CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 maggio 2021
596.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06122 Conte: Sulle spese a carico dello Stato in ordine al funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Eboli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante chiede di sapere se la Ministra della giustizia intenda valutare l'attivazione per l'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli della medesima procedura già adottata per gli Uffici del Giudice di Pace di Ostia e di Barra che ne ha consentito il funzionamento a gestione statale.
  Al riguardo deve essere innanzitutto osservato che con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156 e successive modificazioni, attuativo della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio nazionale degli Uffici Giudiziari di primo grado (legge 14 settembre 2011 n. 148), si è proceduto ad una razionalizzazione delle sedi e dei territori degli uffici del Giudice di pace che ha previsto, tra l'altro, la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli. Lo stesso decreto legislativo n. 156 del 2012, all'articolo 3, ha previsto la facoltà per gli Enti Locali interessati di chiedere il mantenimento del presidio giudiziario, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede nonché del fabbisogno di personale amministrativo che deve essere messo a disposizione dagli Enti Locali medesimi, rimanendo a carico di questo Dicastero unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del relativo personale amministrativo. Con i decreti ministeriali del 7 marzo 2014, del 10 novembre 2014 e del 27 maggio 2016, valutata la corrispondenza delle istanze presentate dagli Enti Locali interessato ai requisiti di legge, si è provveduto alla individuazione degli Uffici del Giudice di Pace mantenuti e/o ripristinati con oneri a carico degli Enti Locali richiedenti, tra i quali figurava anche l'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli. Successivamente, in seguito alla rilevazione di alcune criticità operative, con il decreto ministeriale del 6 febbraio 2017 è stata disposta l'esclusione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli dall'elenco delle sedi mantenute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012. Con nota del 20 febbraio 2017 il Presidente del tribunale di Salerno ha rappresentato di potere considerare superare le criticità di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli, evidenziando l'assenza di preclusioni alla eventuale riconsiderazione da parte di questo Dicastero delle determinazioni assunte con il provvedimento del 6 febbraio 2017. Gli elementi pervenuti successivamente alla emanazione del provvedimento del 6 febbraio 2017 nonché le risultanze della specifica indagine condotta in relazione alla funzionalità e alle effettive capacità operative dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli hanno consentito di rivedere la decisione assunta riguardo alla permanenza del presidio giudiziario e hanno determinato l'adozione del decreto ministeriale del 10 marzo 2017 che ha disposto la revoca del decreto ministeriale del 6 febbraio 2017 di esclusione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli Enti Locali. L'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli, pertanto, prosegue la sua operatività quale ufficio mantenuto con oneri a carico dell'Ente Locale richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012.
  Deve essere a questo punto rilevato che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, le iniziative da adottare al fine di trasformare l'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli da ufficio mantenuto con oneri a carico dell'Ente a ufficio a gestione statale Pag. 62possono trovare compimento soltanto ed esclusivamente tramite la proposizione di una specifica attività legislativa in tal senso che, in caso di nuove spese, dovrà prevedere una adeguata copertura economica.
  In quest'ottica va rimarcato, in via conclusiva, che l'articolo 21-bis del decreto-legge n. 132 del 2014, introdotto dalla legge di conversione n. 162 del 2014, ha ripristinato gli Uffici del Giudice di Pace di Ostia e di Barra, ponendone i relativi oneri a carico dell'Amministrazione Centrale. Siffatto intervento è stato all'evidenza dettato da specifiche ragioni di opportunità legate alle grandi dimensioni degli Uffici del Giudice di Pace di realtà metropolitane quali sono Roma e Napoli.

