CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2021
586.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05944 Pallini: Prescrizione dei buoni postali fruttiferi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro all'interrogazione relativa alle modalità di comunicazione ai risparmiatori delle informazioni nella fase successiva alla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi, si precisa che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, datato 6 ottobre 2004 e successive modificazioni, con riferimento alla formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni relativi ai buoni fruttiferi postali, prevede che, per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, Poste Italiane S.p.a. metta a disposizione del cliente, nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.
  Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, rappresentati da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo, unitamente al regolamento del prestito, mentre per quelli dematerializzati, i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito.
  Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), relative ai buoni fruttiferi postali, vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni si possono trovare anche mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste italiane ovvero nei sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.
  Con particolare riferimento alla prescrizione, si segnala che nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane è affisso uno specifico avviso rivolto ai detentori di buoni cartacei ed uno che informa sulla previsione della proroga della prescrizione concessa dal legislatore a seguito dell'emergenza COVID.
  Sulla possibilità che il predetto quadro informativo porti alla prescrizione dei buoni postali fruttiferi ad insaputa dei risparmiatori, occorre rappresentare, come ribadito nella sentenza della Cassazione civile, SS.UU., dell'11 febbraio 2019 n. 3963, con riferimento alla modifica dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale debba essere considerata condizione sufficiente a rendere noti tali dati, in forza della presunzione di conoscenza che da tale pubblicazione deriva; la necessità di tale forma generalizzata di pubblicità si rende necessaria, infatti, in quanto per i buoni postali fruttiferi cartacei non è disponibile un'anagrafica tale da consentire la comunicazione al singolo sottoscrittore.
  In relazione ai buoni postali fruttiferi dematerializzati, il rischio di prescrizione non rileva atteso che, alla scadenza, il capitale e gli interessi dovuti sono accreditati sul relativo conto di regolamento (libretto di risparmio postale o conto corrente Bancoposta).
  Per quanto riguarda invece i buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi gli stessi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, con riferimento al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati. Tale termine di prescrizione, inizialmente pari a cinque anni, è stato elevato a dieci anni dall'articolo 8 del decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, datato 19 dicembre 2000 (successivamente trasposto nell'articolo 6-ter, del Pag. 231decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, datato 5 ottobre 2020), rendendo pertanto tale termine più favorevole nei confronti dei possessori di buoni.
  Si fa presente, infine, che i buoni prescritti restano esclusi da qualsiasi tipo di rimborso (cfr. Comunicato Stampa n. 260 del 30 dicembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze e Comunicazione MEF concernente la prescrizione dei titoli di Stato e dei buoni postali fruttiferi, reperibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze) e che la prescrizione si verifica in favore dello Stato per i buoni fruttiferi postali emessi fino alla data del 13 aprile 2001 ed in favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per i buoni fruttiferi postali emessi a far data dal 14 aprile 2001.

