CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 aprile 2021
561.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (Atto n. 247).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RILIEVI

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (Atto del Governo 247);

   considerato che:

    lo schema di decreto ministeriale in esame è stato adottato in attuazione di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, (cosiddetta riforma Orlando);

    la citata legge n. 103 del 2017, intervenendo sul codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), ha previsto una serie di misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni obbligatorie effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni avanzate dalle competenti autorità giudiziarie nonché delle spese per le prestazioni funzionali relative alle medesime operazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

    con decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2017 sono state individuate le prestazioni obbligatorie e le relative tariffe in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate;

    il citato comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha demandato ad un ulteriore decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la determinazione delle corrispondenti tariffe, nonché, in aggiunta, la specificazione degli «obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità»;

    il comma 90 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha inoltre previsto la trasmissione dello schema del suddetto decreto (corredato di relazione tecnica) alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

    con lettera del 4 marzo 2021 il Presidente della Camera, accogliendo la richiesta avanzata dalla Commissione Bilancio, ha invitato la Commissione Giustizia a formulare, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, i propri rilievi sullo schema di decreto ministeriale, in considerazione del fatto che il provvedimento investe in maniera rilevante le competenze della Commissione Giustizia;

   rilevato che:

    la struttura dello schema in esame è ispirata, vista l'assoluta omogeneità della materia, al citato decreto di revisione delle voci di listino per le prestazioni obbligatorie, dal quale sono state veicolate alcune disposizioni ritenute opportune e necessarie anche per quanto riguardo l'attuale Pag. 10oggetto di regolamentazione, previo adeguamento allo specifico settore di intervento;

    l'articolo 1, comma 1, lettera o) definisce «periferica» l'apparato elettronico informatico, dotato anche di sistema antibonifica, per la captazione e/o localizzazione, per la temporanea registrazione e per la trasmissione in tempo reale o in differita dei segnali audio e video;

    si tratta quindi di apparati che vengono allocati all'interno dei luoghi individuati dal provvedimento del GIP per l'intercettazione ambientale e si diversificano, logicamente e materialmente, dagli apparati di ricezione del dato, che devono essere presenti all'interno delle procure;

    tali periferiche si limitano a captare e trasferire immediatamente il dato: mantengono in memoria i dati – solo se necessario – per poi inoltrarli, senza possibile custodia intermedia, con modalità telematiche alla sala CIT della Procura; la conservazione, solo temporanea, del dato, quando necessaria, è meramente strumentale alla sua successiva trasmissione mediante instradamento sulla rete;

    questa conservazione temporanea e strumentale, peraltro, risponde anche ad esigenze tecniche e pratiche, quali un collegamento di rete non ottimale per motivi tecnici, in considerazione del rischio che il dato, se non fosse conservato per il tempo strettamente necessario alla successiva trasmissione, andrebbe smarrito nei casi in cui vi fosse perdita/caduta momentanea di segnale;

    si sottolinea la necessità di addivenire ad un contenimento dell'eventuale intervallo in cui il dato sia conservato per poi essere a sua volta trasmesso in forma cifrata presso gli apparati della Procura della Repubblica, al fine di scongiurarne ogni eventuale indebito accesso;

    l'articolo 2 – in attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 89 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 – rinvia al listino allegato allo schema di decreto per l'individuazione e la descrizione delle prestazioni funzionali alle operazioni captative e delle relative tariffe;

    è stato quindi individuato un tariffario con previsione di un minimo e di un massimo, piuttosto che di un costo fisso, al fine – come si evince nella relazione illustrativa dello schema di decreto – di consentire la valutazione delle singole caratteristiche concrete dei servizi offerti, che possono mostrarsi molto diverse a seconda delle operazioni concretamente poste in essere;

    tra le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni compaiono prestazioni che attengono al recupero della rubrica dei contatti, della galleria fotografica e dei video realizzati o comunque presenti presso lo smartphone o presso il personal computer o il tablet o altro apparato mobile o fisso, anche tramite captatore informatico (cosiddetto trojan);

    l'utilizzo dei trojan è previsto dal codice di procedura penale e le prestazioni funzionali anche tramite captatore informatico sono state normate in modo conforme alla delega di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 con riferimento alle attività (ed alle relative spese) connesse alla esecuzione di attività di intercettazione telematica attiva da parte degli uffici giudiziari in forza di titolo autorizzativo conseguito dal GIP;

    l'articolo 4 prevede l'obbligo dei fornitori delle prestazioni ad assicurare la conservazione e la gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità;

    tale disposizione dello schema di decreto risponde ad espressa imposizione normativa, stante che la lettera c) del comma 89 della legge n. 103 del 2017 impone esattamente di specificare nel decreto ministeriale da adottare «gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti Pag. 11 di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  con i seguenti rilievi:

   a) all'articolo 1, alla lettera o), si sopprimano le parole: «per la temporanea registrazione e per», nonché le seguenti: «in tempo reale o in differita»;

   b) l'articolo 4 sia inteso come diretto ad imporre che, nel tempo necessario e indispensabile nel quale i fornitori che raccolgono il dato lo trasferiscono all'archivio riservato presso la Procura della Repubblica, siano assicurati, sotto ogni profilo tecnico, l'obbligo di riservatezza del processo di gestione e trasmissione dello stesso, tale che nessun soggetto estraneo all'autorità giudiziaria possa in ogni caso accederne al contenuto.