CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2021
595.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Sospensione delle limitazioni negli spostamenti)

  1. Le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, sono sospese sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
  2. Tutte le limitazioni agli spostamenti introdotte dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, sono abrogate dal giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
1.17. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 3;

   b) all'articolo 5, sopprimere il comma 4;

   c) all'articolo 7, sopprimere il comma 2;

   d) sopprimere l'articolo 9;

   e) all'articolo 13, sopprimere il comma 2.
2.4. Cunial.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per usufruire di servizi non sospesi.
*2.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*2.6. D'Ettore, Bagnasco, Mazzetti, Mugnai, Versace, Bond, Novelli, Brambilla.
*2.13. Ferri, Noja.
*2.19. Zucconi, Donzelli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli spostamenti che non rientrino nei casi indicati al precedente periodo, è obbligatorio informare del proprio ingresso il Dipartimento di prevenzione della ASL competente e, in caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
2.15. Provenza.

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  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , una volta al giorno, .
2.22. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e nel limite fino alla fine del periodo.
2.24. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

Subemendamenti all'emendamento
2.100 del Governo

  All'emendamento 2.100 del Governo, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

  2-bis. Dal 18 maggio 2021 cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

  Conseguentemente, sopprimere i capoversi commi da 2-ter a 2-sexies.
0.2.100.14. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente: 2-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge, in zona gialla e in zona bianca, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

  Conseguentemente, sopprimere i capoversi commi da 2-ter a 2-sexies.
0.2.100.1. Colletti, Sapia.

  All'emendamento 2.100 del Governo, capoverso comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: al 6 giugno 2021 con le seguenti: al 20 giugno 2021;

   b) sostituire le parole: hanno inizio alle ore 23:00 con le seguenti: hanno inizio alle ore 24:00.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso comma 2-ter.
0.2.100.68. Caretta, Ciaburro.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 in zona gialla con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.16. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*0.2.100.6. Carnevali.
*0.2.100.15. Bellucci, Gemmato.
*0.2.100.59. Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Brambilla.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole da: le attività dei servizi di ristorazione fino alla fine del comma con le seguenti: sono consentite le attività dei servizi di somministrazione e ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sia all'aperto, fino alle ore 24, sia al chiuso fino alle ore 23, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. I clienti che hanno utilizzato i servizi di somministrazione e di ristorazione devono conservare la fattura o lo scontrino fiscale per gli spostamenti verso Pag. 177la propria abitazione privata abitata o verso altro luogo per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i controlli relativi all'ora dello spostamento.
0.2.100.9. Trano.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: servizi di ristorazione, aggiungere le seguenti: e dei servizi di banqueting e di catering,.
0.2.100.82. Marco Di Maio, Noja.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: svolte da qualsiasi esercizio, aggiungere le seguenti: compresi bar e altri esercizi simili senza cucina, .
0.2.100.48. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), numero 2), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le attività delle mense, del catering e del banqueting sono consentite anche in forma non continuativa e non contrattualizzata, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.
0.2.100.116. Potenti, Comencini, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 4, numero 2), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla medesima data, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite, su tutto il territorio nazionale, anche con consumo al banco per le attività di ristorazione artigiana e per i bar.
0.2.100.45. Prisco, Albano, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera c), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sopprimere le parole: , in zona gialla,.
*0.2.100.17. Meloni, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.
*0.2.100.84. Marco Di Maio, Noja.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera c), capoverso art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: in zona gialla con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.44. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da: In zona gialla fino a: al chiuso, con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.18. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: dal 1° luglio 2021.
0.2.100.60. Bagnasco, Novelli, Versace, Ruggieri, Mugnai, Bond, Brambilla.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del periodo.
0.2.100.39. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

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  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso con le seguenti: 5.000 per impianti all'aperto e a 1.000 per impianti al chiuso.
0.2.100.10. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera d), capoverso comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le medesime disposizioni si applicano anche alle manifestazioni di carattere culturale, musicale e artistico in genere.;

   b) al terzo periodo, dopo la parola: attività aggiungere la seguente: sportive.
0.2.100.78. Perantoni.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera e), capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere le parole: In zona gialla,.
0.2.100.19. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, e dal 1° luglio 2021, su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.55. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, con le seguenti: Dal 1° giugno 2021;

   b) al numero 3), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, con le seguenti: Dal 1° giugno 2021;.
0.2.100.91. Gagliardi, Benigni, Della Frera, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.
*0.2.100.67. Ciaburro, Caretta.
*0.2.100.11. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*0.2.100.30. Gemmato, Bellucci.
*0.2.100.92. Gagliardi, Benigni, Della Frera, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 20 giugno 2021.
0.2.100.74. Valente, Davide Crippa.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*0.2.100.7. Carnevali.
*0.2.100.20. Lollobrigida, Meloni, Caiata, Bellucci, Gemmato.
*0.2.100.61. Vietina, Barelli, Versace, Bagnasco, Novelli, Marin, Mugnai, Bond, Brambilla.
*0.2.100.111. Gastaldi, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella, Cavandoli.

  Alla lettera f), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: , in zona gialla,.
0.2.100.21. Lollobrigida, Meloni, Caiata, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: , a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali Pag. 179siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.
0.2.100.88. La Relatrice.

  All'emendamento 2.100 del Governo, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla lettera f), numero 3, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.112. Sutto, Andreuzza, Racchella, Cecchetti, Capitanio, Valbusa, Maccanti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 3), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*0.2.100.62. Versace, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Brambilla.
*0.2.100.22. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 4), dopo le parole: palestre, aggiungere le seguenti: centri sportivi, circoli sportivi,.
0.2.100.89. Silli, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera g), capoverso Art. 6-bis, comma 1, sopprimere le parole: , in zona gialla,.
0.2.100.23. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 7, al comma 3, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla con le seguenti: Dal 1° giugno 2021, su tutto il territorio nazionale.
0.2.100.102. Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), capoverso comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.24. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, comma 1, lettera h), capoverso comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno 2021, con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.
*0.2.100.12. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*0.2.100.32. Gemmato, Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), capoverso comma 2, dopo le parole: e di divertimento aggiungere le seguenti: parchi giochi e ludoteche,.
0.2.100.110. Racchella, Cecchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera h), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì consentiti le attività circensi e gli spettacoli viaggianti, nonché le altre attività spettacolari, di trattenimenti e attrazioni allestiti a Pag. 180mezzo di attrezzature mobili o fisse all'aperto o al chiuso a condizione che sia sempre assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale.
0.2.100.120. Maccanti, Gastaldi, Dara, Gerardi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, al comma 1, premettere il seguente:

  01. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione delle attività che non consentono il rispetto del distanziamento interpersonale.
0.2.100.107. Carnevali, Cenni.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.25. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*0.2.100.63. Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Brambilla.
*0.2.100.106. Carnevali, Cenni.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, al comma 1, aggiungere i seguenti periodi: In zona gialla sono consentite, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, le attività dei circoli associativi del Terzo settore, costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e, fino alla data di iscrizione nel registro unico di cui all'articolo 45 del predetto decreto n. 117, iscritti nei registri della promozione sociale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383. Per le attività sociali la cui tipologia di svolgimento sia assimilabile a quella delle attività il cui esercizio sia stato autorizzato anche in relazione a specifiche categorie economiche, e per le quali le disposizioni di legge prevedano apposite linee guida e condizioni operative, le associazioni si conformano alle predette condizioni e adottano le linee guida previste per la specifica attività, anche se rivolta ai soli soci.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 8-bis, alla rubrica premettere le seguenti parole: Terzo settore.
0.2.100.85. Gadda, Noja.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, sostituire le parole: Dal 15 giugno 2021, in zona gialla con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0.2.100.26. Meloni, Lollobrigida, Montaruli, Osnato, Trancassini, Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, dopo le parole: in zona gialla aggiungere le seguenti: su tutto il territorio nazionale e sopprimere le parole: e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
0.2.100.57. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

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  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, dopo la parola: religiose aggiungere le seguenti: e agli eventi privati.
0.2.100.71. Alemanno, Sut.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, sopprimere le seguenti parole: e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
0.2.100.4. Giuliodori.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle attività di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi di rispetto dei protocolli, nonché quelli previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
0.2.100.64. Spena, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Versace, Bond, Brambilla.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-ter, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 1° giugno 2021.
*0.2.100.34. Gemmato, Bellucci.
*0.2.100.13. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-ter, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021, con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

    2) sostituire le parole: sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente con le seguenti: gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico;

    3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
0.2.100.65. D'Attis, Bagnasco, Novelli.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera i), capoverso Art. 8-ter, comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*0.2.100.5. De Menech, Pellicani.
*0.2.100.109. Bazzaro, Di Muro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera j), capoverso Art. 9, comma 3, numero 1), sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, dopo la lettera j), aggiungere la seguente:

   j-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La validità delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 2, lettere a) e b), può essere prorogata di ulteriori 3 mesi a seguito di test sierologico anticorpale, effettuato dalle strutture sanitarie pubbliche Pag. 182o private autorizzate, attestante la presenza di una risposta immunitaria sufficiente a garantire la copertura contro il SARS-CoV-2.
0.2.100.118. Tiramani, Zanella, Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera j), capoverso Art. 9, comma 3, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.
0.2.100.87. Noja.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera k), capoverso comma 1-bis, lettera f), capoverso comma 16-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) «Zona bianca»: le regioni nei cui territori:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

    2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 50 ed inferiore ai 150 ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambi le seguenti condizioni:

    2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

    2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
0.2.100.35. Gemmato, Bellucci.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera k), capoverso comma 1-bis, lettera f), capoverso comma 16-septies, lettera a), sostituire le parole: tre settimane consecutive con le seguenti: due settimane consecutive.
0.2.100.114. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 2, dopo le parole: decreto-legge n. 19 del 2020 aggiungere le seguenti: , come rideterminati dal presente articolo,.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Dal 18 maggio 2021 al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
  2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.
  2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.
  2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

  Conseguentemente:

   a) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: «Art. 3-bis. – (Corsi di formazione)1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   b) all'articolo 4:

    1) al comma 1, dopo le parole: decreto-legge n. 19 del 2020, aggiungere le seguenti: come rideterminati all'articolo 2 del presente decreto,;

Pag. 183

    2) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.»;

   c) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: «Art. 4-bis.(Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   d) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

   e) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: «Art. 5-bis.(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.»;

   f) all'articolo 6:

    1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.»;

    2) sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana Pag. 184(FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.»;

    3) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

    4) sostituire la rubrica con la seguente: Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere;

   g) dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: «Art. 6-bis.(Impianti nei comprensori sciistici)1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   h) all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   i) dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

  «Art. 8-bis.(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

  Art. 8-ter.(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   j) all'articolo 9, comma 3:

    1) primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi;

    2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.»;

   k) all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 16-bis:

     1) al secondo periodo, le parole: “in coerenza con il documento in materia di ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale’, di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020” sono soppresse;

     2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies”;

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     3) al quarto periodo, le parole: “in un livello di rischio o” sono soppresse;

    b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: “in un livello di rischio o scenario” sono sostituite dalle seguenti: “in uno scenario”;

    c) al comma 16-quater, le parole: “in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies”;

    d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:

  “16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto”;

    e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: “in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies”;

    f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:

  “16-septies. Sono denominate:

   a) ‘Zona bianca’: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

   b) ‘Zona gialla’: le regioni nei cui territori alternativamente:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

    2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

   c) ‘Zona arancione’: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);

   d) ‘Zona rossa’: le regioni nei cui territori alternativamente:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

    2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

     2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

     2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento.”».

   l) all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle Pag. 186disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.»;

   m) dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente: «Art. 10-bis.(Linee guida e protocolli)1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.»;

   n) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con le seguenti: articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter.;

   o) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.».
2.100. Il Governo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga ai divieti e alle limitazioni previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, è consentito il libero ingresso nel territorio nazionale da parte dei cittadini degli Stati confinanti con l'Italia residenti in una fascia territoriale di trenta chilometri dal confine stesso.
2.14. Di Muro, Bianchi, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Snider.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS). La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
  2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, è altresì consentito l'accesso di parenti e visitatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, a strutture ospedaliere, di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al Capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e nelle strutture residenziali socio-assistenziali. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
  3. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
2.01. D'Arrando, Lorefice.

Pag. 187

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti COVID-19 presso le strutture sanitarie)

  1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico (CTS), il Ministero della salute adotta un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri per i pazienti affetti da COVID-19:

   a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, ivi incluso il pronto soccorso;

   b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili dai familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come, ad esempio, videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

   c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.
2.03. D'Arrando, Lorefice.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono consentite le uscite temporanee degli ospiti, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, dalle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al Capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e nelle strutture residenziali socio-assistenziali. Le strutture assicurano l'informazione e sensibilizzazione degli ospiti e dei familiari o dei caregiver sulle misure di prevenzione e sui comportamenti da tenere durante le uscite al fine di tutelare la sicurezza dell'ospite e di tutta la comunità dei residenti nella struttura al suo rientro.
2.02. Lorefice, D'Arrando.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nelle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, di cui al primo periodo del comma 1, è possibile prevedere la presenza di professionisti psicologi a supporto degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19.
3.8. Sportiello, Casa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. con le seguenti: e, nelle zone gialla e arancione, al 100 per cento della popolazione studentesca.
3.21. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui non sia possibile l'attività in presenza, per l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni scolastiche, attraverso i Centri Pag. 188territoriali di supporto, possono avvalersi di operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione o di assistenti alla comunicazione.
3.9. Sportiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Qualora, a seguito delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-SARS-CoV-2, i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (ITS) e gli Istituti tecnici superiori (ITS) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per ciascun iter formativo, l'anno formativo 2020/2021 conserva comunque validità.
  3-ter. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi nelle attività di formazione, svolte, si deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. Le istituzioni formative di cui al comma 1, laddove ritenuto necessario e individuandone le relative modalità, assicurano il recupero di apprendimenti funzionale al completamento del percorso didattico.
  3-quater. Qualora gli allievi iscritti ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), di Istruzione e formazione, tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS) non rispettino la frequenza minima di tre quarti della durata dei percorsi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il collegio docenti può comunque esprimere parere favorevole all'ammissione all'annualità successiva o all'esame.
3.11. Carnevali, Piccoli Nardelli, Lepri, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, gli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, che frequentano l'attività didattica in presenza, hanno diritto a due test rapidi o salivari antigenici gratuiti al mese, da effettuarsi gratuitamente anche nelle farmacie, dietro presentazione di ricetta medica, al fine di assicurare una diagnosi accelerata dei casi di COVID-19 nella popolazione studentesca.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis del presente articolo, si provvede nel limite delle risorse disponibili nel fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.10. Sportiello, Corneli, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2020-2021 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato.
3.5. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano altresì, per quanto compatibili, a tutti i percorsi di formazione professionale realizzati da università ed enti accreditati e qualificati riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca, e ad associazioni Pag. 189 che offrono formazione professionale qualificata su tutto il territorio nazionale.
3.2. Lapia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l'anno scolastico 2020-2021» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno scolastico 2021-2022».
*3.3. Pella, Bagnasco, Aprea, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
*3.4. Toccafondi, Noja.
*3.6. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.
*3.12. Carnevali, Piccoli Nardelli, Lepri, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021-2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.
  2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli Uffici scolastici regionali di provenienza.
3.08. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le attività dei servizi di ristorazione, aggiungere le seguenti: compresi i servizi di banqueting e di catering,.
*4.37. Marco Di Maio, Noja, Occhionero.
*4.53. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Comencini, Ribolla.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi di ristorazione aggiungere le seguenti: fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Dal 1° giugno 2021 con le seguenti: Dal 20 maggio 2021 e dopo le parole: al tavolo aggiungere le seguenti: e al banco.
4.29. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: qualsiasi esercizio aggiungere le seguenti: comprese le attività di ristorazione svolte in sale private per matrimoni o altre cerimonie.
4.43. Grillo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: senza limiti di orario.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, solo con consumo al tavolo, senza limiti di orario, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.13. Colletti.

