CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2021
545.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04444 D'Arrando: Iniziative a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo colpiti dalle conseguenze della pandemia da Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sulle iniziative a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo colpiti dalle conseguenze della pandemia da COVID-19.
  Al riguardo, voglio preliminarmente evidenziare che a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia è stata introdotta in questi mesi una serie di misure per sostenere le categorie più colpite dalla pandemia, tra le quali certamente un'attenzione particolare meritano i lavoratori dello spettacolo.
  L'Inps infatti ha applicato le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 18 del 2020 e all'articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020, ritenendo sufficienti ai fini dell'integrazione del requisito contributivo minimo per i lavoratori autonomi dello spettacolo la sussistenza di 30 giorni contributivi (nel caso dell'articolo 38 del decreto-legge n. 18 del 2020) ovvero 7 giorni contributivi (nel caso dell'articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020) nell'anno 2019, denunciati nell'ambito delle dichiarazioni contributive all'ex Enpals.
  Pertanto, nell'attività volta alla verifica dei requisiti previsti dal legislatore per il diritto al riconoscimento dell'indennità in questione, non è stato ritenuto ostativo il mancato versamento della contribuzione previdenziale, sempreché fosse presente la sussistenza delle predette giornate nelle posizioni assicurative dei lavoratori, come risultanti dalle dichiarazioni contributive presentate dal soggetto obbligato.
  In proposito, si ricorda che in applicazione del principio della competenza nell'assolvimento degli obblighi informativi valevole anche per il lavoratore autonomo dello spettacolo sulla base delle norme che governano l'assicurazione obbligatoria in tale settore, il committente è tenuto a presentare la denuncia contributiva relativa alle prestazioni rese dall'artista entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento della prestazione.
  Detta denuncia, recante gli elementi informativi di natura retributiva e contributiva relativi alle prestazioni lavorative è, come noto, lo strumento che consente l'acquisizione nella posizione assicurativa del lavoratore di determinati periodi contributivi, pur in mancanza del versamento contributivo. Si ricorda infatti che la normativa vigente prevede la sussistenza di termini prescrizionali ai fini del versamento della contribuzione previdenziale.
  Pertanto, detta denuncia, con riguardo ai periodi contributivi ai fini del riconoscimento delle indennità COVID-19, deve essere stata presentata dal soggetto obbligato all'adempimento – nel rispetto dei termini previsti dalla legge – tempo per tempo nell'anno 2019 (salva la scadenza del 31 gennaio per il periodo di competenza dicembre 2019), pur in mancanza del relativo versamento contributivo dovuto (per rateazione o altro motivo di sospensione dell'obbligo).
  Ciò detto, il Governo ha ben presente le problematiche segnalate e proprio in questi giorni sta elaborando le soluzioni normative più adeguate al fine di riconoscere il più ampio sostegno a questa categoria di lavoratori, colpiti in maniera durissima dagli effetti della pandemia.
  Voglio pertanto rimarcare che il Ministro del lavoro è attualmente impegnato per rafforzare le tutele a favore dei lavoratori dello spettacolo, al fine del riconoscimento di specifiche indennità capaci di dare un sostegno concreto, nell'affrontare Pag. 136 le difficoltà dovute all'emergenza da COVID-19, proprio ai lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non sono né titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato.

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ALLEGATO 2

5-05350 Rizzetto: Iniziative per consentire la presentazione delle istanze relative alla cosiddetta «nona salvaguardia» per i lavoratori esodati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'atto concernente le iniziative per consentire la presentazione delle istanze relative alla cosiddetta «nona salvaguardia» per i lavoratori esodati.
  Preliminarmente, è necessario evidenziare le modalità attuative delle operazioni concernenti la «nona procedura di salvaguardia», introdotta dalla legge di bilancio 2021. Per determinate categorie di lavoratori, come i prosecutori volontari della contribuzione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 346, della legge di bilancio 2021, la relativa istanza di accesso alla salvaguardia pensionistica deve essere inoltrata all'Inps mentre per le altre tipologie di soggetti, come i lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui alle lettere da c) ad e) del predetto comma 346, la richiesta deve essere invece presentata presso i competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Risulta pertanto indispensabile, come già verificatosi in occasione delle precedenti operazioni di salvaguardia, l'emanazione di apposite istruzioni, finalizzate anche alla costituzione, in sede territoriale, delle Commissioni per l'esame delle predette istanze.
