CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 aprile 2021
564.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2989 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: 15 settembre 2020, aggiungere le seguenti: e alla sessione immediatamente successiva,.
1.2. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. La domanda di ammissione all'esame di Stato di cui al comma 1 può essere presentata dai candidati che siano in possesso del certificato di compimento della pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai candidati che abbiano conseguito il medesimo certificato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai candidati che abbiano conseguito il medesimo certificato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dai candidati che avranno conseguito il medesimo certificato entro il 30 aprile 2021.
1.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riapertura dei termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato)

  1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020 sono riaperti per un periodo non inferiore a 30 giorni. Le domande già presentate restano valide.
  2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la normativa vigente alle disposizioni contenute nel comma 1.
1.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: prove orali, aggiungere le seguenti: , la prima delle quali avrà inizio decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'emanando decreto ministeriale.
2.5. Bartolozzi.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  «3. Ciascun candidato, prima dell'inizio della prima prova orale, estrae dalla banca dati predisposta dalla commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia e messa a disposizione in apposito dispositivo assegnato in dotazione agli uffici giudiziari o ai Consigli dell'Ordine degli avvocati di ogni distretto di Corte di appello sede dello svolgimento della prova ai sensi dell'articolo 4, comma 3, un quesito Pag. 38relativo alla materia prescelta dal candidato. Delle operazioni di scelta della materia, di estrazione e lettura del quesito è data indicazione nel verbale redatto dal segretario, innanzi al quale le operazioni sono espletate.»;

   all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e alle modalità sino alla fine del periodo;

   all'articolo 4:

    a) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e.

    b) dopo il comma 6, inserire il seguente:

  «6-bis. Ai fini dello svolgimento della prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 3, la commissione centrale predispone una banca dati di n. 600 quesiti per ogni materia che può essere oggetto della prova.»;

   all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, con le seguenti: del codice identificativo del quesito casualmente estratto dalla banca dati,
2.13. D'Orso, Ascari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire un equo espletamento della prova orale su tutto il territorio nazionale, il Ministero della giustizia elabora n. 500 quesiti per ogni materia oggetto della prova di esame di cui al comma 1.
*2.16. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire un equo espletamento della prova orale su tutto il territorio nazionale, il Ministero della giustizia elabora n. 500 quesiti per ogni materia oggetto della prova di esame di cui al comma 1.
*2.6. Bartolozzi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: predispone per ogni candidato tre quesiti nella materia prescelta con le seguenti: estrae una busta contenente il quesito tra i quesiti preventivamente elaborati e depositati dal Ministero della Giustizia, nella materia prescelta dal candidato.
2.17. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: predispone per ogni candidato tre quesiti nella materia prescelta con le seguenti: estrae una busta contenente il quesito nella materia dai quesiti preventivante elaborati dal Ministero della Giustizia, nella materia prescelta dal candidato.
2.7. Bartolozzi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: uguali su tutto il territorio nazionale.
2.28. Lucaselli, Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I tre quesiti sono scelti da un elenco di 100 quesiti per ciascuna materia di prova orale predisposti da ciascuna sottocommissione.
2.21. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: dà lettura con le seguenti: consegna la stampa;

  Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: dettatura con le seguenti: consegna della stampa.
2.1. Colletti.