Pag. 190

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esclusivamente all'aperto con le seguenti: all'aperto, in sale al chiuso dove almeno due pareti siano dotate di ampie vetrate scorrevoli, nonché in sale al chiuso limitatamente ai tavoli vicini alle finestre.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: fino alle ore 18:00 con le seguenti: fino a trenta minuti prima del limite orario agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
4.42. Masi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4.45. Bilotti.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Resta consentita senza limiti di orario, anche al chiuso e a prescindere dal colore della zona, la ristorazione in favore dei clienti alloggiati negli alberghi e in altre strutture ricettive, che può essere effettuata anche avvalendosi di pubblici esercizi convenzionati.
*4.10. Sani.
*4.14. Nardi.
*4.16. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*4.26. Squeri, Bond, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Versace, Brambilla.
*4.48. Masi.
*4.70. Zucconi, Caiata, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Restano sempre consentite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 è consentito anche l'asporto. Le attività di cui al presente comma sono consentite nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.46. Bilotti.

  Al comma 2, dopo le parole: dei servizi di ristorazione aggiungere le seguenti: incluse le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dalle associazioni ricomprese negli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117.
4.51. Gavino Manca, Bonomo, Benamati, Zardini, Mancini, Nardi, Soverini, Pezzopane, Carnevali, Cenni.

ART. 5.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento, le parole: 1.000 per gli spettacoli all'aperto con le seguenti: 1.500 per gli spettacoli all'aperto e le parole: 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi con le seguenti: 600 per gli spettacoli in luoghi chiusi.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento, le parole: 1.000 per impianti all'aperto con le seguenti: 1.500 per impianti all'aperto e le parole: 500 per impianti al chiuso con le seguenti: 600 per impianti al chiuso.
5.1. Sodano.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala con le seguenti: deve essere valutata tenendo conto, oltre che delle Pag. 191percentuali di capienza massima, anche della dimensione di ogni singola sala.
5.8. Cimino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a 1.000 per gli spettacoli all'aperto aggiungere le seguenti: fatto salvo il limite a 6.000 per l'Arena di Verona,.
5.10. Comencini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì consentite le attività circensi e gli spettacoli viaggianti, nonché le altre attività spettacolari, di trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili o fisse all'aperto o al chiuso a condizione che sia sempre assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
5.11. Maccanti, Gastaldi, Dara, Gerardi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In merito ai limiti orari imposti per gli spostamenti, di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, per il pubblico partecipante agli eventi di cui ai commi 1 e 2, è sempre consentito il rientro al proprio domicilio al termine dei suddetti eventi, anche oltre l'orario previsto, allegando all'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 il biglietto a titolo nominativo o altro attestato rilasciato dagli organizzatori.
5.9. Zardini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le seguenti: dalla Regione dove ha sede il sito.
5.29. Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla luce delle disposizioni di cui ai commi precedenti, su tutto il territorio è consentita la riapertura degli autodromi, nel rispetto di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
5.4. Tombolato, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan.

  Sopprimere il comma 4.
*5.2. Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.
*5.7. Sarli.
*5.24. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  Dal 26 giugno 2021 è consentita, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'apertura con orario continuato per tutta la giornata delle sale prova e degli studi di registrazione.
5.01. Sodano.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: piscine all'aperto aggiungere le seguenti: e piscine ubicate in spazi interni, limitatamente ad Pag. 192una capienza massima consentita non superiore al 50 per cento,
6.9. Papiro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge in zona gialla sono consentite le attività dei centri bowling a condizione che sia sempre assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per i clienti che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
6.11. Murelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: all'aperto.
*6.7. Mugnai, Bond, Bagnasco, Versace, Novelli, Brambilla.
*6.23. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Bellucci, Gemmato.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno 2021 con le seguenti: 15 maggio 2021.
*7.3. Rospi.
*7.11. Di Muro, Potenti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Ribolla.
*7.20. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in presenza di aggiungere le seguenti: riunioni,.
7.13. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di fiere aggiungere le seguenti: e di sagre.
7.14. Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dal 15 maggio, in zona gialla, è consentito lo svolgimento di cerimonie e attività assimilabili nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e, per quanto di competenza, da ciascuna regione.
7.37. Corda, Massimo Enrico Baroni, Spessotto, Maniero, Trano, Cabras.

  Al comma 3, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 15 giugno 2021.
*7.9. Marco Di Maio, Noja.
*7.26. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7.17. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Comencini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di passaggio di colore ad arancione o rosso della regione ospitante il convegno o congresso, lo svolgimento sarà consentito ai soli soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1 lettera a).
7.8. Marco Di Maio, Noja.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di passaggio di Pag. 193colore ad arancione o rosso della Regione ospitante il convegno o congresso lo svolgimento sarà consentito ai soli soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3 del presente decreto-legge.
7.18. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Comencini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le sagre e le fiere locali e altri eventi e manifestazioni assimilabili, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fiere, convegni, congressi, sagre e fiere locali.
*7.7. Marco Di Maio, Noja.
*7.31. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consentite le attività formative ECM di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e di cui all'accordo Stato-Regioni in materia di «Formazione continua nel settore salute» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2017, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
7.19. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Comencini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Dal 15 giugno 2021, è consentito, esclusivamente all'aperto, lo svolgimento di fiere, sagre, feste patronali a carattere religioso e di ogni altro evento, purché si svolga all'aperto, nel rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali e dei protocolli adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 aprile 2021.
7.15. Grimaldi, Alberto Manca.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esenzione dal pagamento dei canoni per l'utilizzo di beni comunali da parte di associazioni sportive e culturali)

  1. Al fine di agevolare la ripresa locale delle attività sportive e culturali, è stabilita sino al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal pagamento di ogni contributo, canone o rimborso spese dovuto ai Comuni proprietari dalle associazioni sportive e culturali, o enti senza scopo di lucro, per l'utilizzo di beni e strutture pubbliche.
  2. Per far fronte ai minori introiti per i Comuni derivanti da quanto previsto al comma 1, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  3. Al riparto delle risorse aggiuntive previste dal comma 2, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze. Ai fini del riparto, il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mette a disposizione dei comuni una piattaforma utile a comunicare l'importo delle entrate di cui al comma 1 realizzate nell'anno 2019.
7.04. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fiere, sagre ed eventi analoghi)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto Pag. 194sono consentite, in zona gialla, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, come disciplinati dall'articolo 27, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche.
*7.07. Carnevali, Pezzopane.
*7.08. Zucconi, Deidda, Bellucci, Gemmato.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: Dal 15 maggio 2021.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo le parole: consentite le attività aggiungere le seguenti: di spettacolo viaggiante,;

   b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e spettacoli viaggianti.
8.7. Cattaneo, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: Dal 1° luglio con le seguenti: Dal 1° giugno.
8.9. Calabria, Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai.

