CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 marzo 2021
556.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 105

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.

NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
  2. La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria.
  3. A tal fine, conformemente ai principi contenuti nell'articolo 44 della Costituzione e alla Dichiarazione per i diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2018, in conformità con la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, nonché con le Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, la presente legge ha la finalità di:

   a) promuovere la gestione sostenibile, nonché l'uso collettivo della terra quale fonte primaria originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando con ciò anche i valori delle culture tradizionali e del territorio per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del bene primario;

   b) riconoscere e valorizzare la ricchezza delle diversità in agricoltura come fondamento di politiche agricole differenziate, le quali forniscono tutela specifica alle aziende, in grado così di generare occupazione e valore aggiunto sul piano economico-sociale, dell'ambiente e della salute;

   c) agevolare la conoscenza, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi e di formazione nelle scuole e nelle università, di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo;

   d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo, anche mediante l'adozione di misure volte a favorire la ricomposizione fondiaria, l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra aziende agricole contadine, famiglia, economia e territorio, promuovendo il trasferimento della cultura contadina alle nuove generazioni e sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo e alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica, nonché promuovendo politiche per uno sviluppo territoriale inclusivo che favoriscano la creazione di legami e connessioni tra le aree rurali e quelle urbane grazie alla trasformazione degli agricoltori contadini in soggetti promotori di un modello economico, sociale e culturale;

   e) sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del Pag. 106numero delle aziende agricole e pastorali-zootecniche;

   f) favorire e valorizzare il ruolo di chi svolge agricoltura contadina, nonché quello dell'agricoltore custode di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, quale soggetti naturalmente attivi nella protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai sensi della presente legge sono considerate aziende agricole contadine quelle che:

   a) sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari o dai soci della cooperativa, attraverso un loro apporto di lavoro prevalente sia in termini di tempo dedicato alla produzione contadina sia riguardo all'eventuale collaborazione di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;

   b) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo, seguano elevati standard di benessere animale, in conformità con le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, nonché con la decisione del Comitato dell'Agricoltura della FAO (COAG), adottata nella 163 sessione tenutasi a Roma, 2-6 dicembre 2019, concernente l'individuazione dei 10 elementi essenziali dell'agroecologia;

   c) favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, sostenendo la manutenzione idrogeologica e il ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;

   d) trasformano le materie prime prodotte in azienda, con esclusione di lavorazioni in serie automatizzate, privilegiando forme di economia solidale e partecipata;

   e) producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari finalizzati principalmente all'autoconsumo e alla vendita diretta svolta sul luogo di produzione e nell'ambito dei mercati territoriali o di prossimità;

   f) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto o delle forme associative o cooperative.

  2. Si definiscono altresì agricoltori contadini, i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via principale, secondo le modalità e i principi previsti dalle lettere b) e d) del comma 1 del presente articolo.
  3. Le aziende agricole contadine possono costituire associazioni, consorzi agricoli e cooperative, possono svolgere attività di agricoltura sociale e possono avvalersi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, e di ordini e collegi professionali del settore. Possono altresì svolgere attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141.
  4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione le aziende agricole contadine sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti.

Art. 3.
(Registro dell'Agricoltura Contadina)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituisce sul proprio sito internet il Registro dell'Agricoltura Contadina, per le aziende e gli agricoltori definiti dall'articolo 2.
  2. L'iscrizione al Registro è gratuita e avviene a seguito di autocertificazione da parte del richiedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge. Essa ha una durata di Pag. 107tre anni e, permanendo le condizioni, viene rinnovata.
  3. Ogni cambiamento della titolarità dei terreni su cui viene esercitata l'attività delle aziende agricole contadine e dell'agricoltore contadino, deve essere comunicata, entro 60 giorni dall'avvenuta modifica, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  4. L'istituzione e la manutenzione del Registro si attuano nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando:

   a) i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

   b) le materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione;

   c) i requisiti urbanistici e igienici richiesti per le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina;

   d) le modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti;

   e) le modalità di organizzazione di corsi per assicurare alle aziende agricole contadine la preparazione necessaria in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande;

   f) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli.

Art. 5.
(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

  1. Nella predisposizione del Piano Strategico Nazionale, in attuazione di quanto previsto dalla PAC per il periodo 2021-2027, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può stabilire una misura specifica a favore dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 3 volta a sostenere l'agricoltura contadina e le relative forme associative e di carattere fondiario, anche al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo sociale ed ambientale da essa svolto nelle aree marginali.

