CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2021
586.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni.

EMENDAMENTI DEL RELATORE APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: alimentari e forestali, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro della salute.
4.101. Il Relatore.

  Al comma 1, alinea, aggiungere in fine le parole: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4.100. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004.
4.103. Il Relatore.

ART. 6-bis.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

   1. «Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili».

  2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
6-bis.100. Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: «anche avvalendosi di professionisti abilitati».
7.100. Il Relatore

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole «alimentari e forestali» inserire le seguenti «da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
9.100. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro, e C. 2905 Cenni.

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: gestione sostenibile, inserire la seguente: del suolo.

  Al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: drastica.

ART. 2

  Al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: di attuazione.

ART. 3

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro dell'agricoltura contadina, nel quale possono essere iscritti le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini. Il Registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.»

ART. 4

  Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: diretta.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: diretta.

ART. 5

  Al comma 1, sostituire le parole: sono concordati in sede di con le seguenti: sono determinati mediante intesa in sede di.

ART. 6

  Ai commi 2 e 6, dopo le parole: le regioni, inserire le seguenti: le province.

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ALLEGATO 3

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il decreto-legge in esame risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di introdurre specifiche misure di sostegno in favore delle imprese e degli operatori economici più fortemente colpiti dalle misure restrittive connesse all'emergenza epidemiologica tuttora in corso;

    in particolare, previsti interventi di ristoro per i settori che più hanno risentito delle ricadute economiche negative della pandemia, oltre che specifiche misure a tutela del lavoro, della sicurezza nonché dirette a garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali;

   rilevato che:

    il provvedimento contempla diverse disposizioni a sostegno delle imprese che operano del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, tra le quali, in particolare: l'articolo 19, che dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, che svolgono determinate attività; l'articolo 28, che interviene sulla disciplina degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19; l'articolo 30-quinquies, che riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021; l'articolo 39, che incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, portandone la dotazione complessiva a 300 milioni di euro per il medesimo anno; l'articolo 39-bis, che estende, fino al 31 dicembre 2022, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. «Conto termico 2.0», anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;

   considerato che:

    il provvedimento, all'articolo 8, comma 8, interviene altresì anche sul trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo che lo stesso venga concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;

   osservato che:

    sarebbe opportuno rafforzare l'impianto complessivo del provvedimento, attraverso l'introduzione di ulteriori strumenti diretti a garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti,

  esprime

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PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di introdurre nel provvedimento una disposizione aggiuntiva, diretta a prevedere la possibilità di cessione del credito di imposta relativo agli «incentivi 4.0» per l'acquisto di beni strumentali, previsto dalla legge di bilancio per il 2021.