CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 marzo 2021
555.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 101

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

  La pandemia ha creato nuove disuguaglianze che si sono aggiunte a quelle preesistenti. Molte di queste disuguaglianze sono destinate a rimanere per lungo tempo. La chiusura delle scuole per quasi un intero anno scolastico rischia di portare gli studenti privi di supporti informatici adeguati o con genitori poco istruiti, i figli degli immigrati, i giovani con minore autodisciplina, ad accumulare ritardi difficilmente recuperabili nel processo di apprendimento. Il contagio da COVID-19 è stato maggiormente diffuso fra i gruppi sociali più deboli e lascia tra i sopravvissuti cicatrici profonde, con alterazioni non transitorie del loro stato di salute. Il lavoro da remoto aggiunge alle tradizionali disuguaglianze nel mercato del lavoro quelle legate alle condizioni abitative, dato che per molti la propria abitazione è diventata il luogo di lavoro. Anche questa nuova dimensione delle disuguaglianze è destinata a lasciare strascichi, perché molte imprese altamente indebitate, anche una volta debellata la pandemia, potrebbero scegliere di tagliare i propri costi fissi riducendo le spese per l'affitto di uffici e imponendo a molti lavoratori di lavorare da casa alcuni giorni della settimana.
  Come tutte le recessioni, anche la recessione da COVID-19 ha colpito in modo disuguale il mondo delle imprese e il lavoro autonomo. Ma ci sono due caratteristiche della recessione derivante dalla pandemia che la rendono potenzialmente molto pericolosa per la tenuta del tessuto sociale. La prima è che non c'è stata nessuna gradualità nel trasferimento dello shock dalle imprese alle famiglie. Le imprese hanno dovuto, da un giorno all'altro, chiudere i battenti. Questo non ha dato alle famiglie il tempo necessario per cercare di attutire l'impatto della crisi, ad esempio individuando fonti di reddito alternative o cambiando il proprio stile di vita. La seconda è che il profilo di chi ha grandemente beneficiato della crisi (come i giganti del web, le imprese con un ruolo nevralgico nella filiera della salute, quelle coinvolte nel commercio on line) ha potuto capitalizzare sul dramma degli altri e si è trovato al posto giusto nel momento giusto per un puro caso. Questo rende le enormi disuguaglianze prodotte dalla crisi, gli immensi guadagni realizzati dai super-ricchi, ancora più odiosi agli occhi di molti.
  La politica economica in Italia ha reagito immediatamente alla crisi, ma molti interventi sono stati messi in atto in ritardo e non sono stati in grado di raggiungere in modo adeguato le persone che ne avevano più bisogno. Anche sul piano del sostegno alla domanda, i bonus e i trasferimenti in alcuni casi hanno finito per alimentare i risparmi delle famiglie, perché queste non erano in grado di consumare (data la chiusura di molti servizi) oppure, a causa dell'incertezza della situazione o del timore del contagio, hanno preferito rinviare la spesa a tempi futuri.
  Dunque sono molti i quesiti sull'efficacia di queste misure sia sul piano del contenimento della povertà e delle disuguaglianze, sia su quello del sostegno alla domanda aggregata.
  La presente indagine conoscitiva intende offrire alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) e, in generale, alla Camera dei deputati strumenti conoscitivi adeguati per intervenire tempestivamente e in modo efficace su queste nuove dimensioni delle disuguaglianze con riferimento al mondo del lavoro.
  Oggi, infatti, non sono disponibili informazioni sui vari aspetti delle disuguaglianze che abbiano contemporaneamente i Pag. 102requisiti di profondità, estensione, multidimensionalità e tempestività necessari per monitorare e valutare l'impatto delle diverse misure di politica economica adottate, con particolare riguardo al mondo del lavoro, anche al fine di consentire un attento monitoraggio, in sede parlamentare, dell'attuazione, anche normativa, delle politiche che saranno finanziate tramite il piano Next Generation EU.
  Più in dettaglio, l'indagine dovrebbe cercare di dare risposta ai seguenti quesiti:

   quali sono le caratteristiche socio-demografiche e reddituali dei lavoratori occupati nelle imprese, classificate in base al rischio operativo derivante dalla crisi economica e sanitaria;

   quali sono le caratteristiche socio-demografiche e reddituali delle persone che hanno contratto il COVID-19;