Art. 6.
(Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica)

  1. Al fine della migliore conservazione del suolo ai fini agricoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono censire, basandosi sui dati forniti dal Registro di cui all'articolo 3, i terreni coltivati a qualsiasi titolo da aziende iscritte al medesimo Registro.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti possono assegnare i terreni incolti o abbandonati Pag. 108 da almeno cinque annate agrarie.
  4. Ai fini di cui al comma 3 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano terranno conto dei seguenti criteri e principi direttivi:

   a) la presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno;

   b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, preferenza per quelle presentate dalle aziende iscritte all'Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni.

  5. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.
  6. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane ed i comuni, possono istituire dei protocolli affinché le aziende agricole, e gli enti costituiti a norma dell'articolo seguente, ricadenti nel proprio territorio, possano provvedere ad effettuare opere di manutenzione ordinaria o miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole.

Art. 7.
(Associazioni di promozione sociale e fondiarie)

  1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni di promozione fondiaria o associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra i proprietari dei terreni medesimi.
  2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:

   a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

   b) la conservazione e gestione della biodiversità;

   c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

   d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

  3. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», possono operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune.
  4. Le associazioni, nel rispetto del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

   a) possono essere patrocinate da uno o più enti locali;

   b) possono essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;

   c) possono partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;

   d) possono redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

Pag. 109

   e) possono svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;

   f) possono gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;

   g) possono stipulare contratti di affitto o comodato d'uso a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

   h) possono attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

   i) possono gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza;

   l) possono includere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

  5. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.

Art. 8.
(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina.
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.
  3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 9.
(Istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine)

  1. Il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con proprio decreto, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, coordinata dagli stessi Ministeri che ne organizzano, nell'ambito dei rispettivi siti internet, un apposito spazio dedicato.
  2. La Rete di cui al comma 1 è composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati, inclusi i musei, il cui scopo sociale ha attinenza all'attività agricola.
  3. Le attività svolte dalla Rete sono finalizzate a:

   a) raccogliere esperienze e buone pratiche relative ad innovazioni sostenibili di carattere produttivo, di filiera e sociale, anche al fine di rivitalizzare le aree rurali abbandonate e svantaggiate;

   b) sviluppare ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini, prevedendo percorsi Pag. 110culturali, turistici ed enogastronomici dei territori dove si svolge tale attività;

   c) promuovere la cultura e la tradizione contadina anche in collaborazione i soggetti istituzionali competenti nel settore del turismo.

  4. La Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i comuni e le Associazioni di promozione sociale e fondiarie che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo.

Art. 10.
(Disposizioni finali e finanziarie)

  1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.
  2. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pag. 111

ALLEGATO 2

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 2915 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il decreto-legge in esame opera una ridefinizione delle funzioni dicasteriali nelle materie dell'energia, del turismo e dell'innovazione digitale;

    come evidenziato nella relazione illustrativa, la materia dell'energia viene trasferita, unitamente alle materie già attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla competenza del nuovo Ministero della transizione ecologica;

    in particolare, attraverso l'istituzione del Ministero della transizione ecologica (articolo 2) , si persegue l'obiettivo di riorganizzare l'azione di Governo, nell'ambito della quale diviene prioritaria l'attuazione del processo di transizione ecologica del Paese, potenziando e dotando l'attuale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di competenze in materia di politica energetica, sul piano nazionale internazionale, precedentemente attribuite al Ministero dello sviluppo economico;

   rilevato che:

    l'articolo 4 del provvedimento istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica, del quale fa parte il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;

    oltre al predetto Comitato, si rende necessario prevedere l'istituzione anche di un «Comitato interministeriale per il mare» (CIM), con il compito di delineare la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle sue risorse e di coordinare la politica della pesca e delle attività produttive che si svolgono in mare con la politica ambientale;

    del «Comitato interministeriale per il mare» dovrebbero essere chiamati a far parte il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, nonché i Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili; la partecipazione al Comitato andrebbe altresì estesa agli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Istituzione del Comitato interministeriale per il mare)

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per il mare (CIM), con il compito di delineare la strategia nazionale per la protezione dell'ambiente marino e l'uso sostenibile delle sue risorse e Pag. 112di coordinare la politica della pesca e delle attività produttive che si svolgono in mare con la politica ambientale.
  2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.».