CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 maggio 2021
581.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05919 Martinciglio: Possibile garanzia statale per finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a fronte di cessione del credito del Superbonus.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'interrogazione in riferimento, nella quale si lamenta che le banche, per concedere finanziamenti al committente di lavori del cosiddetto «bonus 110 per cento», richiederebbero garanzie ulteriori oltre alla cessione del credito del 110 per cento e si chiede, quindi, l'attivazione di una garanzia statale, si rappresenta che, allo stato, l'attivazione di un distinto beneficio (garanzia statale o fondo rotativo per l'erogazione di anticipazioni) per ottenere il finanziamento da ripagare col beneficio del bonus 110 per cento, potrebbe comportare maggiori oneri non quantificabili a carico della finanza pubblica e potrebbe richiedere tempi tecnici non brevi per l'attivazione.
  Come noto, il beneficio in questione è particolarmente attenzionato dal Governo, che nel decreto-legge approvato nel Consiglio dei ministri dello scorso 29 aprile e in corso di pubblicazione, ha introdotto ulteriori misure agevolative.
  Pertanto, ci si riserva di valutare la possibilità di effettuare necessari e ulteriori approfondimenti tecnici – anche sotto il profilo del rispetto della disciplina degli aiuti di stato – per prendere in esame le criticità evidenziate.

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ALLEGATO 2

5-05915 Fragomeli: Procedure doganali per la trasparenza delle catene di approvvigionamento dell'oro grezzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che le novità introdotte dal Reg. (UE) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e dal decreto legislativo n. 13 del 2021, impongono agli importatori dell'Unione Europea un dovere di diligenza, nella catena di approvvigionamento, relativamente ad alcuni minerali che possono essere utilizzati per finanziare gruppi armati, essere causa di violazione dei diritti umani e favorire corruzione e riciclaggio di denaro.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere i dati che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone «in merito alla reale origine dell'oro grezzo che viene importato in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea e quali procedure, in sede doganale, possono essere implementate per una maggiore trasparenza delle catene di approvvigionamento che limitino al massimo i rischi di violazione dei diritti umani».
  Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue.
  Per quanto concerne il profilo doganale, in relazione ai prodotti minerali estratti dal suolo o dal sottosuolo, come per il caso dell'oro grezzo, occorre prendere in considerazione l'origine del paese o territorio in cui avviene detta estrazione.
  La merce in argomento «oro greggio» viene classificata al codice NC 7108 1200 00 per il quale, dalla consultazione della base dati unionale TARIC, è prevista l'esenzione daziaria all'importazione su tutto il territorio dell'Unione europea e una proibizione all'importazione dalla Repubblica di Korea del Nord.
  Relativamente ai dati che l'Agenzia dispone «in merito alla reale origine dell'oro grezzo che viene importato in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea», è necessario premettere che l'Agenzia dispone soltanto delle informazioni relative alle operazioni della specie effettuate in Italia.
  Al riguardo, in via generale, l'Agenzia precisa che i controlli all'importazione per l'oro grezzo (voce doganale 7108) sono effettuati sulla base dei consueti elementi dell'accertamento (vale a dire, origine, quantità, qualità e valore).
  A seguito della selezione dell'operazione da parte del Circuito Doganale di Controllo (CDC), in base ad una analisi dei rischi, ovvero in caso di rilevate anomalie documentali, l'Agenzia procede ad approfondimenti, sia al momento della presentazione del bene all'importazione sia a posteriori, cioè presso la sede dell'importatore.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che, sulla base dei dati in suo possesso, relativi alle importazioni della specie effettuate dall'inizio del 2019 e sino al primo trimestre dell'anno in corso, i Paesi di origine dell'oro grezzo, maggiormente significativi per quantità, risultano essere: Svizzera, Stati Uniti d'America e Columbia.
  È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 13 del 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico è designato quale «Autorità nazionale competente» nella specifica materia.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in tale specifico contesto, provvede alla verifica in ingresso dei flussi di importazione e, in particolare, delle dichiarazioni doganali dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli contemplati dal regolamento (UE) 2017/821.
  Il medesimo decreto legislativo, all'articolo 9, comma 2, inoltre, prevede che l'Autorità richiede all'Agenzia delle dogane e Pag. 113dei monopoli la trasmissione dei dati necessari per l'espletamento dei controlli ex post della stessa Autorità, sulla base delle sopra citate dichiarazioni doganali dell'importatore. Tali informazioni, riferite ai volumi importati nell'anno precedente, sono comunicate, dall'Agenzia su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità, in conformità alle specifiche disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento.
  Pertanto, il Ministero dello sviluppo economico collabora e si coordina con l'Agenzia delle dogane e monopoli per le finalità sopra esposte.
  La collaborazione tra il Ministero e Agenzia delle dogane e dei monopoli è in essere da anni.
  I dati che sono stati forniti in passato dall'Agenzia erano necessari, secondo quanto disposto dal medesimo regolamento UE, alla determinazione definitiva delle soglie dell'Allegato 1 allo stesso.
  Come disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2021 «L'Autorità, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli ex post, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio». Tale programma e i relativi controlli saranno effettuati a partire dal 2022.