  Al riguardo, voglio sottolineare che, per quanto riguarda i lavoratori che devono presentare l'istanza all'Inps, da subito sono stati posti in essere i necessari adempimenti riferiti alla procedura. Infatti, l'Inps, con messaggio n. 195 del 18 gennaio 2021, ha fornito tempestivamente le prime istruzioni per la presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione in salvaguardia.
  Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio richiamato, sono note le modalità attraverso le quali i potenziali destinatari della salvaguardia in oggetto possono presentare all'Inps le relative istanze.
  Per quanto riguarda poi le istanze da presentare agli Ispettorati territoriali del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha predisposto quanto necessario per la parte di competenza. Infatti, con la circolare del 5 febbraio 2021, ha reso note le modalità di presentazione delle domande di accesso al beneficio della salvaguardia da parte delle seguenti categorie di soggetti: cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato e in somministrazione.
  L'Inps ha poi fatto seguito al messaggio n. 195 del 18 gennaio scorso, emettendo una circolare – previa condivisione dei suoi contenuti col Ministero che rappresento – che illustra le categorie di lavoratori destinatari della salvaguardia in oggetto, i criteri di ammissione alla stessa, le modalità di espletamento delle operazioni di monitoraggio delle domande di pensionamento nonché la decorrenza dei trattamenti, fermo restando quanto già previsto dal citato messaggio n. 195 in ordine alla presentazione delle domande.
  Concludo evidenziando che il Ministero è certamente attento nel monitorare l'evoluzione della procedura e sarà disponibile a valutare possibili soluzioni volte a superare le eventuali criticità emerse.

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ALLEGATO 3

5-05400 Bonomo: Salvaguardia dei livelli occupazionali del Gruppo Cerutti Srl di Casale Monferrato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sulla salvaguardia dei livelli occupazionali del Gruppo Cerutti Srl di Casale Monferrato, che svolge attività di vendita, progettazione e costruzione di macchine rotocalco da edizioni, attività di progettazione e costruzione di macchine flexografiche per giornali quotidiani, nonché attività di costruzione di macchine per imballaggio.
  Negli ultimi anni la situazione del Gruppo Cerutti è stata caratterizzata da ripetuti fasi di difficoltà e di crisi finanziaria che hanno condotto, dapprima, all'utilizzo di ammortizzatori sociali, e oggi, secondo quanto si apprende dall'atto in esame, alla decisione di cessare ogni attività.
  La società ha sottoscritto, in data 6 febbraio 2020, un accordo con la Regione Piemonte avente ad oggetto l'attivazione di interventi di politiche attive del lavoro e di misure a favore dei lavoratori coinvolti dalla crisi aziendale.
  La Regione ha confermato il medesimo piano di politiche attive anche per il periodo dal 1° luglio 2020 fino al 31 gennaio 2021. Con il verbale di accordo stipulato in sede governativa il 24 marzo 2020, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, in favore di un numero massimo di 217 lavoratori, dipendenti presso la Società delle unità produttive interessate a Casale Monferrato (AL) (82 lavoratori) e Vercelli (VC) (135 lavoratori), a decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 gennaio 2021, al fine di garantire i livelli occupazionali.
  Con decreto direttoriale della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro del 30 aprile 2020, è stata autorizzata l'erogazione del trattamento di integrazione salariale, poi sospeso per consentire alla società di accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Il citato decreto direttoriale è tornato ad avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 18 marzo 2021.
  La regione Piemonte ha supportato, sin dall'inizio della vertenza, le richieste di entrambe le aziende del «Gruppo Cerruti» (l'una a Casale Monferrato, l'altra a Vercelli), con la messa a disposizione di un proprio intervento di politiche attive per il lavoro, finalizzato a favorire la ricollocazione dei lavoratori in esubero.
  L'intervento regionale ha interessato complessivamente 72 lavoratori (di cui 25 residenti a Vercelli, 42 a Casale Monferrato, 3 ad Alessandria e 2 ad Acqui Terme). All'esito di tali misure, 25 lavoratori sono stati reimpiegati nella NewCo con sede a Casale Monferrato, 4 sono stati ricollocati presso aziende terze e 1 sta effettuando un tirocinio.
  Gli esuberi del «Gruppo Cerutti», dopo l'accordo, constavano complessivamente circa 160 lavoratori, non solo vercellesi.
  Successivamente, si è costituita, con base operativa presso la sede di Casale Monferrato, una NewCo, la cui proprietà è in quota parte delle precedenti società del Gruppo e che dovrebbe poi passare ad una nuova partnership, per la produzione di speciali macchinari volti alla stampa di polimeri, che risulta essere attiva da settembre 2020 e che ha consentito il reimpiego di circa 130 lavoratori (provenienti in prevalenza dalla ex Cerutti Packaging).
  A partire dal mese di ottobre 2020, l'Assessorato regionale ha contattato la curatela fallimentare per avere informazioni in merito ad eventuali manifestazioni di Pag. 139interesse per lo stabilimento di Vercelli, offrendo la propria disponibilità per accompagnare l'azione dei curatori.
  Secondo la Regione, risulta altresì che la curatela abbia attivato la Cassa Integrazione per COVID, per la durata complessiva di sei settimane. Ciò comporterà una dilazione temporale del termine della CIGS al mese di marzo 2021.
  La regione Piemonte, inoltre, ha reso noto che lo scorso 15 febbraio 2021 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della NewCo «Gruppo Cerutti S.r.l.», in occasione del quale è stata esaminata la situazione economico-patrimoniale della società al 31 dicembre 2020. I dati presentati al Consiglio di Amministrazione sullo stato economico-finanziario della società hanno evidenziato, di fatto, l'impossibilità di conservare, già nel breve periodo, la continuità aziendale in assenza di conferimenti da parte dei soci. In tale grave contesto la Curatela ha comunicato che dovrà procedere alla messa in liquidazione del Gruppo Cerutti S.r.l.
  La messa in liquidazione della NewCo ha come ulteriore conseguenza l'impossibilità alla prosecuzione dei contratti di affitto di ramo d'azienda stipulati il 25 settembre 2020 in favore di Gruppo Cerutti S.r.l. con le procedure; ciò determinerà la restituzione dei rami d'azienda alle concedenti «Fallimento Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.a.» e «Fallimento Cerutti Packaging Equipment S.p.a.».
  Recentemente, in data 2 marzo 2021 si è tenuto, a livello regionale, il tavolo di crisi, con la partecipazione di istituzioni, sindacati e curatela, nel corso del quale la curatela ha confermato la volontà di procedere alla retrocessione d'azienda e di aver proceduto all'apertura di una data room, cui hanno già acceduto 3 aziende, al fine di procedere alla definizione di una procedura per la cessione delle aziende fallite. La curatela ha altresì esposto l'impossibilità a richiedere ulteriori ammortizzatori sociali stante l'onerosità degli stessi.
  L'Assessorato della Regione Piemonte ha esposto la propria disponibilità ad accompagnare il percorso, sia rispetto ai lavoratori, tramite specifiche azioni di politica attiva del lavoro e azioni formative, sia alla curatela rispetto alle eventuali aziende interessate all'acquisizione, anche parziale, degli asset del Gruppo Cerutti, attraverso le misure agevolative regionali. L'Assessorato ha inoltre ha manifestato la propria volontà di richiedere un intervento del Governo.
  Il Ministero del lavoro manterrà alta l'attenzione sulla vicenda esposta, continuando a monitorarne gli ulteriori sviluppi al fine di valutare – qualora richiesto – ogni possibile soluzione volta a tutelare la posizione dei lavoratori.