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  Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: lettura con le seguenti: due letture.
2.30. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Per lo svolgimento della prima prova orale sono assegnati complessivamente novanta minuti dal momento della fine della dettatura del quesito suddivisi in sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: trenta minuti con le seguenti: sessanta minuti.
2.14. Giuliano, Ascari.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: Per lo svolgimento della prima prova orale sono assegnati al candidato complessivamente 90 minuti dalla dettatura del quesito: 60 minuti per l'esame preliminare del quesito e 30 minuti per la discussione.
2.8. Bartolozzi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: un'ora dal momento della fine della dettatura del quesito, suddivisa in trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione con le seguenti: un'ora e mezza dal momento della fine della dettatura del quesito, suddivisa in sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.
2.24. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: un'ora con le seguenti: non più di un'ora e mezza.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: in trenta minuti per l'esame preliminare del quesito con le seguenti: fino a un'ora, fatta salva la possibilità per il candidato di richiedere di passare anticipatamente alla discussione, per l'esame preliminare del quesito,
2.29. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Durante l'esame preliminare del quesito con le seguenti: Durante l'esame del quesito e durante lo svolgimento della prova orale.
2.9. Bartolozzi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Durante l'esame preliminare del quesito con le seguenti: Durante l'esame preliminare del quesito e durante lo svolgimento della prova orale.
2.18. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
*2.19. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
*2.10. Bartolozzi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: testi o scritti, inserire le seguenti: ad eccezione di quelli previsti dal comma 4,
2.2. Colletti.

  Al comma 7, alinea, sopprimere le parole: di quarantacinque e non più.
2.31. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

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  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 60 giorni.
2.25. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 45 giorni.
2.11. Bartolozzi.

  Al comma 7, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; quattro tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
2.15. Saitta, Ascari.

  Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
2.20. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 7, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; quattro tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, di ritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.
2.26. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 7, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: una tra diritto civile e diritto penale con le seguenti: una tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo;

  Conseguentemente, alla medesima lettera a):

   al primo periodo, sopprimere le parole: , diritto ecclesiastico

   sopprimere l'ultimo periodo.
2.3. Colletti.

  Al comma 7, lettera a), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale.
*2.12. Bartolozzi.

  Al comma 7, lettera a), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale.
*2.22. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 7, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
2.23. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 7, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile o il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile, diritto processuale penale e tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto Pag. 41 tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;.
2.27. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 7, lettera a), ultimo periodo, sopprimere le parole: diritto amministrativo,.
2.32. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento e del codice deontologico forense.
2.4. Colletti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Criteri per la valutazione delle prove orali)

  1. Le prove orali sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

   a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

   b) capacità di soluzione di specifici problemi;

   c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

   d) dimostrazione della capacità di cogliere profili interdisciplinari;

   e) padronanza delle tecniche di persuasione.
2.01. Lucaselli, Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

ART. 3.

  Al comma 1 sostituire le parole: tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti: tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari, anche in pensione.
3.1. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 4.

  Al comma 2, sopprimere le parole: con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del segretario della sottocommissione e del candidato da esaminare.
4.6. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Avverso gli esiti della prima prova può essere proposta impugnazione davanti al giudice amministrativo, ai sensi della normativa vigente.
  2-ter. La prima prova è fonoregistrata, a cura del Segretario, mediante apparecchiature appositamente fornite dal Ministero della giustizia a ciascuna sottocommissione. Ciascun candidato può chiedere alla Commissione copia della propria fonoregistrazione solamente al fine di impugnarne gli esiti. La fonoregistrazione costituisce piena prova dei fatti e delle cose rappresentate e deve essere obbligatoriamente acquisita dal giudice, unitamente al verbale Pag. 42della prova. Le fonoregistrazioni non richieste devono essere distrutte entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di impugnazione.
4.7. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: La sottocommissione è deputata all'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della sede del Consiglio dell'Ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica.
4.2. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della sede del Consiglio dell'Ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica.
4.1. Bartolozzi.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di evitare assembramenti nelle sedi di esame, la Commissione provvede a comunicare a ciascun candidato tempistiche di ingresso nella sede precise e scaglionate.
4.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il candidato presentasse sintomatologie compatibili con l'infezione da COVID-19 è tenuto a consegnare alla commissione il referto di un tampone con esito negativo svolto il giorno prima la data di convocazione per l'esame e uno svolto entro 24 ore dalla fine dell'esame.
4.5. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19.
4.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 5.

  Al comma 2, dopo le parole: dell'esito della prova aggiungere le seguenti: , corredato da relativa motivazione,
5.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.