CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 maggio 2021
580.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04341 Ubaldo Pagano: Elementi scientifici a supporto del parere negativo reso dalla Commissione VIA sul progetto di raddoppio della linea ferroviaria adriatica Bologna-Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre innanzitutto evidenziare che il Ministero è consapevole della valenza del ruolo strategico che assume il raddoppio della tratta Termoli-Lesina per il potenziamento della «Direttrice Adriatica» sia per il trasporto passeggeri e sia per il trasporto merci. Proprio in considerazione dell'importanza dell'opera in questione, nel 2001 si era proceduto all'inserimento del raddoppio della tratta Termoli-Lesina fra le infrastrutture strategiche di interesse nazionale nell'ambito delle disposizioni della «Legge Obiettivo».
  Per maggiore chiarezza si ripercorrono le tappe procedurali che hanno accompagnato il progetto dell'opera «Linea Pescara-Bari, raddoppio Termoli-Lesina», lotti 1, 2 e 3, che, in fase preliminare, fu sottoposto alla VIA speciale della Legge obiettivo e valutato positivamente con prescrizioni nel luglio del 2013 dalla Commissione VIA/VAS.
  Nel 2015, in sede di approvazione del Progetto Preliminare da parte del CIPE, veniva prescritto, su richiesta della regione Molise, di valutare gli impatti economici sul progetto, derivanti dalla soluzione proposta dalla regione Molise per l'ottimizzazione urbanistica e territoriale del tracciato.
  Soltanto alla fine del 2019, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) ha trasmesso il Progetto Definitivo, successivamente integrato nel marzo 2020, elaborato sulla base della variante ipotizzata dalla regione Molise, dei lotti 2-3, per lo svolgimento della nuova VIA speciale che ha avuto l'8 maggio 2020 l'esito negativo citato nell'interrogazione.
  Tale esito è stato determinato dai rilievi evidenziati dalla Commissione VIA ed attinenti alla necessità di effettuare ulteriori approfondimenti per superare le carenze di analisi ambientale così come presentate.
  Successivamente, la Sottocommissione VIA, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per riconsiderare il parere negativo di compatibilità espresso dalla Commissione VIA nel mese di maggio, ha nuovamente richiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. alcune integrazioni alla documentazione depositata dal gestore della rete ferroviaria, documentazione che è risultata ancora carente per vari aspetti non legati solo all'area SIC.
  Rete ferroviaria italiana S.p.a. non aveva, infatti, fornito elementi conoscitivi, progettuali e tecnici necessari a superare le carenze di analisi ambientale poste alla base del motivato parere negativo, a proposito del quale va precisato che la tutela dell'uccello «Fratino» costituisce solo uno dei molteplici aspetti ivi considerati.
  Le criticità riguardavano, infatti, numerose ulteriori componenti ambientali, tra cui il mancato svolgimento di una valutazione «appropriata» della VINCA sui Siti di importanza comunitaria.
  Rete Ferroviaria Italiana lo scorso mese di ottobre ha trasmesso la documentazione integrativa e la Commissione Via ha ritenuto necessario, comunque, dar seguito alla fase di consultazione e partecipazione del pubblico.
  Si è quindi provveduto ad effettuare un nuovo avviso, secondo le modalità previste dall'articolo 24 comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, con scadenza il 9 dicembre 2020.
  A seguito di tali procedure il 26 marzo scorso la Commissione si è espressa con parere di compatibilità ambientale positivo, Pag. 54 subordinato, comunque, al rispetto di condizioni ambientali da osservarsi nella successiva fase di predisposizione del progetto esecutivo e in fase di cantiere.
  Appare opportuno osservare che alcune condizioni di peculiare rilevanza si sono rese necessarie per migliorare il progetto attraverso lo studio di misure finalizzate a mitigare gli impatti acustici sugli habitat e sulle specie dell'area vasta, sugli impatti idraulici in relazione al viadotto del fiume Biferno, oltre che sugli habitat e sulle specie dei Siti natura 2000 interessati.
  La lettera di trasmissione del parere, allo stato, risulta alla firma del Ministro.

