CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2021
595.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma Multiple Launch Rocket Systema (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori (Atto n. 253).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),

   esaminato lo schema di decreto relativo al programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma Multiple Launch Racket System (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori;

   premesso che:

    l'Esercito italiano dispone di 21 sistemi di artiglieria lanciarazzi MLRS (Multiple Launch Rocket System), in dotazione al 5° reggimento artiglieria terrestre Superga di Portogruaro (VE), in grado di lanciare razzi GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) dotati di GPS, per l'impiego in operazioni volte a colpire anche obiettivi puntiformi;

   considerato che:

   il programma consentirà di equipaggiare l'intero reggimento dell'Esercito, azzerando le obsolescenze tecnologiche della flotta di lanciatori ed estendendone la vita tecnica fino al 2050, assicurando, altresì, un supporto logistico integrato per almeno 15 anni, con l'istituzione di specifici corsi di formazione per l'impiego dei sistemi;

   il programma prevede ritorni per l'industria nazionale con riferimento soprattutto allo sviluppo e alla produzione del software di gestione del fuoco, a tal fine auspica che il committente si adoperi affinché tali ritorni siano significativi;

   il costo complessivo del programma è stimato in 418,2 milioni di euro (condizioni economiche 2021) e sarà finanziato sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   la scheda tecnica allegata allo schema di decreto reca anche un cronoprogramma dei pagamenti, meramente indicativo, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa, precisando, altresì, che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa e che l'Amministrazione potrà, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità, tra cui, ad esempio, la possibilità di anticipo, in toto o in parte, dei volumi finanziari indicati nel cronoprogramma medesimo, garantendo comunque l'invarianza della spesa complessiva;

   preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, dalla quale si evince che il programma pluriennale in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa finalizzata all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente, delle risorse previste oltre il triennio di riferimento e di quelle stanziate, con la legge di bilancio 2021, nel fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, per il periodo quinquennale che va dal 2021 al 2035;

   uditi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso del dibattito;

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   considerata, comunque, l'importanza che la Commissione possa disporre, attraverso il Documento programmatico pluriennale per la Difesa presentato nell'anno di riferimento, di un quadro completo dei programmi di armamento, anche in relazione alla relativa copertura degli oneri, e auspicato, pertanto, che ogni diversa articolazione della spesa possa essere oggetto di necessario aggiornamento nel Documento programmatico dell'anno successivo, previamente comunicato alla Commissione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05270 Maurizio Cattoi: Sulla natura giuridica dell'Associazione culturale «Unione Forestali Carabinieri e Diritti – Unforced».

TESTO DELLA RISPOSTA

  La risposta alla presente interrogazione riguarda una vicenda molto complessa che, per una migliore comprensione, conviene riassumere nei passaggi essenziali.
  Con provvedimento del 4 settembre 2017, adottato a norma dell'art. 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), il Ministero della difesa ha negato l'assenso alla costituzione dell'associazione «Unione Forestali Carabinieri e diritti - UNFORCED», dalle dichiarate finalità culturali e ricreative, considerandola invece nei fatti di natura sindacale e quindi vietata dal comma 2 del medesimo art. 1475.
  Tanto premesso, a seguito di un'articolata vicenda processuale il Consiglio di Stato, con sentenza 3859/2019, ha confermato la decisione del TAR Lazio n. 409/2018, annullando il diniego di assenso dell'Amministrazione militare e riaffermando, al contempo, l'onere, in capo alla medesima amministrazione, di riesaminare la domanda di autorizzazione alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 in materia di Associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.
  A seguito della statuizione dei giudici del Consiglio di Stato, l'amministrazione ha riavviato l'iter istruttorio volto al rilascio dell'assenso ministeriale, richiedendo all'Associazione documentazione integrativa o sostitutiva di quella originariamente prodotta con l'istanza del 7 febbraio 2017; tuttavia, a tale richiesta, non è seguito l'invio di alcuna documentazione da parte dell'Associazione, ma solo una lettera, datata 23 luglio 2019, con cui la stessa ribadiva il carattere culturale del sodalizio e sosteneva, altresì, di non aver bisogno dell'assenso ministeriale.
  Sul merito della questione l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta con due pareri, con cui sono state evidenziate alcune criticità che si ritiene utile riportare testualmente: «...sebbene vi sia stato un mutamento giurisprudenziale e normativo che ha portato al riconoscimento del diritto di libertà sindacale anche a favore delle Forze armate, permangono pur sempre i c.d. limiti fissati dalla legge.
  A tal riguardo, sembra potersi escludere, in termini prossimi alla certezza, che il sodalizio in discussione sia rispettoso di tali confini.
  Segnatamente, in spregio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (e successivamente dalle Circolari Ministeriali) che vieta sia l'adesione dei singoli militari ad altre Associazioni sindacali sia l'accesso nei sindacati militari anche a soggetti che non ricoprono lo Status di militare, l'articolo 6 dello Statuto, stabilisce che possono aderire tutti i cittadini che ne condividono scopi e principi.
  Parimenti, gli articoli 3 dell'Atto costitutivo e dello Statuto prevedono l'obbligo di favorire il processo federativo tra associazioni aventi scopi e finalità similari, così aggirando l'obbligo di sottoporre i propri atti fondativi al vaglio preventivo del Ministero della Difesa, nonché l'obbligo di essere composti esclusivamente da militari.
  In contrasto con l'obbligo di garantire un sistema di finanziamento trasparente, l'articolo 4 dello Statuto prevede che il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo dei soci e dagli eventuali beni mobili ed immobili acquisiti nel tempo nonché, da donazioni, sovvenzioni e contributi da parte degli associati o di soggetti terzi, pubblici o privati. Ciò determina il rischio evidente che l'Associazione riceva Pag. 93finanziamenti da parte di soggetti non individuabili ex ante, eventualmente appartenenti a forze politiche portatrici di interessi contrastanti con quelli propri dell'Istituzione militare».
  Sulla base di tali presupposti, il Ministro della Difesa, con decreto in data 22 settembre 2020, non ha accolto l'istanza di assenso datata 7 febbraio 2017.
  Avverso tale ultimo provvedimento, la UNFORCED, in data 2 febbraio 2021, ha proposto ricorso al TAR Lazio e il Giudice ha accolto il ricorso in sede cautelare, sospendendo il provvedimento del Ministro e rinviando la discussione nel merito al 30 marzo 2022.
  In tale contesto, al fine di porre rimedio alla oggettiva situazione di indeterminatezza venutasi a creare (non potendosi configurare l'accoglimento del provvedimento cautelare come pienamente sostitutivo dell'assenso ministeriale ai sensi dell'articolo 1475 del Codice dell'Ordinamento Militare), il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha fatto istanza al Giudice per anticipare la discussione fissata appunto al 30 marzo 2022.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05956 Donzelli: Sui fatti accaduti il 16 marzo 2018 che vedono coinvolto il maresciallo in ferma volontaria dei Carabinieri, Raffaele Russo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Occorre innanzitutto osservare, per quanto concerne le premesse che motivano l'atto di sindacato ispettivo, che il sottufficiale cui si riferisce l'interrogante non è stato ammesso al servizio permanente per difetto dei requisiti previsti dal legislatore.
  Si richiama, quindi, a beneficio di una chiara comprensione della questione, il quadro normativo in cui essa si colloca.
  In particolare, l'articolo 948 del Codice dell'ordinamento militare, prevede che al termine della ferma volontaria, i carabinieri che «...sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente...».
  Il successivo articolo 949 stabilisce che: «L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non è meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianità assoluta e relativa, se l'interessato è carabiniere in ferma».
  Sulla base di tali presupposti normativi, l'istanza presentata dall'interessato, finalizzata a ottenere l'ammissione in servizio permanente, non è stata accolta – in assenza, si ribadisce, dei requisiti previsti per legge, di cui al richiamato articolo 948 del Codice – e con provvedimento datato 7 settembre 2019, il sottufficiale è stato collocato in congedo, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 949 del Codice medesimo.
  Si segnala, da ultimo, che il Maresciallo Russo è stato già riammesso in servizio e che l'amministrazione sta valutando le eventuali azioni da intraprendere in merito alle statuizioni della sentenza del TAR LAZIO pubblicata due giorni fa, il 24 maggio 2021, attesi i ritenuti profili di illegittimità dell'azione amministrativa, relativi sia all'irrogazione della sanzione disciplinare che alle avvenute valutazioni in tema di ammissione in servizio permanente del militare.