CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 marzo 2021
559.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO
Pag. 7

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del biocidi. Atto n. 242.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite II e XII,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Atto n. 242),

  considerato che:

   il Regolamento (UE) n. 528/2012 (di seguito «Regolamento») ha riformato la normativa europea sull'uso dei biocidi – sostanze basate su principi attivi dirette ad eliminare o rendere innocui organismi nocivi quali batteri o insetti –, utilizzati nell'industria chimica e farmaceutica, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, attraverso l'armonizzazione delle norme, e nel contempo di garantire un elevato livello di protezione per l'uomo e per l'ambiente;

   particolarmente rilevante è l'articolo 87, che demanda agli Stati membri la definizione di sanzioni – che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive – da applicare in caso di violazione delle disposizioni contenute nel regolamento e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione;

   lo schema in esame è stato adottato in ottemperanza alla sopra citata previsione e in attuazione dei principi di delega contenuti nell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018);

   l'articolo 4 dello schema di decreto sanziona la condotta di colui che «mette a disposizione sul mercato un biocida autorizzato ai sensi dell'articolo 26 del regolamento omettendo la comunicazione di cui all'articolo 27 paragrafo 1 del regolamento o non rispettando il termine di trenta giorni previsto dallo stesso articolo 27, al fine dell'immissione sul mercato del prodotto medesimo»;

   l'articolo 27, paragrafo 1, del Regolamento prevede tuttavia adempimenti che sono posti a carico del titolare dell'autorizzazione ai fini dell'immissione sul mercato e quindi obblighi che non sono posti a carico di colui che «mette a disposizione sul mercato il biocida»;

   andrebbe quindi valutata l'opportunità di modificare l'articolo 4 sottoponendo alla sanzione ivi prevista la condotta di «immissione sul mercato» invece che la condotta di colui che «mette a disposizione sul mercato»; conformemente, dovrebbe essere modificata la rubrica del medesimo articolo;

   l'articolo 16 dispone, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1998, espungendo così dalla disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presìdi medico-chirurgici, i kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV, i kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV e i topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, in considerazione del fatto che si tratta di prodotti ricadenti nell'ambito regolatorio dei dispositivi medici e dei dispositivi medico diagnostici in vitro disciplinati da altri regolamenti europei;

   la disposizione abrogata non interviene su trattamenti sanzionatori ma sulla Pag. 8disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione e di autorizzazione all'immissione in commercio di specifici presidi medico-chirurgici;

   andrebbe quindi valutata l'effettiva rispondenza alla norma di delega della disposizione sopra citata considerato che, a norma dell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2018, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative»;

   tra i biocidi inclusi nel citato Regolamento rientrano anche i prodotti antincrostazione, su cui è in corso di elaborazione una modifica della normativa europea che introdurrebbe limiti più stringenti al loro utilizzo, comportando grandi problemi per la nautica da diporto italiana in quanto le diverse condizioni in termini di temperatura delle acque e di ricambio delle stesse determinano una maggiore proliferazione delle alghe;

   valutato il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 gennaio 2021;

   ritenuto che:

   l'articolo 9, al comma 1, stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione degli obblighi in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei biocidi, facendo salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 186 del 2011, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele;

   andrebbe recepita l'osservazione della Conferenza permanente Stato-regioni sull'opportunità di far salvi all'articolo 9 anche gli obblighi immediatamente precettivi relativi all'applicazione del Regolamento CE 1272/2008;

   all'articolo 15 viene delineato il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, rinviando alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e individuando nella regione (o provincia autonoma) oppure nell'ente individuato dalla normativa regionale, l'autorità competente all'accertamento dell'illecito e all'irrogazione della sanzione; in particolare, al comma 3 si prevede che il rapporto dell'organo accertatore della sanzione amministrativa sia presentato all'ufficio regionale competente;

   andrebbe recepita l'osservazione della Conferenza permanente Stato-regioni che fa presente l'opportunità, all'articolo 15, comma 3, di prevedere che il rapporto dell'organo accertatore sia presentato o all'ufficio regionale competente «o all'ente individuato dalla normativa regionale»;

   evidenziata l'opportunità di una verifica del pieno rispetto del principio di proporzionalità delle misure sanzionatorie, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, come previsto dall'articolo 87 del Regolamento,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 16, si sopprima l'abrogazione, ivi prevista, dell'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

  e con la seguente osservazione:

   all'articolo 4, si valuti l'opportunità di modificare la disposizione nel senso che in luogo della condotta di colui che «mette a disposizione sul mercato» sia punita la condotta di «immissione sul mercato»; conformemente, dovrebbe essere modificata la rubrica del medesimo articolo.