CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2021
545.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO
Pag. 17

ALLEGATO

Ipotesi di parere della Giunta sulla presentazione, pubblicazione e sottoscrizione on line delle petizioni.

  La Giunta per il Regolamento,

   visti: l'art. 50 della Costituzione, che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità; l'art. 33, comma 2, del Regolamento, che disciplina il regime di pubblicità delle petizioni, stabilendo che un Segretario legga all'Assemblea il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione; l'art. 109 del Regolamento, che fissa la disciplina per l'esame da parte delle Commissioni delle petizioni pervenute alla Camera;

   considerato che non vi è una disciplina positiva relativa alle modalità di presentazione delle petizioni, che, secondo la prassi attuale, possono essere inoltrate da ciascun cittadino alla Camera in formato cartaceo o via email, allegando copia di un documento di identità;

   visto l'ordine del giorno Liuzzi n. 30 al bilancio interno della Camera, accolto dal Collegio dei Questori nella seduta dell'Assemblea del 1° agosto 2019, con il quale si invitava l'Ufficio di Presidenza a «valutare di avviare un'istruttoria [...] finalizzata all'adozione di una piattaforma che consenta la presentazione, la pubblicazione e la sottoscrizione on line delle petizioni»;

   considerata dunque l'opportunità di dar corso ad un aggiornamento delle modalità di presentazione delle petizioni, tecnologicamente più avanzate, che, nel rispetto delle norme vigenti, possano mettere a disposizione dei cittadini anche strumenti che accrescano la conoscibilità di tali atti e conseguentemente possano favorire una migliore interrelazione tra cittadini e Istituzione parlamentare;

   preso atto che l'istruttoria svolta in attuazione del citato ordine del giorno ha dato riscontro positivo in ordine alla realizzabilità di una piattaforma sul sito internet della Camera che consenta la presentazione, la pubblicazione e la sottoscrizione on line delle petizioni;

   ritenuto opportuno disciplinare espressamente l'uso della suddetta piattaforma da parte dei cittadini, in modo coerente con la vigente prassi;

delibera quanto segue:

   1. Tutti i cittadini possono presentare petizioni alla Camera, con accesso mediante credenziali SPID o carta d'identità elettronica, attraverso l'apposita piattaforma on line disponibile sul sito internet della Camera dei deputati, ai fini del loro annuncio all'Assemblea, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Regolamento, in forma di sunto, previo vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera.
   2. Le petizioni presentate con le modalità di cui al punto 1) e annunciate all'Assemblea saranno disponibili sulla piattaforma e potranno essere sottoscritte, attraverso modalità analoghe a quelle di cui al predetto punto 1), da altri cittadini. La sottoscrizione è consentita fino al giorno di scioglimento o di cessazione della Camera dei deputati alla quale la petizione è stata presentata. Qualora pervengano contemporaneamente, da parte di più cittadini, petizioni aventi lo stesso testo, esse – analogamente alla vigente prassi consolidata – saranno considerate un documento unico che sarà annunciato con il nome del cittadino che l'abbia presentato per primo; dei nomi dei sottoscrittori ulteriori non sarà comunque dato specifico annuncio all'Assemblea; analogamente, le sottoscrizioni che pervengano successivamente al loro annuncio all'Assemblea non saranno annunciate. L'elenco dei sottoscrittori successivi di una petizione presentata on line è comunque reso disponibile nella piattaforma. Pag. 18
   3. La presente disciplina si applica a decorrere dal 1° settembre 2021.
   4. Resta allo stato ferma la possibilità, in via alternativa, di presentare petizioni in formato cartaceo o tramite posta elettronica, con allegata copia del documento di identità, ai fini del loro annuncio all'Assemblea in forma di sunto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Regolamento, previo vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera. Delle petizioni pervenute in forma cartacea sottoscritte da più cittadini viene comunque annunciato nominativamente il primo firmatario.