CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 maggio 2021
596.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 104

ALLEGATO 1

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, dopo le parole: anche al chiuso, aggiungere le seguenti: anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, .
*0.2.100.82. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Noja.
*0.2.100.116. (Nuova formulazione) Potenti, Comencini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*0.2.100.150. (ex 4.37) (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Noja, Occhionero.
*0.2.100.151. (ex 4.53) (Nuova formulazione) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Comencini, Ribolla.
*0.2.100.152. (ex 4.43) (Nuova formulazione) Grillo.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), capoverso comma 2, dopo le parole: e di divertimento, inserire le seguenti: dei parchi giochi e delle ludoteche,.
0.2.100.110. Racchella, Cecchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), capoverso comma 2, dopo le parole: di divertimento, aggiungere le seguenti: degli spettacoli viaggianti,.
*0.2.100.120. (Nuova formulazione) Maccanti, Gastaldi, Dara, Gerardi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*0.2.100.153. (ex 5.11) (Nuova formulazione) Maccanti, Gastaldi, Dara, Gerardi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*0.2.100.154. (ex 8.7) (Nuova formulazione) Cattaneo, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.
*0.2.100.155. (ex 8.17) (Nuova formulazione) Nardi, Bonomo, Benamati, Zardini, Gavino Manca, Mancini, Soverini, Pezzopane, Carnevali.
*0.2.100.156. (ex 8.26) (Nuova formulazione) Gemmato, Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 1, sostituire le parole: e centri ricreativi con le seguenti: e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore.
**0.2.100.63. (Nuova formulazione) Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Brambilla.
**0.2.100.106. (Nuova formulazione) Carnevali, Cenni.
**0.2.100.85. (Nuova formulazione) Gadda, Noja.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)

  1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie Pag. 105 assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
2.02. (Nuova formulazione) Lorefice, D'Arrando, Federico, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Massimo Enrico Baroni, Boldi, Bologna, Stumpo, Versace.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, inserire le seguenti: nonché dai dipartimenti di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competenti;

   b) al comma 9, sostituire le parole: Le disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: Le disposizioni dei commi da 1 a 8.
9.56. Stumpo.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono rilasciate al fine di attestare con la seguente: attestano.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al con le seguenti: rilasciata sulla base della condizione prevista dal e sopprimere le parole: , e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato;

   b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: COVID-19 di cui al con le seguenti: COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal;

   c) al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2;

   d) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2, riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali;

   e) al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti di dati raccolti sulla base del presente decreto;

   f) al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: i dati che possono essere riportati con le seguenti: i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: nell'allegato 1 con le seguenti: nel comma 6;

   g) dopo il comma 10 inserire il seguente:

  10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 5, comma 4, e 7, comma 2.
9.57. Stumpo.

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  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , su richiesta dell'interessato, con le seguenti: automaticamente all'interessato.
9.19. (Nuova formulazione) Galizia, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, sopprimere le parole: riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e;

   b) al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto decreto, restano valide le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

   c) sopprimere l'allegato 1.
9.30. Provenza.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
9.10. Noja.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:

  6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.
9.22. Galizia, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

  Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto decreto per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19, sono validi i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), b) o c).
9.34. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

ART. 10.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «– Commercio al dettaglio di mobili per la casa».
10.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 10 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021,.
11.28. Siani, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

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  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 16 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021,.
11.29. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 20 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche,.
11.30. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti nelle disposizioni di cui al numero 24 del medesimo allegato che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021,.
11.22. Invidia.

  Al comma 1, allegato 2, aggiungere, in fine, il seguente numero:

  26-bis. Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. – Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
11.21. Invidia.

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ALLEGATO 2

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

NUOVO ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.0100 DELLA RELATRICE

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021.
11.0100. La Relatrice.