CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 aprile 2021
571.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 338

ALLEGATO 1

Doc. LVII, n. 4 e Annesso. Documento di economia e finanza 2021.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza (DEF) 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso);

   rilevato che:

    il DEF opportunamente delinea una politica economica espansiva nel 2021, 2022 e nel 2023; un percorso moderato di rientro dall'indebitamento verrà avviato nel 2024, quando infatti il dato tendenziale e quello programmatico del rapporto deficit/PIL verranno a convergere; il percorso di rientro si rafforzerà a partire dal 2025, anno in cui il documento stima il ritorno a un rapporto deficit/PIL del 3 per cento mentre il rapporto debito/PIL dovrebbe rientrare ai livelli pre crisi (134.6 per cento) verso la fine del decennio;

    si dà atto dell'inserimento tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sia del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia del disegno di legge in materia di implementazione delle forme di raccordo tra amministrazioni centrali e regionali, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale; con riferimento a quest'ultimo appare opportuno che il provvedimento contenga, come già emerso nel corso dell'attività conoscitiva della Commissione, l'individuazione di apposite sedi di confronto «pre-contenzioso» tra Stato e altri livelli territoriali di governo in modo da incentivare la soluzione in tali sedi delle controversie; pure da segnalare è l'inserimento tra i provvedimenti collegati anche del disegno di legge di revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000);

    nella sua audizione di fronte alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha rilevato come a partire dal 2019 il contributo delle amministrazioni locali alla crescita reale degli investimenti delle pubbliche amministrazioni è tornato ad essere positivo (+8,4 per cento); in questo quadro, le regioni e le province autonome si propongono quindi come soggetti attuatori e programmatori per l'attuazione del PNRR;

    anche l'ANCI ha evidenziato l'aumentata capacità di spesa dei comuni, che hanno aumentato del 2,3 per cento i pagamenti, portando a circa 10 miliardi di euro la spesa erogata, dopo l'aumento del 14 per cento registrato nel 2019; per rafforzare questa tendenza l'ANCI propone tra le altre cose semplificazioni al codice degli appalti; l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, a regime e non solo in fase emergenziale; la riduzione strutturale degli interessi sul debito degli enti locali; un'ampia semplificazione degli strumenti di programmazione degli enti locali, in parte anticipata per gli enti di minore dimensione; lo snellimento dei monitoraggi sui fatti finanziari e sulle opere pubbliche; l'allentamento dei vincoli sulle assunzioni di personale qualificato;

    l'andamento positivo degli investimenti è stato sottolineato infine, con riferimento alle province, anche dall'UPI; l'UPI richiede quindi interventi straordinari di rafforzamento della capacità amministrativa delle province, con agevolazioni per l'assunzione di funzionari altamente qualificati per la gestione delle funzioni relative alla progettazione, agli appalti e all'utilizzo dei fondi europei e alla digitalizzazione; l'UPI richiede anche di lavorare per dare certezza istituzionale alle province, dopo la riforma del 2014, in modo da Pag. 339valorizzarle come istituzioni di semplificazione e di investimento a supporto del sistema di governo locale;

    sono da condividere in particolare, in vista dell'attuazione del PNRR, le richieste di incentivare le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni degli enti territoriali; al riguardo si sottolinea però l'esigenza di incentivare in particolare le assunzioni di personale specializzato nell'utilizzo dei fondi europei e nelle relative procedure di controllo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provvedano le Commissioni di merito, nel riferire sul documento alle Assemblee di Senato e Camera, a tenere nella massima considerazione le proposte avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI con particolare riferimento all'esigenza di incentivare le assunzioni, da parte degli enti territoriali, di personale specializzato nell'utilizzo dei fondi europei e nelle relative procedure di controllo;