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ALLEGATO 2

5-04652 Centemero: Accesso agli incentivi fiscali da parte delle piccole e medie imprese quotate in mercati non regolamentati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver richiamato la definizione di mercato regolamentato contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), nonché la delibera n. 20218-bis del 13 dicembre 2017, con la quale la CONSOB ha disposto la registrazione del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del capitale, come mercato di crescita per le piccole e medie imprese («SME Growth Market»), sostengono che tale qualifica porrebbe il rischio per le piccole e medie imprese (PMI) quotate nel predetto mercato di non poter usufruire degli incentivi fiscali previsti per le PMI, quali quello disposto per le società quotate su «mercati non regolamentati» dall'articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), nonché l'impossibilità, per i titolari di partecipazioni in società quotate nel medesimo mercato, di procedere alla rideterminazione agevolata del costo fiscale della partecipazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001.
  Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare affinché le società quotate nell'AIM/Italia non perdano lo status di piccola e media impresa innovativa e, di conseguenza, la possibilità di accedere ai predetti incentivi fiscali.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  Appare, in primo luogo, opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo in materia di sedi di negoziazione e, successivamente, esaminare le conseguenze fiscali della quotazione delle società in un sistema multilaterale di negoziazione.
  Il decreto legislativo n. 129 del 2017, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/65/UE (cosiddetto Market in Financial Instruments Directive – MiFID II) come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE, ha, tra l'altro, modificato le disposizioni del TUF in materia di mercati al fine di rendere maggiormente conforme la disciplina nazionale al dettato europeo. In particolare, è stata prevista una più puntuale definizione delle sedi di negoziazione ed è stata introdotta la definizione di «mercato di crescita per le PMI» al fine di tener conto della nuova disciplina dei mercati di crescita per le PMI.
  Nell'ordinamento nazionale (articolo 1, comma 5-octies, del TUF), a seguito delle predette modifiche, le sedi di negoziazione sono distinte in: mercati regolamentati (regulated markets – RM), sistemi multilaterali di negoziazione (multilateral trading facilities – MTF) e sistemi organizzati di negoziazione (organized trading facilities – OTF).
  Più in particolare, per mercato regolamentato s'intende, nella sostanza, qualsiasi sistema multilaterale amministrato e gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari (articolo 1, comma 1, lettera w-ter), del TUF).
  Per sistema multilaterale di negoziazione, invece, s'intende un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi Pag. 233a strumenti finanziari (articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF).
  Si sottolinea che tali sedi di negoziazione condividono la natura di «sistema multilaterale», ovvero di una struttura regolamentare e logistica caratterizzata dalla presenza di una pluralità di controparti ammesse a negoziare tra loro.
  Per quanto riguarda specificatamente i mercati di crescita per le PMI (cosiddetto SME Growth Market), deve evidenziarsi che tale categoria di mercati è stata introdotta dalla citata MiFID II al fine di «facilitare l'accesso al capitale per le piccole e medie imprese (PMI) e agevolare l'ulteriore sviluppo di mercati specializzati volti a soddisfare le esigenze dei piccoli e medi emittenti» (Considerando n. 132 della direttiva). In particolare, l'articolo 61, comma 1, lettera g), del TUF, definisce come «mercato di crescita per le piccole e medie imprese», qualsiasi «sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese».
  Si precisa, pertanto, che i soggetti che gestiscono un MTF, in presenza di determinate condizioni, possono richiedere alla CONSOB la registrazione come mercato di crescita delle PMI.
  La condizione principale per poter chiedere tale registrazione è che almeno il 50 per cento dei soggetti emittenti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sul MTF devono essere PMI (articolo 69 del TUF).
  Solo i MTF che rispettano determinate condizioni possono chiedere la registrazione alla CONSOB come mercati di crescita per le PMI e tale registrazione non comporta il venir meno della qualifica di MTF.
  Ciò vale a dire che la circostanza che il sistema multilaterale di negoziazione AIM/Italia sia registrato come mercato di crescita per le piccole e medie imprese non fa venir meno, per il medesimo sistema, la qualifica di MTF.
  La riconducibilità degli SME GM alla categoria degli MTF, in luogo dei mercati regolamentati, è stata una scelta ponderata del legislatore europeo, proprio al fine di disegnare un quadro di regole flessibili a livello UE per tali mercati, volte a stabilire, tramite normativa primaria, un set di presidi ritenuti necessari ad assicurare sufficienti livelli di tutela degli investitori, lasciando tuttavia ai singoli mercati la definizione delle concrete regole di funzionamento con riferimento all'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni, ai requisiti degli emittenti e alla microstruttura dei mercati.
  Si evidenzia, inoltre, che la registrazione di un MTF quale mercato di crescita per le PMI, non avendo conseguenze sulla qualifica stessa di MTF, non ha ripercussioni per le società quotate nel medesimo MTF neanche dal punto di vista fiscale.
  Per quanto riguarda, invece, le conseguenze, sotto il punto di vista fiscale, della quotazione delle società su un sistema multilaterale di negoziazione, si precisa quanto segue.
  Nell'ambito della legislazione fiscale sono presenti numerose disposizioni che contengono richiami ai mercati regolamentati e/o ai sistemi multilaterali di negoziazione. In particolare, si rileva come, mentre le disposizioni introdotte in tempi più recenti fanno riferimento sia ai mercati regolamentati sia ai sistemi multilaterali di negoziazione, evidentemente tenendo conto dell'evoluzione della disciplina di settore, le disposizioni più risalenti fanno riferimento ai soli «mercati regolamentati».