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ALLEGATO 2

5-06118 Annibali: Su un'ispezione urgente in ordine all'attività di raccolta centralizzata dei dati captati tramite trojan dalle procure.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti rilevano che nell'ambito delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia che hanno coinvolto il dott. Luca Palamara e altri soggetti sono state intercettate conversazioni tra presenti attraverso un captatore trojan denominato Carrier inserito nel telefono cellulare nella disponibilità del predetto dott. Luca Palamara. Queste intercettazioni non sarebbero state direttamente trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ma sarebbero transitate su server installati dalla spa RCS, fornitrice del sistema, siti nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Siffatta circostanza sarebbe stata ammessa dall'ing. Duilio Bianchi della spa RCS nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in relazione ai reati di falsa testimonianza, falso ideologico per induzione e frode in pubbliche forniture commessi in Perugia e in Roma negli anni 2019 è 2020. In tal guisa sembra emergere l'esistenza di una centrale di raccolta e di smistamento dei dati captati dai trojan per tutte le Procure del territorio nazionale, costituita da server della spa RCS collocati nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ai cui dati «...potevano avere accesso da remoto gli amministratori di sistema della società dalla sede di Milano…». Per questi motivi con l'atto di sindacato ispettivo in esame si domanda alla Ministra della Giustizia «...se ...sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se, alla luce di quanto emerso, non intenda promuovere una ispezione urgente...» alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
  Al riguardo occorre innanzitutto mettere in risalto che le indagini relative ai fatti innanzi ricordati sono coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in collegamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e sono affidate in via principale allo GNAIPIG – Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche – del Ministero dell'interno – Servizio di Polizia Postale. Siffatta attività investigativa è tuttora in corso e, nell'ambito della stessa, sono stati disposti ed eseguiti acquisizioni documentali, analisi del materiale informatico utilizzato dalla spa RCS, ispezioni e sequestri al fine di verificare il percorso dei flussi informatici sui server gestiti dalla indicata società e la funzione dei software installati (nonché di accertare l'efficacia delle misure di protezione dei dati intercettati in ogni fase del procedimento esecutivo dell'attività di sorveglianza elettronica). In particolare le indagini sono dirette alla individuazione della esatta configurazione della architettura e del funzionamento concreto del sistema informatico ideato dalla spa RCS (che è composto da sistemi integrati di acquisizione e trasmissione dei flussi dei dati informatici) e alla ricostruzione puntuale della ubicazione e del funzionamento dei server CSS, HDM e IVS relative alla architettura di sistema adottata dalla spa RCS per l'attività di intercettazione telematica. Alla stregua dei primi accertamenti risulterebbe che effettivamente i flussi informatici siano transitati – senza essere salvati – su server intermedi siti nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dedicati alla configurazione dell'agente captatore e alla creazione del gruppo di lavoro degli operatori di polizia giudiziaria abilitati Pag. 64 alla ricezione del frammenti dei dati captati raccolti dal trojan, alla loro ricomposizione e alla creazione di un file contenente i metadati del file captato. Questi dati (fino alla prima metà dell'anno 2019, allorquando la spa RCS installava server nei locali di ogni Procura interessata) rimanevano nei server siti nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli pochissimi minuti (uno o due al massimo), in modalità non visibile e in assenza di ogni memorizzazione, per il tempo necessario alla ricomposizione degli stessi e venivano poi versati nel server di destinazione e di memorizzazione, nella specie quello sito nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (come stabilito nel provvedimento esecutivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia), secondo le indicazioni e nel rispetto della previsione normativa di cui all'articolo 268 cpp e all'articolo 89 disp. att. cpp (cfr., in proposito, Cass., sez. III, 26.9.2019, n. 47557, per la quale «…i risultati delle intercettazioni eseguite a mezzo di impianti di una Procura della Repubblica diversa da quella che procede sono utilizzabili in quanto l'articolo 268 cpp non richiede che le attività di registrazione e di ascolto siano effettuate negli impianti della stessa Procura che le ha richieste…»).
  Può quindi sicuramente escludersi che nelle eventuali anomalie che si dovessero riscontrare all'esito delle investigazioni condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze un qualsiasi ruolo possa avere svolto la magistratura inquirente, la quale anzi (ove le indagini della Procura fiorentina dovessero dare concretezza alle ipotesi di reato formulate) assumerebbe la veste di Autorità indotta – fraudolentamente – a riconoscere validità formale ad attività non consentite dalla legge. Non ricorrono pertanto, allo stato, fondate ragioni idonee a sorreggere l'esercizio dei poteri attribuiti alla Ministra della Giustizia, con particolare riferimento a quello relativo alla promozione di «…un ispezione urgente…» alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

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ALLEGATO 3

5-06119 Costa: Sull'adozione del decreto attuativo previsto dall'articolo 1, comma 1019, della legge n. 178 del 2020 in ordine al rimborso delle spese legali agli imputati assolti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante rappresenta che la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha riconosciuto all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500 e chiede di sapere «…entro quale data si intende adottare il decreto attuativo…» del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, «…necessario a rendere esigibile il rimborso delle spese legali agli imputati assolti…».
  In proposito deve essere innanzitutto ricordato che la legge di bilancio n. 178 del 2020, all'articolo 1 commi 1015 - 1022, ha riconosciuto all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile (a far data dalla entrata in vigore della legge, e quindi dal 1o gennaio 2021) perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500. Il rimborso non è riconosciuto nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e di condanna per i residui reati, di estinzione del reato per amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione (articolo 1 comma 1018). Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che si sarebbe dovuto adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, verranno definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi previsti dall'articolo 1 comma 1015 nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1 comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio ai quali l'assolto ha dovuto prendere parte e alla durata del giudizio stesso. Per le summenzionate finalità, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è stato istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 (per gli anni 2021, 2022 e 2023), ammontare che costituisce il limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 comma 1015; il relativo capitolo di bilancio n. 1265 (azione supporto alla erogazione dei servizi giustizia) è stato affidato in gestione alla Direzione Generale degli Affari Interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia di questo Dicastero.
  L'istituto giuridico in esame può essere ricompreso nel novero degli strumenti giuridici di natura lato sensu compensativa, come tali volti a garantire un ristoro a favore del cittadino per un'attività lecita riferibile allo Stato (quale l'attività giudiziaria avviata e condotta nel rispetto delle regole processuali) ma produttiva di un danno alla luce dell'intervenuta assoluzione dell'imputato. Va altresì sottolineata sia la natura eccezionale dell'istituto, che deroga al principio generale della responsabilità civile costituito dalla illiceità del fatto generatore di un damnum non iure datum, sia – e corrispondentemente – il principio di stretta interpretazione delle norme che lo disciplinano.
  Non può non essere posto in risalto, con riferimento alla adozione del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1 comma 1019 (decreto che sarà comunque adottato da questo Dicastero nel lasso di tempo più ristretto possibile), la estrema complessità delle attività e dei relativi adempimenti da eseguire, Pag. 66 di carattere istruttorio e organizzativo, segnatamente con riferimento alle opportune verifiche concernenti la congruità delle risorse annuali stanziate rispetto alla platea dei possibili beneficiari – vanno all'uopo necessariamente sottolineati alcuni profili critici derivanti dalla esiguità del fondo appostato in bilancio (8 milioni di euro all'anno al massimo) rispetto al numero potenzialmente molto ampio dei soggetti aspiranti alla elargizione del beneficio (oltre 125 mila domande), con un rimborso medio nella esigua misura di 63 euro –, ancora in fase di completa analisi e valutazione, dovendosi provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Nel contesto su delineato non poche difficoltà comporta la locuzione per cui l'elaborazione dei «...criteri...» e delle «...modalità di erogazione dei rimborsi...» nonché «…le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020…» deve essere effettuata «...attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio...». Infatti, sembrerebbe agevole ritenere che la norma voglia indicare come elemento di priorità nella liquidazione il numero di gradi di giudizio cui l'assolto ha dovuto prendere parte e la durata del giudizio stesso. Tuttavia il dato problematico che si sta affrontando ai fini della adozione del decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1 comma 1019 riguarda la possibilità di accesso nel procedimento di liquidazione alle informazioni al riguardo rilevanti, atteso che non è prevista dalla legge alcuna conoscenza del fascicolo processuale, dovendosi altresì rilevare che il mero dato della durata del giudizio in talune evenienze può essere anche scarsamente significativo in quanto quella durata può dipendere anche da comportamenti tenuti dall'imputato.
  In ogni caso è fermo l'impegno del Ministero al pronto adempimento di quanto previsto fermo l'obbligo di sintonizzare tale attività alla ragionevole interpretazione del dato normativo.

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ALLEGATO 4

5-06120 Giuliano: Sullo svolgimento del concorso in magistratura e dell'esame notarile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Lo svolgimento in sicurezza delle prove per il concorso in magistratura e per il concorso notarile è stato ed è tuttora uno degli obiettivi principali del Ministero.
  La consapevolezza del preminente interesse dei giovani aspiranti, dopo anni di studio, ad essere valutati dalle Commissioni per eventualmente intraprendere percorsi professionali tanto agognati, ha portato ad interrogarsi sui protocolli da adottare per svolgere le prove in questo difficile momento storico garantendo al massimo l'integrità psicofisica dei partecipanti, della commissione, del personale amministrativo e di vigilanza.
  È noto che dopo diversi rinvii dettati dallo stato della emergenza sanitaria in atto, con l'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2) sono state dettate le Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019. Tale norma, infatti, consente lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario – in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento delle procedure concorsuali – durante l'epidemia da COVID-19, prevedendo l'emanazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di un decreto del Ministro della giustizia che regoli le modalità operative, nonché le condizioni di accesso ai locali di svolgimento delle prove concorsuali.
  È stato così adottato il decreto della Ministra della giustizia del 29 aprile 2021, con il quale, – previa interlocuzione con il Comitato Tecnico Scientifico – sono state dettate le modalità attuative del concorso. Tale decreto sarà pubblicato il prossimo 28 maggio 2021 contestualmente al nuovo diario delle prove scritte in Gazzetta Ufficiale, oltre che sul sito del Ministero.
  Le prove scritte si articoleranno con lo svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle tre materie individuate dall'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 160 del 2006 (diritto civile, penale, amministrativo), mediante sorteggio che verrà effettuato il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova.
  Il tempo concesso ai candidati per la consegna degli elaborati viene ridotto da 8 ore a 4, e saranno dichiarati idonei i candidati che ottengano una valutazione complessiva nelle due prove scritte non inferiore a 96 punti, fermi i restanti criteri indicati dal decreto legislativo n. 160 del 2006.
  Va altresì sottolineato che, nel decreto ministeriale del 29 aprile 2021, in corso di pubblicazione è precisato che le prove scritte del concorso avverranno su sei sedi, che sono state individuate nei plessi fieristici delle città di Milano, Torino, Bologna, Rimini, Roma e Bari. In tutte queste sedi, è stato effettuato un sopralluogo per verificare l'adeguatezza dei siti rispetto alle esigenze organizzative dettate dall'emergenza Covid-19.
  Deve segnalarsi, inoltre, l'operatività da diverse settimane di un gruppo di lavoro interdipartimentale coordinato dal Capo Dipartimento dell'organizzazione del personale e dei servizi finalizzato alla risoluzione di ogni criticità che potrebbe manifestarsi nella organizzazione locale del concorso.
  Per le medesime ragioni di sicurezza già evidenziate, lo svolgimento del concorso notarile è Stato differito al prossimo autunno.
  Peraltro, in considerazione della mancata indizione di un concorso nell'anno Pag. 682020 e del reiterato differimento delle prove di esame di quello già bandito con decreto dirigenziale 3 dicembre 2019, il Ministero ha ritenuto opportuno disporre un ampliamento dei posti messi a concorso (da 300 a 400), prevedendosi contestualmente, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a far data dal 31 maggio 2021 e per trenta giorni. Il diario delle prove verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 luglio 2021, fatta salva in ogni caso la sopravvenienza di eventi non dipendenti dal Ministero.

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ALLEGATO 5

5-06121 Tomasi: Sull'adozione di un protocollo unico nazionale per uniformare le modalità di accesso agli uffici dei tribunali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente,

  Come noto a seguito dell'emergenza pandemica, il Governo è tempestivamente intervenuto tenendo ben a mente il principio per cui la giustizia non può e non deve fermarsi!
  In tema di Giustizia, pertanto, tutte le azioni poste in essere sono state eseguite tenendo ben presente la necessità di contemperare il primario diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, con l'esigenza di garantire un servizio conforme ai canoni di efficienza e di buona amministrazione.
  L'Amministrazione, pur operando in regime contingentato e ridotto, ha cercato di garantire il miglior servizio all'utenza nel rispetto delle direttive impartite dalla normativa d'emergenza che, come noto, ha individuato nel «lavoro agile la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa» nonché limitata la presenza del personale negli uffici onde assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili (decreto n. 18 del 17 marzo 2020).
  Oltre a procedere con una massiccia implementazione del processo telematico, come rammentato dagli interroganti, sono state altresì adottate misure organizzative volte a garantire a che tutti gli operatori della giustizia, personale amministrativo, appartenente alle forze di polizia, magistrati ed avvocati, si trovassero nelle condizioni di sicurezza allorquando, nell'espletamento delle relative prestazioni lavorative e professionali si fosse reso necessario l'accesso di persona nei locali dei Tribunali.
  Sono, perciò, stati acquistati dispositivi individuali di protezione, misuratori di temperatura, gel disinfettante e così via.
  Ciò premesso, e passando allo specifico quesito posto, si fa presente che le soluzioni organizzative adottate dagli uffici giudiziari in merito alle modalità di accesso alle cancellerie, alle modalità di deposito degli atti giudiziari, di svolgimento delle udienze e la possibilità per gli avvocati di accedere agli uffici di cancelleria, necessitano di valutazioni e determinazioni connesse alla gestione delle risorse umane, che gli articoli 17 del decreto legislativo 165 del 2001 e 2 del decreto legislativo 240 del 2006 demandano esclusivamente alla competenza del relativo dirigente (e/o del capo ufficio in caso di vacanza del posto dirigente).
  Pertanto, le variegate soluzioni organizzatorie adottate dai dirigenti dei singoli Uffici, se certamente hanno appesantito il lavoro dei difensori, cui va un particolare ringraziamento per il contributo reso, hanno tuttavia consentito la materiale accessibilità agli uffici, prevedendo soluzioni flessibili ed adatte alle specifiche esigenze locali di evidente conoscenza del solo dirigente titolare dello specifico ufficio.
  I vari Uffici giudiziari hanno evidentemente valutato la riattivazione delle varie attività a seconda dello sviluppo epidemiologico del proprio territorio e del proprio ufficio, nonché in relazione alla consistenza e all'urgenza dell'attività giudiziaria da svolgere.

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ALLEGATO 6

5-06123 Maschio: Sull'adozione del decreto di aggiornamento dei parametri forensi per la liquidazione dei compensi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'esigenza segnalata dagli onorevoli interroganti è certamente da considerarsi tematica di interesse e rilievo per il Ministero.
  Come noto, i parametri forensi, che hanno sostituito le precedenti tariffe, sono stati introdotti con decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140; l'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», prevede che i parametri vengano indicati con decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni; ulteriori interventi di aggiornamento e attualizzazione sono stati effettuati con decreto del Ministero dalla giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e da ultimo con Decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
  Tanto premesso, deve evidenziarsi che il Ministero sta attualmente valutando le più opportune modalità di intervento per operare una generale revisione e aggiornamento che tenga conto, per quanto possibile, delle istanze della avvocatura, della complessiva situazione in atto (anche normativa, alla luce delle proposte modifiche relative al processo civile e al processo penale), nonché delle linee direttrici che in ambito eurounitario interessano la materia delle professioni e della concorrenza.
  A tal fine, sarà necessaria un'interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti e in particolare con il Consiglio Nazionale Forense, affinché si possa poi pervenire alla formale proposta di adeguamento dei parametri ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  All'esito, si valuteranno le indicazioni ricevute per provvedere su quanto di competenza del Ministero.

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ALLEGATO 7

5-06124 Siracusano: Sull'assunzione di iniziative ispettive in ordine alla conduzione di specifici procedimenti penali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente,

  il rispetto assoluto dei diritti della difesa e delle garanzie processuali sin dalla fase delle indagini preliminari è ben scolpito nella Carta costituzionale e, pertanto, doverosamente da tutelare.
  Ciò premesso, nel caso di specie si assume l'occorsa e grave violazione di diritti di un imputato a mezzo di ritenute irregolari condotte riconducibili all'organo inquirente.
  Orbene, va evidenziato e rammentato che l'attivazione dei poteri ispettivi da parte dell'Amministrazione, oltre ad essere ancorata a precisi dati fattuali, oggettivi ed acclarati, deve altresì evitare di interferire sul sereno svolgimento dell'attività giurisdizionale, e ciò anche se in termini indiretti, senza cioè alcuna volontà in tal senso.
  Come in tutti i casi nei quali si lamenti l'occorsa compressione del diritto di difesa, l'Amministrazione deve attendere l'esito dei procedimenti giurisdizionali già in essere, primaria sede naturale e precipuamente volta alla verifica di quanto lamentato, soprattutto allorquando tali doglianze, provenienti dallo stesso imputato, siano già state evidenziate proprio nell'ambito del processo in corso.
  Un intervento in itinere, si ribadisce, rischierebbe di interferire nell'attività processuale pacificamente in essere, cui va invece garantita la necessaria serenità.
  Allo stato, pertanto, risultando pendenti il processo c/o il Tribunale di Roma, nonché il procedimento penale attivato dall'esposto presentato all'Autorità Giudiziaria di Perugia, evidentemente in fase coperta da segreto investigativo ex articolo 329 c.p.p., non si ravvisano estremi per procedere ad attività ispettiva.