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ALLEGATO 2

5-05215 Mazzetti: Misure di tutela dei delfini, anche alla luce della morte di alcuni esemplari nella regione Toscana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta che, da ottobre a dicembre 2020, si sono registrati 18 casi di spiaggiamenti di cetacei lungo le coste Toscane, 12 appartenenti alla specie stenella striata (Stenella coeruleoalba), 5 alla specie tursiope (Tursiops truncatus) ed 1 esemplare rimasto indeterminato a causa del pessimo stato di conservazione della carcassa.
  Le analisi virologiche eseguite dall'istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana (ZSLT) hanno dato esito negativo circa la presenza di Morbillivirus e Brucella negli animali analizzati, ma sono ancora in corso ulteriori approfondimenti di tipo batteriologico, istologico, virologico e tossicologico.
  Pur non essendo agevole risalire alle cause di morte dei delfini spiaggiati, sulla base degli indizi emersi dalle analisi si può ipotizzare che tre esemplari siano stati probabilmente catturati da attrezzi da pesca, ad altri tre esemplari giovani ancora in fase di allattamento, verosimilmente, sia mancato il supporto della madre, mentre altri sei/sette hanno mostrato segni di patologie.
  Va, inoltre, segnalato che, nel 2020, in Toscana si è registrato un totale di 43 cetacei spiaggiati, sostanzialmente comparabile con i numeri degli anni precedenti, se si pensa che nel 2019 sono stati rilevati 58 decessi di questi animali.
  Al momento, quindi, è prematuro parlare di una vera e propria moria, come accaduto nei primi mesi del 2017 quando vi furono 15 casi di spiaggiamento, in gran parte riconducibili al contagio da Morbillivirus, secondo le analisi condotte dall'IZSLT.
  Si precisa, altresì, che lo stato delle acque in cui avvengono i decessi viene analizzato periodicamente dal Settore Mare di ARPAT, ai sensi della Direttiva Acque e della Strategia Marina e loro recepimenti legislativi nazionali.
  Per quanto riguarda le iniziative messe in atto o programmate per la salvaguardia dei cetacei all'interno dei SIC marini istituiti dalla regione Toscana e previste anche dal Santuario Pelagos, risulta di fondamentale importanza il monitoraggio degli eventi di spiaggiamento e/o cattura accidentale dei cetacei.
  L'ARPAT, unitamente all'Osservatorio Toscano per la Biodiversità (OTB) della regione Toscana, è impegnata nelle attività recupero dei dati utili a risalire alle criticità che interessano questi organismi, nel tentativo di individuare le cause di morte.
  Il Ministero della transizione ecologica, dal canto suo, ha sempre prestato attenzione al monitoraggio dei cetacei attraverso attività di rilevamento aereo condotte nell'ambito dell'attuazione della Strategia Marina, oltre che mediante la verifica degli eventi di spiaggiamento e/o cattura accidentale dei cetacei, allo scopo di acquisire utili informazioni sulle cause di mortalità necessarie per l'adozione di efficaci politiche di tutela.
  Il sistema di monitoraggio degli spiaggiamenti è stato attivato nel 2002, con l'istituzione della Banca Tessuti Mammiferi Marini (BTMMM) presso l'Università di Padova e, nel 2005, con l'istituzione della Banca Dati Spiaggiamenti (BDS) presso l'Università di Pavia, in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
  Nel 2010 il Ministero dell'ambiente ha istituito il Cetaceons' Emergency Response Team (C.E.R.T.) presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università di Padova, un gruppo di pronto intervento in grado di gestire le emergenze che coinvolgono animali vivi, Pag. 56animali di grandi dimensioni quali balene e capodogli o spiaggiamenti di massa, in risposta alla risoluzione ACCOBAMS 4.16.
  Dal 2015 è stato istituito il Centro di Referenza per la Diagnostica sui Mammiferi Marini (Cre.Di.Ma) presso l'istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, con il compito di coordinare la rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) territorialmente competenti negli esami necroscopici per valutare le potenziali cause di morte.
  Sempre nel 2015 i Ministeri dell'ambiente e della salute hanno formalizzato l'istituzione della Rete Nazionale Spiaggiamenti mammiferi marini (Re.Na.SMM) ufficializzando un percorso di dialogo e collaborazione avviato dal 2011. Tutti i diversi gruppi e centri di riferimento siedono al Tavolo di Coordinamento e sono parte strutturale della Rete Italiana insieme agli altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS), alle Capitanerie di Porto (CCPP), ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), ad alcuni Dipartimenti Universitari e Musei Civici.
