CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 maggio 2021
581.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05886 Ascari: Iniziative per la tutela occupazionale dei lavoratori dello stabilimento Fedex-TNT di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante, premessa la decisione della Fedex-TNT, di chiudere l'hub piacentino Le Mose, impianto che occupa circa 400 lavoratori, chiede di conoscere le iniziative che il Ministero voglia adottare per salvaguardare i posti di lavoro, tra cui l'opportunità di aprire un tavolo di concertazione tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori e quelli aziendali.
  La Prefettura di Piacenza ha rappresentato che, nella riunione tenutasi con i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali il 30 marzo scorso, l'amministratore di TNT, nel comunicare la decisione aziendale di chiusura del sito piacentino, avrebbe altresì manifestato la volontà aziendale di implementare, tramite l'assunzione di circa 800 lavoratori addetti al servizio di smistamento pacchi, gli hub di Padova, Ancona, Bari, Bologna, Fiano Romano, Firenze e Napoli Teverola, nonché di aumentare gli investimenti nel network italiano.
  L'amministratore di TNT in detta riunione avrebbe altresì precisato che le scelte aziendali sono frutto di valutazioni legate a fattori oggettivi come il calo di volumi verso i clienti e la crescente instabilità del network stesso, che avrebbero reso l'hub di Piacenza non più strategico e centrale nelle attività distributive.
  Risulterebbe altresì che i lavoratori interessati dalla cessazione del contratto con la società Alba Srl sarebbero circa 280 mentre per quelli diretti di Fedex-TNT e per quelli della VL EXPRESS (cosiddetti corrieri dell'ultimo miglio) la sospensione delle attività dell'hub piacentino non porterà alla disdetta dei contratti in essere.
  In data 9 aprile 2021 la Prefettura di Piacenza, in accordo con l'Assessorato regionale allo sviluppo economico e con il Presidente della provincia di Piacenza, a seguito di un'ulteriore incontro con le società Fedex, Alba Srl e Lintel, ha inviato una richiesta di Tavolo interministeriale al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  La Prefettura di Piacenza da ultimo ha comunicato che la società Alba SRL il 27 aprile scorso ha incontrato in due distinte riunioni i rappresentanti di CGIL-CISL-USB in un tavolo e SI.COBS in altro tavolo, e in queste sedi, ribadita l'impossibilità della riapertura del sito piacentino e della ricollocazione presso propri stabilimenti avrebbe, testualmente, proposto «un percorso finalizzato all'individuazione delle più idonee misure di accompagnamento e facilitazione delle risoluzioni dei rapporti di lavoro» mettendo a disposizione dei lavoratori la «possibilità di accedere ad un programma di outplacement avvalendosi a tal fine di società leader specializzata ed accreditata nel settore, già individuata in INTOO»; il prossimo 11 maggio sarebbe dunque previsto un incontro preliminare con la INTOO.
  Ciò detto, assicuro che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è aggiornato sulla vicenda e, considerata l'importanza della vertenza per i suoi effetti sia sul territorio piacentino, sta valutando – d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico – la possibilità di favorire un incontro in sede istituzionale tra azienda e organizzazioni sindacali, al fine di individuare la soluzione migliore per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 2

5-05600 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori della società Meridi Srl in amministrazione straordinaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante illustra la situazione di crisi aziendale in cui versa l'azienda Meridi Srl con sede a Belpasso (Catania), attualmente gestita da un commissario straordinario nominato dal Ministero dello sviluppo economico con il compito di cedere il ramo d'azienda Fortè.
  Al riguardo, ricordo che il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1 del 9 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di insolvenza della Meridi Srl e, in seguito, il 22 maggio 2020, è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria.
  Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto del 7 agosto 2020, ha nominato un Commissario straordinario per la predetta procedura e in data 27 aprile 2021 è stato autorizzato l'avvio della procedura di vendita per 54 punti vendita, di cui 26 hanno contenziosi con i proprietari degli immobili.
  Risulterebbero pervenute finora tre manifestazioni di interesse vincolanti da parte di soggetti operanti nel campo della grande distribuzione organizzata, ognuna delle quali comprendente un perimetro di vendita differente, sia per numero di punti vendita coinvolti, che per loro collocazione geografica; nel disciplinare di gara è stata prevista la presentazione delle offerte vincolanti entro il 20 maggio 2021.
  Il Commissario straordinario ha presentato istanza per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 9 gennaio 2021.
  Si rappresenta che con il decreto direttoriale del 17 aprile 2020 è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 gennaio 2020 all'8 gennaio 2021 e di seguito, con il decreto direttoriale n. 108987 del 27 gennaio 2021, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Meridi srl per il periodo dal 9 gennaio 2021 all'8 gennaio 2022, per un massimo di 207 unità lavorative.
  Comunico al riguardo, che risulta esser pervenuta al Ministero dello sviluppo economico il 3 marzo scorso una richiesta di convocazione di un Tavolo di confronto da parte delle organizzazioni sindacali per la data del 29 aprile, posso assicurare l'impegno del Ministero del lavoro a convocare il tavolo di confronto con le parti sociali per monitorare la situazione e adottare ogni possibile iniziativa a tutela dei lavoratori.

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ALLEGATO 3

5-05806 Pezzopane: Accesso dei lavoratori del trasporto scolastico con contratti a tempo determinato agli ammortizzatori sociali previsti per la generalità dei lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La problematica sollevata nell'atto parlamentare, relativa al settore del trasporto scolastico, rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del trasporto pubblico.
  Con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) sono stati disposti per l'anno 2021 nuovi interventi in materia di ammortizzatori sociali e nuove misure di sostegno al reddito nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causate dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus.
  Ai commi da 299 a 305 dell'articolo 1, la legge di bilancio interviene, tra l'altro, sull'assegno ordinario dei fondi di solidarietà, prevedendo la concessione di nuovi periodi di integrazione salariale.
  In particolare, il comma 300 prevede che i datori di lavoro iscritti ai fondi di solidarietà che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa della pandemia possano richiedere la concessione dell'assegno ordinario per dodici settimane da collocarsi tra il 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.
  I beneficiari della prestazione sono i dipendenti delle aziende interessate in forza al 1° gennaio 2021.
  Tuttavia, considerato che in taluni ambiti le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente con una durata temporale dei rapporti di lavoro che, nella maggior parte dei casi, si articola da gennaio a dicembre e che, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l'instaurazione dei rapporti di lavoro è stato considerato il 4 gennaio 2021, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l'intero periodo della loro operatività (circolare INPS n. 28 del 2021).
  Il decreto-legge n. 41 del 2021, nel prorogare i benefìci anzidetti sino al 31 dicembre 2021, prevede ulteriori ventotto settimane di trattamento a decorrere dal 29 marzo 2021, ricomprendendo nell'ambito di applicazione della norma i lavoratori dipendenti che erano in forza alla data del 23 marzo 2021.
  Consegue all'applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate che la particolare fattispecie dei lavoratori del settore del trasporto scolastico, assunti a decorrere dal 7 gennaio 2021, data di ripresa dell'attività didattica dopo le festività natalizie, non rientra tra quelle tutelate per le settimane concesse ai sensi della legge n. 178 del 2020.
  Il criterio temporale prescelto per l'applicazione del beneficio è stato necessariamente e ragionevolmente quello del 1° gennaio, data di entrata in vigore della legge di bilancio (poi esteso in via interpretativa – per le ragioni precedentemente esposte – al 4 gennaio).
  Ciò detto, nel considerare con la massima attenzione la specifica situazione segnalata dall'onorevole interrogante, assicuro la disponibilità del Ministero che rappresento a individuare una soluzione normativa opportuna e ragionevole che possa garantire l'accesso agli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori del trasporto scolastico, in considerazione della peculiare tempistica dei relativi contratti di lavoro.

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ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: sono apportate le seguenti modificazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Costituisce altresì discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, pone o può porre il lavoratore in posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori, anche per quanto riguarda le progressioni di carriera e le opportunità di partecipazione alla vita aziendale, salvo che il trattamento o la modifica risulti essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per la sua attuazione siano appropriati e necessari».
2.1. Viscomi.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, alinea, dopo le parole: Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro con delega alle pari opportunità.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) i parametri minimi di rispetto delle pari opportunità con riferimento alla retribuzione corrisposta;»;

   b) alla lettera d), sostituire le parole: di lavoro con la seguente: salariale;

   c) alla lettera e), sostituire le parole: di lavoro con la seguente: salariale.
3.1. D'Alessandro, Moretto, Librandi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, alinea, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3.3. Fusacchia.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano le sanzioni di cui al comma 4, con le seguenti: o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a cinquemila euro.
3.2. Fusacchia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

  Art. 3-bis. – (Controllo diretto delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali). – 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) assicura alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali e provinciali l'accesso ai dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti delle imprese private del territorio di competenza disponibili nelle proprie banche dati, in formato anonimo. Pag. 194
  2. Le modalità di accesso alle banche dati di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 46, comma 3, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge.
  3. Il raffronto tra le retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici è effettuato, in caso di medie imprese, dalle consigliere o dai consiglieri di parità regionali e, in caso di micro e piccole imprese, dalle consigliere o dai consiglieri di parità provinciali competenti per territorio, sulla base dei criteri dimensionali definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
  4. Le consigliere o i consiglieri di parità effettuano il controllo sui livelli retributivi a campione o su richiesta di una o più lavoratrici o lavoratori di un'azienda, sulla base dei dati acquisiti ai sensi del comma 1.
  5. Qualora la consigliera o il consigliere di parità ravvisi un ingiustificato scostamento, superiore al 5 per cento, tra le retribuzioni dei lavoratori e quelle delle lavoratrici svolgenti le medesime mansioni in un'azienda o inquadrate nel medesimo livello lavorativo, può chiedere un colloquio con il datore di lavoro. La consigliera o il consigliere di parità possono inoltre richiedere un colloquio con le lavoratrici interessate per verificare l'eventuale esistenza di situazioni individuali o generalizzate in cui sussista un divario retributivo ingiustificato, dovuto all'assegnazione di mansioni superiori al livello di inquadramento delle lavoratrici senza corresponsione del relativo riconoscimento economico o alla presenza di condizioni di lavoro pregiudizievoli per l'avanzamento di carriera delle stesse lavoratrici.

   Art. 3-ter. – (Contestazione dell'addebito all'azienda). – 1. A seguito delle verifiche di cui all'articolo 3-bis, la consigliera o il consigliere di parità chiede all'impresa di fornire, entro un mese dalla richiesta, una specifica e motivata giustificazione del divario retributivo, con particolare riferimento ai criteri adottati per la determinazione di ciascuna componente, fissa e variabile, della retribuzione.
   2. Qualora l'impresa non ottemperi alla richiesta di cui al comma 1 o fornisca una risposta considerata non idonea a giustificare il divario retributivo, la consigliera o il consigliere di parità chiede all'impresa di comunicare in quali tempi, comunque non superiori a dodici mesi, e con quali modalità intenda provvedere a rimuovere il divario retributivo.
   3. Nel caso in cui l'impresa non adempia, la consigliera o il consigliere di parità segnalano l'inadempimento all'ispettorato territoriale del lavoro competente.

  Art. 3-quater. – (Compiti dell'ispettorato territoriale del lavoro). – 1. L'ispettorato territoriale del lavoro, ricevuta la segnalazione di cui all'articolo 3-ter, comma 3, effettua, entro sessanta giorni, una verifica sull'azienda interessata e, qualora ravvisi il mancato rispetto del principio di parità retributiva, commina all'impresa, entro sessanta giorni, una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro e commisurata alla natura e alla gravità del divario retributivo accertato e al risparmio conseguito dall'impresa a seguito di tale divario.
  2. Le imprese oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non possono partecipare a gare pubbliche fino a quando persista la situazione di divario retributivo contestata.
  3. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali disciplina le modalità di attuazione del presente articolo nonché degli articoli 3-bis e 3-ter.
3.01. Fusacchia.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. – 1. All'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Ai datori di lavoro che impiegano lavoratori di sesso femminile, in incremento rispetto alla media annuale al 31 dicembre dell'anno Pag. 195precedente, calcolata in ULA, è riconosciuto uno sgravio totale degli oneri contributivi assicurativi a carico dell'azienda per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di assunzione. Per lo stesso periodo è riconosciuta una deduzione extracontabile pari al 40 per cento del costo complessivo sostenuto per le nuove assunzioni effettuate a incremento della predetta media.».
4.01. Bucalo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. – 1. All'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. È concesso uno sgravio IRAP del 35 per cento, per tre anni, alle aziende pubbliche e private che, pur non essendo obbligate in base ai precedenti commi, redigono un rapporto, almeno ogni due anni, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il beneficio dello sgravio IRAP sarà revocato qualora l'impresa non rediga il rapporto per almeno un biennio.».
4.02. Bucalo.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. – (Misure per la parità retributiva tra i sessi). – 1. Al fine di favorire la parità retributiva tra i sessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui.
2. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, in sede di contrattazione collettiva sono definite le linee guida per la predisposizione di un piano di azione volto a:

   a) prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e formazione professionale e nelle condizioni di lavoro;

   b) garantire il diritto delle lavoratrici alla parità di retribuzione in caso di svolgimento di eguali mansioni e il superamento dei differenziali retributivi tra i sessi, rimuovendo eventuali disparità di trattamento;

   c) superare condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro che siano, di fatto, pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di carriera ed economico della lavoratrice;

   d) promuovere una migliore articolazione tra l'attività lavorativa e le esigenze di vita;

   e) sviluppare misure per il reinserimento della lavoratrice nell'attività lavorativa dopo la maternità;

   f) avviare programmi di controllo interno al fine di rilevare eventuali condizioni di discriminazione individuate ai sensi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

  3. Il piano di azione di cui al comma 2 è trasmesso ai lavoratori e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
  4. Qualora siano rilevati scostamenti tra le medie salariali di lavoratori di sesso differente, i quali svolgano la medesima mansione, i lavoratori o le rappresentanze sindacali ne danno comunicazione agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, affinché provvedano a verificare e ad accertare la sussistenza di discriminazioni in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 25 e seguenti del medesimo codice.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati Pag. 196personali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5.01. Zangrillo, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

  Art. 5-bis. – (Modifiche all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile). – 1. Al fine di promuovere il ricorso a forme di lavoro agile per le donne lavoratrici, all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il comma 5 è sostituito dai seguenti: «5. In via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno, al fine di promuovere il lavoro agile femminile, con particolare riguardo alle lavoratrici che svolgono funzioni di cura familiare.
  5-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5 e le modalità di monitoraggio dell'applicazione delle misure finanziate, attraverso l'adozione di modelli finalizzati a favorire la stipulazione di contratti collettivi aziendali. Il medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 settembre 2017, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 ottobre 2017, definisce ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra l'attività lavorativa e la vita privata e forme di lavoro agile per le lavoratrici, anche al fine di prevenire e di contrastare l'allontanamento dalle relazioni di lavoro e la perdita delle opportunità di formazione e di carriera in caso di maternità.».
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5.02. Zangrillo, Anna Lisa Baroni.