  Al fine di chiarire la portata delle disposizioni che contengono tali riferimenti, si sono succeduti, nel tempo, vari interventi dell'Amministrazione finanziaria accomunati dall'intento di ricondurre i riferimenti presenti nella normativa fiscale alle nozioni valevoli al fine della disciplina civilistica di settore.
  Si rammenta, infatti, che già la circolare del Ministero delle finanze n. 165 del 1998, che ha fornito chiarimenti in merito al riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997, aveva precisato che nella nozione di mercato regolamentato andava ricompreso ogni mercato «disciplinato da disposizioni normative» facendo esplicito riferimento al decreto legislativo Pag. 234 n. 415 del 1996, che, all'epoca in cui è stata emanata la predetta circolare, recava la disciplina in materia di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, sostanzialmente trasfusa nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).
  Ciò posto, l'articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto il comma 9-bis all'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, prevedendo che dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative.
  Riguardo all'equiparazione tra «mercati regolamentati» e «sistemi multilaterali di negoziazione» sono stati forniti chiarimenti dall'Agenzia delle entrate nella circolare del 23 dicembre 2020, n. 32/E.
  In particolare, nel paragrafo 3 «Eccezioni: casi particolari», si è preso atto che vi sono delle situazioni in cui l'assimilazione tra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione non può essere prevista, in quanto l'esplicito riferimento operato dal Legislatore ai «mercati regolamentati» trova fondamento in altre considerazioni che non consentono la predetta equiparazione.
  Nel documento di prassi si è fatto esplicito riferimento al caso delle agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative che sono poi state estese anche alle PMI innovative.
  Come noto, si considerano start-up innovative le società le cui «azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione» (cfr. articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).
  In questo caso, non v'è dubbio che, se le azioni della start-up innovativa sono quotate indifferentemente in un mercato regolamentato o in un MTF, non si applica la disciplina agevolativa; in quest'ultima ipotesi, infatti, è il legislatore ad escludere espressamente, dall'ambito applicativo degli incentivi fiscali, le start-up innovative con azioni quotate oltre che nei mercati regolamentati anche nei MTF.
  Per quanto concerne le PMI, esse si considerano innovative – con tutto ciò che ne consegue in termini di deroghe alla disciplina societaria ordinaria, proroga del termine per la copertura delle perdite, ecc. – a condizione, tra l'altro, che le loro azioni non siano «quotate in un mercato regolamentato» (cfr. articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).
  Le PMI, dunque, a differenza delle start-up, si considerano innovative anche se le loro azioni sono quotate in un MTF, con la conseguenza che dette società possono fruire anche della disciplina fiscale di natura agevolativa.
  Ciò in quanto la definizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, non è una definizione rilevante ai soli fini fiscali e, soprattutto, perché il legislatore ha inteso incentivare espressamente l'investimento anche nelle PMI quotate negli MTF. Pertanto, l'assimilazione degli MTF ai mercati regolamentati, nel caso di specie, significherebbe privare di efficacia una norma agevolativa in contrasto con le finalità perseguite dal legislatore.
  Pertanto non sembrano fondate le preoccupazioni, espresse dagli Onorevoli interroganti, sull'esistenza di un rischio, per le PMI quotate sull'AIM/Italia, di non poter fruire degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 38, comma 8, del citato decreto-legge rilancio.
  Per quanto riguarda, invece, la possibilità, prevista dall'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, per i possessori di partecipazioni in società quotate su un sistema multilaterale di negoziazione di rideterminare in maniera agevolata il costo fiscale della partecipazione si osserva quanto segue.
  L'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, prevede, nella sostanza, la possibilità di rideterminare il costo fiscale di titoli, quote o diritti «non negoziati in mercati regolamentati» posseduti a una certa data, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota agevolata. Pag. 235
  La rideterminazione di tale costo fiscale vale al fine della determinazione delle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), realizzate, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, nonché soggetti non residenti privi di stabile organizzazione sul territorio dello Stato.
  Il costo fiscale dei predetti titoli, quote o diritti, è rideterminato sulla base di un'apposita perizia di stima redatta da professionisti abilitati.
  Nonostante il riferimento, contenuto nel predetto articolo 5 della legge n. 448 del 2001, ai soli «mercati regolamentati», si ritiene che al fine di tali disposizioni operi l'equiparazione dei sistemi multilaterali di negoziazione ai mercati regolamentati.
  Relativamente a tale ultima disciplina, con circolare dell'Agenzia delle entrate del 22 gennaio 2021, n. 1/E, è stato chiarito che il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia debba necessariamente essere ricondotto ad un mercato regolamentato e, conseguentemente, non è possibile accedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001.
  Pertanto, l'ambito oggettivo della cennata disposizione è circoscritto alle partecipazioni in società non quotate né sui mercati regolamentati, né sui sistemi multilaterali di negoziazione, in quanto, al fine della rideterminazione agevolata del costo fiscale della partecipazione rileva la circostanza che per le stesse non sia rilevabile un prezzo ufficiale, determinato su un sistema regolamentato che consente l'incontro di una pluralità di controparti ammesse a negoziare tra di loro sulla base di regole predefinite e non discrezionali.

