CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 aprile 2021
570.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO
Pag. 13

ALLEGATO 1

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche urgenti agli articoli 7 e 8 e all'allegato 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1 assicurano che siano altresì prelevate una aliquota destinata al produttore per consentirgli l'espletamento dell'eventuale fase relativa alla controversia, quando il campionamento venga eseguito presso un operatore diverso dal produttore medesimo, nonché una aliquota che rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria»;

   b) al comma 2, è soppresso il seguente periodo: «Ai campioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989.»;

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nel caso in cui il campionamento venga eseguito in aliquota unica, alle parti interessate deve essere dato avviso, almeno 24 prima, del luogo, della data e dell'ora di inizio dell'analisi prova o diagnosi, per garantire la presenza degli interessati che, a tal fine, possono avvalersi dell'assistenza di un consulente tecnico».

  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. A cura del laboratorio incaricato dell'analisi prova o diagnosi di controversia, almeno tre giorni prima dell'analisi, prova o diagnosi deve essere dato avviso alle parti interessate o alla persona di sua fiducia appositamente designata, del luogo, della data e dell'ora di inizio dell'analisi, prova o diagnosi, affinché possano presenziare, anche con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico».

  3. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.
(Misure per la partecipazione alle analisi, prove o diagnosi da parte degli operatori alimentari interessati)

   1. In caso di esito sfavorevole delle analisi, prove o diagnosi qualora il fatto costituisca reato, i verbali di analisi prove o diagnosi non riproducibili e i verbali dell'analisi prova o diagnosi di controversia sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale, sempre che siano state osservate le disposizioni dell'articolo 7 comma 2-bis ovvero dell'articolo 8 comma 2-bis. 2. In caso di esito sfavorevole delle analisi, prove o diagnosi quando il fatto costituisce illecito amministrativo, gli esiti delle analisi, prove o diagnosi possono essere posti a base della contestazione ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre Pag. 141981 n. 689, sempre che siano state osservate le disposizioni dell'articolo 7 comma 2-bis., ovvero dell'articolo 8 comma 2-bis».

  4. All'allegato 1, sezione 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Il punto 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Modalità tecniche per l'effettuazione del campione.

   Ciascuna aliquota campionata deve essere accompagnata da una copia del verbale di campionamento, anche in forma dematerializzata nel rispetto del codice digitale della Pubblica Amministrazione.

   Oltre alla aliquota da inviare al laboratorio ufficiale per l'effettuazione dell'analisi, prova o diagnosi, qualora sia opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, vengono formate 4 ulteriori aliquote omogenee tra loro, di cui:

    una aliquota a disposizione dell'operatore presso il quale è stato eseguito il campionamento, per consentirgli l'effettuazione di un esame “di parte” a sue spese presso un laboratorio accreditato di sua fiducia (controperizia ai sensi dell'art. 7 del decreto);

    una aliquota per l'impresa produttrice quando il campionamento sia stato eseguito presso un operatore diverso dall'impresa produttrice per consentirle l'effettuazione di un esame “di parte” a sue spese presso un laboratorio accreditato di sua fiducia (controperizia ai sensi dell'art. 7 del decreto);

    una aliquota per consentire, in caso di controversia ai sensi dell'art. 8 del decreto, l'esecuzione a spese dell'operatore di altre analisi, prove o diagnosi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità;

    una aliquota che rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

   L'aliquota a disposizione dell'operatore presso il quale è stato eseguito il campionamento, destinata alla controperizia, viene consegnata, al momento del prelievo, all'operatore o ad un suo rappresentante, corredata da una copia del verbale di prelievo, anche in forma dematerializzata.

   L'aliquota per l'analisi di prima istanza viene inviata al laboratorio ufficiale unitamente all'aliquota a disposizione per l'impresa produttrice, all'aliquota per la controversia, nonché alla aliquota a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

   Copia del verbale viene inviata in ogni caso all'impresa produttrice, qualora diversa dall'operatore presso il quale è stato condotto il campionamento.

   L'aliquota per il produttore viene custodita presso il laboratorio ufficiale per 120 giorni. Superato tale termine il laboratorio può disporre dell'aliquota».

   b) Al punto 4 «Verbale di campionamento», le parole «le ragioni che hanno portato alla costituzione di un'aliquota unica e/o la dichiarazione dell'operatore di rinuncia alle aliquote per la controperizia/controversia» sono sostituite dalle seguenti: «le eventuali ragioni che hanno portato alla costituzione di un'aliquota unica e/o l'eventuale dichiarazione dell'operatore di rinuncia alle aliquote per la controperizia/controversia».
01.01. Zanettin.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 15, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, le parole «gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 e 35 sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34 sono abrogati».
01.03. Galizia.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio Pag. 152021, n. 27 le parole «gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 e 35 sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34 e 35 sono abrogati».
01.04. Galizia.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1.Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, l'ultimo periodo è soppresso.
01.05. Ianaro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, dopo le parole «le disposizioni», sono aggiunte le seguenti: «dei commi 1 e 2».
01.06. Ianaro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, le parole «stabilite dall'articolo 223», sono sostituite con le seguenti: «stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 223».
01.07. Ianaro.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «aliquote previste» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità stabilite negli Allegati»;

   b) al comma 2 le parole: «i campioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989.» sono soppresse.;

   02. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 è soppresso.

  Conseguentemente:

   a) dopo la lettera c) del medesimo comma 1, inserire la seguente: c-bis) alla lettera i), dopo le parole «relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 4»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'Allegato 1, Sezione 1, punto 2. «Modalità tecniche per l'effettuazione del campione», sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole «Il campione da inviare al laboratorio ufficiale per l'effettuazione delle analisi, prove, diagnosi è eseguito, di norma, in singola aliquota ed è accompagnato da copia del verbale anche in forma dematerializzata» sono sostituite dalle seguenti: «Il campione da inviare al laboratorio ufficiale per l'effettuazione delle analisi, prove, diagnosi è eseguito con le modalità che seguono, fatta salva la diversa previsione di leggi speciali, ed è accompagnato da copia del verbale anche in forma dematerializzata» e le parole «Qualora sia opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, vengono formate due ulteriori aliquote, omogenee tra loro di cui: una aliquota a disposizione dell'operatore per consentirgli l'effettuazione di un esame “di parte” a sue spese presso un laboratorio Pag. 16accreditato, di sua fiducia (controperizia ai sensi dell'articolo 7 del decreto)»;

    b) le parole «una aliquota per consentire, in caso di controversia ai sensi dell'articolo 8 del decreto, l'esecuzione a spese dell'operatore di altre analisi, prove o diagnosi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.» sono sostituite dalle seguenti «Qualora sia opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, e sempre che l'analisi sia ripetibile, vengono formate più aliquote omogenee tra loro, di cui una è utilizzata per l'analisi di prima istanza, un'altra per l'eventuale procedura di controversia, una terza è messa a disposizione dell'operatore, una quarta è messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. In caso di prodotti confezionati, una ulteriore aliquota sarà messa a disposizione del produttore se diverso dal detentore del prodotto. Sull'aliquota a sua disposizione l'operatore può far eseguire un esame “di parte” a sue spese presso un laboratorio accreditato, di sua fiducia (controperizia ai sensi dell'articolo 7 del decreto). In caso di controversia ai sensi dell'articolo 8 del decreto, l'operatore può richiedere che sia eseguita a sue spese altra analisi, prova o diagnosi sulla apposita aliquota da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. In tal caso si applica l'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo n. 271 del 1989. In caso di analisi irripetibile si applicano l'articolo 223, comma 1, del decreto legislativo n. 271 del 1989 e l'articolo 4 del decreto legislativo n. 123 del 1993».
1.10. Bazoli.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per rendere disponibili tutte le aliquote previste» sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità stabilite negli Allegati»;

   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  02. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 è soppresso.

  Conseguentemente:

  a) dopo la lettera c) del medesimo comma 1, inserire le seguenti:

   c-bis) alla lettera i), dopo le parole «relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 4.»;

   c-ter) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla Sezione 1, numero 2), primo periodo, «Modalità tecniche per l'effettuazione del campione», – le parole «Il campione da inviare al laboratorio ufficiale per l'effettuazione delle analisi, prove, diagnosi è eseguito, di norma, in singola aliquota ed è accompagnato da copia del verbale anche in forma dematerializzata» sono sostituite dalle seguenti: «Il campione da inviare al laboratorio ufficiale per l'effettuazione delle analisi, prove, diagnosi è eseguito con le modalità che seguono, fatta salva la diversa previsione di leggi speciali, ed è accompagnato da copia del verbale anche in forma dematerializzata»;

    2) alla Sezione 1, numero 2), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora sia opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, e sempre che l'analisi sia ripetibile, vengono formate più aliquote omogenee tra loro, di cui una è utilizzata per l'analisi di prima istanza, un'altra per l'eventuale procedura di controversia, una terza è messa a disposizione dell'operatore, una quarta è messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. In caso di prodotti confezionati, una ulteriore aliquota sarà messa a disposizione del produttore se diverso dal detentore del prodotto. Sull'aliquota a sua disposizione l'operatore può far eseguire un esame “di parte” a sue spese presso un laboratorio accreditato, di sua fiducia (controperizia ai sensi dell'art. 7 del decreto). In caso di controversia ai sensi dell'art. 8 del decreto, l'operatore può richiedere che sia eseguita a sue spese altra analisi, prova o diagnosi sulla apposita Pag. 17 aliquota da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. In tal caso si applica l'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo n. 271 del 1989. In caso di analisi irripetibile si applicano l'articolo 223, comma 1, del decreto legislativo n. 271 del 1989 e l'articolo 4 del decreto legislativo n. 123 del 1993».:

   b) sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: «Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27».
1.1. Alberto Manca, Bonafede, Ferraresi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono inseriti i seguenti:

Articolo 17-bis.
(Sanzioni specifiche per la sicurezza alimentare)

   1. Chiunque immette sul mercato prodotti alimentari inadatti al consumo umano ai sensi dell'articolo 14 punto 2 lettera b) del regolamento (CE) 178/2002, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.
   2. La condotta dell'operatore del settore alimentare che immette sul mercato prodotti alimentari che, ai sensi dell'articolo 14 punto 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 178/2002, sono dannosi per la salute, integra una delle fattispecie di reato previste e punite dall'art. 440 o dell'articolo 442 o dell'articolo 444 e in relazione all'articolo 452 del Codice Penale. Qualora l'autorità giudiziaria non ravvisi fattispecie di natura penale rimette gli atti della violazione all'autorità competente per gli ulteriori provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   3. L'autorità competente, ricevuti gli atti della violazione da parte dell'autorità giudiziaria che non ha ravvisato la fattispecie di natura penale, in caso di NC maggiore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b, del presente decreto, in relazione ad un prodotto alimentare immesso sul mercato, applica la sanzione da euro 1.000 a euro 10.000.
   4. L'operatore del settore alimentare la cui attività rientra nella produzione primaria e operazioni connesse, che non rispetta i requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui agli articoli 3 e 4 e alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1000.
   5. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui agli articoli 3 e 4 e all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
   6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo, le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
   7. La mancata applicazione dei sistemi e/o delle procedure di autocontrollo predisposte ai sensi del comma precedente, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000.
   8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ai fini dell'immissione sul mercato effettua attività di macellazione di animali: a) in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 oppure b) in stabilimenti o in locali regolarmente riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 quando il riconoscimento o l'attività sono sospesi oppure c) in assenza del veterinario ufficiale o di altro personale designato dall'Autorità Competente qualora tale presenza sia prevista ai sensi della normativa Pag. 18vigente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
   9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza rispettare le disposizioni in materia di bollatura sanitaria di cui all'articolo 48, del regolamento (UE) n. 2019/627, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18.000 euro per ogni lotto di carne non bollato.
   10. Chiunque effettua la macellazione a domicilio per autoconsumo di bovidi, suidi, ovini o caprini senza avere provveduto a darne comunicazione all'Autorità competente o in difformità dalle disposizioni previste dalla normativa regionale è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.
   11. L'operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare il marchio di identificazione dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 con le modalità previste dallo stesso Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.
   12. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di registrazione, cartaceo o informatico, di cui all'Allegato III, sezione VII, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
   13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, o, nel caso dei pettinidi, anche da un mercato ittico o impianto collettivo per le aste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 4.000.
   14. Chiunque raccoglie, ai fini dell'immissione sul mercato, molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, da una zona non classificata dalle autorità competenti e chiunque raccoglie molluschi bivalvi vivi, compresi i pettinidi, in zona preclusa o nella quale la raccolta è vietata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
   15. Fatto salvo quanto previsto al punto 3, lettera d, del capitolo II della Sezione VIII dell'allegato III al Reg. (CE) n. 853/2004, l'operatore del settore alimentare che pone in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, senza apporre in modo visibile all'acquirente un apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute 17 luglio 2013, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1.000.
   16. L'operatore del settore alimentare, che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, anche mediante distributori automatici o mediante cessione diretta, senza avvisare in maniera adeguata il consumatore finale della necessità di procedere alla bollitura prima del consumo, o senza riportare sull'etichetta dei prodotti confezionati le indicazioni di cui al decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1.000.
   17. L'operatore del settore alimentare che utilizza crema o latte crudo per la produzione di gelati senza che siano sottoposti a trattamento termico almeno equivalente a un trattamento di pastorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
   18. L'operatore della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, che somministra latte crudo o crema cruda senza avere proceduto alla loro bollitura è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
   19. L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato alimenti addizionati di vitamine e minerali ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006, senza effettuare la notifica dell'etichetta al Ministero della salute, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2500.
   20. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato alimenti contenenti sostanze di cui all'allegato III, parte A del regolamento (CE) 1925/2006, è punito Pag. 19con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
   21. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato alimenti inseriti nell'allegato III, parte B del regolamento (CE) 1925/2006 non conformi alle indicazioni ivi specificate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 1000.
   22. Al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 6;
   23. È abrogata la legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 17-ter.
(Sanzioni per le violazioni di cui al regolamento (CE) 178/2002)

   1. Gli operatori che non sono in grado di dimostrare chi abbia fornito loro un alimento, un animale destinato alla produzione alimentare o un mangime o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. L'alimento, l'animale destinato alla produzione alimentare o il mangime di cui sopra deve essere considerato a rischio e posto sotto sequestro sanitario. L'Autorità Competente valuta se disporne la distruzione, il trattamento al fine di renderli conformi alla pertinente normativa o il loro eventuale impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti.
   2. Gli operatori del settore alimentare, diversi da quelli che operano nella fase di commercio al dettaglio compresa la somministrazione, e gli operatori del settore dei mangimi diversi da quelli che operano nella fase di commercio al dettaglio, che non sono in grado di dimostrare a chi abbiano fornito un alimento, un animale destinato alla produzione alimentare o un mangime o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
   3. Gli operatori che non attivano le procedure di ritiro pur essendo venuti a conoscenza che alimenti o mangimi non più nella loro disponibilità da loro importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti, non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.
   4. Gli operatori del settore alimentare o dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sulla sicurezza o integrità degli alimenti, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro o il richiamo, ove previsto, di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
   5. Gli operatori del settore alimentare o del settore dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro non ne informano contestualmente l'Autorità Competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
   6. Gli operatori del settore alimentare o del settore dei mangimi i quali, in caso di avvenuta attivazione delle procedure di ritiro, non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste al fine di evitare o ridurre i rischi legati all'alimento o all'animale destinato alla produzione alimentare o al mangime da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2500.
   7. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore o all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato o per il richiamo dal consumatore, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 9.000.
   8. È abrogato il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190

Art. 17-quater.
(Sanzione per la violazione ex articolo 24 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290)

Pag. 20

   1. Per le violazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 2500.

Art. 17-quinquies.
(Disposizioni sanzionatorie generali per le violazioni delle disposizioni di cui ai settori dell'articolo 2, comma 1)

   1. Chiunque svolge una o più attività inerenti i settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), e) ed f) del presente decreto per le quali è prevista la notifica ai fini della registrazione senza averla preventivamente trasmessa, ovvero effettua attività quando è stata sospesa, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000;
   2. Chiunque svolge una o più attività inerenti i settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e) ed f) del presente decreto per le quali è previsto il riconoscimento/l'autorizzazione pur essendone privo, ovvero la effettua quando il riconoscimento/autorizzazione è sospeso o revocato, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000;
   3. L'operatore che non comunica all'Autorità Competente le variazioni dei dati relative agli stabilimenti già registrati o riconosciuti o autorizzati per una o più attività inerenti i settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), e) ed f) del presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.
   4. L'operatore che non adempie agli obblighi di collaborazione previsti dall'articolo 6, comma 5 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000;
   5. l'operatore che non assicura gli accessi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.
   6. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri una o più non conformità di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto prescrive la loro risoluzione e fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali non conformità devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
   7. Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, l'Autorità Competente ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ai criteri di cui all'articolo 11, della medesima legge, può tener conto della qualifica di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della commissione europea del 6 maggio 2003.
   8. Al fine di garantire l'assenza del conflitto di interessi stabilita dall'articolo 29 comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, i proventi delle sanzioni sono destinati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, quali Autorità Competenti così come individuate all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, le quali devono utilizzarle esclusivamente per il miglioramento del sistema di gestione dei controlli. La Regione o Provincia autonoma, o gli Enti da essa delegati, sono l'autorità competente ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni, nelle materie di propria competenza.
   9. Per quant'altro non previsto dal del presente decreto per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
1.16. Rossi, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 con le seguenti: di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18 e 19;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera b) sostituire le parole: fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 con le seguenti: fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12;

Pag. 21

   b) sopprimere la lettera c).
1.15. Rossi, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 13, aggiungere i seguenti: 15, 16,.

  Conseguentemente, alla lettera c), dopo il numero 13, aggiungere i seguenti: 15, 16,.
1.6. Galizia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'efficacia della legge 30 aprile 1962, n. 283, rimane sospesa fino allo scadere del termine della vacatio legis, e precisamente, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42.
1.5. Ianaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

  1. All'articolo 246 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

   «2-bis. Se l'ispezione di cose consiste nell'attività di prelievo e campionamento, si procede sempre nelle forme dell'articolo 364, comma quinto, secondo periodo. Le operazioni sono eseguite secondo le procedure e le modalità operative previste da leggi, decreti e regolamenti di settore. Delle operazioni di prelievo e campionamento è redatto verbale in forma integrale;
   2-ter. I campioni realizzati, previa consegna di un'aliquota alla parte, sono inviati a cura del personale procedente ai laboratori pubblici accreditati o, in mancanza, a laboratori privati accreditati per le successive determinazioni analitiche. Delle operazioni di trasporto e di conservazione dei campioni è redatto verbale riassuntivo».

  2. All'articolo 223 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del codice».

  3. All'articolo 132, comma 1, lettera b), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «circolazione stradale,» sono inserite le seguenti: «ai delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti».
*1.01. Bonafede, Ferraresi.
*1.04. Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.
*1.016. Bazoli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo l'articolo 12-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 12-ter.
(Istituto della diffida in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare)

   1. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Pag. 22 Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La diffida non è applicabile ai prodotti già commercializzati.
   2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 3 è abrogato».
1.08. Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone, Bonafede, Ferraresi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 91 del 2014 in materia di istituto della diffida nel settore agroalimentare)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La diffida non è applicabile ai prodotti già commercializzati».
*1.03. Alberto Manca, Bonafede, Ferraresi, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.
*1.012. Bazoli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103)

  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis.
(Categorie di oli e definizioni)

   1. Le designazioni e le definizioni delle categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al presente decreto sono stabilite dall'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
   2. Non sono considerati commestibili l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio tal quali nonché gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.
   3. Non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico.

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Art. 1-ter.
(Divieti e obblighi a carico degli operatori)

   1. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti dalle norme dell'Unione europea per la denominazione indicata nell'etichetta o nei documenti commerciali. Le denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea devono essere indicate nei documenti commerciali.
   2. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione, gli oli di oliva vergini non ancora classificati devono essere classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. I recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento degli oli di oliva vergini non ancora classificati recano una dicitura che evidenzia che il prodotto è in attesa di classificazione.
   3. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare oli non commestibili, anche in miscela con oli commestibili. È altresì vietato vendere o detenere per la vendita o ad altri fini commerciali l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea.
   4. È vietato detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti dove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.

Art. 1-quater.
(Sanzioni amministrative pecuniarie).

   1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. Se il fatto riguarda una quantità di prodotto irregolare superiore a 30 tonnellate, la sanzione è raddoppiata.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 1, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non provvede alla classificazione degli oli entro il termine di cui all'articolo 1-ter, comma 2, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 2, terzo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o mette in commercio oli in violazione delle disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000. La sanzione è dimezzata nei casi di mera detenzione per la vendita o ad altri fini commerciali ed è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.
   6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 3, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.
   7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000».

  2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati.
1.05. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.
   1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis».
*1.013. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*1.010. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*1.017. Zanettin, Nevi, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Ferraioli, Rossello, Spena, Bagnasco.
*1.015. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È altresì considerata operazione associata alla produzione primaria l'attività di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli primari di cui alla lettera a) del presente articolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, terzo comma.».
**1.09. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**1.014. Incerti.
**1.018. Zanettin, Nevi, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Ferraioli, Rossello, Spena, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Se la specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, come disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), è la Lithophaga lithophaga l'ammenda di cui al comma 1 è da 6.000 euro a 36.000 euro».
1.06. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo le parole: «salvo che il fatto costituisca più grave reato» sono aggiunte le seguenti: «quando sia accertato il rispetto degli obblighi e delle procedure previste in materia di igiene e sicurezza».
*1.02. Bonafede, Ferraresi.
*1.011. Bazoli.

Pag. 25

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola: «vulcanica» sono inserite le seguenti: «e per le coltivazioni di frutta in guscio, in qualsiasi terreno ubicate,».
1.07. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Pag. 26

ALLEGATO 2

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Articolo 01-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1. Al comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, la lettera b) è soppressa.
01.07. (Nuova formulazione) Ianaro.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
1.15. (Nuova formulazione) Rossi, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 91 del 2014 in materia di istituto della diffida nel settore agroalimentare)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della 13 legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notifica degli estremi della violazione. La diffida non è applicabile ai prodotti non conformi già commercializzati, sia pure in parte»;

   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «della sola sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione».
*1.03. (Nuova formulazione). Alberto Manca, Bonafede, Ferraresi, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone, Sportiello.
*1.012. (Nuova formulazione) Bazoli.

Pag. 27

ALLEGATO 3

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. C. 2972 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Articolo 01.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, l'ultimo periodo è soppresso.
01.05. Ianaro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Articolo 01-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1. Al comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, la lettera b) è soppressa.
01.07. (Nuova formulazione). Ianaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 91 del 2014 in materia di istituto della diffida nel settore agroalimentare)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della 13 legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notifica degli estremi della violazione. La diffida non è applicabile ai prodotti non conformi già commercializzati, sia pure in parte»;

   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «della sola sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione».
*1.03. (Nuova formulazione). Alberto Manca, Bonafede, Ferraresi, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone, Sportiello.
*1.012. (Nuova formulazione) Bazoli.