CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 marzo 2021
550.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 60

ALLEGATO

DL 5/2021: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). C. 2934 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 unità con le seguenti: 8 unità.
1.2. Testamento.

  Al comma 1, dopo le parole: dotazione organica aggiungere le seguenti: , definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
1.1. Testamento.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 60 con la seguente: 120;

   b) al comma 4, primo periodo, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 60.
1.5. Mollicone, Rampelli, Frassinetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: assunzioni aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento ai princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
1.3. Testamento.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1.4. Testamento.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la sostenibilità del settore sportivo)

  1. È garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, sentite le principali associazioni di categoria del settore, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.
1.01. Mollicone, Rampelli, Frassinetti.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Sostituire l'Allegato A con il seguente:

«Allegato A

Elenco beni immobili destinati al CONI

  Impianto CPO, Formia

Impianti
sportivi

7.182.804,84

  BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)

  Impianto CPO, Tirrenia

Impianti
sportivi

9.269.572,49

  BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)

Pag. 61

  Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico

Fabbricati

447.512,58

  BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004

  Impianto Giulio Onesti, Roma

Impianti
sportivi

23.875.478,98

  RESTANO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A., LE UNITÀ IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERTINENZE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELLO SPORT, DELLA BIBLIOTECA DELLO SPORT, DELL'ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA, NONCHÉ LE ULTERIORI AREE EVENTUALMENTE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6

».
2.6. Lupi.

  Sopprimere il comma 1.
2.12. Testamento.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «40 milioni» e le parole: «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «37 milioni» e: «371 milioni».
  1-bis. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esercitato dall'Autorità di governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
2.13. Testamento.

(Inammissibile
limitatamente al comma 1-
bis)

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «40 milioni» e le parole: «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «37 milioni» e: «371 milioni».
  1-bis. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esercitato dall'Autorità di governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
*2.3. Lupi.

(Inammissibile
limitatamente al comma 1-
bis)

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «40 milioni» e le parole: «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «37 milioni» e: «371 milioni». Pag. 62
  1-bis. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esercitato dall'Autorità di governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
*2.14. Testamento.

(Inammissibile
limitatamente al comma 1-
bis)

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «40 milioni» e le parole: «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «38 milioni» e: «370 milioni».
  1-bis. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui al citato comma 630 è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
2.1. Lupi.

(Inammissibile
limitatamente al comma 1-
bis)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
*2.2. Lupi.

(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
*2.20. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.

(Inammissibile)

Pag. 63

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli articoli 5, comma 2, lettere e) ed e-ter), 7, comma 2, lettere e) ed f), e 15, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
**2.4. Lupi.

(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli articoli 5, comma 2, lettere e) ed e-ter), 7, comma 2, lettere e) ed f), e 15, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
**2.15. Testamento.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale del CONI restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati, di cui soltanto due consecutivi. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi, svolgendo, comunque, un mandato pieno.
   2-ter. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui al comma 2-bis, si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale che hanno ricoperto tali cariche anche nel periodo immediatamente antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
   2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.
2.16. Testamento.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale del CONI restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati, di cui soltanto due consecutivi. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi, svolgendo, comunque, un mandato pieno. In sede di prima applicazione la presente disposizione si applica al presidente e agli altri componenti della giunta nazionale, che hanno coperto tali cariche anche nel periodo immediatamente antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.
2.10. Lupi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Presidente e gli altri componenti della giunta nazionale del CONI sono incompatibili con le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e parlamentare e con qualunque altro incarico di vertice nelle pubbliche amministrazione, nella società Sport e Salute s.p.a., e negli altri enti di diritto privato a partecipazione pubblica. L'assunzione e il mantenimento della carica di rappresentante territoriale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente della giunta, assessore o consigliere regionale.
2.9. Lupi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la carica di Presidente del CONI e di componente della Giunta nazionale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario Pag. 64 di Stato, Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, deputato, senatore, e con qualunque altro incarico di vertice nelle pubbliche amministrazioni, nella società Sport e Salute S.p.A., e negli altri enti e società di diritto privato a partecipazione pubblica. L'assunzione e il mantenimento della carica di rappresentante territoriale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente della giunta, assessore o consigliere regionale.
2.17. Testamento.

(Inammissibile)

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione da parte del CONI, per la preparazione olimpica degli atleti, dell'impianto sportivo «Giulio Onesti» sito in Roma, e le relative condizioni, con priorità di utilizzo da parte di quest'ultimo. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni. e sostituire l'Allegato A con il seguente:

«Allegato A

Elenco beni immobili destinati al CONI

  Impianto CPO, Formia

Impianti
sportivi

7.182.804,84

  BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)

  Impianto CPO, Tirrenia

Impianti
sportivi

9.269.572,49

  BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)

  Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico

Fabbricati

447.512,58

  BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004

».
2.7. Lupi.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione da parte del CONI, per la preparazione olimpica degli atleti, dell'impianto sportivo «Giulio Onesti», sito in Roma, e le relative condizioni, con priorità di utilizzo da parte di quest'ultimo. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.

  Conseguentemente sostituire l'allegato A con il seguente:

Pag. 65

«Allegato A

Elenco beni immobili destinati al CONI

  Impianto CPO, Formia

Impianti
sportivi

7.182.804,84

  BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)

  Impianto CPO, Tirrenia

Impianti
sportivi

9.269.572,49

  BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)

  Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico

Fabbricati

447.512,58

  BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004

».
2.27. Testamento.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

   e) esercita poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi sportivi del Comitato Olimpico Internazionale e del CONI medesimo, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante a Sport e Salute S.p.A. sull'utilizzazione dei contributi pubblici, che a tal fine nomina un componente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate;

   f) delibera il commissariamento di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi che impediscano il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi dovuta a una violazione di norme sportive degli Statuti e dei Regolamenti, ferme restando l'autonomia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;.
*2.5. Lupi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

   e) esercita poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi sportivi del Comitato Olimpico Internazionale e del CONI medesimo, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante a Sport e Salute S.p.A. sull'utilizzazione dei contributi pubblici, che a tal fine nomina un componente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate;

   f) delibera il commissariamento di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi che impediscano il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi dovuta a una violazione di norme sportive degli Statuti e dei Regolamenti, ferme restando Pag. 66 l'autonomia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;.
*2.18. Testamento.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
**2.8. Lupi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
**2.19. Testamento.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In concomitanza con le iniziative annuali Fidal per il Mennea day, il 12 settembre di ogni anno il CONI organizza eventi e promuove i luoghi della città di Formia dove il velocista di Barletta preparò il record del Mondo sui 200 metri piani e l'oro ai giochi olimpici di Mosca del 1980. Il CONI riconosce quali valori universali lo spirito di sacrificio e di riscatto sociale e l'insegnamento dell'atleta, attraverso il riconoscimento del ruolo avuto dalla scuola nazionale di Atletica Leggera Bruno Zauli, e dai luoghi storici da lui frequentati come la «salita Mennea» e l'antistante pineta di Vindicio anche attraverso la realizzazione di meeting, convegni e percorsi didattici ed istallazione di attrezzature liberamente fruibili. All'onere derivante dal presente comma pari a 100 mila euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante utilizzo dei Fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.21. Trano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione della NADO Italia)

  1. NADO Italia è l'organizzazione nazionale antidoping (NADO) che costituisce articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency – WADA), in attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, resa esecutiva con la legge 26 novembre 2007, n. 230.
  2. NADO Italia opera con autonomia organizzativa e operativa rispetto al Governo, al CONI e a ogni altro organismo operante nel settore dello sport, svolgendo le seguenti funzioni:

   a) adotta le Norme sportive antidoping (NSA), in attuazione del Codice mondiale antidoping (Codice WADA) e degli standard internazionali;

   b) cura, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;

   c) promuove ricerche e cura la formazione nel settore dell'antidoping avvalendosi dell'istituto della medicina presso Sport e Salute S.p.A.;

   d) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le organizzazioni antidoping degli altri Paesi in attuazione delle direttive dell'Agenzia Mondiale Antidoping.

Pag. 67

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le norme di organizzazione e funzionamento di NADO Italia, nonché le modalità di nomina del Presidente e il trasferimento del personale di Sport e Salute S.p.A. attualmente in servizio presso NADO Italia. Con il medesimo provvedimento sono determinate le ulteriori competenze dell'ente, fermo restando il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive, svolto esclusivamente presso i laboratori accreditati in Italia e all'estero dalla WADA.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, a decorrere dal 2021, attraverso il trasferimento in capo a NADO Italia dei fondi di cui all'articolo 30-bis, comma 5, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinati al CONI.
2.01. Testamento.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione della NADO Italia)

  1. NADO Italia è l'organizzazione nazionale antidoping (NADO) che costituisce articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), in attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, resa esecutiva con legge 26 novembre 2007, n. 230.
  2. NADO Italia opera con autonomia organizzativa e operativa rispetto al Governo, al CONI e ad ogni altro organismo operante nel settore dello sport e svolge le seguenti funzioni:

   a) adotta le Norme sportive antidoping (NSA), in attuazione del Codice mondiale antidoping (Codice WADA) e degli standard internazionali;

   b) cura, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;

   c) promuove ricerche e cura la formazione nel settore dell'antidoping avvalendosi dell'istituto della medicina presso sport e salute S.p.A.;

   d) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le organizzazioni antidoping degli altri Paesi in attuazione delle direttive dell'Agenzia Mondiale Antidoping.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di sport, è determinata la regolamentazione della NADO Italia, le modalità di nomina del Presidente, nonché il trasferimento del personale di Sport e Salute s.p.a. attualmente in servizio presso NADO Italia. Con il medesimo provvedimento saranno determinate le ulteriori competenze, fermo restando il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive è svolto esclusivamente presso i laboratori accreditati in Italia e all'estero dalla WADA.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma si fa fronte attraverso il trasferimento, a decorrere dal 2021, in capo a NADO Italia dei fondi di cui alla l. 28.01.2009 n. 2, art. 30-bis comma 5, già destinati al CONI.
2.04. Lupi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure Pag. 68restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportivo.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro o il Delegato per lo Sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1° marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.02. Mollicone, Rampelli, Frassinetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dei termini per i finanziamenti erogati dall'Istituto del Credito Sportivo)

  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: «30 dicembre 2020» con le seguenti: «30 giugno 2021».
2.05. Mollicone.

(Inammissibile)