  La Rete ha il compito di coordinare le attività sul territorio italiano, definendone le modalità di intervento e comunicazione tra gli enti interessati.
  Posso in conclusione assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a seguire e monitorare la situazione rappresentata con tutta l'attenzione che essa merita.

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ALLEGATO 3

5-05432 Cosimo Maria Ferri: Accesso al cosiddetto «superbonus 110%» ai contribuenti titolari di immobili oggetto di fiscalizzazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla normativa sul cosiddetto «Superbonus 110 per cento» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), in relazione al caso degli immobili che presentano parziali difformità edilizie, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intende assumere affinché l'accesso al «Superbonus 110 per cento possa essere garantito anche ai contribuenti titolari di immobile oggetto di fiscalizzazione, ai sensi del decreto del DPR 6 giugno 2001, n. 380», suggerendo, in particolare, di considerare il procedimento di cui all'articolo 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (cosiddetta fiscalizzazione) «come condizione necessaria e sufficiente per beneficiare delle agevolazioni fiscali collegate ai relativi interventi, evitando così che l'attuale quadro normativo, da un lato, imponga a detti immobili di mantenere in essere la difformità, dall'altro, di non poter operare interventi di efficientamento e altri al pari di tutti gli altri contribuenti».
  Al riguardo si osserva che l'articolo 49, comma 1, del citato DPR stabilisce che «gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici».
  L'articolo 34 del predetto DPR disciplina i casi di parziali difformità edilizie, stabilendo, al comma 1, che «Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso».
  Il comma 2 della stessa norma prevede, invece, la c.d. procedura di fiscalizzazione, stabilendo che «Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale».
  Per consentire l'applicazione del c.d. Superbonus 110 per cento anche a casi di piccole difformità edilizie, il legislatore ha già modificato la normativa in commento, introducendo nel T.U. Edilizia l'articolo 34-bis, rubricato «tolleranze costruttive», inserito dall'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito in legge n. 120/2020.
  L'articolo 34-bis, comma 1, DPR n. 380/2001, prevede, infatti, che «Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo».
  Pertanto, la difformità che rientra in tali parametri non è considerata violazione edilizia e, conseguentemente, non rappresenta un ostacolo all'applicazione delle agevolazioni fiscali. Diverso è invece il caso rappresentato dall'interrogante in cui è certo il superamento delle tolleranze costruttive di cui al richiamato articolo 34-bis. Pag. 58
  Con specifico riferimento agli interventi effettuati sulle parti comuni di condomini, si rileva, inoltre, che il comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 (introdotto dall'articolo 51, comma 3-quinquies, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto agosto, convertito in legge n. 126/2020), prevede una procedura semplificata per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.
  La norma stabilisce, infatti, che «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».
  Ciò significa che, in caso di edificio plurifamiliare, il tecnico preposto al rilascio dell'asseverazione dovrà verificare esclusivamente la conformità urbanistica ed edilizia delle parti comuni dell'edifico oggetto dell'intervento e non anche delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva.
  Tanto premesso, la disciplina illustrata già prevede margini di tolleranza per evitare che modeste violazioni delle norme edilizie possano precludere l'accesso al beneficio fiscale e, di conseguenza, l'efficientamento del patrimonio immobiliare.
  Ulteriori semplificazioni potranno essere valutate nell'ambito di prossimi interventi normativi, in modo da promuovere la regolarizzazione delle difformità in tempi rapidi e consentire agli immobili di accedere alle misure di riqualificazione energetica.

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ALLEGATO 4

5-05812 Rotta: Messa in sicurezza della discarica di Ca' Filissine nel territorio del comune di Pescantina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste relative all'area della discarica di Ca' Filissine nel comune di Pescantina, la regione Veneto ha posto in evidenza come già prima dell'assegnazione del cospicuo finanziamento statale destinato all'intervento definitivo di bonifica e messa in sicurezza dell'area della discarica, sia la regione stessa che il comune di Pescantina si fossero adoperati per individuare adeguate soluzioni alla problematica ambientale riguardante il sito in questione.
  In particolare, la regione aveva anticipato risorse proprie, per un totale di 1.675.760,91 euro, per le necessarie misure emergenziali di messa in sicurezza attuate direttamente dal comune di Pescantina.
  Si evidenzia altresì che, a seguito dell'abbandono del sito da parte del soggetto che aveva in gestione la discarica, è stata individuata altra ditta specializzata alla quale il comune di Pescantina ha affidato le operazioni connesse all'esecuzione di alcuni lavori emergenziali e l'attività di gestione e sorveglianza del sito medesimo.
  Nel dicembre 2019, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra Ministero dell'ambiente, oggi Ministero della transizione ecologica, regione Veneto e comune di Pescantina destinato alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della discarica, per un importo complessivo di euro 66.394.854,52, di cui, euro 64.994.854,52 stanziati da questo Dicastero, ed euro 1.400.000,00 dalla regione del Veneto.
  Le attività disciplinate prevedono la Progettazione definitiva dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza del sito «ex discarica di Ca' Filissine», costo dell'intervento euro 336.486,00, Soggetto attuatore il comune di Pescantina.
  Si prevede altresì la Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica, da attuarsi mediante l'asportazione del percolato presente nel sito, nonché la realizzazione di un capping definitivo e di una barriera idraulica per il trattamento delle acque di falda contaminate, costo euro 64.658.368,52, Soggetto attuatore la regione Veneto.
  In ultimo dovranno essere effettuati alcuni interventi emergenziali. Trattasi, in particolare, di lavori di innalzamento delle impermeabilizzazioni spondali di argilla al fine di evitare fuoriuscite di percolato, ripristino dell'impianto elettrico, ripristino dell'impianto aspirazione biogas, realizzazione dell'impianto videosorveglianza, gestione del sito per un anno, costo 1,4 milioni di euro. Soggetto attuatore il comune di Pescantina.
  Occorre osservare che il Ministero, per consentire al comune di Pescantina di realizzare/adeguare il progetto definitivo di bonifica della discarica, aveva trasferito già nel dicembre 2017 la somma di euro 336.486,00 a favore del comune medesimo.
  Successivamente, al fine di dare immediata attuazione alla realizzazione degli ulteriori interventi disciplinati nell'Accordo del 2019, il Ministero tra luglio e dicembre 2020 ha trasferito alla regione la somma di complessivi euro 35.408.369,000.
  La regione, dal canto suo, ha provveduto ad individuare la società Veneto Acque S.p.A. (società in house interamente partecipata dalla regione del Veneto) quale soggetto attuatore dell'intervento finanziato, stipulando con la medesima apposita convenzione.
  Contemporaneamente è stato attivato un tavolo tecnico di coordinamento – di fatto permanente – con gli Enti interessati, cui partecipa anche l'ARPAV, con il compito di monitorare la situazione ambientale Pag. 60del sito e verificare la necessità/fattibilità di ulteriori misure di messa in sicurezza da adottare nelle more dell'inizio dei lavori del progetto definitivo approvato.
  Nel dicembre 2020 è stata sottoscritta la convenzione tra regione Veneto e Veneto Acque S.p.A. per l'attuazione dell'intervento.
  Nel febbraio 2021 è stato acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) della regione relativamente all'analisi di opportunità e fattibilità tecnico-economica e alla conseguente sostenibilità dell'investimento pubblico in parola, coerentemente con quanto disposto dalla disciplina nazionale di cui alla legge n. 144/1999 istitutiva dei Nuclei di Valutazione.
  Nel mese di marzo scorso è avvenuta la definitiva approvazione da parte del comune di Pescantina del progetto in argomento, comprensiva della sua validazione e consegna a Veneto Acque S.p.A., per i conseguenti adempimenti.
  La regione rende noto, altresì, che si procederà in tempi rapidi all'affidamento della progettazione esecutiva e all'appalto dei relativi lavori, i quali potranno presumibilmente iniziare entro la fine del 2021.
  Da ultimo, per quanto di stretta competenza del Ministero, si rappresenta che, a breve, si terrà una riunione del Comitato d'indirizzo e controllo dell'Accordo di Programma, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi.