quindi di nuova costruzione.
  Al progetto, presentato nel 2007, sono infatti allegate le foto degli edifici, allora da demolire (e oggi demoliti), costituiti da fabbricati in muratura, databili sicuramente ante 1940.
  La Soprintendenza di Catania, nel 2007/2008 non poteva negare il diritto dei proprietari a demolire e ricostruire gli edifici di proprietà, non potendo altrimenti giustificare ulteriore compressione della proprietà privata.
  Come stabilisce l'articolo 146, comma 4, decreto legislativo n. 42 del 2004, «l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio», ed è quindi competenza del Comune verificare l'ammissibilità dell'intervento in questione rispetto a tutte le norme vigenti in materia di trasformazione urbanistica del territorio, prima del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio.
  Va inoltre aggiunto che la proposta di imposizione del vincolo paesaggistico (risalente al 17 novembre 2003) non si è mai conclusa con l'adozione di un decreto.
  In data 10 febbraio 2021, non avendo la ditta ottemperato alla prescrizione della comunicazione dei lavori, così come indicato nell'autorizzazione dell'8 novembre 2021, la Sezione Archeologica della Regione ha sospeso i lavori per ulteriori approfondimenti di natura archeologica. Gli accertamenti sono tutt'ora in corso.
  Il 14 aprile scorso, la Sezione Archeologica della Regione Sicilia ha avviato il procedimento di tutela, con vincolo diretto ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, delle strutture archeologiche presenti nelle aree contermini a quelle in oggetto.
  La sezione Paesaggistica della Soprintendenza ha avviato, altresì, in data 5 maggio 2021, la dichiarazione di tutela, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con decreto legislativo n. 42 del 2004, e della L.R. 12 luglio 2018 n. 12.
  Per quanto fin qui espresso la Regione ha rappresentato che la condotta della Soprintendenza è stata improntata al rispetto delle norme e dei vincoli vigenti nell'area.

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ALLEGATO 7

5-06188 Mazzetti: Proroga del divieto di uso dei prodotti in plastica monouso, anche al fine di garantirne l'esaurimento delle scorte.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Riguardo alla richiesta degli Onorevoli interroganti che il Governo intervenga nelle sedi appropriate affinché l'entrata in vigore della Direttiva europea 904 del 2019 sia prorogata di un anno, si precisa innanzitutto che l'argomento è all'attenzione del Ministero.
  La predisposizione dello schema di decreto legislativo è stata effettuata al fine di recepire la Direttiva richiamata, sulla base dei criteri di delega contenuti nell'articolo 22 della legge di delegazione europea.
  Le disposizioni normative conseguenti impongono che l'attuazione della direttiva avvenga nel termine indicato dalla stessa, ovvero entro il 3 luglio 2021. A partire da questa data deve essere applicato il dispositivo per cui non sarà possibile immettere sul mercato determinati nuovi prodotti in plastica, cosiddetti monouso.
  Il mancato recepimento di una Direttiva da parte di un Paese membro, come noto, comporta che la Commissione Europea possa avviare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato e adire la Corte di Giustizia europea anche ai fini dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Purtuttavia, vi è la possibilità, secondo le previsioni della cosiddetta «legge Moavero Milanesi» del 2012, di ottenere una proroga pari a tre mesi del termine di esercizio delle delega, in tal modo evitando il rischio di infrazioni comunitarie.
  Nella bozza del decreto legislativo di recepimento della direttiva sta valutando, fermo restando il divieto di immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva, una disposizione che consente alle aziende coinvolte l'esaurimento delle scorte presenti in magazzino, per un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto.
  Il Ministero si sta adoperando, anche attraverso una interlocuzione diretta con la Commissione europea, per porre in essere azioni di mitigazione nel processo di recepimento, volte a tutelare le filiere industriali del settore.
  In tale direzione si segnala che lo schema di Decreto di recepimento contiene una disposizione finalizzata a consentire l'immissione sul mercato di prodotti monouso realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata, conforme allo standard europeo UNI EN 13432, con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile che, in un'ottica di transizione verso la gestione circolare della plastica, dovrebbero essere considerate come alternative sostenibili alle plastiche standard.
  Ancora, riguardo alle Linee Guida dell'Unione europea, è ferma intenzione del Governo ribadire che la definizione di polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente sia meno stringente.
  In ultimo, nelle more di ulteriori azioni che verranno intraprese per la salvaguardia delle aziende, bisogna tenere presente che il nostro Paese vige ancora una situazione emergenziale dovuta all'emergenza pandemica che ha imposto in taluni contesti il ricorso a prodotti in plastica monouso per la protezione sanitaria dei cittadini.

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ALLEGATO 8

5-06189 Vianello: Tempi per la rimozione dei rifiuti radioattivi presenti nel deposito dell'area ex Cemerad nel comune di Statte (TA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle iniziative che si intende assumere per completare le operazioni di rimozione dei rifiuti presenti nel deposito ubicato nell'area ex Cemerad, nel Comune di Statte (TA), si osserva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2015 è stato nominato un Commissario Straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi ubicati nel medesimo deposito.
  Successivamente, con l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito con modifiche dalla legge n. 17 del 27 febbraio 2017, il Commissario è stato autorizzato ad affidare il servizio di rimozione, trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin S.p.a., per svolgere tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate.
  Lo stesso Commissario, sin dal marzo 2020, ha rappresentato a tutte le Amministrazioni a vario titolo interessate, la necessità di un ulteriore fabbisogno finanziario. Nel settembre scorso, in un incontro svoltosi negli uffici del Ministero dell'ambiente oggi, della transizione ecologica, sono state illustrate le criticità presenti presso l'area ex Cemerad, ed è stato precisato che nel deposito sono presenti un totale di circa 3074 fusti contenenti materiale radioattivi e che le criticità riscontrate hanno comportato una variazione in aumento dei costi previsti, stimato in circa 2.961.332,50 di euro.
  Tenuto conto che l'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi ubicati nel deposito rientra tra le attività che devono essere monitorate dal Ministero, al quale, peraltro, è affidata la responsabilità dell'attuazione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2019,l'Amministrazione stessa si è resa consapevole della necessità di reperire, con urgenza, le ulteriori risorse necessarie per il completamento delle attività previste, onde evitare la sospensione delle stesse.
  Il 3 marzo 2021 il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del carattere emergenziale della questione, nonché dei potenziali ed elevati rischi connessi con la natura dei beni custoditi, ha chiesto al Ministero dell'economa di provvedere, con le modalità più idonee, ad un ulteriore finanziamento delle attività onde consentire in tempi brevi la conclusione degli interventi.
  Questo dicastero, dunque, sta seguendo con tutta l'attenzione necessari, non solo gli interventi per la riqualificazione del sito ma anche, per quanto di competenza, il tema connesso alle ulteriori risorse necessarie agli interventi.