   quali evidenze sono disponibili sull'evoluzione della situazione degli individui e delle famiglie beneficiari dei provvedimenti di sostegno al reddito;

   come evolve l'occupazione nelle imprese in base al rischio operativo derivante dalla crisi economica e sanitaria;

   quali caratteristiche presentano le imprese e i lavoratori coinvolti nelle attivazioni e cessazioni di contratti di posizioni lavorative dipendenti;

   quali sono le condizioni abitative e le connessioni internet di chi lavora in remoto;

   quali sono gli effetti sui consumi delle misure adottate in favore dei lavoratori e delle loro famiglie;

   quali sono gli effetti sulla carriera lavorativa derivanti dall'aver contratto il COVID-19;

   qual è la correlazione fra rischio di contagio da COVID-19 e altri rischi lavorativi;

   quali sono gli effetti della pandemia sull'apprendimento e sugli esiti occupazionali di chi ha subito il lockdown nelle scuole.

  Al fine di acquisire elementi utili allo scopo dell'indagine, la Commissione potrebbe procedere all'audizione dei seguenti soggetti:

   Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

   Ministro per la pubblica amministrazione;

   Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

   CNEL;

   Banca d'Italia;

   ISTAT;

   INPS;

   INAIL;

   Agenzia delle entrate;

   INVALSI;

   altri organismi e istituzioni, nazionali e internazionali, con specifiche competenze in materia di lavoro;

   organizzazioni sindacali e associazioni di categoria imprenditoriali e professionali;

   organismi e associazioni impegnati nel settore dell'assistenza e del volontariato;

   esperti, centri di ricerca, associazioni e istituti in grado di fornire elementi di valutazione e di informazione anche a livello comparato, sulle materie oggetto dell'indagine.

  Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva è fissato per il mese di ottobre 2021.

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ALLEGATO 2

5-05568 Amitrano: Adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni della legge di bilancio per il 2021 relative all'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sull'adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) all'articolo 1, commi 20-22.
  Preliminarmente, rammento che le norme citate prevedono un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi – ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato, di cui al decreto-legge n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 – e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'esonero non concerne i premi e i contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il beneficio è subordinato a determinati requisiti, relativi al reddito e al calo del fatturato o dei corrispettivi. L'esonero è previsto per l'anno 2021, nei limiti della dotazione di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  I criteri e le modalità di attuazione della misura sono demandati ad uno o più decreti ministeriali.
  Al riguardo, voglio rassicurare gli Onorevoli interroganti che il Ministero che rappresento, consapevole che i decreti in oggetto siano fortemente attesi dai lavoratori autonomi, ha già terminato la prevista fase di consultazione e confronto con i soggetti istituzionali per la predisposizione dello schema di decreto attuativo. Proprio in queste ore si stanno definendo le ultime regole procedurali così da sottoporre a stretto giro il testo definitivo del decreto attuativo all'attenzione del Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di controllo di competenza.
  Da ultimo, nel sottolineare l'attenzione costante del Governo nei confronti delle categorie dei lavoratori autonomi e dei professionisti, che sono state particolarmente colpite dagli effetti della crisi pandemica e che necessitano di ulteriore sostegno economico, al fine di poter avviare la fase della ripartenza, segnalo che il decreto-legge n. 41 dello scorso 22 marzo (cd. Decreto Sostegni) ha ulteriormente rifinanziato il relativo Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali con risorse pari a 1,5 miliardi di euro, per un totale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021.

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ALLEGATO 3

5-05567 Costanzo: Salvaguardia dei livelli occupazionali degli stabilimenti ex Embraco di Riva di Chieri (To) e Acc di Borgo Valbelluna (Bi).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare viene richiamata l'attenzione sul percorso di reindustrializzazione avviato dalla Newco «Italcomp», che prevede la costituzione di un polo integrato del compressore italiano che unisca le tradizionali competenze dell'ex Zanussi e dell'ex Embraco in un'unica società chiamata a produrre compressori per frigoriferi e lavatrici.
  Al riguardo, voglio preliminarmente sottolineare che la vicenda è già all'attenzione del Governo. Infatti risulta che il Ministero dello sviluppo economico, attraverso uno specifico tavolo di crisi, ha seguito le problematiche inerenti la vicenda. I frequenti incontri ministeriali nell'anno 2020 sono stati tutti tesi a promuovere e a verificare il percorso di reindustrializzazione avviato dalla società Ventures rispetto al sito ex Embraco di Riva di Chieri.
  Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la Cassa integrazione per cessata attività, ai sensi dell'articolo 44 decreto-legge n. 109/2018, a favore dei lavoratori di Ventures per il periodo di un anno a far data dal 23 luglio 2020.
  Il 12 novembre 2020, si è tenuto l'ultimo incontro ministeriale plenario, in cui è stato meglio dettagliato il nuovo Progetto ItalComp.
  La NewCO dovrebbe essere partecipata da Invitalia per effetto del ricorso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui all'art. 43 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), per un importo non superiore a 10 milioni di euro. È stato, inoltre, ipotizzato il concorso delle società partecipate delle Regioni Veneto e Piemonte, oltre alla necessaria partecipazione di soci privati con una quota pari ad almeno il 30 per cento dell'investimento.
  L'obiettivo, in termini di produzione, è stato individuato in 6 milioni di compressori per frigoriferi domestici e commerciali e 8 milioni di motori per compressori e per lavatrici, nonché una quota ulteriore di motori, da realizzarsi con un investimento complessivo di 56 milioni euro.
  Il Ministero dello sviluppo economico, laddove tale progetto non dovesse ottenere la necessaria autorizzazione da parte della Commissione europea circa la compatibilità del medesimo con la normativa in materia di aiuti di Stato, si è impegnato a ricercare strade alternative per mettere in sicurezza l'intero perimetro occupazionale.
  Il Ministero del Lavoro ha avviato le verifiche per l'applicabilità di tutti gli strumenti disponibili per l'accompagnamento dei lavoratori della Ex Embraco verso la ricollocazione.
  Il MISE ha notificato alla Commissione la misura in data 3 agosto 2020; quest'ultima ha richiesto per tre volte ulteriori chiarimenti, ma, ad oggi, non risulta ancora formalizzata una decisione definitiva in merito a tale notifica.
  In considerazione del dilatarsi della tempistica della procedura di approvazione dinanzi alla Commissione Europea, il Commissario straordinario ha presentato il 4 dicembre 2020 un nuovo programma, che prevede – in relazione al prossimo esaurimento della liquidità aziendale – o l'attivazione di un fast track per la cessione con procedura competitiva degli asset industriali della Società o l'intervento anticipato di ItalComp.
  Il 9 febbraio 2021 è stata avviata una procedura di licenziamento collettivo. Al fine di evitare i licenziamenti, è stata prospettato l'accesso alla CIGO Covid, ipotesi che sarà tempestivamente vagliata dal Ministero che rappresento. Pag. 105
  Per completezza di informazione, si rappresenta che in data 16 marzo 2021, è stata approvata l'esecuzione del programma di cessione della Italia-Wanbao ACC S.r.l.
  Da ultimo, si segnala che il Ministero dello sviluppo economico sta verificando l'utilizzabilità di ulteriori strumenti giuridici a disposizione, ivi inclusi quelli recentemente introdotti dal decreto-legge n. 41 dello scorso 22 marzo (cd. Decreto Sostegni), per garantire alla società Wanbao la liquidità necessaria che possa assicurare la continuità produttiva dei siti. Al riguardo, ricordo che nel recente decreto-legge c.d «Sostegni», all'articolo 37, il Governo ha istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine di fornire supporto finanziario e consentire la prosecuzione delle attività delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria conseguentemente all'emergenza pandemica.
  Tutto ciò premesso, sottolineo che il Ministero che rappresento, per quanto di competenza, sosterrà tutte le iniziative del Ministero dello sviluppo economico volte a individuare la miglior soluzione possibile per garantire la continuità produttiva dei siti interessati, soprattutto al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori coinvolti e l'intero tessuto economico e sociale dei territori interessati.

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ALLEGATO 4

5-05569 Zangrillo: Dichiarazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in merito all'eventuale istituzione di una piattaforma per la denuncia in forma anonima di discriminazioni in violazione del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare si richiama l'attenzione su alcune dichiarazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rilasciate in occasione di un webinair in materia di pari opportunità.
  L'intervento del Ministro si colloca certamente nell'ambito di una discussione aperta e di una prospettiva de iure condendo sul tema della parità di genere, che è certamente prioritario nell'agenda politica di questo Governo: puntare innanzitutto al riequilibrio del gap salariale e riformare il sistema di welfare, al fine di consentire alle donne di competere con le stesse energie e prospettive degli uomini nel mercato del lavoro e di emanciparsi dal peso limitante della scelta tra famiglia e carriera.
  A tal fine, come proposto dal Ministro Orlando, occorre individuare percorsi nuovi, meccanismi diversi e più efficaci – sia di carattere preventivo, sia di carattere eventualmente sanzionatorio – che consentano un controllo effettivo delle condizioni di lavoro, soprattutto nelle fasi di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, dove si consumano le discriminazioni più odiose nei confronti delle donne.
  La possibilità di rendere effettivo il divieto di discriminazione delle donne nel lavoro, previsto dall'articolo 27 del Codice delle pari opportunità, può pertanto estrinsecarsi anche attraverso strumenti di segnalazione, che sono del tutto conformi ai principi che ispirano la disciplina nazionale in materia di whistleblower.
  Questo istituto, di derivazione anglosassone, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 179 del 2017, sia per la pubblica amministrazione sia per l'impresa privata, con riferimento ad alcune fattispecie specifiche di illecito e con particolare riferimento, per quel che riguarda il privato, ad alcuni settori e materie, come l'antiriciclaggio, gli enti creditizi e le assicurazioni.
  Si tratta di un istituto che, a salvaguardia dei diritti, consente di effettuare una segnalazione d'illecito senza timore di ritorsioni; il presupposto di base affinché si concretizzi detta tutela è che l'identità del «segnalante» rimanga anonima.
  Tanto nel pubblico che nel privato, per evitare che la segnalazione possa, negativamente, deviare in «delazione», l'Autorità competente a riceverla ha l'obbligo di valutarne la fondatezza effettuandone ogni debito riscontro oggettivo.
  Va inoltre considerato che l'istituto è certamente in via di espansione. L'Unione europea ha recentemente adottato una specifica direttiva in materia, la n. 1937 del 2019, attualmente in fase di recepimento, che stabilisce una protezione uniforme delle persone segnalanti le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione e che prevede una tutela del segnalante generalizzata tanto per il pubblico che per il privato. Il legislatore europeo mira a rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità realizzando una funzione di prevenzione dei reati e considera la segnalazione di illeciti quale manifestazione della libertà di espressione necessaria a garantire la circolazione delle informazioni. La direttiva prevede altresì che gli Stati membri possano introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti.
  In quest'ottica di rafforzamento dell'istituto, appare riduttivo ancorare la figura Pag. 107del whistleblower alla segnalazione di mere fattispecie corruttive; essa può far emergere molteplici tipologie di rischio rilevabili sui luoghi di lavoro, che soprattutto durante una crisi sanitaria, economica e sociale come quella che stiamo vivendo appaiono suscettibili di dilatazioni.
  L'esigenza di tutelare al massimo le donne che segnalino di aver subito discriminazioni in ambito lavorativo deve pertanto tradursi in norme concrete e meccanismi innovativi ed efficaci, che devono essere certamente individuati e condivisi con il Parlamento, nell'ambito di una discussione ampia e articolata. A tal fine, come prospettato dal Ministro, è auspicabile altresì valorizzare e rafforzare il ruolo delle Consigliere di pari opportunità, soprattutto per le attività e le funzioni di rilevazione di situazioni di squilibrio di genere, nonché di promozione e garanzia contro le discriminazioni nel mondo del lavoro.

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ALLEGATO 5

5-05570 Rizzetto: Provvedimenti relativi ai contributi versati dagli iscritti alla Fondazione Enasarco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione in ordine a eventuali provvedimenti da adottare affinché gli iscritti all'Enasarco possano recuperare dall'Ente in questione i c.d. contributi silenti.
  La legge n. 12 del 1973 ha disciplinato le funzioni e gli obblighi attribuiti all'Enasarco; la previdenza gestita dall'Enasarco ha assunto natura integrativa di quella altrettanto obbligatoria gestita dall'INPS nei confronti degli esercenti attività commerciali (tra cui gli agenti e i rappresentanti di commercio), ai sensi della legge n. 613 del 1966.
  L'Enasarco è stato trasformato in ente di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e, con decreto ministeriale del 16 giugno 1997, l'Ente è divenuto una fondazione di diritto privato.
  Per quanto concerne i requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia, il vigente Regolamento delle Attività Istituzionali dell'Enasarco prevede (art. 14) almeno 67 anni di età e 20 anni di contribuzione per gli uomini (la cui somma deve però dare quota 92) e almeno 65 anni di età e 20 anni di contribuzione per le donne (la cui somma deve dare quota 91) al 2021. Tale requisito contributivo di 20 anni deriva dalla «natura integrativa» della prestazione erogata dall'Enasarco rispetto a quella di «primo pilastro» maturata, per periodi coincidenti, presso la gestione commercianti dell'INPS.
  Infatti, i 15 anni di anzianità contributiva originariamente previsti dalla legge n. 12 del 1973 sono stati innalzati dall'Ente per adeguarli al requisito ventennale introdotto, a regime, dal decreto legislativo n. 503 del 1992 (c.d. riforma Amato) per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) presso l'INPS.
  Da qui trae origine la questione dei cosiddetti «silenti», cioè di quei soggetti iscritti all'ENASARCO i quali, avendo versato contributi obbligatori per un numero di anni inferiore ai 20 anni minimi previsti, sono impossibilitati a conseguire il diritto alla prestazione pensionistica integrativa corrisposta dall'Ente ed a poterne richiedere la restituzione, in quanto non prevista dall'ordinamento.
  Al riguardo, si evidenzia che, nel sistema previdenziale obbligatorio pubblico, del quale la prestazione corrisposta dall'Enasarco è integrativa, non è previsto il rimborso dei contributi versati qualora gli stessi non producano, per mancanza dei necessari requisiti, la liquidazione di una prestazione pensionistica. Ciò in quanto tale sistema è basato su principi solidaristici generali e non sulla rigida considerazione della posizione contributiva del singolo assicurato.
  Si segnala, peraltro, che l'Ente ha operato una rivisitazione del proprio ordinamento per far fronte alla citata problematica, prevedendo:

   una rendita contributiva (articolo 16 del regolamento attività istituzionali) che può essere richiesta, con decorrenza dal 2024, dagli agenti iscritti dal 1° gennaio 2013, che abbiano 67 anni di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva. Tale prestazione, reversibile ai superstiti, viene calcolata con il metodo contributivo, ed è ridotta in misura del 2 per cento per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota necessaria per il diritto alla pensione (quota 92) – possibilità esclusa per coloro che risultino già iscritti alla data del 1° gennaio 2013;

   una contribuzione volontaria (articolo 9 del Regolamento attività istituzionali) per Pag. 109gli iscritti che cessino temporaneamente o definitivamente l'attività, e che non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, che possono essere ammessi al versamento della contribuzione volontaria purché abbiano un'anzianità contributiva minima di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività stessa (la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività).

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ALLEGATO 6

5-05571 Viscomi: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 in materia di agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'Onorevole Viscomi per aver sollevato la tematica oggetto del presente atto parlamentare, che segnala criticità relative all'applicazione dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decontribuzione Sud).
  Al riguardo, voglio rassicurare l'Onorevole interrogante che le criticità applicative, in ordine ai rapporti di lavoro in somministrazione, sono state oggetto di approfondimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha provveduto a precisare all'Inps la rivalutazione del proprio orientamento in materia.
  In considerazione della ratio dell'esonero, volto a favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate del Sud, nelle ipotesi del lavoro in somministrazione – proprio in ragione del carattere trilaterale del rapporto – è apparso preferibile aderire ad un'interpretazione più coerente con la ratio della norma, che s'incentri sul dato effettivo della «sede di lavoro» del rapporto, ossia sul luogo di svolgimento della prestazione, piuttosto che sul dato formale della qualifica di «datore di lavoro» in capo all'Agenzia di somministrazione.
  Pertanto, alla luce di tale parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ne deriva che, in tali casi, ai fini del riconoscimento del beneficio, assume rilevanza la collocazione territoriale della prestazione lavorativa presso l'utilizzatore nelle aree svantaggiate e non la sede dell'Agenzia datrice di lavoro, e ciò in linea anche con quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 150 del 2015 in tema di principi generali per la fruizione degli incentivi.