CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2021
586.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese. C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3099, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, approvato dal Senato della Repubblica;

   valutato positivamente che l'articolo 3 abbia disposto un aumento di 1,5 miliardi di euro nell'anno 2021 delle risorse del Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito nel 2020 un calo del fatturato non inferiore al 33 per cento;

   considerate, all'articolo 4, le disposizioni che prevedono il differimento al 30 aprile 2021 della sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi esecutivi, compresi quelli emessi dall'INPS, e l'annullamento automatico di tutti i debiti d'importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, se relativi a persone fisiche e a soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

   osservato che l'articolo 6-quinquies, al fine di incentivare il welfare aziendale, prevede, anche per il 2021, il raddoppio, da 258,23 euro a 516,46 euro, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti, disposto, limitatamente al 2020, dall'articolo 112 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020;

   preso atto dell'aumento del numero di settimane di fruizione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione salariale in deroga, disposto dall'articolo 8 per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   considerato che il medesimo articolo 8, comma 8, prevede, in deroga ai limiti vigenti, la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;

   osservato che l'articolo 8, ai commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021 per quanti richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga;

   apprezzate le previsioni recate dall'articolo 9, che dispone un rifinanziamento per 400 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, proroga al 2021 l'integrazione salariale per i dipendenti delle imprese del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione Pag. 356delle bonifiche, nonché riconosce la prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale anche per l'ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 concessa ai sensi del presente decreto;

   considerato che l'articolo 9-bis dispone, per i lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti che hanno subito una sensibile riduzione del traffico di merci e passeggeri e nei quali sussistono stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, l'erogazione, nell'anno 2021, di un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro;

   osservato che l'articolo 10 prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

   rilevato che il comma 10 del medesimo articolo 10 riconosce ai titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica un'indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019;

   osservato che l'articolo 11 incrementa di un miliardo di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza e che l'articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021;

   preso atto, con riferimento ai lavoratori in condizioni di fragilità, della proroga al 30 giugno 2021, disposta dall'articolo 15, della disciplina temporanea in materia di equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, in modalità agile, nonché dell'esclusione di tali periodi dal computo della durata massima del periodo di comporto;

   rilevato che l'articolo 17 proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina sui contratti a tempo determinato introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendone i rinnovi e le proroghe, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, in deroga alle condizioni previste da tale disciplina;

   considerato che l'articolo 18 proroga fino al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi Spa ai cosiddetti «navigator» e prevede il riconoscimento del periodo di servizio prestato quale titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime;

   apprezzata la previsione introdotta dall'articolo 22-bis in base alla quale, nei casi di impossibilità per il professionista abilitato per motivi connessi all'infezione da COVID-19, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto non comportano decadenza dalle facoltà e non costituiscono comunque inadempimento verso la pubblica amministrazione, essendo conseguentemente esclusi effetti pregiudizievoli nei confronti del professionista e del suo cliente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   preso atto che, secondo quanto indicato dall'articolo 1, il provvedimento è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dell'agricoltura contadina, a promuovere l'agroecologia e contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, nonché delle aree interne montane e collinari;

   considerato che, sulla base dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le aziende agricole contadine devono essere condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori, attraverso un loro apporto di lavoro prevalente sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale collaborazione di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;

   rilevato che la lettera f) del medesimo articolo 2, comma 1, riconduce alla tipologia delle aziende agricole contadine quelle che rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, come definito dall'articolo 2083 del codice civile, o delle forme associative o cooperative;

   osservato che, sulla base del comma 2 dello stesso articolo 2, si definiscono altresì agricoltori contadini i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via principale, secondo le modalità e i principi indicati dal provvedimento con riferimento ai sistemi di produzione e alla trasformazione delle materie prime prodotte,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE