CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2021
591.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 253

ALLEGATO 1

5-06032 Martinciglio: Destinazione dei risparmi realizzati dalle compagnie assicurative alla riduzione di tariffe e premi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.
  Con il question time in parola, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere al fine di valutare l'entità dei risparmi complessivi realizzati dalle compagnie assicurative nel periodo della pandemia già destinati (e da destinare) come sostegno ai clienti, anche mediante riduzione di tariffe e premi nell'anno 2021.
  Sentito l'IVASS, quest'ultimo ha confermato quanto già dichiarato in apposita audizione in merito e riportato dal Senatore interrogante nell'atto in discussione, ossia che la pandemia da COVID-19 e le misure di contenimento adottate hanno determinato una considerevole riduzione del numero dei sinistri, pari a circa il -35 per cento nel periodo tra febbraio e novembre 2020. Nello stesso periodo il «risparmio» per le imprese di assicurazione è valutabile tra 2,5 e 3,6 miliardi di euro, con un'incidenza sui premi r.c. auto nell'intervallo 19 per cento – 27 per cento.
  L'IVASS, ancora per il periodo di riferimento, ha avviato un'indagine conoscitiva sulle iniziative adottate dalle imprese di assicurazione in merito (sconti al rinnovo, estensioni di copertura eccetera) ed ha appurato che le compagnie di assicurazione hanno programmato per gli assicurati benefici valutabili in 811 milioni (di cui già erogati a ottobre u.s. per 348 milioni).
  Inoltre, il medesimo Istituto, informa che le compagnie di assicurazione avrebbero riconosciuto agli assicurati benefici stimati fino alla data di scadenza delle iniziative compresi tra il 22 e il 32 per cento di tale riduzione. La variabilità di questa percentuale è molto ampia.
  I citati andamenti sono altresì confermati, da ultimo, mediante la rilevazione statistica IVASS (banca dati IPER), sull'andamento dei prezzi RC auto del quarto trimestre 2020 (pubblicata a marzo 2021). La riduzione dei prezzi interessa ciascun mese del trimestre, in accelerazione negli ultimi due mesi dell'anno (rispettivamente -6,2 per cento e -6,4 per cento).
  A riguardo, l'Associazione Italiana fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha anche rappresentato che, in un contesto così complesso come quello che stiamo vivendo, le Autorità di Vigilanza del settore bancario e assicurativo hanno già a più riprese invitato i soggetti vigilati (e tra questi le Compagnie) ad atteggiamenti molto prudenziali, in quanto le importanti tensioni sulla liquidità generate dalla crisi, data l'alta volatilità dei mercati finanziari, potrebbero generare per le Compagnie di assicurazione difficoltà nella gestione degli investimenti a fronte degli impegni verso gli assicurati.
  Ciò premesso, tuttavia, indicazioni più precise sull'effettiva diminuzione dell'onere per sinistri delle compagnie potranno essere desunte dall'esame dei consuntivi riferiti all'esercizio 2020, i cui dati saranno riportati nella relazione annuale dell'Istituto, fissata per il prossimo giugno, all'esito della quale potranno essere valutate apposite iniziative, anche regolatorie.

Pag. 254

ALLEGATO 2

5-06030 Ungaro: Modalità di pagamento dei beni e servizi erogati da esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel premettere che i pagamenti aventi ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità erogati dagli esercenti remunerati ad aggio e/o margine fisso, non possano essere resi obbligatori con pagamento elettronico, chiedono di conoscere quali azioni, di carattere regolamentare o legislativo, si intendano porre in essere per attuare l'impegno preso in occasione dell'approvazione dell'ordine del giorno 9/02790-bis-AR/228 approvato dalla Camera il 27 dicembre 2020, finalizzato a rendere facoltativo il pagamento elettronico riferito ai predetti prodotti acquistati presso le tabaccherie e con quali tempi di attuazione.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che le finalità dei provvedimenti recentemente approvati dal Legislatore, peraltro richiamati dagli stessi Interroganti, quali il cashback e la lotteria degli scontrini, rappresentano misure premiali volte ad incentivare l'utilizzo della moneta elettronica nella prospettiva di contrastare l'evasione fiscale.
  Rientra, infatti, tra gli obiettivi individuati dal Legislatore quello di estendere l'abitudine al pagamento tramite carte o altri strumenti diversi dal contante anche per le transazioni di importo minore seppur considerando gli svantaggi legati ai costi delle commissioni applicati dai gestori di carte e bancomat, che risultano, per gli esercenti, meno ammortizzabili se applicati ai pagamenti di piccoli importi.
  Occorre, inoltre ricordare, che la normativa vigente prevede la possibilità di richiedere un credito d'imposta pari al 30 per cento sulle commissioni pagate dagli esercenti che accettano transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici tracciabili come carte di credito, debito e prepagate in relazione agli incassi, regolati a partire dal 1° luglio 2020.
  Il cennato piano cashback è oggetto di monitoraggio costante da parte della piattaforma PagoPa s.p.a. e gli esiti di tale monitoraggio verranno valutati anche al fine di proporre eventuali modifiche al programma e di verificarne la sostenibilità economica per gli esercenti caratterizzati da vendite con piccoli importi e margini ridotti.
  In questo contesto sarà anche possibile valutare le iniziative volte a dare attuazione all'ordine del giorno 9/02790-bis-AR/228 approvato dalla Camera il 27 dicembre 2020, finalizzato a rendere facoltativo il pagamento elettronico riferito alla vendita dei prodotti acquistati presso le tabaccherie, tenuto conto che tale attività è caratterizzata dall'adempimento dell'obbligo fiscale in capo al depositario autorizzato ADM, e che per le cessioni dei generi in parola non è previsto l'obbligo di emissione di scontrino/ricevuta fiscale.

Pag. 255

ALLEGATO 3

5-06031 Albano: Verifica dell'effettiva funzionalità del servizio di assistenza telefonica dell'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel riferire i risultati di un test condotto dall'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani – centro studi facente capo all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – sulla qualità delle risposte fornite dagli Uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate ai cittadini che hanno fatto ricorso all'assistenza telefonica, ne segnalano il grave disservizio oltre ad una significativa disparità di trattamento tra i contribuenti residenti nelle grandi città e quelli residenti in provincia. Chiedono, pertanto, quali iniziative si intendano adottare per assicurare la funzionalità del servizio.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta, in via preliminare, che, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza al cittadino con canali diversificati che da un lato mirano a imprimere un utilizzo sistematico e «più intensivo» dei canali telematici e dall'altro garantiscono un contatto con l'amministrazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti.
  Le modalità di accesso all'offerta di assistenza messe a disposizione dall'Agenzia sono così articolate:

   e-mail o Pec;

   canale telematico;

   canale telefonico;

   contatto diretto allo sportello.

  I servizi di assistenza sono, dunque, usufruibili tramite una molteplicità di canali con modalità operative diversificate, sia nella fase di richiesta del servizio che nella fase di lavorazione.
  In particolare, per quanto riguarda l'assistenza telefonica, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio di call center con operatore che risponde al numero verde 800.90.96.96 che fornisce assistenza su questioni fiscali di carattere generali, sui rimborsi, su cartelle e comunicazioni di irregolarità oltre che, in via sperimentale, su materie catastali, secondo le modalità riportate nel sito agenziaentrate.gov.it.
  Diversamente il contatto telefonico con le strutture provinciali dell'Agenzia è in linea generale finalizzato a ricevere informazioni, in particolare, sulle lavorazioni curate direttamente dalle medesime strutture.
  Il sistema di «accoglienza telefonica» delle strutture provinciali è attualmente in corso di rivisitazione, prevedendone una semplificazione nell'accesso al servizio dei cittadini e la possibilità di prenotare un appuntamento con funzionari dell'Agenzia, sia presso gli uffici che telefonicamente; tale servizio è dedicato a coloro i quali non hanno la possibilità di prenotare l'appuntamento autonomamente tramite il sito Internet o l'App dell'Agenzia delle entrate.
  Sarà cura dell'Agenzia proseguire con gli investimenti avviati per potenziare i servizi di assistenza anche al fine di migliorare il sistema di accoglienza telefonica degli uffici provinciali dell'Agenzia.

Pag. 256

ALLEGATO 4

5-06033 Sangregorio: Chiarimenti interpretativi ai fini dell'applicazione di agevolazioni fiscali in ambito edilizio nel territorio della provincia di Bolzano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
  Nel definire l'ambito di applicazione delle agevolazioni, gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, richiamati anche dalle disposizioni concernenti il Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinviano in ultima analisi alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  La competenza in merito alla qualificazione degli interventi edilizi spetta al comune e deve risultare dal titolo autorizzativo dei lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali, come confermato dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 564 del 27 novembre 2020.
  Gli Onorevoli evidenziano che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la competenza legislativa primaria in materia urbanistica e la stessa non è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ma dalle rispettive leggi provinciali e, pertanto, gli interventi edilizi eseguiti sul territorio della provincia di Bolzano vengono qualificati dai comuni non sulla base delle definizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ma sulla base delle definizioni contenute nell'articolo 62 della legge provinciale n. 9 del 2018, che non coincidono esattamente con quelle della normativa statale.
  Gli Onorevoli lamentano, tuttavia, che non sono state recepite nella normativa provinciale le modifiche introdotte a livello statale dall'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020, che comprendono nell'ambito della ristrutturazione edilizia le innovazioni necessarie per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, nonché gli incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se, ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, per gli interventi edilizi eseguiti sul territorio della Provincia di Bolzano risulti determinante la qualificazione data dai comuni sulla base della legge provinciale n. 9 del 2018, oppure se valga quella da attribuire all'intervento in base alla normativa statale in materia edilizia e a chi spetti in questo secondo caso la qualificazione degli interventi.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 disciplinano importanti agevolazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico e il recupero del patrimonio edilizio. L'articolo 119 del decreto Rilancio ha incrementato, peraltro, al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per tali categorie di interventi che rispettino le condizioni indicate nella norma.
  Per quanto attiene alle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio si fa osservare che sono detraibili le spese per gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del T.U. edilizia, ovverosia:

