CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2021
594.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 37

ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

ART. 5.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis.: Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti disponibili in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.

   Ob) al comma 2, alinea, dopo le parole: I destinatari inserire le seguenti: dei contratti di cui al comma 1

   b) sopprimere la lettera b)
5.12. (Nuova formulazione) Bella, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: il consiglio di amministrazione con le seguenti: l'Ateneo e le parole: contratto subordinato di ricercatore universitario con le seguenti: contratto per ricercatore universitario a tempo determinato;.
5.19. (Nuova formulazione) Fratoianni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.

   b) al comma 1, lettera f) dopo il n. 1), aggiungere il seguente: 1-bis) Al primo periodo, dopo la parola: «valuta» inserire le seguenti: «, anche sulla base di una prova didattica,»;.
5.23. (Nuova formulazione) Torto, Bella, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera f) inserire la seguente f-bis) il comma 5-bis è abrogato;

   b) al comma 1, lettera g), sostituire le parole: dopo il comma 5 è inserito il seguente: 5-bis con le seguenti: dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: 5-ter.
5.26. (Nuova formulazione) Carbonaro, Di Giorgi, Bella, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

  Dopo la lettera i) è inserita la seguente:

   i-bis) al comma 9-ter le parole lettera b), ovunque ricorrono, e triennale sono soppresse;

  sostituire la lettera j) con la seguente:

   j) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

   9-quater: L'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3, Pag. 38concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5.29. (Nuova formulazione) Colmellere, Patelli.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della predetta legge. Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

   «2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale, è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera ;

   c) sopprimere il comma 3;

   d) sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare sul portale ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro, da adottare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
6.1. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Carbonaro.

ART. 7.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «post laureati» sono sostituite dalle seguenti: «post lauream, comprese le borse di ricerca»;
  1-bis. Le Università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativamente alle borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere a) e b), 4, 5-bis, 8, 9 e 9-bis dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente prima Pag. 39della data entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere ai sensi del comma 2 entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) abrogare il comma 4

   d) al comma 5, dopo le parole: di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono inserite le seguenti: come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

   e) aggiungere, in fine, il seguente comma:

    5-bis) Il Governo, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
7.3. (Nuova formulazione) Carbonaro, Di Giorgi.

Pag. 40

ALLEGATO 2

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 5.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis.: Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti disponibili in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.

   Ob) al comma 2, alinea, dopo le parole: I destinatari inserire le seguenti: dei contratti di cui al comma 1

   b) sopprimere la lettera b)
5.35. Il Relatore.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.

   b) al comma 1, lettera f) dopo il n. 1), aggiungere il seguente: 1-bis) Al primo periodo, dopo la parola: «valuta» inserire le seguenti: «, anche sulla base di una prova didattica,»;
5.36. Il Relatore.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera f) inserire la seguente f-bis) il comma 5-bis è abrogato;

   b) al comma 1, lettera g), sostituire le parole: dopo il comma 5 è inserito il seguente: 5-bis con le seguenti: dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: 5-ter.
5.37. Il Relatore.

  Dopo la lettera i) è inserita la seguente:

   i-bis) al comma 9-ter le parole lettera b), ovunque ricorrono, e triennale sono soppresse;

   sostituire la lettera j) con la seguente: j) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente: 9-quater: L'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5.38. Il Relatore.

Pag. 41

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

  Al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, dopo l'articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 12-ter.
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

  1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni non rinnovabili secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'accesso a tempo indeterminato e, ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
  2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere con chiamata diretta con la qualifica di primo ricercatore i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione di cui al comma 1.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsti dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 240 del 2010.
5.01. Il Relatore.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della predetta legge. Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pag. 42

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale, è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c;

   c) sopprimere il comma 3;

   d) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare sul portale ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro, da adottare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6.3. Il Relatore.

ART. 7.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «post laureati» sono sostituite dalle seguenti: «post lauream, comprese le borse di ricerca»;
  1-bis. Le Università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativamente alle borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere a) e b), 4, 5-bis, 8, 9 e 9-bis dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente prima della data entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere ai sensi del comma 2 entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) abrogare il comma 4

   d) al comma 5, dopo le parole: di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono inserite le seguenti: come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

   e) aggiungere, in fine, il seguente comma:

    5-bis) Il Governo, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
7.10. Il Relatore.

Pag. 43

ALLEGATO 3

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. (C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis.: Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti disponibili in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.

   Ob) al comma 2, alinea, dopo le parole: I destinatari inserire le seguenti: dei contratti di cui al comma 1

   b) sopprimere la lettera b)
5.35. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 5.34.

  All'emendamento 5.34, alla lettera a) sostituire le parole: «a) alla lettera a) premettere la seguente» con le parole: «a) sostituire la lettera a) con la seguente» e sostituire: «0a)» con «a)».
0.5.34.6. Viscomi, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti.

  All'emendamento 5.34, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o seconda fascia ovvero da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università, italiana o straniera, diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste contenenti i nominativi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), e dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti.»;
0.5.34.5. Saccani Jotti, Aprea.

(Parte ammissibile)

Pag. 44

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 2, lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «macrosettore concorsuale» e le parole da: «di un eventuale profilo» fino a: «settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'eventuale indicazione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, e di servizio agli studenti, da svolgere in uno o più settori concorsuali, compresi nel medesimo macrosettore»

   b) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori ordinari o associati in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo su una sezione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata a livello nazionale, per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h) e con l'aggiunta dei professori associati che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti».

   c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

   d) alla lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) è aggiungo, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della valutazione, l'Ateneo è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al predetto comma 5 per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;
5.34. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: il consiglio di amministrazione con le seguenti: l'Ateneo e le parole: contratto subordinato di ricercatore universitario con le seguenti: contratto per ricercatore universitario a tempo determinato;
5.19. (Nuova formulazione) Fratoianni, Carbonaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.

   b) al comma 1, lettera f) dopo il n. 1), aggiungere il seguente: 1-bis) Al primo periodo, dopo la parola: «valuta» inserire le seguenti: «, anche sulla base di una prova didattica,»;
5.36. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: quarto anno con le seguenti: terzo anno.
5.24. Fratoianni, Carbonaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera f) inserire la seguente f-bis) il comma 5-bis è abrogato;

   b) al comma 1, lettera g), sostituire le parole: dopo il comma 5 è inserito il seguente: 5-bis con le seguenti: dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: 5-ter.
5.37. Il Relatore.

Pag. 45

  Dopo la lettera i) è inserita la seguente:

   i-bis) al comma 9-ter le parole lettera b), ovunque ricorrono, e triennale sono soppresse;

   sostituire la lettera j) con la seguente:

   j) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente: 9-quater: L'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
5.38. Il Relatore.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della predetta legge. Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale, è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c;

   c) sopprimere il comma 3;

   d) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare sul portale ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con decreto del Ministro, da adottare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6.3. Il Relatore.

ART. 7.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «post laureati» sono sostituite dalle seguenti: «post lauream, comprese le borse di ricerca»;
  1-bis. Le Università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativamente alle borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere a) e b), 4, 5-bis, 8, 9 e 9-bis dell'articolo Pag. 46 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente prima della data entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere ai sensi del comma 2 entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) abrogare il comma 4

   d) al comma 5, dopo le parole: di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono inserite le seguenti: come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

   e) aggiungere, in fine, il seguente comma:

    5-bis) Il Governo, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
7.10. Il Relatore.