  Al comma 1 sostituire le parole: Dal 1° luglio 2021 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: parchi tematici e di divertimento aggiungere le seguenti: compresi luna park, spettacoli viaggianti, giostre.
8.17. Nardi, Bonomo, Benamati, Zardini, Gavino Manca, Mancini, Soverini, Pezzopane, Carnevali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei servizi alla persona, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nella zona rossa, è consentito lo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Centri termali, parchi tematici e di divertimento e servizi alla persona.
*8.8. D'Ettore, Bagnasco, Mazzetti, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.
*8.12. Ferri, Noja.
*8.13. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Ribolla.
*8.30. Zucconi, Donzelli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dal 1° giugno 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività degli spettacoli viaggianti di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
8.26. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Residenze sanitarie assistite e altre strutture residenziali)

  1. Al fine di garantire i diritti fondamentali alla salute psico-fisica, all'affettività e al rispetto della vita privata e familiare delle persone ospiti in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, persone con disabilità, non autosufficienti e Pag. 195comunque in strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e in strutture residenziali socio-assistenziali, tali strutture devono assicurare ai loro ospiti la possibilità di essere visitati in presenza, secondo cadenze regolari e frequenti, dai propri familiari e dalle persone con cui intrattengano rapporti affettivi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate dal Ministero della salute ai fini del contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  2. Al fine di sostenere le strutture di cui al comma 1 nella copertura dei costi per l'adozione delle procedure necessarie per assicurare ai loro ospiti il diritto di essere visitati in sicurezza, ivi inclusa la somministrazione in gratuità dei tamponi ai visitatori, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo speciale, al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono definiti modalità e termini per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui al Fondo speciale.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.05. Noja, Gadda, Moretto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto visto l'attuale andamento della situazione epidemiologica, al fine di preservare il benessere psicofisico ed evitare l'isolamento sociale degli ospiti delle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, comunque denominate, assicurata un'alta copertura vaccinale anti SARS-CoV-2 degli ospiti e del personale sociosanitario è consentito l'accesso e l'uscita di ospiti, parenti o visitatori secondo le modalità previste dal documento recante «Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale» adottato il 4 maggio 2021 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato e validato dal Comitato tecnico scientifico.
  2. Per l'accesso alle strutture di cui al comma 1 il familiare o il visitatore deve essere munito delle certificazioni verde COVID-19 o di analoga certificazione comprovante una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), b) o c), del presente provvedimento nonché al rispetto delle misure igienico-sanitarie per la prevenzione ed il controllo della trasmissione virale ed all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
  3. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare tutte le misure contenute nel documento di cui al comma 2 affinché le visite siano svolte in modo continuativo e in sicurezza sia per la salute del familiare/visitatore che per gli ospiti della struttura.
  4. Nel caso in cui all'interno delle strutture di cui al comma 1 si riscontrasse la presenza di casi positivi tra gli ospiti o il personale, l'accesso dei familiari/visitatori è consentito esclusivamente sulla base delle valutazioni della Direzione Sanitaria (ovvero del referente medico/referente COVID-19 della struttura/altra figura di riferimento in base alla specifica organizzazione regionale) sentite le competenti autorità sanitarie nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e comunque solo nell'ipotesi in cui venga garantita una netta separazione strutturale e/o organizzativa delle attività dedicate agli ospiti COVID-19 positivi rispetto a quelle COVID-free.
8.09. Carnevali, Lepri, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

Pag. 196

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro o aperti al pubblico)

  1. Al fine di accelerare la piena ripresa delle attività economiche e sociali e garantire la sicurezza sanitaria negli spazi chiusi di lavoro o aperti al pubblico, per l'anno 2021 sono ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo o ventilazione meccanica con controllo dei dati ambientali o di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri o dispositivi in grado di abbattere la carica virale negli ambienti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi compresi i dispositivi o i biocidi consentiti da disposizioni di deroga o per i quali sia in corso una procedura di registrazione.
  2. Il Ministro della salute provvede alle attività necessarie per la messa a disposizione sul mercato dei biocidi di cui si registri la carenza o per i quali sia in corso la registrazione presso l'ECHA, rilasciando, ove compatibile, una autorizzazione temporanea quale Presidio medico chirurgico.
  3. Il credito d'imposta di cui comma 1, spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
8.02. Porchietto, Squeri, Barelli, Polidori, Torromino, Baldini, Caon, Spena, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento centri e attività estive)

  1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa e delle attività estive in genere destinati ai minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.
  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Per fronte al relativo onere finanziario, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
8.03. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

Pag. 197

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure relative all'esecuzione dei tamponi molecolari e antigenici rapidi per il reintegro dei lavoratori)

  1. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19, qualora il medico competente richieda la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone a coloro che, in assenza di sintomatologia, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2 e per i quali non sussiste l'obbligo di isolamento poiché sono decorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, gli oneri connessi all'esecuzione del test molecolare o del test antigenico rapido sono a carico del Servizio sanitario nazionale nel limite di spesa di cui al comma 2.
  2. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, per le spese sostenute nell'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
8.07. Villani, Nappi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Organizzazione e realizzazione di eventi all'aperto correlati alla celebrazione di matrimoni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in zona gialla, è consentita l'organizzazione e la realizzazione di eventi all'aperto, correlati alla celebrazione di matrimoni e cerimonie, presso le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere con un numero di invitati che sia proporzionale alla capienza degli spazi interessati, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 devono esibire – su richiesta – la documentazione relativa all'effettuazione delle procedure di sanificazione e di messa in sicurezza dei locali al chiuso che comunque sono a disposizione e sono fruibili dagli invitati.
8.06. Alemanno, Scanu, Sut, Amitrano, Di Sarno, Maraia, Scagliusi, Martinciglio, Villani, Grippa, Manzo, Barbuto, Flati, Gallo, Olgiati, Cimino, Cancelleri, De Carlo, Ruggiero, Sarti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Impianti di aerazione e sanificazione locali al chiuso)

  1. Al fine di avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia di alcuni sistemi e impianti di aerazione e sanificazione nel contrastare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei locali al chiuso, adibiti ad attività di ristorazione e sportive, è istituito presso il Ministero della salute un fondo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il CNR, definisce i criteri per individuare i sistemi di aerazione da sottoporre a monitoraggio, le caratteristiche e le modalità di raccolta dei dati e di adesione.
  3. L'attività di monitoraggio dell'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione di cui al comma 1 è effettuata dal CNR e da istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Il Ministro della salute destina le risorse, di cui al comma 1, al CNR e agli istituti di ricerca individuati ai sensi del comma 3 per le attività di monitoraggio dei sistemi ed impianti di aerazione di cui al comma 1. Pag. 198
  5. Il CNR e gli istituti di ricerca di cui al comma 3, possono sperimentare nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione per contrastare la diffusione del COVID-19 negli ambienti.
  6. Le attività di ristorazione o sportive, di cui al comma 1, che si dotano di impianti di aerazione e di sanificazione, ai sensi del comma 5, per contrastare la diffusione del COVID-19, possono usufruire di un finanziamento pari all'80 per cento dei costi effettuati.
  7. Il Ministro della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'efficacia dei sistemi di aerazione e di sanificazione utilizzati nei locali adibiti ad attività di ristorazione o di attività sportive ai sensi del comma 1 al fine di contrastare la trasmissione del COVID-19.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 40 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.01. Vallascas.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9.1. Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas.
*9.38. Mollicone.
*9.51. Delmastro Delle Vedove, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di un test sierologico con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   e-bis) test sierologico: test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue.;

   b) al comma 2, lettera c), dopo le parole: test antigenico rapido o molecolare aggiungere la seguente: gratuito;

   c) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) effettuazione di test sierologico gratuito con esito positivo alla presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2.;

   d) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis) ha una validità di sei mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera e-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;