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ALLEGATO 3

5-05961 Pastorino: Chiarimenti ai fini della erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, chiede chiarimenti in merito ai criteri applicati per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni), alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
  In particolare l'Onorevole interrogante, con riguardo agli elementi forniti in risposta all'interrogazione 5-05717, segnala le seguenti perplessità per quanto concerne gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società di capitali:

   1) «il paragrafo 2.5 della richiamata circolare dell'Agenzia delle entrate (AdE) è riferito ad associazioni di promozione sociale, la cui nuova normativa, decreto legislativo n. 117 del 2017, non trova applicazione nel mondo sportivo dilettantistico, come esplicato della circolare AdE 18/E del 1° agosto 2018»;

   2) «nelle Istruzioni dell'AdE per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del suddetto contributo, ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare, nel caso delle società di capitali, il fatturato di riferimento viene individuato nel rigo RS 107 (colonna 2); in tale rigo, le istruzioni al Modello Unico 2020 prevedono che vada indicato il valore dei ricavi, intendendo per ricavi: “i corrispettivi delle cessioni di beni e di servizi alla cui produzione o scambio è direna l'attività d'impresa”, includendo quelli istituzionali. Parrebbe contraddittorio che per determinare l'aliquota si debba far riferimento a tutti i ricavi mentre per il contributo bisognerebbe “fare riferimento ai ricavi connessi all'attività commerciale da essi svolta e rilevante ai fini IRES”»;

   3) «in base alla risposta, dal calcolo sarebbero esclusi anche i proventi da raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse alle istituzionali, irrilevanti ai fini IRES ma che invece rilevano per fatturazione/corrispettivi e conseguentemente, sulla base delle sopra riportate istruzioni, andrebbero rilevati»;

   4) «le argomentazioni a supporto della risposta sembrerebbero contrastare con quanto contenuto nelle citate istruzioni dell'AdE, secondo cui ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi “per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (...) all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA”. Dunque, sia le società sia le associazioni sportive dilettantistiche dovrebbero considerare utili ai fini del calcolo anche i ricavi da entrate istituzionali non rilevanti ai fini IVA».

  Chiede pertanto di chiarire le contraddizioni evidenziate indicando quali criteri debbano essere applicati per il riconoscimento del contributo, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, le quali con un'interpretazione estensiva della disposizione riceverebbero un sostegno commisurato alle reali perdite subite in ragione della sospensione delle attività che ha determinato una drastica riduzione delle entrate.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  In merito al punto 1) si rappresenta che il richiamo, anche ai fini del calcolo del contributo al fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge Sostegni, ai chiarimenti forniti con circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, par. 2.5, con riferimento al Pag. 237contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto-legge Rilancio) costituisce un criterio generale valido per tutti i soggetti con attività decommercializzata ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR nonché in forza di altre previsioni di decommercializzazione ai fini IRES (quali, a titolo esemplificativo, le attività decommercializzate di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999).
  Con riguardo al rilievo di cui al punto 2) si precisa che il dato cui fare riferimento ai fini del contributo a fondo perduto è quello dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Per i soggetti con attività decommercializzata ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR nonché in forza di altre previsioni di decommercializzazione ai fini IRES, a tali ricavi vanno sottratti i ricavi «decommercializzati» ai fini delle imposte sui redditi.
  Con riferimento al rilievo di cui al punto 3) si rinvia a quanto rappresentato in relazione al punto 2) in merito al computo dei soli ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
  Con riferimento, infine, ai rilievi di cui al punto 4) si rappresenta che nelle istruzioni al modello per l'istanza al CFP di cui all'articolo 1 del decreto-legge Sostegni è precisato che «per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA». Tali chiarimenti attengono, in sostanza, a fattispecie estranee a quella rappresentata dall'interrogante.