   interventi di manutenzione straordinaria;

Pag. 257

   interventi di restauro e risanamento conservativo;

   interventi di ristrutturazione edilizia.

  Quanto a quest'ultima tipologia di interventi, le modifiche operate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020 all'articolo 3 del citato T.U. edilizia hanno esteso la nozione di «ristrutturazione edilizia» ricomprendendo in essa anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che prevedono anche, nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana.
  La competenza in merito alla qualificazione e alla classificazione delle opere edilizie spetta al Comune o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
  Tanto premesso, in merito al disallineamento tra la disciplina normativa sull'edilizia nazionale – come da ultimo modificata – e quella prevista dalla normativa speciale della Provincia di Bolzano, deve rilevarsi che le Province autonome di Trento e Bolzano hanno sulla materia una competenza legislativa esclusiva nel territorio di riferimento, che pertanto non può essere costituzionalmente intaccata dal legislatore statale.

Pag. 258

ALLEGATO 5

5-06034 Giacometto: Iniziative per il riconoscimento di sostegni ai soggetti che hanno avviato attività economiche nel 2019.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano diverse situazioni nelle quali soggetti imprenditoriali, in particolare dei settori della ristorazione e turistico, sono rimasti esclusi dall'accesso ai contributi a fondo perduto e ad altre misure di ristori, essenzialmente perché hanno aperto l'attività a fine 2019. Il contributo a fondo perduto, infatti, è stato determinato in base al fatturato medio del 2020 e a quello del 2019, diviso per 12 e non per i mesi di attività.
  Chiedono, pertanto, di sapere se non si ritenga opportuno prevedere che i sostegni siano commisurati non su base annuale ma in base ai mesi di effettiva attività e se non ritenga ulteriormente opportuno che per verificare l'avvio effettivo dell'attività produttiva si consideri la comunicazione di inizio attività effettuata presso la Camera di Commercio o della SCIA.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  In relazione al calcolo dei contributi a fondo perduto per i soggetti che hanno aperto l'attività nel 2019 trova applicazione l'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 41 del 2020 attualmente all'esame della Camera dei deputati per la conversione in legge.
  Detta disposizione prevede che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
  Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti.
  Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA, e non viene rapportato all'intero anno 2019.
  In relazione poi alle start-up innovative il nuovo comma 1-ter, introdotto in sede di conversione dal Senato del cennato decreto-legge Sostegni, riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021 nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto in questione in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizione previste dal suddetto articolo 1.
  Tanto premesso, il tema dei sostegni alle start-up è stato oggetto dei cennati interventi normativi e resta all'attenzione del Governo che si propone di intervenire nell'ambito di futuri provvedimenti.

Pag. 259

ALLEGATO 6

5-06035 Centemero: Iniziative per l'aggiornamento dell'elenco dei Paesi che consentono adeguati scambi di informazioni fiscali (white list).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'ultimo aggiornamento dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 settembre 1996 elenca le giurisdizioni che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetta White list italiana) risale al 23 marzo 2017.
  Tenuto conto che l'inclusione in detto elenco comporta delle conseguenze fiscali non trascurabili, gli Onorevoli chiedono quali siano le ragioni del mancato aggiornamento della «White List» italiana e quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda intraprendere per porvi rimedio.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La menzionata White List comprende gli Stati e i territori collaborativi e vi rientrano quelli inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite:

   una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito;

   uno specifico accordo internazionale o l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.

  L'inclusione nella White List di un determinato Stato o territorio implica conseguenze a livello fiscale, sia con riferimento ai «redditi finanziari in entrata» in Italia, corrisposti da soggetti residenti in un Paese collaborativo, sia in relazione ai «redditi finanziari in uscita», percepiti da soggetti residenti in un Paese collaborativo.
  Le modifiche all'elenco dei Paesi collaborativi, tuttavia, comportano numerose implicazioni. La mera constatazione dell'esistenza di un accordo bilaterale o internazionale che permetta lo scambio di informazioni potrebbe non essere elemento sufficiente per l'aggiornamento della lista, in quanto deve essere valorizzata l'effettiva condotta in tema di trasparenza.
  Occorre segnalare che nel 2016 è stato avviato, dal gruppo del Consiglio responsabile dell'attuazione di un codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese, il processo che ha portato alla pubblicazione della prima lista UE dei Paesi non cooperativi nel dicembre 2017. Si tratta di una lista di Paesi non appartenenti all'Unione europea che incoraggiano pratiche fiscali abusive, che erodono i gettiti fiscali degli Stati membri provenienti dalle imprese.
  Tramite l'individuazione di questi Paesi a livello UE, gli Stati membri possono agire di concerto per fare pressione al fine di attuare riforme. L'obiettivo non è quello di stigmatizzarli, ma di incoraggiare un cambiamento positivo nelle rispettive legislazioni e prassi fiscali attraverso la cooperazione.
  L'elaborazione della lista europea si fonda su principi, quali la trasparenza fiscale, ai quali dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente ai fini dell'equa imposizione.
  Detti principi dovrebbero altresì garantire l'attuazione delle norme minime dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («tax base erosion and profit shifting», BEPS).
  L'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, prevede l'aggiornamento semestrale della White List. Pag. 260
  Tuttavia, siffatta operazione presenta profili di delicatezza da valutare con attenzione.
  Infatti, nonostante la norma nazionale abbia una sua indipendenza rispetto alla citata lista europea, non sembra potersi prescindere da tale elemento internazionale per il quale, come detto, sono stati inseriti requisiti di trasparenza fiscale.
  Alla luce di quanto sopra, emerge che i presupposti che sovrintendono alla compilazione delle due liste sono diversi e da ciò derivano evidenti criticità.
  Procedendo con l'aggiornamento della White list, sulla base della normativa nazionale, attraverso la verifica dell'effettività degli scambi di informazioni su base bilaterale, si correrebbe il rischio di ignorare i rating attribuiti ai Paesi nelle sedi internazionali ed espandere la lista anche con riguardo a giurisdizioni incluse nella lista europea.
  In alternativa, al fine di evitare un impatto negativo a livello di compliance internazionale, si dovrebbe valutare di adottare una modifica legislativa che uniformi i requisiti previsti dalla normativa interna a quelli previsti a livello europeo.

Pag. 261

ALLEGATO 7

5-06036 Fragomeli: Adozione di iniziative per tutelare le attività economiche rispetto al pagamento della TARI nel 2021.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso necessario introdurre una serie di misure di contenimento del contagio che stanno avendo un forte impatto sul settore della produzione e della tassazione dei rifiuti.
  Nel corso 2020 il Legislatore è, infatti, intervenuto con il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia) per rendere possibile in maniera graduale la predisposizione dei piani economico finanziari (PEF) relativi ai costi del servizio di gestione dei rifiuti in applicazione del metodo ARERA (MTR), prevedendo, altresì, la facoltà di derogare provvisoriamente al principio dell'integrale copertura dei costi.
  A ciò bisogna aggiungere che, in base al comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 il comune può deliberare, con proprio regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla legge.
  Gli enti locali hanno, conseguentemente, approvato interventi e misure a favore delle attività economiche direttamente o indirettamente colpite dall'emergenza e delle famiglie più fragili i cui costi sono stati coperti in parte con risorse proprie degli enti locali e in parte attraverso fondi, e in particolare il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali istituito con il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) e rifinanziato per il 2021 con dall'articolo 1 comma 822 della legge di bilancio per il 2021 e dal decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto-legge Sostegni).
  Nell'interrogazione viene evidenziato, tuttavia, la mancanza di una norma statale di coordinamento, circostanza che ha determinato tutele non uniformi su tutto il territorio nazionale e diversi livelli di «ristoro» delle spese effettuate dai singoli comuni.
  Pertanto, tenuto anche conto della scadenza del 30 giugno entro la quale devono essere approvate le tariffe della TARI, gli Onorevoli chiedono quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere su tutto il territorio nazionale per le attività economiche e, in particolare, per quelle colpite dall'emergenza sanitaria con provvedimenti restrittivi, rispetto al pagamento della TARI per il 2021.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Nel decreto-legge, di prossima emanazione, si sta studiando lo stanziamento di un apposito fondo al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.
  Il fondo in esame sarà finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione TARI-tributo e TARI-corrispettiva o in favore delle predette categorie economiche.
  Per quanto riguarda l'ipotesi di emanare una disposizione statale di coordinamento sulle tariffe TARI, deve precisarsi che la TARI è determinata sulla base del costo del servizio.
  Tale dato non risulta omogeneo su tutto il territorio nazionale in quanto è influenzato da diversi fattori strettamente connessi al territorio comunale, nonché dalle modalità di gestione del servizio.