  e con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di, nel riferire sul documento alle Assemblee di Senato e Camera, rilevare l'esigenza che, nell'ambito della predisposizione del disegno di legge collegato per la riduzione del contenzioso costituzionale tra Stato e enti territoriali, siano individuate apposite sedi di confronto «pre-contenzioso» tra Stato e altri livelli territoriali di governo in modo da incentivare la soluzione in tali sedi delle controversie.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (C. 2972 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   premesso che:

    il decreto-legge è stato adottato al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori; a tale scopo esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare;

    il provvedimento appare riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (S. 2168 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato il disegno di legge S. 2168, di conversione del decreto-legge n. 45 del 2021;

   rilevato che:

    l'articolo 1 del provvedimento, in materia di proroga delle convenzioni marittime, appare riconducibile alla materia «tutela della concorrenza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; si richiama in proposito la sentenza n. 230 del 2013 della Corte costituzionale;

    l'articolo 2, in materia di documento unico di circolazione e di proprietà, appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

   l'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e merci nella Laguna di Venezia, appare riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza statale tutela dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione – che appare prevalente – sia alle materie di competenza legislativa concorrente porti e aeroporti civili e valorizzazione dei beni culturali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   considerato che:

    l'estrema vulnerabilità dell'eco sistema lagunare, alla luce delle previsioni elaborate dall'IPCC (Istituto Intergovernativo sul Cambiamento Climatico) sull'innalzamento del livello del medio mare avrà come conseguenza il sempre più frequente innalzamento delle barriere del MOSE;

    qualsiasi soluzione che preveda l'approdo di navi interno alla Laguna a lungo andare ne mette a rischio la sopravvivenza stessa;

    il bando previsto dall'articolo 3 del provvedimento in titolo per l'esperimento di un concorso di idee articolato avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, non prevede una tempistica certa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo disposizioni volte a far sì:

    che nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 3 sia avviata un'azione sinergica tra i vari enti ed attori locali competenti al fine di attuare, già entro la presente stagione crocieristica, una programmazione degli arrivi e delle partenze delle navi distribuite sui diversi giorni della settimana, definendo una soglia massima di compresenze giornaliere che contemperi le esigenze di tutela ambientale e quelle di promozione del turismo;

    che in concorso con gli enti locali competenti venga realizzato un nuovo Piano Regolatore Portuale che affronti, dopo cinquant'anni dal precedente, in tutta la sua complessità e radicalità, il futuro del rapporto tra città, laguna e porto, nel quadro di riferimento della portualità dell'Alto Adriatico Pag. 342 e contestualmente venga elaborato un Piano di recupero idro-geo-morfologico della laguna che affronti la prospettiva dei cambiamenti climatici, il problema dell'assenza dei sedimenti fluviali, dell'asimmetria di comportamento idrodinamico delle bocche di porto, della pulizia dei canali, della pesca, ecc., ripensando nel suo insieme al ruolo e al modo di essere di una laguna riunificata con Venezia e le sue isole.

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ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (S. 2144 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2144, di conversione del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, sistema tributario, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o) e q) della Costituzione), alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione e tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma);

    a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

    il provvedimento già dispone, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 23 (incremento risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome); all'articolo 24 (modalità di riparto del fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari) e all'articolo 26 (riparto fondo 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 25 (riparto del fondo per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno) e all'articolo 30, comma 6 (riparto delle risorse per gli asili nido); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per il provvedimento attuativo di cui all'articolo 29 (rifinanziamento del settore del trasporto pubblico locale);

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    sul provvedimento sono stati auditi presso le commissioni di merito i rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, che hanno avanzato proposte di integrazione e di modifica del testo che appaiono meritevoli della massima attenzione;

    l'articolo 2 istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo, come segnalato dall'ANCI, andrebbe valutata l'opportunità che il provvedimento venga adottato in sede di Conferenza unificata;

    l'articolo 20 interviene sul piano di vaccinazioni contro il COVID-19, tra le altre cose, prevedendo un incremento, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni di euro, delle risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione; andrebbe però valutata l'opportunità di coordinare le disposizioni del comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c), dall'altro, che intervengono tutte sulle modalità di trasmissione dei dati;

    l'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno; le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di inserire la previsione che il decreto sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione);

    l'articolo 34 prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità; il fondo è ripartito con DPCM, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell'economia e del lavoro; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata; la materia della disabilità appare infatti caratterizzata da un «intreccio» tra la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali;

    l'articolo 38, tra le altre cose, istituisce un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia da COVID-19, di fiere e congressi; al riparto si provvede con decreto del Ministro del turismo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto assume rilievo, a fianco della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» quella residuale regionale in materia di «commercio» e alla luce anche dei regolamenti comunali in materia commerciale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; dall'ANCI e dall'UPI;

  e con le seguenti osservazioni:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    sostituire, all'articolo 2, comma 1, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti Pag. 345 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

    coordinare, all'articolo 20, le disposizioni del comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c);

    all'articolo 32, comma 4, dopo le parole: «e la transizione digitale» aggiungere le seguenti: «previa intesa con le regioni interessate»;

    all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: «politiche sociali» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

    all'articolo 38, comma 4, dopo le parole «del turismo,» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

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ALLEGATO 5

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (C. 2167 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2167, di conversione del decreto–legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

   rilevato che:

    il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, norme generali sull'istruzione, profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettere g), l), e q) della Costituzione) e alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione e tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

    il comma 2 dell'articolo 1, nel disporre, al primo periodo, che fino al 30 aprile 2021 alle regioni in zona gialla si applichino le misure previste per le regioni in zona arancione, stabilisce anche, al secondo periodo, che, sulla base dei dati epidemiologici e dell'andamento della campagna di vaccinazione, con deliberazione del Consiglio dei ministri siano possibili determinazioni in deroga; al riguardo, per l'impatto che la misura può avere sugli enti territoriali, appare necessario un approfondimento sulla portata della disposizione, posto che comunque con una deliberazione non legislativa del Consiglio dei ministri non si potrebbe derogare a quanto stabilito al primo periodo con norma di rango primario;

    l'articolo 4 in materia di vaccinazioni pone diversi adempimenti in capo alle regioni e alle aziende sanitarie locali, con riferimento ai quali potrebbe risultare opportuno chiarire alcuni aspetti; in particolare, per quanto concerne il comma 1 potrebbe risultare opportuno circoscrivere meglio nel testo la platea degli «operatori di interesse sanitario» sottoposti, insieme agli «esercenti le professioni sanitarie», all'obbligo di vaccinazione, ad esempio richiamando anche nel testo, e non solo nella relazione illustrativa, la legge n. 43 del 2006 che attribuisce alla competenza delle regioni l'individuazione dei profili degli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale; il comma, inoltre, prevede l'obbligo di vaccinazione «fino alla completa attuazione» del piano nazionale di vaccinazioni «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021»; al riguardo si segnala che la disciplina vigente non contempla una procedura di accertamento della completa attuazione del piano; il comma 4 prevede poi che le regioni segnalino all'azienda sanitaria loca di residenza i nominativi dei soggetti «che non risultano vaccinati»; al riguardo appare opportuno chiarire se tali elenchi debbano comprendere anche i casi in cui risulti comunque presentata la richiesta di vaccinazione ed i casi in cui, al momento, risulti effettuata solo la prima delle dosi di vaccino previste, nell'ambito dei prodotti vaccinali che richiedano un ciclo di somministrazioni;

  esprime

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PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provvedano le Commissioni di merito ad approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo;

  e con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire i commi 1 e 4 dell'articolo 4.

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ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli (S. 1583).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1583 recante disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli;

   rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile sia alla materia tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione sia alla materia agricoltura, di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;

    a fronte di questo intreccio di competenze il comma 2 dell'articolo 1 opportunamente prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a stabilire le linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola; si segnala, però, dal punto di vista della formulazione, l'opportunità di sostituire le parole: «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di»

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».