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ALLEGATO 4

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato il disegno di legge C. 3045, di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19,

   rammentato che il provvedimento disciplina il quadro delle misure da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali – in ragione della positiva evoluzione della situazione sanitaria, a seguito del rallentamento della curva dei contagi da COVID-19 e dell'accelerazione della campagna vaccinale – e reca, all'allegato 2, disposizioni di proroga al 31 luglio 2021 di alcune misure precedentemente adottate in conseguenza dell'epidemia in corso;

   segnalato, per quanto di competenza della Commissione Finanze, che il citato allegato 2 dispone la proroga al 31 luglio 2021 della possibilità di adottare forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari e assicurativi e della possibilità di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati;

   preso atto inoltre che il provvedimento reca diverse misure volte alla ripresa e allo svolgimento di attività quali la ristorazione, gli spettacoli aperti al pubblico, gli eventi sportivi, lo sport di base e amatoriale – anche presso impianti sportivi –, le fiere, i convegni ed i congressi, nonché la frequentazione dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento;

   rilevata in proposito l'assenza di previsioni relative al settore del wedding, che ha registrato, a causa della pandemia, perdite stimabili in circa il 95 per cento del proprio fatturato, vedendo annullati oltre 200 mila matrimoni;

   sottolineata l'opportunità di prevedere interventi, anche di natura fiscale, a sostegno del settore degli eventi, consentendo, tra l'altro, la ripresa della loro organizzazione e realizzazione, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

   evidenziata infine l'esigenza di prevedere misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per la sanificazione degli ambienti chiusi, al fine di sostenere le riaperture degli esercizi pubblici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere interventi a sostegno del settore dello sport amatoriale, anche di natura fiscale, volti a favorire l'iscrizione dei cittadini a palestre, piscine e impianti sportivi, incentivando ulteriormente la riapertura di tali strutture, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere interventi, anche di natura fiscale, a sostegno del settore degli eventi, consentendo, tra l'altro, la ripresa della loro organizzazione e realizzazione, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per la Pag. 239sanificazione degli ambienti chiusi, al fine di sostenere le riaperture degli esercizi pubblici, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, anche a tal fine prorogando le disposizioni in materia di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina. Nuovo testo unificato C. 1825 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1825 e abb., recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione Agricoltura;

   evidenziato come il provvedimento in esame sia volto a tutelare e valorizzare l'agricoltura contadina, al fine di promuovere l'agroecologia e contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria;

   richiamato in particolare, l'articolo 6-bis del nuovo testo unificato della proposta di legge, attinente alle competenze della Commissione Finanze, che detta disposizioni per la gestione dei terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 34 del 2018, ovvero i terreni abbandonati per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;

   evidenziata in proposito – al fine di rendere effettivi i compiti assegnati ai comuni – l'opportunità di una riformulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis, al fine di chiarire che i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili e che i terreni silenti, così individuati, sono censiti in un registro tenuto dal comune;

   osservato inoltre che appare auspicabile – al fine di offrire adeguato sostegno al settore dell'agricoltura contadina, anche in linea con gli obiettivi delineati dalla Commissione europea nelle proposte riguardanti il futuro della Politica agricola comune (PAC) – introdurre misure di agevolazione fiscale che possano stimolare l'imprenditoria giovanile e l'impiego delle donne in agricoltura, favorire il ricambio generazionale e il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, contrastare lo spopolamento delle aree rurali, accrescere la mobilità dei terreni in agricoltura, garantire la manutenzione dei paesaggi e premiare l'agricoltura biologica e di qualità;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis con i seguenti:

    «1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili.
    2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.».