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ALLEGATO 3

5-05916 Osnato: Rivalutazione gratuita dei beni e delle partecipazioni per le strutture ricettive all'aria aperta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che non è ancora intervenuto alcun chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria con riferimento all'individuazione del «settore alberghiero e termale» nell'ambito della disciplina dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, disposizione che prevede, per le imprese che appartengono a tale settore, di rivalutare gratuitamente ai fini civilistici e fiscali i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione, come noto, può essere effettuata in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi.
  Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono «se nell'ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione di cui al Decreto Liquidità rientrino anche le strutture ricettive all'aria aperta che effettivamente operano in ambito alberghiero, svolgendo la propria attività con le modalità sopra descritte e aventi codice Ateco 53.00 e codice Ateco 55.20.10.».
  Gli Onorevoli chiedono altresì «se possono rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento tutte le strutture ricettive all'aria aperta che sono in grado di dimostrare in punto di fatto di esercitare tale attività, a prescindere dal predetto codice».
  Al riguardo, in merito alle questioni sollevate dagli Onorevoli interroganti, tenuto conto del poco tempo a disposizione, si rappresenta la necessità di effettuare approfondimenti che permettano di ricostruire la ratio legis del regime agevolativo previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche in considerazione degli eventuali profili di copertura e stime di gettito.

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ALLEGATO 4

5-05917 Centemero: Imposizione di vincoli alle banche per l'erogazione di mutui e prestiti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro all'interrogazione relativa alle cosiddette misure borrower based in materia bancaria di riserve di capitale e di strumenti macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti, la Banca d'Italia, interpellata in ragione della propria competenza in materia, riferisce che gli strumenti macroprudenziali che fanno riferimento alla situazione finanziaria dei debitori (cosiddetti borrower based) perseguono l'obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema finanziario, limitando l'assunzione di rischi eccessivi da parte degli intermediari. I limiti, oltre che alla situazione finanziaria dei debitori, possono basarsi anche sulle caratteristiche del prestito accordato.
  Tali misure, non armonizzate a livello europeo, sono regolate in via esclusiva dagli ordinamenti giuridici nazionali, che ne determinano l'ambito di applicazione e ne disciplinano le modalità di esercizio. Oltre che per la stabilità finanziaria, queste misure possono servire anche a evitare che la situazione di debitori già fragili dal punto di vista finanziario sia ulteriormente aggravata da fenomeni di eccessivo indebitamento.
  Le misure borrower based, secondo Banca d'Italia, sono tipicamente utilizzate per contrastare i rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e da livelli elevati o crescenti del debito delle famiglie o delle imprese non finanziarie. Secondo le analisi più recenti, in Italia entrambi i rischi sono al momento contenuti.
  Nel 2020 i prezzi delle abitazioni hanno continuato a salire solo moderatamente e secondo stime della Banca d'Italia si manterrebbero stabili quest'anno. A dicembre del 2020 l'indebitamento delle famiglie in rapporto al reddito disponibile, pari al 64,7 per cento, era molto basso nel confronto internazionale. Nel 2020 la leva finanziaria delle imprese (misurata dal rapporto tra i debiti finanziari e la somma degli stessi con il patrimonio netto) è stata pari al 41 per cento, un livello inferiore a quello che le aziende avevano prima della crisi finanziaria dello scorso decennio.
  In considerazione della perdurante debolezza del mercato immobiliare e dei livelli nel complesso contenuti della vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, la Banca d'Italia ritiene al momento poco probabile l'opportunità dell'attivazione di questi strumenti nel breve termine.

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ALLEGATO 5

5-05918 Raduzzi: Posizione del Governo italiano sulla proposta di direttiva 2016/0107 in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si riscontra l'interrogazione a risposta immediata in riferimento, con la quale l'interrogante, dopo aver premesso che ai fini dell'adozione della «Direttiva CBCR» (c.d. Country By Country Reporting pubblico) persistono differenze tra il Parlamento Europeo e il Consiglio relativamente alle informazioni societarie da includere nei report che saranno oggetto di pubblicazione, chiede di conoscere se: «il Governo supporta o meno la worldwide disaggregation, l'abbassamento del limite temporale massimo della get-out clause e l'autorizzazione preventiva delle omissioni da parte delle amministrazioni fiscali nonché l'obbligo di rendicontazione del fatturato netto con la distinzione tra ricavi intra-gruppo e quelli derivanti da operazioni con parti non correlate».
  È da premettere che:

   le informazioni oggetto della direttiva sono le stesse già oggetto di una direttiva di carattere fiscale, ossia la Direttiva 2016/881 (direttiva sulla cooperazione amministrativa, c.d. DAC4) relativa alla rendicontazione paese per paese di talune informazioni fiscali delle imprese multinazionali, che ha dato attuazione a uno degli standard minimi del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting);

   questo strumento legislativo assicura un data set che dà alle amministrazioni fiscali la possibilità di effettuare un'analisi di rischio sull'attività delle imprese multinazionali, con la finalità di contrastare l'elusione fiscale internazionale;

   la differenza della proposta in oggetto è che questa comporta l'obbligo per le imprese multinazionali di pubblicare le informazioni fiscali su registro delle imprese e proprie sito web (e quindi non solo a fornirle alle amministrazioni fiscali). La proposta risponde all'esigenza di trasparenza emersa dalla società civile.

  Nel corso del negoziato l'Italia ha riconosciuto e sostenuto l'iniziativa della Commissione, volta a rafforzare la trasparenza fiscale delle imprese multinazionali.
  È da tenere conto che il testo di compromesso approvato dal Consiglio è il frutto di un delicato equilibrio tra le diverse posizioni espresse nel corso del negoziato. Un maggiore livello di ambizione potrebbe rimettere in discussione tale delicato equilibrio raggiunto in Consiglio.
  Inoltre, una ampia divulgazione pubblica delle informazioni già scambiate tra autorità fiscale va valutata alla luce delle implicazioni delle discussioni in ambito internazionale. Una direttiva europea che prevedesse un obbligo generalizzato di divulgazione pubblica dei dati per tutte le giurisdizioni in cui l'impresa è localizzata potrebbe avere delle implicazioni sulle discussioni attualmente in corso a livello internazionale sulla riforma delle regole di tassazione delle imprese multinazionali (revisione delle regole di allocazione dei profitti e tassazione minima effettiva) e comprometterebbe l'adesione di un insieme di Paesi non europei alle nuove regole in discussione a livello internazionale.
  Con riferimento alle specifiche questioni sollevate, per quanto di competenza si osserva quanto segue:

  Worldwide disaggregation:

  Secondo la versione approvata dal Consiglio, la rendicontazione dei dati fiscali Pag. 117delle imprese multinazionali con fatturato globale superiore a 750 milioni di euro è prevista per ogni giurisdizione in cui l'impresa è localizzata («Country-by-Country») solo per le entità residenti nei Paesi dell'Unione europea o nelle giurisdizioni non UE non cooperative a fini fiscali.
  Per le altre giurisdizioni i dati sono riportati in forma aggregata.
  Il Parlamento invece ritiene che i dati debbano essere forniti in maniera disaggregata per tutte le giurisdizioni.
  Si rileva come la richiesta di dati disaggregati per tutte le giurisdizioni potrebbe non essere considerata coerente con l'accordo raggiunto in ambito OCSE nelle discussioni che hanno portato all'approvazione dell'Azione 13 del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) relativa appunto alla trasparenza fiscale delle imprese multinazionali attraverso la rendicontazione paese per paese. Tale accordo, recepito in ambito europeo attraverso la direttiva 2016/881 (c.d. DAC4), presuppone che lo scambio di dati avvenga tra l'amministrazione della giurisdizione in cui è localizzata la capogruppo e le amministrazioni fiscali in cui sono localizzate le entità del gruppo ai fini dell'analisi di rischio ad alto livello e per finalità statistiche.
  Per diversi Paesi non europei il tema della divulgazione pubblica delle informazioni fiscali è particolarmente delicato. Essi ritengono che la pubblicazione dei dati contraddirebbe il compromesso raggiunto in ambito internazionale, che presuppone la riservatezza dei dati scambiati tra autorità fiscali.
  Una eventuale decisione europea di dare pubblicità alle informazioni in forma disaggregata potrebbe compromettere l'adesione dei Paesi alle nuove regole in discussione a livello internazionale.

  Abbassamento del limite temporale massimo della «get-out clause»:

  Si fa riferimento alla clausola di salvaguardia «comply or explain» che – nel caso in cui dalla pubblicazione delle informazioni possa derivare un pregiudizio per le imprese in termini di conoscibilità delle proprie pratiche commerciali e gestionali – consente di differire nel tempo l'adempimento degli obblighi di trasparenza.
  La differenza di vedute tra Consiglio e Europarlamento riguarda il periodo di tempo oltre il quale occorrerebbe comunque procedere alla divulgazione dei dati.
  Il Consiglio ha trovato un compromesso nel limite di 6 anni, mentre il Parlamento europeo ritiene tale termine troppo lungo.
  L'Italia sostiene ed ha sostenuto nel corso del negoziato che la clausola «comply or explain» dovrebbe prevedere un limite temporale relativamente breve, non potendosi sostenere che un'informazione commerciale possa avere profili di sensibilità per un tempo indefinito.
  È comunque da tener conto che l'equilibrio raggiunto in Consiglio è particolarmente delicato su questo aspetto e una sua riconsiderazione potrebbe indurre alcuni Stati membri a ritirare il proprio appoggio alla posizione del Consiglio.

  Distinzione del fatturato tra il dato che riguarda ricavi infra-gruppo e ricavi derivanti da transazioni con parti indipendenti.

  Nel Country by Country Reporting come elaborato all'esito dell'Azione 13 del progetto BEPS i ricavi sono distinti tra quelli realizzati tra parti correlate e quelli realizzati tra parti non correlate.
  La proposta della Commissione in oggetto, come anche approvata dal Consiglio, richiede unicamente i ricavi totali. In difformità, il Parlamento chiede, come nel Country by Country Reporting Azione 13 BEPS, la distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti.
  Al riguardo, si ritiene che questa distinzione, fondamentale ai fini dell'analisi di transfer pricing, non sia invece particolarmente rilevante ai fini di trasparenza pubblica. Si ritiene, in particolare, che la disclosure pubblica dei ricavi così distinti non sia necessariamente significativa sotto il profilo dell'elusione fiscale.

  Autorizzazione preventiva delle omissioni da parte delle amministrazioni fiscali.

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  Secondo la valutazione sostenuta dal nostro Paese, la proposta del Parlamento di tale soluzione, alternativa rispetto a quella che prevede una clausola di salvaguardia («comply or explain»), comporta il rischio di approcci diversi da parte di Amministrazioni diverse in Paesi diversi con diversi livelli di rigorosità, con pregiudizio delle condizioni di pari condizioni tra le imprese a seconda del Paese in cui sono localizzate.

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ALLEGATO 6

5-05920 Martino: Adozione di provvedimenti attuativi di agevolazioni recate dal decreto-legge Rilancio e dalla legge di bilancio per il 2021.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito ai ritardi nell'emanazione di alcuni provvedimenti attuativi la cui fonte normativa è rinvenibile della legge di bilancio 2021.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Per quanto riguarda il credito d'imposta per ridurre l'uso della plastica, si evidenzia che il comma 1087 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha previsto, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, per le persone fisiche nonché per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il successivo comma 1088 ha previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  Si rappresenta che la norma non chiarisce quali siano le tipologie di spese ammissibili né è stato previsto un rinvio a un apposito decreto attuativo per la definizione di tali profili.
  Al riguardo, per chiarire tali aspetti sono in corso interlocuzioni con i Ministeri competenti (MEF, Min. Transizione Ecologica, Ministero della Salute) al fine di acquisire le informazioni necessarie per consentire ai cittadini di conoscere le tipologie di beni e gli interventi agevolabili.
  Per quanto concerne la procedura di accesso all'agevolazione, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, è stata, invece, già predisposta una bozza di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che sarà emanata, per evitare disorientamenti nei cittadini, non appena saranno definiti detti aspetti.
  Per quanto concerne il credito d'imposta a favore delle imprese agricole, si rappresenta che il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha «rifinanziato» il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
  Il citato comma 131 dispone, inoltre, che i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stabiliti, al fine del rispetto del limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Al riguardo, va evidenziato che il precedente credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 (richiamato dal comma 131), aveva ricevuto attuazione ad opera del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 13 gennaio 2015. Detto decreto definiva nel dettaglio i soggetti beneficiari dell'agevolazione e gli investimenti agevolabili. Pag. 120
  Considerato che la nuova disposizione normativa non effettua un analogo rinvio a un apposito decreto MIPAAF, quanto alla definizione dell'ambito soggettivo e oggettivo della misura, tenuto conto che tali aspetti non rientrano nelle specifiche competenze dell'Agenzia delle entrate, si è in attesa di un riscontro da parte dei Ministeri competenti circa la possibilità di rendere applicabili le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 2015.
  Per quanto concerne la procedura di accesso all'agevolazione, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta è stata, invece, già predisposta una bozza di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che prima di essere emanato deve però essere integrato con riferimento agli aspetti sopra descritti (profili soggettivo e oggettivo).
  Con riferimento al credito d'imposta a favore dei cuochi professionisti previsto dall'articolo 1, commi da 117 a 123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dello sviluppo economico riferisce di aver formulato delle proposte normative evidenziando la predisposizione di una dotazione esigua, pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023 e, in occasione dell'esame di un emendamento presentato nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto di proroga dei termini legislativi (AC 2845, «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea»), incidente su alcune delle criticità evidenziate dalla norma, ha formulato una ipotesi di revisione normativa in corso di valutazione, eventualmente da presentare in via di subemendamento.
  La proposta emendativa è volta complessivamente ad estendere il periodo di ammissibilità della spesa, ad una rimodulazione degli esercizi di fruizione, ad un incremento della dotazione finanziaria ed alla riconduzione dell'intervento all'applicazione della disciplina degli aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea. Tale modifica, più in particolare, è necessaria al fine di rendere la disciplina della misura compatibile con le norme europee in materia di aiuti di Stato, stante il periodo limitato di applicazione del Temporary framework (avente scadenza, attualmente, il 31 dicembre 2021), che non consente di accordare i benefici nel suo perimetro per tutto l'arco temporale previsto dalla disciplina della misura in parola.