   e) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

   8-bis. Al fine di garantire l'esecuzione di test gratuiti, ai sensi del comma 2, lettere c) e c-bis), per l'ottenimento della certificazione di cui ai commi 5, 5-bis, è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi e test sierologici, Pag. 199 con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
   8-ter. Il fondo di cui al comma 8-bis, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9.23. Sportiello.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o da altro operatore addestrato secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: o da altro operatore addestrato secondo le modalità stabilite dall'autorità sanitaria.
9.9. Noja.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-Sars-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il Sars-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico attestante la conferma di una risposta immunitaria contro la Sars-CoV-2;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di tre mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura medica presso la quale è avvenuta la diagnosi ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.
9.25. Sportiello.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) test sierologico o anticorpale: test di laboratorio eseguito su campioni di sangue (siero, plasma o sangue intero) volto a rilevare se una persona abbia sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2, e quindi in grado di indicare che questa sia stato esposto al SARS-CoV-2 e abbia sviluppato anticorpi, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico o anticorpale con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della salute;

   b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di tre mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, Pag. 200 in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono il test di cui al comma 1, lettera d-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.
9.12. Noja.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-SARS-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il SARS-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico attestante la conferma di una risposta immunitaria contro il SARS-CoV-2;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di sei mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettera d-bis), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di cui al presente comma rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
9.15. Boldi, Tiramani, Zanella, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) test sierologico anticorpale: test di laboratorio per l'individuazione di anticorpi anti-Sars-CoV-2 nell'organismo mediante prelievo ematico. Consente la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro il Sars-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano indicando l'esposizione al virus e lo sviluppo degli anticorpi, indipendentemente dalla sintomatologia.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) effettuazione di test sierologico anticorpale attestante la conferma di una risposta immunitaria al virus Sars-CoV-2;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), ha una validità di tre mesi a far data dalla certificazione della presenza anticorpale, ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, dalla struttura medica presso la quale è avvenuta la diagnosi ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.
9.5. Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

Pag. 201

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla piattaforma medesima.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, aggiungere le seguenti: nonché dai dipartimenti di prevenzione della ASL territorialmente competenti;

   b) al comma 9, sostituire le parole: Le disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
9.56. Stumpo.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono rilasciate al fine di attestare con le seguenti: attestano.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui con le seguenti: rilasciata sulla base della condizione prevista e sopprimere le parole: e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato;

   b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui con le seguenti: rilasciata sulla base della condizione prevista;

   c) al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: rilasciata sulla base della condizione prevista al comma 2;

   d) sostituire il comma 6 con il seguente: Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2, riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi Servizi sanitari regionali;

   e) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti atti delegati disciplineranno anche i trattamenti di dati raccolti sulla base del presente decreto;

   f) al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: i dati che possono essere riportati con le seguenti: i dati trattati dalla piattaforma, e quelli da riportare e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: nell'allegato 1 con le seguenti: nel comma 6 del presente articolo;

   g) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nel presente decreto descritte negli articoli 2, comma 1, 5, comma 4, e 7, comma 2.
9.57. Stumpo.

  Al comma 2, alinea, dopo la parola: rilasciate aggiungere la seguente: gratuitamente.
9.17. Galizia.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , su richiesta dell'interessato, con le seguenti: automaticamente all'interessato.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: in formato aggiungere le seguenti: , a sua scelta,.
9.19. Galizia.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, sopprimere le parole: riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e;

   b) al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto decreto, restano valide Pag. 202 le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5.;

   c) sopprimere l'allegato 1.
9.30. Provenza.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, sostituire le parole: «i dati indicati nell'allegato 1» con le seguenti: «i dati anagrafici necessari a identificare l'interessato, l'identificativo univoco della certificazione e la data di fine validità della stessa».

   b) al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto decreto, restano valide le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, recanti esclusivamente i dati anagrafici necessari a identificare l'interessato, l'identificativo univoco della certificazione e la data di fine validità della stessa.

   c) sopprimere l'allegato 1;
9.31. Provenza.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
9.10. Noja.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La validità delle certificazioni rilasciate sulla base delle condizioni descritte al comma 2, lettere a) e b), su richiesta dell'interessato, può essere prorogata di ulteriori 6 mesi, a seguito di test sierologico anticorpale, effettuato dalle strutture sanitarie pubbliche o da quelle private autorizzate e accreditate, per la determinazione quantitativa degli anticorpi presenti, in risposta al virus SARS-Cov2, tali da motivare la proroga della certificazione verde COVID-19. La validità della certificazione decade automaticamente nel caso di riscontro di positività al virus SARS-Cov2.
9.27. Sportiello.

  Al comma 5, sostituire le parole: su richiesta dell'interessato con le seguenti: automaticamente all'interessato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: in formato aggiungere le seguenti: , a sua scelta,.
9.20. Galizia.

  Al comma 6, sostituire l'allegato 1 con il seguente:

Allegato 1
(Articolo 9 – Certificazioni verdi COVID-19)

TABELLA – CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI – VERDI COVID-19 DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

  1. Certificazione verde COVID-19:

   Cognome e nome

   name: surname(s) and forename(s);

   Data di nascita

   date of birth;

   Malattia o agente bersaglio: COVID-19

   disease or agent targeted: COVID-19;

   Stato membro in cui è rilasciato il certificato

Pag. 203

   Member State certificate issuer;

   Struttura che ha rilasciato il certificato

   certificate issuer;

   Identificativo univoco del certificato;

   unique certificate identifier.

   Validità del certificato dal ... al:

   certificate valid from ... until;
9.3. Bologna, Rospi.

  Al comma 6, allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1:

    1) sopprimere le parole: di avvenuta vaccinazione;

    2) sopprimere le parole da: Tipo di Vaccino fino a: unique certificate identifier;

   b) sopprimere il numero 2
9.29. Provenza.

  Al comma 6, dopo le parole: nell'allegato 1, aggiungere le seguenti: sono utilizzabili esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.
9.7. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, incluse le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile all'uomo, nella lingua italiana e in inglese.
9.18. Galizia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali figuranti nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, o se la certificazione non è più a sua disposizione.
9.22. Galizia.

  Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: e validate da uno Stato membro dell'Unione.
9.11. Noja.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.35. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more dell'adozione del predetto decreto per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettera a) b) o c).
9.34. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. I tamponi e gli esami sanitari previsti per il rilascio delle certificazioni verdi, di cui al presente articolo, sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze individua le modalità attuative del presente comma.
9.8. Sarli, Termini.

Pag. 204

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Utilizzo della certificazione verde per visite in ospedale)

  1. Al fine di consentire ai detentori della certificazione verde di cui all'articolo 9, la possibilità di incontrare i pazienti degenti in terapia intensiva e in tutti i reparti ospedalieri, il Ministro della salute, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con ordinanza a disciplinare le visite di famigliari e conoscenti dei degenti in strutture ospedaliere e, di concerto con le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, delinea le modalità di accesso, nel rispetto della normativa vigente e delle misure restrittive adottate dal Governo.
9.01. Mandelli, Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai, Bond, Brambilla.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini e di garantire la possibilità anche alle persone che non abbiano potuto ancora avere accesso alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 di ottenere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 senza discriminazione fondate sulle condizioni economiche o finanziarie, sono erogati test antigenici rapidi e test molecolari accessibili, tempestivi e gratuiti su tutto il territorio italiano.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede all'erogazione di test antigenici rapidi e test molecolari gratuiti presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi secondo turni prestabiliti, distanziati da almeno 10 giorni rispetto all'accertamento precedente, presso le predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (drive through), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione dei predetti tamponi.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
9.02. Noja.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Integrazione del Piano strategico nazionale di vaccini per la protezione dell'infezione da SARS-COV-2)

  1. Al. Al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazioni marginalizzati o particolarmente vulnerabili, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero Pag. 205 della salute provvede ad integrare il Piano strategico nazionali dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, approvato con decreto 12 marzo 2021, al fine di includervi, tra i soggetti socialmente fragili, le persone che vivono in insediamenti informali, i senza fissa dimora, i richiedenti asilo, i rifugiati e apolidi a prescindere dal loro status giuridico e le persone accolte in strutture collettive emergenziali particolarmente affollate, anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni e degli Enti che si occupano dei predetti gruppi di popolazione.
9.04. Sportiello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Campagna vaccinale cittadini AIRE)

  1. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso. Le Regioni entro il 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.
9.03. Ungaro, Noja.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incentivi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza)

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 78, l'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.
9.06. Gemmato, Bellucci.

ART. 10.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'Allegato numero 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono aggiunte le parole: «Commercio al dettaglio di mobili per la casa».
10.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 1 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
11.27. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1 dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 10 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
11.28. Siani, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1 dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al numero 16 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
11.29. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui al Pag. 206numero 20 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di una revisione del piano per sopravvenute nuove esigenze terapeutiche.
11.30. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 luglio 2021 aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli previsti nelle disposizioni di cui al numero 24 del medesimo allegato che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.
11.22. Invidia.

  Al comma 1, allegato 2, sopprimere il numero 4.
*11.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
*11.8. Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.
*11.20. Scanu, Sut.
*11.26. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.
*11.33. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, allegato 2, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza.
**11.9. Pella, Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai, Bond, Brambilla.
**11.15. Marco Di Maio, Noja.
**11.16. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.
**11.19. Sportiello.
**11.23. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.
**11.25. Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane.

  Al comma 1, allegato 2, aggiungere, in fine, il seguente numero:

  26-bis. Articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. - Proroga di termini scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
11.17. Potenti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Al comma 1, allegato 2, aggiungere, in fine, il seguente numero:

  26-bis. Articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. – Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
11.21. Invidia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla luce della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 luglio 2021, eccezionalmente per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 dalla Costituzione presentate nell'anno 2021 ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma, della stessa legge. Sono conseguentemente prorogati di un mese i termini di cui agli articoli 32, primo, secondo, terzo e settimo, e 33, primo e quarto comma della legge 25 maggio 1970, n. 352.
11.36. Baldino, Magi, Iezzi.

Pag. 207

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla luce della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 luglio 2021, eccezionalmente per le richieste di referendum previsti dall'articolo 75 dalla Costituzione presentate nell'anno 2021 ai sensi dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono prorogati di un mese i termini di cui agli articoli 28, 32, primo, secondo, terzo e settimo, e 33, primo e quarto comma della legge 25 maggio 1970, n. 352.
11.37. Baldino, Magi, Iezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le medesime disposizioni si applicano anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori, conferiti in convenzione, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.
  1-ter. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.34. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche che erogano servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, è autorizzato l'espletamento, di ulteriori procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing. Le procedure concorsuali sono concluse entro il 30 novembre 2021. Fino al compimento dei relativi reclutamenti sono prorogati, fino al 31 dicembre 2021, i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende pubbliche. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in outsourcing concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.
11.7. Sapia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera c) è sostituita con la seguente:

   «c) le graduatorie approvate dall'anno 2018 al 2020 in ambito sanitario sono utilizzabili entro cinque anni dalla loro approvazione.».
11.11. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «anno 2026».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
11.12. D'Ettore, Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 27-bis, del decreto-legge aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della revisione della remunerazione Pag. 208 della filiera, è possibile prevedere, in via sperimentale senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione temporanea con le farmacie per la distribuzione convenzionata delle classi di farmaci destinati alla cura di patologie incluse nel Piano nazionale della cronicità, attualmente incluse nella lista PHT.
   1-ter. L'Agenzia Italiana del farmaco provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esclusione di tali classi di farmaci dal Prontuario della distribuzione diretta (PHT), come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.»
11.14. Lorenzin, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, De Filippo.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo
11.01 del Governo

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-bis, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Pubblica amministrazione oltre confine, la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è regolata dall'Amministrazione di riferimento, tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore e appurate le garanzie igienico-sanitarie locali, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19 qualora risultino maggiormente cautelative per la sicurezza sanitaria dei lavoratori. È comunque riconosciuto il diritto al lavoratore di richiedere all'Amministrazione di riferimento lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) di cui al comma 4-bis».
0.11.01.139. Siragusa.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   b) alla lettera c) sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.
0.11.01.206. Buompane.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-bis, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.
0.11.01.203. Alaimo, D'Orso, Baldino, Maurizio Cattoi, De Carlo, Elisa Tripodi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1
(Proroga termini in materia di concessioni)

  1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle medesime concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
0.11.01.140. Viscomi, Mura, Carla Cantone.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-ter, comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021 per i documenti scaduti entro il 31 agosto 2020; 30 novembre 2021 Pag. 209per i documenti scaduti entro il 31 dicembre 2020; 31 gennaio 2022 per i documenti scaduti entro il 30 aprile 2021; 31 marzo 2022 per i documenti scaduti entro il 30 settembre 2021.
0.11.01.12. Berardini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-ter, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 30 settembre 2021 per i documenti scaduti entro il 31 agosto 2020; 30 novembre 2021 per i documenti scaduti entro il 31 dicembre 2020; 31 gennaio 2022 per i documenti scaduti entro il 30 aprile 2021; 31 marzo 2022 per i documenti scaduti entro il 30 settembre 2021.
0.11.01.13. Berardini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il termine entro cui effettuare le revisioni di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 è fissato al 30 giugno 2022.
*0.11.01.49. Pezzopane.
*0.11.01.73. Mazzetti, Bagnasco.
*0.11.01.88. Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli.
*0.11.01.141. Lucchini, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*0.11.01.146. Fregolent, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «sono prorogate di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate di nove mesi».
  2-ter. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «entro tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi».
  2-quater. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è così sostituita:

   «c) per il settore idrico, al 30 settembre 2021».

  2-quinquies. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.
  2-sexies. All'articolo 51, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «15 novembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 marzo 2021» e le parole «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «30 aprile 2021». Conseguentemente, all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: «Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al 30 settembre 2021».
  2-septies. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021.
**0.11.01.37. Topo, Fragomeli.
**0.11.01.61. Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
**0.11.01.80. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.

Pag. 210

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 859 le parole «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022»;

   b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

   c) al comma 868 le parole «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2022» e le parole «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,» sono soppresse.
*0.11.01.38. De Micheli, Fragomeli.
*0.11.01.62. Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
*0.11.01.81. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.
*0.11.01.100. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
  2-ter. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
  2-quater. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al comma 2, alla lettera d) le parole «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «cinquecentomila euro».
  2-quinquies. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2-sexies. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.».
**0.11.01.63. Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
**0.11.01.39. De Micheli, Ciagà.
**0.11.01.82. Ruffino, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Silli.
**0.11.01.101. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Pag. 211

  9-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9-bis pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'Art. 11-quater con la seguente: Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, il riequilibrio finanziario degli enti locali e misure per gli enti locali della zona sisma centro Italia.
0.11.01.1. Morgoni, Pezzopane, Morani, Verini, Gabriele Lorenzoni, Terzoni.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021».
*0.11.01.25. Pini.
*0.11.01.27. Gavino Manca.
*0.11.01.161. Patassini, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2021».
0.11.01.168. Fregolent, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1
(Proroga termini in materia di trasparenza)

  1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124.
*0.11.01.17. Lupi.
*0.11.01.22. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini, De Filippo, Pezzopane.
*0.11.01.68. Bagnasco, Squeri, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.
*0.11.01.105. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*0.11.01.214. Zucconi, Bellucci, Gemmato.
*0.11.01.167. Rosato, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.
(Proroga del blocco dei protesti)

  1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 Pag. 212gennaio 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 settembre 2021».
  2. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
0.11.01.69. Polidori, Bagnasco.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.
(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

  1. Su richiesta delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data, i termini di cui all'articolo 56, commi 6, lettera c), e 8.
0.11.01.70. Spena, Bagnasco, Bond.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.
(Proroga di termini delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)

  1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.11.01.177. Ferraresi, Zolezzi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.
(Proroga della sospensione dei mutui dei privati relativi ad edifici dichiarati inagibili)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi Pag. 213oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
0.11.01.178. Ferraresi, Zolezzi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1
(Proroghe e ulteriori misure urgenti in materia di canoni demaniali)

  1. Le concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le concessioni lacuali e fluviali affidate agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e agli enti del terzo settore, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prorogate al 31 dicembre 2033. Al termine del predetto periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite dalle seguenti: «con finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
  3. Fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si considerano enti del Terzo settore le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.11.01.165. Gadda, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1

  1. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito con il seguente: «6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni».
0.11.01.104. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1

  (Proroga di termini in materia di quota di avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

  1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021» e al secondo periodo le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi anni».
0.11.01.224. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

Pag. 214

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

    1) alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
0.11.01.201. Maraia.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.1
(Proroga del credito d'imposta per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
0.11.01.132. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 11-quinquies.1
(Proroga esenzioni per i territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021». All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.11.01.133. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Mariani, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-sexies, al comma 1, sopprimere le parole: fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le autorizzazioni ad esercitarsi di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo è di dodici mesi.
*0.11.01.16. Carnevali.
*0.11.01.67. Novelli.
*0.11.01.85. Silli, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino.
*0.11.01.138. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*0.11.01.210. Grippa.
*0.11.01.226. Bellucci, Rampelli, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con Pag. 215modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituita dal seguente:

«Art. 40-bis.

   1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

   a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

   b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

   c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

   d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

   2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128».
**0.11.01.53. D'Ettore, Mugnai, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla.
**0.11.01.137. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-sexies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, l'Allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2019 è sostituito dal seguente:

   Macchine agricole e operatrici Tempi

   a) veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 1° gennaio 2023

   b) veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 1° gennaio 2024

   c) veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 1° gennaio 2025

   d) veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 dal 1° gennaio 2026 secondo l'anno di immatricolazione
0.11.01.4. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-septies inserire il seguente:

Art. 11-septies.1.
(Proroga delle graduatorie concorsuali vigenti nella Pubblica Amministrazione, nella polizia di Stato e nel corpo dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
0.11.01.149. Occhionero, Noja.

Pag. 216

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-septies, aggiungere il seguente:

Art. 11-septies.1

  1. Al comma 687, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024»;

   b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
0.11.01.66. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso 11-octies, dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al comma 2 dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

  Conseguentemente sostituire la rubrica del capoverso 11-octies con la seguente: Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti e del termine per l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
0.11.01.166. Marco Di Maio, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-octies, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'Art. 11-octies con la seguente: Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti e del credito d'imposta per investimenti nelle regioni sisma centro Italia.
0.11.01.2. Pezzopane, Morgoni, Morani, Verini, Gabriele Lorenzoni, Terzoni.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-novies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di consentire la proroga del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le modalità previste per le regioni del Mezzogiorno, anche alle regioni Umbria, Marche e Lazio colpite dai terremoti 2016-2017, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185, dopo la parola: «Sicilia» sono inserite le seguenti: «e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016»;

   b) il comma 187 è sostituito dal seguente:

  187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 112 milioni di euro per l'anno 2022, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 112 milioni di euro per l'anno 2025.
0.11.01.71. Nevi, Bagnasco.

Pag. 217

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1.
(Proroga di scadenze relative agli eventi sismici del 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  4. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017».

  5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  6. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione Pag. 218dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. Gli oneri di cui al comma 8, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  12. Al primo periodo del comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».
  13. All'onere di cui al comma 12, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
0.11.01.189. Zolezzi.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1.
(Proroga interventi finanziati dal Fondo Megalizzi)

  1. All'articolo 1, comma 379, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente «2021». Pag. 219
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 500.000 euro e al Ministero dell'università e della ricerca per 500.000 euro per il medesimo anno.
0.11.01.44. Rotta, Madia, Nardi, De Menech, Lattanzio, Zardini, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Buratti.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:

Art. 11-novies.1.
(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
*0.11.01.184. Ferraresi.
*0.11.01.106. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Golinelli, Dara, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-decies, al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica».
**0.11.01.57. Mazzetti, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
**0.11.01.213. Zucconi, Bellucci, Gemmato.
**0.11.01.129. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1
(Misure urgenti in materia di energia)

  1. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, al fine di consentire la conclusione delle procedure di approvazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il termine di cui ai commi 1 e 8, sesto periodo, del medesimo articolo 11-ter, è prorogato di dodici mesi.
0.11.01.192. Vianello, Maraia.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

  1. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e limitatamente alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta con capacità Pag. 220 ricettiva superiore a 400 persone, entro il 7 ottobre 2021.».
0.11.01.199. Maraia.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1.
(Proroga per l'adeguamento alle disposizioni antincendio previste per le strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2021».
0.11.01.95. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:

Art. 11-decies.1.

  1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».
0.11.01.14. Plangger.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  Conseguentemente il termine previsto al quinto periodo dell'articolo 264, comma 1, lettera f) è differito al 31 dicembre 2021.
*0.11.01.74. Mazzetti, Novelli, Bond, Bagnasco.
*0.11.01.47. Pezzopane.
*0.11.01.87. Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli.
*0.11.01.145. Fregolent, Noja.
*0.11.01.130. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» e dopo le parole: «sono prorogati di novanta giorni» aggiungere le seguenti «dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

   b) dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente: «2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis».
**0.11.01.75. Mazzetti, Novelli, Bond, Bagnasco.
**0.11.01.48. Pezzopane.
**0.11.01.86. Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli.
**0.11.01.131. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.

Pag. 221

**0.11.01.144. Fregolent, Noja.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soggetti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 18 dicembre 2020.
0.11.01.194. Cancelleri.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undecies.1.
(Accelerazione di interventi per far fronte alla ripresa dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021 e 2022». Per gli interventi di cui al presente comma, l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche per le spese sostenute nell'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,9 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 312,8 milioni di euro per l'anno 2024, 236,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, e 177,3 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.11.01.128. Rixi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo del Governo 11.01, dopo il capoverso Art. 11-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-undecies.1
(Proroga termine attivazione tax credit alberghi)

  1.Al fine di sostenere il settore del turismo attraverso la fruizione da parte delle famiglie del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5-bis del citato articolo sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 luglio 2021».
0.11.01.204. Palmisano.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Sono prorogate al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti».

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1-bis, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente Pag. 222iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 11-duodecies con la seguente:

   Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di organizzazione dei tribunali.
0.11.01.3. Pezzopane.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 181, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: «In caso di mancato affidamento dei lavori entro ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi».

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 11-duodecies con la seguente:

   «Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari».
0.11.01.45. Fragomeli, Fiano.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-duodecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 181, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è sostituito dal seguente: «In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato.»

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 11-duodecies con la seguente:

   Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari.
0.11.01.46. Fiano, Fragomeli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga di misure urgenti per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: «presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro». È aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma:

   a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

   b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017»

Pag. 223

  3. In coerenza con l'articolo 133 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
  5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

   c) al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».

  7. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;

   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

  8. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola: «privata» è soppressa.
  9. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  10. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo Pag. 224prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  11. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  12. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti; «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;
  13. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  14. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74/ 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  15. Agli oneri derivanti del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, nonché all'onere di cui al comma 11, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, oltre che agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 8, pari a 10 milioni per l'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dal comma 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
0.11.01.97. Golinelli, Dara, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture)

  1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre Pag. 225 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
0.11.01.187. Deiana.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga conferimento incarichi di lavoro autonomo per il personale medico, infermieristico e socio-sanitario)

  1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate alla diffusione del COVID-19, gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.11.01.7. Testamento.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

  1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, dopo le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono aggiunte le seguenti: «, e limitatamente alle strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, entro il termine del 7 ottobre 2021».
0.11.01.216. Zucconi, Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga dei termini in materia di Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: «4. Per gli anni 2021 e 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 500». Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.11.01.122. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga del Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle Regioni Lazio, Pag. 226 Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017)

  1. Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 7, le misure ivi previste sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma precedente, pari a 20 milioni di euro rispettivamente per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 si fa fronte mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
0.11.01.142. Noja, Marco Di Maio.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga di termini in materia di idroelettrico)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
0.11.01.107. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto, Plangger.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.

  1. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
0.11.01.24. Carnevali.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga termini in materia di dirigenza amministrativa professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le necessarie risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale».
0.11.01.163. Fassina, Stumpo, Alberto Manca.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della Pag. 227legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2022.
*0.11.01.155. Vallascas.
*0.11.01.60. Versace, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Brambilla.
*0.11.01.96. Piastra, Micheli, Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Pettazzi, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*0.11.01.208. Scanu.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga di misure urgenti per i concessionari)

  1. Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria, al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
0.11.01.164. Stumpo.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga di misure urgenti per i concessionari)

  1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
*0.11.01.26. Gavino Manca.
*0.11.01.94. Panizzut, Lucchini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga in materia di esercizio delle competenze tavolari dei giudici di pace)

  1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».
0.11.01.11. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga di termini in materia di giustizia)

  1. All'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2023».
0.11.01.91. Costa.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga termine per l'apposizione di contrassegni sui prodotti da inalazione)

  1. All'articolo 62-quater, comma 3-bis, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte Pag. 228sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «dal 1° aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».
0.11.01.23. De Filippo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

  1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19.»;

   b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19».

  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

   b) al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

   c) al quarto periodo le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Art. 11-ter.
(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio)

  1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità di documenti di riconoscimento e di identità, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
  2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione Pag. 229 è effettuata progressivamente dagli uffici competenti.».

Art. 11-quater.
(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

  1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.
  2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
  3. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

  4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
  5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.
  6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

  7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
  8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio delle camere di commercio, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.
  9. Il termine di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 giugno 2021, qualora il termine di sessanta giorni sia scaduto antecedentemente alla predetta data.

Art. 11-quinquies.
(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Art. 11-sexies.
(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese Pag. 230ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole: «è espletata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata».
  2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»:

   b) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

  3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 11-septies.
(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

  1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 11-octies.
(Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei fondi investimenti)

  1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
  2. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Art. 11-novies.
(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 11-decies.
(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

  1. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'Allegato XIX al presente decreto.».

Art. 11-undecies.
(Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 Pag. 231maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Art. 11-duodecies.
(Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   b) all'articolo 29, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   c) all'articolo 30, comma 1, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021.
11.01. Il Governo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
11.09. Golinelli, Dara, Cavandoli, Cestari, Fiorini, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2)

  All'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 l'ultimo periodo è soppresso.
11.011. Mammì.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le persone provenienti dall'estero che fanno ingresso o transitano nel territorio nazionale non sono obbligati a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e al correlativo periodo di quarantena qualora presentino un'attestazione comprovante il completamento di un ciclo vaccinale, approvato dall'Agenzia europea per i medicinali, per il SARS-CoV-2.
12.3. Ungaro, Noja.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore)

  1. Tenuto conto del ruolo centrale rivestito dal settore dell'autotrasporto nella gestione Pag. 232 della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, è sempre consentito lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.
*12.02. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*12.03. Mazzetti.
*12.012. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.
*12.014. Carnevali, Pizzetti, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Capienza bus turistici)

  1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a bordo dei bus turistici è consentito un coefficiente di riempimento fino all'80 per cento; detto coefficiente sostituisce quello attualmente vigente al 50 per cento.
12.015. Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Voucher taxi)

  1. Al fine di consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari e all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 187, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 ed 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta.
  2. All'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno» sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli over 55»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone Pag. 233in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.
   1-ter. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo».
*12.013. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.
*12.019. Ruffino, Gagliardi, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.
*12.020. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Lepri, Campana, Pezzopane.
*12.023. Pella, Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
*12.022. Sportiello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

   1. All'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, dopo le parole: «dalle pubbliche amministrazioni», sono aggiunte le seguenti: «e dalle società in controllo pubblico regolate ai sensi del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176».
12.01. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione dal pagamento del canone di occupazione delle aree del demanio marittimo dovuto dalle imprese di pubblico esercizio)

   1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate sino al 31 dicembre 2021 dal pagamento dei canoni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
12.010. Gagliardi, Ruffino, Silli, Napoli, Della Frera, Pedrazzini, Rospi.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*13.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*13.02. Sutto, Vanessa Cattoi, Loss, Binelli.

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ALLEGATO 2

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera f), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: , a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.
0.2.100.88. La Relatrice.

  All'emendamento 2.100 del Governo, lettera j), capoverso Art. 9, comma 3, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.
0.2.100.87. Noja.

  Al comma 2, dopo le parole: decreto-legge n. 19 del 2020 aggiungere le seguenti: , come rideterminati dal presente articolo,.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Dal 18 maggio 2021 al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
   2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
   2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.
   2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.
   2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

  Conseguentemente:

   a) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: «Art. 3-bis. – (Corsi di formazione)1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   b) all'articolo 4:

    1) al comma 1, dopo le parole: decreto-legge n. 19 del 2020, aggiungere le seguenti: come rideterminati all'articolo 2 del presente decreto,;

    2) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, Pag. 235del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.»;

   c) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: «Art. 4-bis.(Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali)1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   d) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

   e) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: «Art. 5-bis.(Musei e altri istituti e luoghi della cultura)1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.»;

   f) all'articolo 6:

    1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.»;

    2) sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.»;

    3) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate Pag. 236 ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

    4) sostituire la rubrica con la seguente: Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere;

   g) dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: «Art. 6-bis.(Impianti nei comprensori sciistici)1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   h) all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   i) dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

   «Art. 8-bis.(Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
   2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
   Art. 8-ter.(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.»;

   j) all'articolo 9, comma 3:

    1) primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi;

    2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.»;

   k) all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 16-bis:

    1) al secondo periodo, le parole: “in coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020” sono soppresse;

    2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies”;

    3) al quarto periodo, le parole: “in un livello di rischio o” sono soppresse;

   b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: “in un livello di rischio o scenario” sono sostituite dalle seguenti: “in uno scenario”;

   c) al comma 16-quater, le parole: “in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero Pag. 237in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies”;

   d) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente:

   “16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto”;

   e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: “in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies”;

   f) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:

   “16-septies. Sono denominate:

   a) ‘Zona bianca’: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

   b) ‘Zona gialla’: le regioni nei cui territori alternativamente:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

    2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

  2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
  2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

   c) ‘Zona arancione’: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);

   d) ‘Zona rossa’: le regioni nei cui territori alternativamente:

    1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

    2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

  2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
  2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento.”».

   l) all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.»;

Pag. 238

   m) dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente: «Art. 10-bis.(Linee guida e protocolli)1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.»;

   n) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con le seguenti: articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter.;

   o) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.».
2.100. Il Governo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS). La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
  2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
*2.01. (Nuova formulazione). D'Arrando, Lorefice, Federico, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Massimo Enrico Baroni, Sapia.
*8.05. (Nuova formulazione). Noja, Gadda, Moretto, Annibali.
*8.09. (Nuova formulazione). Carnevali, Lepri, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Pezzopane, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*9.01. (Nuova formulazione). Mandelli, Bagnasco, Versace, Novelli, Mugnai, Bond, Brambilla.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti COVID-19 presso le strutture sanitarie)

  1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico (CTS), il Ministero della salute, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri per i pazienti affetti da COVID-19:

   a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, ivi incluso il pronto soccorso;

   b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili dai familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come, ad esempio, Pag. 239videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

   c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.
2.03. (Nuova formulazione). D'Arrando, Lorefice, Federico, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Annibali, Massimo Enrico Baroni, Sapia.